FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.16. RICORSO n /18 PRESENTATO DA REAL SPORT ORTA NOVA
|
|
- Filippo Turco
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.16 Riunione del 29 Novembre 2017 RICORSO n /18 PRESENTATO DA REAL SPORT ORTA NOVA IL TRIBUNALE FEDERALE Composto da - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Andrea Ordine Componente Relatore in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Real Sport Orta Nova in persona del Presidente l.r.p.t. e nei confronti dell atleta Ilenia Novia per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Campania/Puglia/Molise/Basilicata/Calabria in data 21 Ottobre OSSERVA Con ricorso depositato in data 31/10/2017, il sodalizio Real Sport Orta Nova in persona del Presidente l.r.p.t. adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare : accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e del presente ricorso; Nel merito : accertare e dichiarare la erroneità, contraddittorietà e la illogicità del provvedimento emesso il 21/10/2017 dalla C.T.A. sezione distaccata Campania, non fondato in fatto ed in diritto, per tutte le violazioni riportate in narrativa, ritenendo non provati i presupposti giustificanti la giusta causa e 1
2 riformando, per l effetti, l impugnato provvedimento, rigettare la domanda proposta in primo grado dall atleta Novia, con contestuale restituzione della tassa ricorso CTA; In via subordinata : nella denegata ipotesi in cui anche questo Tribunale dovesse ritenere provato lo svincolo per giusta causa, riformare il provvedimento nella parte in cui ne riconosce l imputabilità al Sodalizio e, per l effetto, dichiarare lo svincolo per giusta causa non imputabile al Sodalizio, determinando un equo indennizzo in favore della ASD Real Sport Orta Nova, per le ragioni esposte in narrativa, tenuto conto del curriculum sportivo dell atleta, dell anzianità di tesseramento, delle ingenti spese che la società ha sostenuto a vario titolo in questi anni, con contestuale restituzione della tassa ricorso e/o incameramento della stessa secondo equità. Con vitto ria di spese e competenze di causa. Si chiede, inoltre, che nel caso in cui tale scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio sia riconosciuto in virtù dell iscrizione presso l università di Bari, lo stesso sia subordinato all effettivo tesseramento nelle immediate vicinanze della predetta città. A sostegno del ricorso, il sodalizio lamentava la violazione dell art. 58 Statuto Fipav - a causa di una denunciata insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria dinanzi la CTA territoriale - nonché l erronea interpretazione da parte del Collegio giudicante dell art. 35 RAT e delle Carte Federali rassegnando le conclusioni sopra integralmente trascritte. Si costituiva ritualmente l atleta la quale, nel richiedere il rigetto del ricorso, chiedeva, in via preliminare, lo stralcio della documentazione depositata dal Sodalizio dinanzi a codesto Tribunale, e, nel merito, il rigetto di qualsiasi domanda nuova e/o nuova documentazione prodotta in tale sede, formulando anche una richiesta di condanna alle spese per lite temeraria e, in via riconvenzionale subordinata, lo scioglimento del vincolo ai sensi dell art. 34 n. 3 lett. b) RAT. Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 29/11/2017 ove comparivano per la società ricorrente l avv. Manuela Magistro, nonché per l atleta resistente, l avv. Francesco Termini. 2
3 A seguito di ampia discussione e dell esperimento (con esito negativo) da parte del Presidente del Tribunale Federale di un tentativo di conciliazione, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l integrale accoglimento. Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno esaminare (e respingere) congiuntamente le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell odierna resistente in ordine al tardivo deposito (solo dinanzi al Tribunale) di documentazione da parte del sodalizio nonché all introduzione di domande nuove. L atleta legittima la propria richiesta di stralcio documentale in virtù dell art. 73 Regolamento Giurisdizionale Fipav. Tuttavia, proprio dal tenore testuale della norma richiamata si evince come la produzione offerta dalla Real Sport Orta Nova in sede di deposito del Ricorso introduttivo dinanzi il Tribunale Federale sia legittima, con contestuale superamento dell eccezione sollevata dal sodalizio in ordine alla violazione dell art. 58 Statuto Fipav. Ed invero, l art. 73 R.G. prevede come con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l istanza alla CTA. Nel caso che ci occupa, la Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania/Puglia/Molise/Basilicata/Calabria non ha emesso una pronuncia (di reiezione) in rito, ma ha deciso la richiesta di svincolo nel merito. La censura mossa dall atleta non è fondata e la documentazione prodotta dal Sodalizio è ammissibile con ampia garanzia per lo stesso dell invocato diritto di difesa asseritamente leso nel procedimento dinanzi la Commissione territoriale. Del pari infondata è anche la doglianza dell avv. Termini circa l assunta presentazione, da parte dell odierna ricorrente, della richiesta di scioglimento del vincolo con determinazione di equo indennizzo qualificata dalla difesa dell atleta quale domanda nuova. 3
4 In primo luogo, preme osservare come in maniera a dire il vero singolare venga denunciata l inammissibilità di tale richiesta a fronte dell identica richiesta presentata dall atleta (e dal medesimo difensore) seppur, in via subordinata, dinanzi la CTA territoriale ( con domanda subordinata di scioglimento con determinazione di indennizzo equo per causa non imputabile al sodalizio ove possa rilevarsi ). Inoltre, da un punto di vista ontologico e strettamente processuale, la domanda di scioglimento del vincolo in via coattiva ex art. 35 RAT viene presentata dall atleta e non certo dal Sodalizio il quale, in sede di argomentazioni difensive, ben può eccepire l accertamento della mancanza di imputabilità in capo allo stesso, chiedendo un equo indennizzo per l interruzione coattiva del vincolo. Rigettate le eccezioni preliminari di entrambi le parti, il ricorso, nel merito, non è fondato. Dalla lettura del verbale di udienza dinanzi la CTA (21/10/2017) è emerso come l atleta abbia dichiarato, sua sponte, di aver sempre militato con la società Real Sport Orta Nova (ad eccezione dell anno ) e di aver partecipato a tutte le gare di campionato puntualizzando, per l a.s. 2016/17 di aver ricevuto sia la convocazione per partecipare all attività agonistica sia per sottoporsi a visita medica. La stessa atleta ha continuato precisando, tuttavia, per i motivi di studio innanzi detti, di non aver risposto alla convocazione e di non aver partecipato ad alcun allenamento della società per i motivi di studio; mentre per la visita medica non è andato all appuntamento fissato dalla società sempre per i motivi di studio e di averlo comunicato alla società i giorni successivi senza ricevere ulteriori convocazioni. Nel merito di tali affermazioni, ed in particolare sul trasferimento dell atleta a Bari per motivi di studio, non sono sorte contestazioni tra le parti che, da una parte (avv. Termini), hanno documentato la circostanza dell iscrizione alla facoltà universitaria e della sottoscrizione di un contratto di locazione presso la città capoluogo pugliese e, dall altro (avv. Magistro,) non solo non hanno sollevato contestazioni, ma hanno espressamente riferito di essere bene a conoscenza dell iscrizione universitaria presso la città barese e che 4
5 effettivamente non può svolgere contemporaneamente l attività di studente e quella di pallavolista presso il sodalizio (Verbale CTA del 21/10/2017). Questa piena e cosciente consapevolezza avrebbe dovuto condurre il Sodalizio, qualora concretamente interessato alle prestazioni sportive dell atleta, ricevuta la comunicazione del trasferimento, ad adoperarsi, proprio per la situazione logistica venutasi a creare, per l anno , ad esempio tentando di cedere in prestito l atleta ad altro sodalizio di Bari (circostanza solo genericamente allegata in sede di Ricorso dal sodalizio, ma non supportata da alcun substrato probatorio), mentre per l anno a predisporre una preventiva convocazione per gli allenamenti e per il rinnovo della visita medica. In altri termini, essendo ben a conoscenza della situazione fattuale venutasi a creare con il trasferimento in altra città dell atleta così come espressamente comunicato dalla stessa, sarebbe stato onere del sodalizio se concretamente interessato alle prestazioni sportive della Novia di accertarsi formalmente anche per la stagione della persistenza della situazione (cambio residenza e continuazione nel percorso di studi universitari presso la città di Bari) inoltrando, ad esempio, una preventiva richiesta di informativa e, in ogni caso, una tempestiva (ed attesa le contingenze logistiche) anticipata convocazione per l inizio degli allenamenti e per il rinnovo del certificato medico scaduto già nel mese di Ottobre Tale convocazione, invece, come correttamente statuito dalla Commissione Tesseramento Atleti, è stata inoltrata soltanto in data successiva alla missiva di costituzione in mora (14/8/2017) - a cui peraltro non è stato fornito riscontro alcuno - e con una tempistica tale da rendere materialmente impossibile l adempimento da parte del destinatario. Attese tali evenienze nonché il carattere strumentale di tale convocazione, il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del sodalizio non può sussumersi al caso di specie. In conclusione, l impianto motivazionale della pronuncia della CTA appare solido e condivisibile e la decisione va integralmente confermata. Non si ravvisano, invece, gli estremi per l accoglimento della richiesta di condanna del ricorrente per lite temeraria. 5
6 Per quanto finora esposto, il ricorso deve essere rigettato sussistendo, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. PQM Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato dal Sodalizio Real Sport Orta Nova, conferma integralmente il provvedimento emesso in data 21/10/2017 dalla C.T.A. sezione distaccata Campania e dispone l incameramento della tassa ricorsi. Compensa integralmente le spese tra le parti. Roma, 29/11/2017 ILPRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi 6
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla A.S. Leonessa Volley
Atlete Abrescia Anna e Toscano Donatella Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Leonessa Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella
DettagliFIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42
Riunione del 29 luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42 34.14/15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - SURACE REBECCA Atleta - BONACCORSO ANTONINO MARIA n.q. Presidente p.t - ASD PALLAVOLO
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
DettagliLetto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito. dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di.
Atleta Esposito Giuseppe Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società A. S Cosenza Pallavolo La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella
DettagliVerbale di deliberazione della Giunta Comunale
C O M U N E D I A L A (Provincia di Trento) N. 135 Registro delibere Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: Affido incarico all avv. Anna Maria Tripodi, del foro di Roma, per tutti gli
DettagliDeterminazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 51/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1496 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliDisposizione di tenore analogo è contenuta nell art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 19-2815 Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 123/2011. Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliDELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 01381/2011 N. 07124/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliRicorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito
Atleta BARBONI ARIANNA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. PALLAVOLO FONDI La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Cristina
Dettaglirappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo
7ULEXQDOHFLYLOHGL«$WWRGLFLWD]LRQHLQRSSRVL]LRQHDGHFUHWRLQJLXQWLYR 3HU 7L]LRnato a.il.. residente in. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliN. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC.
N. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 166 del 24.02.2015 A seguito di Proposta in data 17/02/2015 N 138 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI
DettagliIL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. ha pronunciato, ai sensi dell art. 80 del R.d.G., la seguente D E C I S I O N E
Organi di Giustizia GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Avv. Lucia Ambrosino FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA Viale Tiziano, 70-00196 Roma Tel. 06.32488.514 Fax. 06.32488.451 Mail: giustizia@federmoto.it Proc.
DettagliConsiglio Regionale della Calabria
Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./FG DELIBERAZIONE N. 109 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -Carbone xxxx c/telecom ITALIA xxxe c/vodafone OMNITEL xxx IL COMITATO REGIONALE PER LE
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo
DettagliActio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
Dettagliomesso invito a sottoporsi a visita medica diper l accertamento dell idoneità all attività sportiva agonistica nelle stagioni 2011/2012; 2)
COMITATO REGIONALE SICILIA Atleta GALLETTI Denise Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Teams Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Fulvio Licari Avv. Danilo
DettagliDELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la
DettagliAtleta Gitto Francesco
Atleta Gitto Francesco Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società C.S.I. Pasta Pugliesi Milazzo La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano
DettagliRicorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.P. TIVOLI-GUIDONIA.
LACETERA ROSANNA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.P. TIVOLI-GUIDONIA. La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Francesca
DettagliIl ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.
Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7809 (Manuela Rinaldi) Ai fini del perfezionamento della notifica dell intimazione
DettagliRicorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società Polisportiva Robur 1908
Atleta Giovanni Rinaldi Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Polisportiva Robur 1908 Scandicci ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Sara de
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 02162/2011 REG.RIC. N. 02163/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga
DettagliPROPOSTA PUBBLICITARIA
PROPOSTA PUBBLICITARIA Il Sottoscritto Andrea Chiappini nella qualità di legale rappresentante della RACE SPORT INTERNATIONAL SRL UNICO SOCIO, con sede in 00144 Roma, P.zza Marconi n.15 da una parte E
DettagliStudio Legale Associato
Modena lì 17.02.2005 e p.c. e p.c. e p.c. Egr. Sig. Dott Giovanni Petrucci Presidente CONI Via fax al n. 0636857638 Egr. Sig. Dott. Carlo Magri Presidente FIPAV Spett.le Lega Pallavolo Serie AM Lega Pallavolo
DettagliDETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre 2015. Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre 2015 Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliRicorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società ASD Ternana Pallavolo
Atleta ANDREANI FEDERICA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Ternana Pallavolo La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DETERMINA DIRETTORIALE N.182 DEL 22/10/2015
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA CO.RE.COM. CAL/RO DETERMINA DIRETTORIALE N.182 DEL 22/10/2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (SERPORT Gioia Tauro xxx /Telecom Italia xxx - contratto n. xxxxx). (istanze
DettagliORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
C O M U N E D I T U R I P R O V I N C I A D I B A R I ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE SETTORE 3 ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO: TRIBUTI Registro Settore 3 REPERTORIO GENERALE Determinazione
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00287/2010 REG.SEN. N. 00958/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliCommette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni
Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano
DettagliProposta di Deliberazione della Giunta Regionale. Codice CIFRA: LLP / DEL / 2010
R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER L AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA URBANA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Codice CIFRA: LLP / DEL / 2010 OGGETTO: Porto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00051/2014 REG.PROV.COLL. N. 01889/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE
ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE Tra: Sig. TIZIO, rappresentato e difeso dall avv. Alessandro Amendolara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modugno, parte ricorrente nel procedimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
DettagliCOMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01. 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012 OGGETTO: Tribunale di Bari: Parrocchia SS. Pietro e Paolo c/comune di Gravina in Puglia e I.A.C.P.
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A.
Determinazione dirigenziale n. 10 del 22 dicembre 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
DettagliCOMUNE DI SANLURI Provincia del Medio Campidano Servizio Affari Generali Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
COMUNE DI SANLURI Provincia del Medio Campidano Servizio Affari Generali Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo via Carlo Felice, 201 tel 070 93831 fax 070 9383226 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliUfficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima n. 1: Sentenza n.28 dei
DettagliI s t i t u t o G r a n d i I n f r a s t r u t t u r e APPALTI &CONCESSIONI. Europa e Regioni. Accordo politico sulle direttive appalti e concessioni
APPALTI &CONCESSIONI Accordo politico sulle direttive appalti e concessioni Con una corsa finale il 3 luglio scorso è stato sancito l accordo politico sulla modifica delle direttive appalti classici e
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliDeliberazione n. 8/2004/C
Deliberazione n. 8/2004/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 25 novembre 2004 ***** visti i provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliCittà di Cesano Maderno Prov incia di Mo nz a e Bria nz a
Città di Cesano Maderno Prov incia di Mo nz a e Bria nz a AVVISO DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IL SEGRETARIO
DettagliDELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
Ambra Palumbo Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale La nozione di familiari conviventi e i redditi rilevanti ai fini dell ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 31-3-2016
16032 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 25 marzo 2016, n. 196 Indizione avviso di selezione pubblica per il conferimento presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (SEZIONE PRIMA) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (SEZIONE PRIMA) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale (Omissis)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliANCHE PER IL TORNEO DI CALCIO DILETTANTE OCCORRE CONTROLLARE LO STATO FISICO DEI GIOCATORI. Corte di Cassazione, sez. III civile, Sentenza 15394/2011
RIVISTA DI ISSN 1825-6678 DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. VII, Fasc. 2, 2011 ANCHE PER IL TORNEO DI CALCIO DILETTANTE OCCORRE CONTROLLARE LO STATO FISICO DEI GIOCATORI Corte di Cassazione, sez. III
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliDELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliDETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. La Commissione d Appello Federale. Sezione distaccata Lombardia SENTENZA
Sentenza n. 6/2010 del 28/07/2010 FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO La Commissione d Appello Federale Sezione distaccata Lombardia nelle persone di Avv. Silverio Vitali Dott. Danilo Ariagno Avv. Luisella
DettagliRadiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19264 Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06663/2010 REG.SEN. N. 01744/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliCITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n 300 del 22 novembre 2011 O G G E T T O : AVVIO PROCEDIMENTO ADEGUAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL PROGETTO
DettagliSENTENZA N. 117 ANNO 2016
Sentenza 117/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore AMATO Udienza Pubblica del 04/05/2016 Decisione del 04/05/2016 Deposito del 26/05/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 1, c. 359, della
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21476 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 267-2013 proposto da: LABORATORIES DOLISOS ITALIA S.R.L.
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento
DettagliLA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
27270 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA 30 maggio 2016, n. 506 L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i., art. 36. Fusione della A.S.P. Canonico Latorre
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliConsiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,
DettagliCOMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona
AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C.1. IL DIRIGENTE DELL AREA AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE Vista
DettagliLINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliDelibera n. 93/11/CIR. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità
Delibera n. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 13 luglio 2011; VISTA la legge
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliTribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliVerbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015
Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015 L anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di novembre, in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell apposita sala delle adunanze, si
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l annullamento
N. 01908/2015 REG.PROV.COLL. N. 01111/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 07597/2011 REG.PROV.COLL. N. 04251/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliDELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX/ B.T. Italia XXX / Telecom Italia XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella
Dettagli