FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42
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- Michelina Parisi
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1 Riunione del 29 luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N /15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - SURACE REBECCA Atleta - BONACCORSO ANTONINO MARIA n.q. Presidente p.t - ASD PALLAVOLO SICILIA n.p. Presidente p.t. Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f. - Relatore - Avv. Andrea Ordine - Componente - Avv. Antonio Mennuni - Componente Con atto di deferimento del la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - SURACE Rebecca: per la violazione degli artt. 10, 10 bis e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T., della Guida Pratica 2014/15 Circolare di Attuazione dei Regolamenti Federali pgg. 11 e 12, dell art. 74 Reg. Giur. nonchè dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per non aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo con la Società Planet Volley Pedara A.S.D. per il Campionato giovanile Under 18/F per effetto del prestito a tempo determinato per la stagione agonistica 2014/15 dal sodalizio Orizzonte Volley Tremestieri e benché convocata e senza preavviso e senza alcuna giustificazione partecipato alle gare ufficiali di campionato Under 18/F in programma il e il tra il Planet Volley Pedara A.S.D. A.S.D. Pallavolo Sicilia nonché per aver, nonostante il vincolo tesserativo con l'anzidetto sodalizio, partecipato alle sedute di allenamento in favore della A.S.D. Pallavolo Sicilia senza aver trasferimento per la stagione sportiva 2014/15 dalla Orizzonte Volley Tremestieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia, così come da comunicazione di conclusione delle indagini del 12 maggio 2015 ritualmente notificata; - BONACCORSO Antonino Maria n.q. di Presidente pro-tempore della A.S.D. Pallavolo Sicilia, per la violazione degli gli artt. 10, 10 bis e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T., della Guida Pratica 2014/15 Circolare di Attuazione dei Regolamenti Federali pgg. 11 e 12, dell art. 74 Reg. Giur. nonchè dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per 1
2 aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo dell atleta Surace Rebecca con la Planet Volley Pedara A.S.D per il Campionato Under 18/F per la stagione sportiva 2014/15 per effetto del prestito a tempo determinato per la stagione agonistica 2014/15 dal sodalizio Orizzonte Volley Tremestieri S.r.l., richiesto e formalizzato un ulteriore trasferimento della medesima atleta dalla Orizzonte Volley Trimestrieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia per la stagione sportiva 2014/15 nonché ricevuto le prestazioni sportive della predetta atleta limitatamente alle sedute di allenamento senza aver trasferimento della medesima atleta per la stagione sportiva 2014/15 dalla Orizzonte Volley Tremestieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia, così come da comunicazione di conclusione delle indagini del 12 maggio 2015 ritualmente notificata; - Società A.S.D. Pallavolo Sicilia, in persona del Presidente protempore, per la violazione degli artt. 10, 10 bis e 16 Statuto Fipav, 2, 21,22, 30, 31 e 32 R.A.T., della Guida Pratica 2014/15 Circolare di Attuazione dei Regolamenti Federali pgg. 11 e 12, dell art. 76 Reg. Giur. nonchè dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo dell atleta Surace Rebecca con la Planet Volley Pedara A.S.D per il Campionato Under 18/F per la stagione sportiva 2014/15 per effetto del prestito a tempo determinato per la stagione agonistica 2014/15 dal sodalizio Orizzonte Volley Tremestieri, richiesto e formalizzato un ulteriore trasferimento della predetta atleta dalla Orizzonte Volley Trimestrieri S.r.l. alla A.S.D. Pallavolo Sicilia per la stagione sportiva 2014/15 nonché ricevuto le prestazioni sportive della predetta atleta limitatamente alle sedute di allenamento senza aver trasferimento della medesima atleta per la stagione sportiva 2014/15 dalla Orizzonte Volley Tremestieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia, così come da comunicazione di conclusione delle indagini del 12 maggio 2015 ritualmente notificata; Il Tribunale Federale deliberava di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l udienza del 01 Luglio In tale udienza, vista la richiesta di rinvio formulata dal legale dell incolpata Surace Rebecca nonché la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 33 Reg. Giur. formulata dal Sig. ASD Pallavolo Sicilia, così come confermato dal rappresentante della Procura Federale, il Tribunale Federale, stante la predetta richiesta di rinvio e la necessità di formalizzare la richiesta di patteggiamento della sanzione con l acquisizione del parere vincolante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, deliberava di rinviare il procedimento all udienza del 29 Luglio In tale udienza, alla presenza del legale dell incolpata Surace Rebecca e del rappresentante della Procura Federale, si prendeva atto dell accordo 2
3 intervenuto, in data 07 Luglio 2015, tra la Procura Federale e il Sig. ASD Pallavolo Sicilia, per l applicazione della sanzione finale concordata di mesi due a carico del Presidente e di. 300,00 a carico del sodalizio ASD Pallavolo Sicilia, nonché dell avvenuto invio, in data 14 luglio 2015, della prevista comunicazione alla Procura Generale presso il Coni. IL TRIBUNALE FEDERALE - Letti gli atti ed esaminati i documenti; - Udita la relazione della Procura Federale e delle conclusioni rassegnate; - Preso atto delle memorie depositate dagli incolpati e dell accordo intervenuto, in data 07 Luglio 2015, tra la Procura Federale e il Sig. ASD Pallavolo Sicilia, nonché dell avvenuto invio, in data 14 luglio 2015, della prevista comunicazione alla Procura Generale presso il Coni; - Udito il difensore dell incolpata Surace Rebecca in occasione dell udienza del 29 Luglio 2015 il quale, riportandosi integralmente alle memorie depositate, insisteva per l accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella memoria del 25 Luglio 2015 che depositata in atti; OSSERVA La fattispecie all esame trae origine dall esposto inviato alla Procura Federale a mezzo lettera del dalla Società Planet Volley Pedara A.S.D., in persona del Presidente pro-tempore, con il quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare assunta dall atleta Surace Rebecca che, nonostante il regolare vincolo tesserativo con la Società Planet Volley Pedara A.S.D. per il Campionato giovanile Under 18/F, per effetto del prestito a tempo determinato per la stagione agonistica 2014/15 dal sodalizio Orizzonte Volley Tremestieri, non aveva partecipato benché convocata e senza preavviso e senza alcuna giustificazione alle gare ufficiali di campionato Under 18/F in programma il e tra il Planet Volley Pedara A.S.D. e la Pallavolo Sicilia nonché per aver, nonostante il vincolo tesserativo con la Società Planet Volley Pedara A.S.D., prestato l'attività sportiva in favore della A.S.D. Pallavolo Sicilia nella stagione sportiva nell'organico di B2, partecipando alle sedute di allenamento senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione e/o rilascio del relativo nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza, così aderendo, la stessa atleta, ad un nuovo trasferimento per la stagione sportiva 2014/15 dalla Orizzonte Volley Tremestieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia. La Procura Federale, aperta l indagine relativa al procedimento con l acquisizione dei predetti documenti, comunicava agli odierni incolpati l avvio dell azione disciplinare, cui facevano seguito memorie difensive all esito delle quali, la Procura medesima, dopo aver acquisito ulteriore documentazione probatoria, ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li 3
4 deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe. ****** Ciò premesso, il Tribunale Federale, preliminarmente, in merito alla posizione del tesserato Antonino Maria Bonnaccorso in proprio e nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Sicilia, preso atto dell accordo intervenuto, in data 07 Luglio 2015, tra l incolpato, nella duplice qualità, e la Procura Federale, per l applicazione della sanzione finale concordata di mesi due a carico del Presidente e di. 300,00 a carico del sodalizio ASD Pallavolo Sicilia, essendo decorso il termine di dieci giorni previsto dall art. 33 comma 2 Reg. Giur. dalla comunicazione del inoltrata da parte della Procura Federale e non essendo pervenute osservazioni da parte della Procura Generale presso il CONI, ostative alla declaratoria di efficacia dell accordo raggiunto, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l efficacia dell accordo con l applicazione della sanzione concordata come in dispositivo. In merito alla posizione dell atleta Surace Rebecca, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall incolpata nella memoria difensiva depositata, ritiene che la condotta contestata all atleta sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono. Appare ampiamente comprovato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l atleta Surace Rebecca, benché sottoposta a regolare vincolo tesserativo con la Società Planet Volley Pedara A.S.D., abbia partecipato alle sedute di allenamento con la Pallavolo Sicilia senza alcun preventivo consenso del sodalizio di appartenenza. Inoltre, oggetto di adeguato riscontro probatorio, risulta essere la mancata partecipazione dell atleta medesima alle sedute di allenamento, a far data dal 5 marzo 2015, ed alle gare ufficiali di campionato Under 18/F del , e tra il Planet Volley Pedara A.S.D. e la Pallavolo Sicilia, senza alcun preavviso e comunque senza giustificato motivo, così come risulta comprovata l adesione dell atleta ad un nuovo trasferimento per la stagione sportiva 2014/15 dalla Orizzonte Volley Tremestieri alla A.S.D. Pallavolo Sicilia. In forza del tesseramento con la Società Planet Volley Pedara A.S.D. per la stagione sportiva 2014/15, l odierna incolpata era tenuta a svolgere in via esclusiva le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza con espresso divieto di svolgere le prestazioni sportive in favore di altro sodalizio, anche limitatamente alla partecipazione alle sedute di allenamento, salva espresso consenso dell associato vincolante. Ciò nonostante, si ritiene, comunque, che la giovane età dell atleta, unitamente a quanto emerso dagli atti del procedimento in ordine alla comprovata ed ammessa responsabilità degli altri incolpati, vadano ad incidere nella valutazione complessiva della condotta in esame. 4
5 Tali circostanze possono rilevare, per costante orientamento di questo Tribunale, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Surace Rebecca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno (uno). Essendo decorso il termine di dieci giorni previsto dall art. 33 comma 2 Reg. Giur. dalla comunicazione del inoltrata da parte della Procura Federale e non essendo pervenute osservazioni da parte della Procura Generale presso il CONI, ostative alla declaratoria di efficacia dell accordo raggiunto tra la Procura Federale e gli incolpati, il Tribunale Federale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, dichiara l efficacia dell accordo e pertanto delibera di infliggere al tesserato Antonino Maria Bonnaccorso la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) e alla A.S.D. Pallavolo Sicilia ASD, in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 300,00. Roma, 7 agosto 2015 F.to ILPRESIDENTE f.f. Avv. Antonio Amato 5
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