Tribunale di Pistoia
|
|
|
- Domenico Morandi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le parti: Opponente: TIZIA NV, in persona del legale rappresentante sig., con sede a Deerlijk (Belgio) in, domiciliata a Pistoia in presso lo studio dell avv. del Foro di Pistoia, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell atto di citazione in opposizione unitamente all avv. del Foro di Firenze, munito di procura per notaio di Deerlijk del 12/3/08, Convenuto: CAIA Spa, in persona del legale rappresentante sig., con sede a Montale in v. e domiciliata a Pistoia in presso lo studio dell avv., rappresentata e difesa dall avv. del Foro di Prato per mandato a margine del ricorso per ingiunzione, Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Decisa a Pistoia in data 2 marzo 2009 sulle seguenti conclusioni: Per l opponente: In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza giurisdizionale a conoscere della causa in favore del giudice belga; in denegata ipotesi, in subordine e senza accettazione della giurisdizione del giudice italiano, si insiste per l ammissione di tutte le prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 Cpc depositate e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie,
2 nonché per il rigetto dell istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; dichiarare illegittimo, ovvero nullo, ovvero inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n 192 emesso a favore di CAIA Spa e nei confronti di TIZIA NV dal Tribunale di Pistoia in data 27/12/07 per la somma di ,55, oltre spese per 653,00, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate; in via subordinata, senza che ciò possa costituire accettazione tacita della giurisdizione né rinuncia all eccezione di incompetenza giurisdizionale né tantomeno rinuncia al contenzioso pendente innanzi al giudice belga, previo accertamento dell inadempimento da parte di CAIA Spa delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita internazionale di beni, dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Per il convenuto: In via preliminare di rito per la reiezione dell eccezione di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Pistoia e la conseguente dichiarazione di competenza dello stesso a decidere sulla causa oggi in discussione. Nel merito, in via istruttoria per l ammissione di tutte le prove richieste in corso di causa, con opposizione a quelle richieste ex adverso, come da memorie ex art. 183 Cpc ritualmente depositate; in via preliminare di merito insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, per la reiezione dell opposizione e la conseguente condanna dell opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e di onorari. Fatto e Processo La Spa CAIA ha chiesto e ottenuto da questo tribunale un decreto ingiuntivo (n 1192/07 del 27/12/07) a carico della TIZIA NV per il pagamento della somma di ,55 oltre accessori, a titolo di prezzo di acquisto della merce venduta con fatture FC 845/07 e FC 912/07. 2
3 Avverso il decreto propone opposizione l ingiunto chiedendone la revoca e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere competente quello belga, poiché l ingiunta ha sede in Belgio e, a norma dell art. 5 Regolamento CE 44/2001, in materia contrattuale il giudice competente è quello del luogo ove la merce è stata o doveva essere consegnata, (nel caso di specie a Deerlijk). Nel merito afferma di aver ricevuto da CAIA, in date 30/8 e 21/9/07, una partita di filati di ciniglia che, messi in lavorazione, hanno evidenziato difetti (ma solo dopo la tessitura), ovvero striature che hanno costretto TIZIA ad interrompere la produzione; un analisi effettuata nel novembre di quell anno ha confermato i difetti, subito comunicati a CAIA, la quale tuttavia ha respinto ogni addebito. Conseguentemente, TIZIA ha convenuto CAIA avanti al giudice belga con atto di citazione notificato il 31/1/08, per sentir dichiarare risolto il contratto stipulato dalle parti, accertare il diritto di TIZIA di non pagare le fatture e condannare CAIA al risarcimento dei danni. Per il caso in cui questo Tribunale ravvisasse la propria competenza giurisdizionale, l opponente chiede che, revocato il decreto ingiuntivo, il contratto tra le parti sia dichiarato risolto e controparte condannata al risarcimento dei danni, quantificati in ,04. Si è costituita CAIA Spa chiedendo il rigetto dell opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con riferimento all eccezione di difetto di giurisdizione, la convenuta osserva che il giudice italiano è stato investito per primo della controversia (infatti il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 17/12/07, l atto di citazione avanti al giudice belga è stato notificato il 31/1/08), che le parti hanno convenzionalmente individuato nel Tribunale di Pistoia il giudice competente a dirimere ogni loro eventuale controversia, e che oggetto della presente causa è il pagamento del prezzo della merce fornita, in relazione al quale luogo ove deve eseguirsi la prestazione è quello della sede del venditore. Nel merito la convenuta eccepisce che il difetto lamentato da TIZIA non era occulto bensì palese e, in ogni caso, non dipendeva dalla qualità del filato fornito ma dal processo di tessitura; pertanto controparte sarebbe incorsa in decadenza quanto alla contestazione dei vizi. Con ordinanza del 5/11/08 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sull eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. 3
4 Motivi della decisione A norma dell art. 5 Regolamento CE 44/01, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta avanti al giudice di altro Stato membro, in materia contrattuale, nel luogo in cui l obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita; la norma specifica poi che per luogo di esecuzione dell obbligazione deve intendersi, nel caso di compravendita di beni mobili, quello in cui detti beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. La Suprema Corte è ferma nel ribadire che, ai fini dell'individuazione del giudice competente ex art. 5 Regolamento 44/01/CE, il luogo di consegna dei beni è l unico rilevante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compresa dunque quella di pagamento del prezzo (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 10941/07, Cass. SU 13891/07). Per la determinazione di tale luogo di consegna occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna 11/4/80 sui contratti di vendita internazionale di merci, resa esecutiva con L. 765/85: la quale detta regole sull obbligo di consegna da parte del venditore la cui applicazione è subordinata all inesistenza di altro obbligo ( se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in altro luogo particolare... ), quale potrebbe derivare da una pattuizione espressa delle parti. Nel nostro caso nelle fatture azionate è contenuta la dicitura consegna D.D.U. Deerlijk e la convenuta non contesta che, effettivamente, la consegna dovesse essere effettuata al domicilio dell acquirente, il che rende irrilevante (ai fini dell applicazione dell art. 31 Convenzione Vienna) il fatto che sia previsto l intervento di un trasportatore. Afferma piuttosto la convenuta che le parti hanno convenuto una clausola c.d. di proroga della giurisdizione: infatti, in tutti i moduli contrattuali utilizzati da CAIA nei suoi rapporti con TIZIA (anche precedenti a quello per cui è causa) è sempre inserita la previsione del Foro esclusivo di Pistoia; dando esecuzione a tutti i rapporti contrattuali instaurati, controparte avrebbe dunque tenuto un comportamento concludente di accettazione di tale clausola. A questo proposito si osserva che l art. 23 Regolamento 44/2001/CE ammette la deroga se essa risulti (1) da patto scritto, (2) da altra forma prevista dalle parti, (3) da una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali. 4
5 Nella fattispecie la previsione della competenza del Foro di Pistoia è contenuta nelle condizioni generali stampate sul retro delle fatture emesse dalla CAIA, ma non figura alcuna firma per accettazione o altro richiamo a detta clausola da parte di TIZIA. Insegna la Suprema Corte (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 13891/07 e, con riferimento all analoga norma contenuta nell art. 17 Convenzione Bruxelles, Cass. SU 7503/04, Cass. SU 6634/03, Cass. SU 1150/02) che il requisito della forma scritta è rispettato quando la clausola di deroga sia sottoscritta da ambedue le parti o da esse espressamente richiamata. L esecuzione dei contratti precedenti non implica accettazione della clausola poiché di per sé è indicativa solo dell adempimento alla obbligazione di pagare il prezzo della merce volta per volta acquistata. Quanto alla conformità di tale clausola ad un uso conosciuto dalle parti, o che esse avrebbero dovuto conoscere in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali, è necessario che chi invoca detto uso ne dia prova, cosa che CAIA non ha fatto. Ne segue la fondatezza dell eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice non competente. Alla soccombenza segue l addebito delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e, per l effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n 1192/07 emesso in data 27/12/07 dal Tribunale di Pistoia; condanna la società convenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in 5.014,21 come da notula, oltre imposta e contributi. Pistoia, 2 marzo 2009 Il Giudice Dott. Niccolò Calvani 5
SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha
! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Abstract. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l incompetenza
Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA
N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.
Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie
COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
Giudice di Pace di Salerno, Luigi Vingiani, sentenza dell 1 maggio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019
L eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente L eccessività della somma portata nel precetto
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra
Nella procedura n. 3859/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra RANDAZZO DIEGO & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) ATTORE e CREDITO
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e
Tribunale di Reggio di Calabria Prima Sezione Civile Verbale di Causa Nel procedimento n. r.g. 2032 / 2014 promosso da CAMA BENITO E C, con l avv. SICLARI VINCENZO CRISTIAN contro TOTAL ERG SPA TOTAL ERG
