FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.27

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1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.27 Riunione del 1marzo 2017 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Presidente - Avv. Antonio Amato - Vice Presidente - Avv. Antonio Mennuni - Componente PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: SCERBAUSKAITE GUSTE (atleta); con atto di deferimento pervenuto in data 31 gennaio 2017, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: SCERBAUSKAITE GUSTE, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale: per la violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio A.S.D. Volley Junior per la stagione sportiva 2015/16, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica fissata per la data del al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per l'anno in corso quale condizione necessaria per il tesseramento della stagione sportiva 2016/17 adducendo la volontà di smettere definitivamente la pratica dell'attività agonistica sportiva nella pallavolo ma, spirato il tempo ( ) prescritto dalla normativa vigente per il rinnovo del suo tesseramento con il sodalizio A.S.D. Volley Junior per la stagione sportiva 2016/17, si è tesserata con regolare vincolo, previo rilascio del certificato medico di idoneità all'attività agonistica sportiva del , con il sodalizio G.S.D. Dannunziana Volley, così come da atto della conclusione delle indagini del 6 dicembre 2016 ritualmente notificato. Il Tribunale deliberava dunque di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell incolpata per l udienza dell 1 marzo All udienza fissata compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l applicazione di sanzione disciplinare in danno della incolpata; compariva altresì l atleta Guste Scerbauskaite assistita dalla madre, la quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni a proprio discarico. 1

2 IL TRIBUNALE FEDERALE esaminata la documentazione acquisita; udita la relazione della Procura e le richieste della stessa: preso atto delle difese contenute nella memoria trasmessa alla Procura dalla madre dell incolpata, OSSERVA Il procedimento trae origine dalla comunicazione dell 8/11/2016, con la quale il sodalizio ASD Volley Junior segnalava alla Procura il comportamento, di rilevanza disciplinare, posto in essere dalla propria tesserata Guste Scerbauskaite la quale, convocata per la visita medica propedeutica al rinnovo del tesseramento per la stagione 2016/2017, ometteva di presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, giustificando tale condotta con la propria volontà di cessare definitivamente l attività agonistica della pallavolo ma, pochi giorni dopo la scadenza del termine ultimo utile al predetto rinnovo, si tesserava con altro sodalizio (G.S.D. Dannunziana Volley), previa acquisizione del certificato medico di idoneità all attività agonistica sportiva della pallavolo. I fatti, come riportati dal sodalizio esponente e come ricostruiti dalla Procura nella compiuta istruttoria, risultano accertati e costituiscono senza dubbio una palese violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione. Dalla documentazione acquisita, infatti, emerge la chiara volontà del sodalizio ASD Volley Junior di rinnovare il vincolo con l atleta incolpata per la stagione 2016/2017, come testimonia la prenotazione, per la data del , della visita medica propedeutica al rilascio del certificato di idoneità allo svolgimento dell attività agonistica. Agli atti vi è poi un estratto della messaggistica Whatsapp, intercorsa tra l atleta ed un dirigente del sodalizio e datata , dal quale si evince come la prima fosse chiaramente edotta dell appuntamento fissato per la visita ed altrettanto decisa a disertarlo, motivando tale condotta con la propria ferma intenzione di abbandonare definitivamente l attività agonistica ( Non ha senso che la faccio se tanto voglio smettere ), salvo poi tornare sui propri passi e tesserarsi con altro sodalizio. Alla luce della nuova normativa in tema di tesseramenti, in virtù della quale il sodalizio che intende rinnovare il vincolo di un atleta, ha l onere di documentarne l idoneità all attività agonistica, la ASD Volley Junior si veniva a trovare nella materiale impossibilità di procedere al rinnovo del vincolo; in ossequio alle direttive federali, il sodalizio stesso comunicava all Ufficio Tesseramenti che il mancato rinnovo del vincolo di due sue atlete, una delle quali era appunto l incolpata, doveva ricondursi al rifiuto da parte delle stesse di sottoporsi a visita medica. L incolpata, nella memoria a firma della madre trasmessa alla Procura, eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per la visita medica e, con riferimento alla citata conversazione a mezzo whatsapp, dichiara di non essere in grado di verificarne 2

3 l autenticità, avendo dovuto sostituire la batteria del proprio smartphone ed avendo a causa di ciò perso tutti i dati precedenti; assume inoltre che, per la convocazione, il sodalizio avrebbe dovuto trasmettere lettera raccomandata indirizzata all esercente la potestà genitoriale, anziché avvicinare l atleta minorenne e fare tentativi di persuasione, arrivando a sostenere che il sodalizio per tutelarsi avrebbe appunto dovuto procedere correttamente con una missiva rintracciabile proprio perché sapeva delle intenzioni della ragazza. Tali eccezioni risultano pretestuose ed appare a dir poco singolare che l atleta possa aver bisogno di accedere ai dati del proprio cellulare per confermare o smentire l esistenza di una conversazione di cui comunque esiste prova cartacea. Quanto alla formalità della convocazione, a prescindere dalla forma adottata per tale incombente, quel che rileva è l idoneità del mezzo al fine cui è preposto; e nel caso di specie, non vi è dubbio che la convocazione sia arrivata a destinazione, visto che l atleta ha palesato a chiare parole la propria intenzione di non presentarsi. Dalla lettura della citata memoria, peraltro, emerge un altro dato utile ad una più compiuta rappresentazione della fattispecie, laddove si afferma che l atleta in occasione di precedenti incontri avuti con alcuni dirigenti del sodalizio - aveva loro manifestato il suo malcontento nei confronti dell ambiente ; il che induce a ritenere che la volontà dell atleta non fosse tanto quella di cessare l attività agonistica, quanto piuttosto come poi si è puntualmente verificato quella di giocare in un ambiente diverso. Circostanza questa che trova ulteriore conferma nella tempistica del nuovo tesseramento, avvenuto appena 15 giorni dopo lo spirare del termine per il rinnovo del vincolo con il precedente sodalizio e ad un solo giorno di distanza dall espletamento della visita medica che, a dispetto della dichiarata volontà di abbandono, ha invece accertato l idoneità specifica dell atleta alla pratica agonistica della pallavolo. Va dunque confermata e dichiarata la responsabilità dell atleta in ordine ai fatti a lei contestati. Quanto alla sanzione, ritiene il Tribunale che la stessa debba essere adeguata alla indubbia gravità della condotta posta in essere dalla incolpata e delle conseguenze che ne sono scaturite per il sodalizio. La nuova normativa, che come detto impone al sodalizio di acquisire e garantire, all atto del rinnovo del vincolo, la certificazione medica attestante l idoneità dell atleta e che come tale è chiaramente dettata proprio nell interesse degli atleti, non può e non deve legittimare condotte quale quella posta in essere dalla incolpata che si sostanziano in forme di svincolo coattivo non codificate e gravemente pregiudizievoli per il sodalizio. Il procedimento disciplinare che ne consegue a carico dell atleta, qualunque sia la sanzione, non varrà a ripristinare il vincolo e non risarcirà il danno comunque subito dal sodalizio. Nel caso in esame, peraltro, ritiene il Tribunale che vada stigmatizzata anche la condotta processuale dell incolpata, tutt altro che collaborativa e fin troppo tenace nel sostenere eccezioni pretestuose e nel contestare risultanze documentali palesi ed univoche. 3

4 P.Q.M. Il Tribunale Federale: accertata la responsabilità dell atleta Guste Scerbauskaite in ordine ai fatti ascritti alla medesima, delibera di infliggere a carico dell incolpata la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro). Roma, 10 marzo 2017 F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi 4

5 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.27 Riunione del 1marzo 2017 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Presidente - Avv. Antonio Amato - Vice Presidente - Avv. Antonio Mennuni - Componente PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: SCERBAUSKAITE GUSTE (atleta); con atto di deferimento pervenuto in data 31 gennaio 2017, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: SCERBAUSKAITE GUSTE, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale: per la violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio A.S.D. Volley Junior per la stagione sportiva 2015/16, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica fissata per la data del al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per l'anno in corso quale condizione necessaria per il tesseramento della stagione sportiva 2016/17 adducendo la volontà di smettere definitivamente la pratica dell'attività agonistica sportiva nella pallavolo ma, spirato il tempo ( ) prescritto dalla normativa vigente per il rinnovo del suo tesseramento con il sodalizio A.S.D. Volley Junior per la stagione sportiva 2016/17, si è tesserata con regolare vincolo, previo rilascio del certificato medico di idoneità all'attività agonistica sportiva del , con il sodalizio G.S.D. Dannunziana Volley, così come da atto della conclusione delle indagini del 6 dicembre 2016 ritualmente notificato. Il Tribunale deliberava dunque di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell incolpata per l udienza dell 1 marzo All udienza fissata compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l applicazione di sanzione disciplinare in danno della incolpata; compariva altresì l atleta Guste Scerbauskaite assistita dalla madre, la quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni a proprio discarico. 1

6 IL TRIBUNALE FEDERALE esaminata la documentazione acquisita; udita la relazione della Procura e le richieste della stessa: preso atto delle difese contenute nella memoria trasmessa alla Procura dalla madre dell incolpata, OSSERVA Il procedimento trae origine dalla comunicazione dell 8/11/2016, con la quale il sodalizio ASD Volley Junior segnalava alla Procura il comportamento, di rilevanza disciplinare, posto in essere dalla propria tesserata Guste Scerbauskaite la quale, convocata per la visita medica propedeutica al rinnovo del tesseramento per la stagione 2016/2017, ometteva di presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, giustificando tale condotta con la propria volontà di cessare definitivamente l attività agonistica della pallavolo ma, pochi giorni dopo la scadenza del termine ultimo utile al predetto rinnovo, si tesserava con altro sodalizio (G.S.D. Dannunziana Volley), previa acquisizione del certificato medico di idoneità all attività agonistica sportiva della pallavolo. I fatti, come riportati dal sodalizio esponente e come ricostruiti dalla Procura nella compiuta istruttoria, risultano accertati e costituiscono senza dubbio una palese violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione. Dalla documentazione acquisita, infatti, emerge la chiara volontà del sodalizio ASD Volley Junior di rinnovare il vincolo con l atleta incolpata per la stagione 2016/2017, come testimonia la prenotazione, per la data del , della visita medica propedeutica al rilascio del certificato di idoneità allo svolgimento dell attività agonistica. Agli atti vi è poi un estratto della messaggistica Whatsapp, intercorsa tra l atleta ed un dirigente del sodalizio e datata , dal quale si evince come la prima fosse chiaramente edotta dell appuntamento fissato per la visita ed altrettanto decisa a disertarlo, motivando tale condotta con la propria ferma intenzione di abbandonare definitivamente l attività agonistica ( Non ha senso che la faccio se tanto voglio smettere ), salvo poi tornare sui propri passi e tesserarsi con altro sodalizio. Alla luce della nuova normativa in tema di tesseramenti, in virtù della quale il sodalizio che intende rinnovare il vincolo di un atleta, ha l onere di documentarne l idoneità all attività agonistica, la ASD Volley Junior si veniva a trovare nella materiale impossibilità di procedere al rinnovo del vincolo; in ossequio alle direttive federali, il sodalizio stesso comunicava all Ufficio Tesseramenti che il mancato rinnovo del vincolo di due sue atlete, una delle quali era appunto l incolpata, doveva ricondursi al rifiuto da parte delle stesse di sottoporsi a visita medica. L incolpata, nella memoria a firma della madre trasmessa alla Procura, eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per la visita medica e, con riferimento alla citata conversazione a mezzo whatsapp, dichiara di non essere in grado di verificarne 2

7 l autenticità, avendo dovuto sostituire la batteria del proprio smartphone ed avendo a causa di ciò perso tutti i dati precedenti; assume inoltre che, per la convocazione, il sodalizio avrebbe dovuto trasmettere lettera raccomandata indirizzata all esercente la potestà genitoriale, anziché avvicinare l atleta minorenne e fare tentativi di persuasione, arrivando a sostenere che il sodalizio per tutelarsi avrebbe appunto dovuto procedere correttamente con una missiva rintracciabile proprio perché sapeva delle intenzioni della ragazza. Tali eccezioni risultano pretestuose ed appare a dir poco singolare che l atleta possa aver bisogno di accedere ai dati del proprio cellulare per confermare o smentire l esistenza di una conversazione di cui comunque esiste prova cartacea. Quanto alla formalità della convocazione, a prescindere dalla forma adottata per tale incombente, quel che rileva è l idoneità del mezzo al fine cui è preposto; e nel caso di specie, non vi è dubbio che la convocazione sia arrivata a destinazione, visto che l atleta ha palesato a chiare parole la propria intenzione di non presentarsi. Dalla lettura della citata memoria, peraltro, emerge un altro dato utile ad una più compiuta rappresentazione della fattispecie, laddove si afferma che l atleta in occasione di precedenti incontri avuti con alcuni dirigenti del sodalizio - aveva loro manifestato il suo malcontento nei confronti dell ambiente ; il che induce a ritenere che la volontà dell atleta non fosse tanto quella di cessare l attività agonistica, quanto piuttosto come poi si è puntualmente verificato quella di giocare in un ambiente diverso. Circostanza questa che trova ulteriore conferma nella tempistica del nuovo tesseramento, avvenuto appena 15 giorni dopo lo spirare del termine per il rinnovo del vincolo con il precedente sodalizio e ad un solo giorno di distanza dall espletamento della visita medica che, a dispetto della dichiarata volontà di abbandono, ha invece accertato l idoneità specifica dell atleta alla pratica agonistica della pallavolo. Va dunque confermata e dichiarata la responsabilità dell atleta in ordine ai fatti a lei contestati. Quanto alla sanzione, ritiene il Tribunale che la stessa debba essere adeguata alla indubbia gravità della condotta posta in essere dalla incolpata e delle conseguenze che ne sono scaturite per il sodalizio. La nuova normativa, che come detto impone al sodalizio di acquisire e garantire, all atto del rinnovo del vincolo, la certificazione medica attestante l idoneità dell atleta e che come tale è chiaramente dettata proprio nell interesse degli atleti, non può e non deve legittimare condotte quale quella posta in essere dalla incolpata che si sostanziano in forme di svincolo coattivo non codificate e gravemente pregiudizievoli per il sodalizio. Il procedimento disciplinare che ne consegue a carico dell atleta, qualunque sia la sanzione, non varrà a ripristinare il vincolo e non risarcirà il danno comunque subito dal sodalizio. Nel caso in esame, peraltro, ritiene il Tribunale che vada stigmatizzata anche la condotta processuale dell incolpata, tutt altro che collaborativa e fin troppo tenace nel sostenere eccezioni pretestuose e nel contestare risultanze documentali palesi ed univoche. 3

8 P.Q.M. Il Tribunale Federale: accertata la responsabilità dell atleta Guste Scerbauskaite in ordine ai fatti ascritti alla medesima, delibera di infliggere a carico dell incolpata la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro). Roma, 10 marzo 2017 F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi 4

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