FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.28
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- Camilla Cavaliere
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1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.28 Riunione del 1marzo PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - TRIO AURORA atleta - MONTEFUSCO FEDERICA atleta - ASD SALESIANI LECCE n.p. Presidente p.t. Sig, La Notte Pierluigi - LA NOTTE PIERLUIGI n.q. Presidente dell ASD SALESIANI LECCE IL TRIBUNALE FEDERALE Composto da - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Andrea Ordine Componente Relatore nel procedimento disciplinare a carico di: AURORA TRIO, in violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva in corso nonché per non aver eseguito le prestazioni sportive (sedute di allenamento e gare ufficiali di campionato) in favore del sodalizio di appartenenza e dal mese di settembre 2016 svolto le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; FEDERICA MONTEFUSCO, in violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva in corso nonché per non aver eseguito le prestazioni sportive (sedute di allenamento e gare ufficiali di campionato) in favore del sodalizio di appartenenza e dal mese di settembre 2016 svolto le prestazioni sportive relative alle 1
2 sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; LA NOTTE PIERLUIGI, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.s.d. Salesiani Lecce, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete, Sigg.re Aurora Trio e Federica Montefusco benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17 svolto dal mese di settembre 2016 le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; A.S.D. SALESIANI LECCE, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. La Notte Pierluigi, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete, Sigg.re Aurora Trio e Federica Montefusco benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17 svolto dal mese di settembre 2016 le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato. OSSERVA Con esposto trasmesso in data 24/10/2016, il Presidente p.t. della società ASD Frimarc Sport segnalava alla Procura Federale l asserito comportamento disciplinarmente illegittimo posto in essere dalle proprie atlete (Aurora Trio e Federica Montefusco) nonché da parte della società sportiva ASD Salesiani Lecce. Il denunciante rilevava, infatti, un assunta violazione del vincolo sportivo da parte delle due tesserate per aver le stesse disputato in assenza di autorizzazione allenamenti con altro sodalizio al quale si sarebbero aggregate sin dai primi giorni del mese di Settembre Evidenziava, altresì, di aver ritualmente convocato le ragazze per lo svolgimento dell obbligatoria visita medica stigmatizzando, al contempo, il contegno della ASD Salesiani Lecce e del suo Presidente pro tempore - posto in aperto contrasto con la normativa federale. Espletata la fase istruttoria da parte dell Ufficio della Procura federale, gli incolpati venivano deferiti al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all instaurazione del giudizio convocando i prevenuti per il giorno 1/3/2017. In tale sede, compariva il rappresentante della Procura Federale il quale concludeva per la comminazione di sanzione disciplinare a carico di tutti gli incolpati. 2
3 Per quest ultimi nessuno era presente avendo il difensore degli stessi, avv. Annalisa Palma, fatto pervenire Memoria difensiva con allegati ritualmente depositata. Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti contestati dall Ufficio della Procura Federale non trovano adeguato riscontro probatorio e non possono legittimare un provvedimento sanzionatorio a carico degli incolpati. Si devono, dunque, analizzare distintamente i comportamenti oggetto di contestazione. In primo luogo, si imputa alle atlete di non aver aderito all invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica. Dalla lettura del comunicato del 3/12/2016 emesso dalla CTA Sez. Distaccata Campania/Puglia/Molise/Basilicata/Calabria, emerge come la Commissione Tesseramento Atleti, nel concedere alle atlete de quibus lo svincolo coattivo dalla società ASD Frimarc Sport, confermi l assenza di una valida convocazione per l effettuazione della visita medica. La Commissione rileva il difetto di prova gravante sul sodalizio Frimarc Sport in ordine ad una rituale convocazione. Nel presente giudizio, invece, viene acquisito nel fascicolo della Procura federale una missiva datata 18/10/2016 avente ad oggetto convocazione per visita medico-sportiva. Ebbene nonostante la rubrica di tale comunicazione, il tenore testuale della lettera non si sostanzia in un invito a recarsi presso una struttura/medico sportivo abilitati quanto piuttosto configura una sollecitazione ad andare presso la sede societaria al fine di fissare un appuntamento con un medico competente. Inoltre, non può non rilevare il fattore cronologico dell invio. La cd convocazione è stata inoltrata in data 19/10/2016 (e ricevuta dalle atlete rispettivamente in data 22/10/2016 Trio e 26/10/2016 Montefusco), cioè in epoca successiva all avvio delle procedure di scioglimento coattivo del vincolo azionate dalle atlete in data 26-27/9 14/10/2016 motivate, tra l altro, per il mancato svolgimento della visita medica. Appare, inoltre, davvero singolare che la società abbia predisposto il rinnovo del tesseramento (nel mese di Agosto 2016 per atleta Montefusco e a Settembre 2016 per l atleta Trio) per il quale è indispensabile il possesso di valida certificazione medica, per poi convocare per visita medico sportiva le atlete nel mese di Ottobre In tal modo argomentando, quand anche non volesse attribuirsi (dis)valore strumentale alla comunicazione datata 18/10/2016, questo Tribunale ritiene che la stessa non integri gli estremi di una valida e rituale convocazione rivolta alle atlete al fine di sottoporsi a visita medico-sportiva. Per tali motivi, le atlete devono andare esenti da sanzione per tale capo di incolpazione. Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine alle contestazioni mosse dalla Procura relative alla violazione del vincolo sportivo per avere, esse atlete, non svolto 3
4 prestazioni sportive a favore del sodalizio di appartenenza ed, anzi, per aver svolto allenamenti con altra società sportiva. Agli atti non risulta raggiunta la prova né della convocazione delle ragazze né tantomeno della partecipazione delle stesse a sedute di allenamento con la società ASD Salesiani Lecce. In relazione a tale ultimo profilo, non può certo assurgere a valore probatorio un unica istantanea pubblicata sulla pagina del social network Facebook di una delle atlete che ritrae la sig.ra Trio e Montefusco in un momento conviviale e non in una fase di gioco e/o allenamento. Inoltre, la documentazione fornita quale prova a discarico da parte di tutti gli incolpati appare validamente contraddire la tesi accusatoria. Da un lato, sono state depositate in atti le ricevute di iscrizione delle atlete al centro poli-sportivo Don Bosco in tal modo giustificando la presenza delle atlete in un luogo dove si praticano numerose attività sportive tra le quali, e non in via esclusiva, la pallavolo -, mentre, dall altro, le numerose e concordanti testimonianze rese da altri tesserati FIPAV (atleti e dirigenti) escludono la partecipazione delle ragazze incolpate all attività pallavolistica con la ASD Salesiani Lecce. Di contro, le dichiarazioni rese dall allenatore della ASD Frimar Sport circa gli allenamenti svolti dalle atlete presso altro sodalizio non possono essere considerate fondanti l illecito disciplinare denunciato in quanto non solo rientrano nell alveo di una testimonianza de relato peraltro espressamente smentita proprio dal soggetto da cui tale circostanza si assume essere stata riferita -, ma non trovano nessun altro riscontro documentale e/o testimoniale. Per tali motivi, si ritiene non raggiunta la prova in ordine all asserita violazione del vincolo da parte delle atlete Trio e Montefusco. Tali evidenze comportano la conseguente dichiarazione di non luogo a sanzione anche per il sodalizio ASD Salesiani Lecce e per il suo Presidente p.t., sig. La Notte per le condotte agli stessi ascritte. PQM Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione per gli atleti Aurora Trio e Federica Montefusco, nonché per l associato ASD Salesiani Lecce, n.p. del Presidente p.t. e per il tesserato sig. Pierluigi La Notte. Roma, 10 marzo 2017 F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi 4
5 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.28 Riunione del 1marzo PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - TRIO AURORA atleta - MONTEFUSCO FEDERICA atleta - ASD SALESIANI LECCE n.p. Presidente p.t. Sig, La Notte Pierluigi - LA NOTTE PIERLUIGI n.q. Presidente dell ASD SALESIANI LECCE IL TRIBUNALE FEDERALE Composto da - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Andrea Ordine Componente Relatore nel procedimento disciplinare a carico di: AURORA TRIO, in violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva in corso nonché per non aver eseguito le prestazioni sportive (sedute di allenamento e gare ufficiali di campionato) in favore del sodalizio di appartenenza e dal mese di settembre 2016 svolto le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; FEDERICA MONTEFUSCO, in violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, nonostante il regolare vincolo tesserativo con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva in corso nonché per non aver eseguito le prestazioni sportive (sedute di allenamento e gare ufficiali di campionato) in favore del sodalizio di appartenenza e dal mese di settembre 2016 svolto le prestazioni sportive relative alle 1
6 sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; LA NOTTE PIERLUIGI, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.s.d. Salesiani Lecce, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete, Sigg.re Aurora Trio e Federica Montefusco benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17 svolto dal mese di settembre 2016 le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato; A.S.D. SALESIANI LECCE, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. La Notte Pierluigi, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver le atlete, Sigg.re Aurora Trio e Federica Montefusco benché regolarmente vincolate con il sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per la stagione sportiva 2016/17 svolto dal mese di settembre 2016 le prestazioni sportive relative alle sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Salesiani Lecce senza chiedere ed ottenere espressa autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, così come da atto della conclusione delle indagini del 15 novembre 2016 ritualmente notificato. OSSERVA Con esposto trasmesso in data 24/10/2016, il Presidente p.t. della società ASD Frimarc Sport segnalava alla Procura Federale l asserito comportamento disciplinarmente illegittimo posto in essere dalle proprie atlete (Aurora Trio e Federica Montefusco) nonché da parte della società sportiva ASD Salesiani Lecce. Il denunciante rilevava, infatti, un assunta violazione del vincolo sportivo da parte delle due tesserate per aver le stesse disputato in assenza di autorizzazione allenamenti con altro sodalizio al quale si sarebbero aggregate sin dai primi giorni del mese di Settembre Evidenziava, altresì, di aver ritualmente convocato le ragazze per lo svolgimento dell obbligatoria visita medica stigmatizzando, al contempo, il contegno della ASD Salesiani Lecce e del suo Presidente pro tempore - posto in aperto contrasto con la normativa federale. Espletata la fase istruttoria da parte dell Ufficio della Procura federale, gli incolpati venivano deferiti al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all instaurazione del giudizio convocando i prevenuti per il giorno 1/3/2017. In tale sede, compariva il rappresentante della Procura Federale il quale concludeva per la comminazione di sanzione disciplinare a carico di tutti gli incolpati. 2
7 Per quest ultimi nessuno era presente avendo il difensore degli stessi, avv. Annalisa Palma, fatto pervenire Memoria difensiva con allegati ritualmente depositata. Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti contestati dall Ufficio della Procura Federale non trovano adeguato riscontro probatorio e non possono legittimare un provvedimento sanzionatorio a carico degli incolpati. Si devono, dunque, analizzare distintamente i comportamenti oggetto di contestazione. In primo luogo, si imputa alle atlete di non aver aderito all invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica. Dalla lettura del comunicato del 3/12/2016 emesso dalla CTA Sez. Distaccata Campania/Puglia/Molise/Basilicata/Calabria, emerge come la Commissione Tesseramento Atleti, nel concedere alle atlete de quibus lo svincolo coattivo dalla società ASD Frimarc Sport, confermi l assenza di una valida convocazione per l effettuazione della visita medica. La Commissione rileva il difetto di prova gravante sul sodalizio Frimarc Sport in ordine ad una rituale convocazione. Nel presente giudizio, invece, viene acquisito nel fascicolo della Procura federale una missiva datata 18/10/2016 avente ad oggetto convocazione per visita medico-sportiva. Ebbene nonostante la rubrica di tale comunicazione, il tenore testuale della lettera non si sostanzia in un invito a recarsi presso una struttura/medico sportivo abilitati quanto piuttosto configura una sollecitazione ad andare presso la sede societaria al fine di fissare un appuntamento con un medico competente. Inoltre, non può non rilevare il fattore cronologico dell invio. La cd convocazione è stata inoltrata in data 19/10/2016 (e ricevuta dalle atlete rispettivamente in data 22/10/2016 Trio e 26/10/2016 Montefusco), cioè in epoca successiva all avvio delle procedure di scioglimento coattivo del vincolo azionate dalle atlete in data 26-27/9 14/10/2016 motivate, tra l altro, per il mancato svolgimento della visita medica. Appare, inoltre, davvero singolare che la società abbia predisposto il rinnovo del tesseramento (nel mese di Agosto 2016 per atleta Montefusco e a Settembre 2016 per l atleta Trio) per il quale è indispensabile il possesso di valida certificazione medica, per poi convocare per visita medico sportiva le atlete nel mese di Ottobre In tal modo argomentando, quand anche non volesse attribuirsi (dis)valore strumentale alla comunicazione datata 18/10/2016, questo Tribunale ritiene che la stessa non integri gli estremi di una valida e rituale convocazione rivolta alle atlete al fine di sottoporsi a visita medico-sportiva. Per tali motivi, le atlete devono andare esenti da sanzione per tale capo di incolpazione. Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine alle contestazioni mosse dalla Procura relative alla violazione del vincolo sportivo per avere, esse atlete, non svolto 3
8 prestazioni sportive a favore del sodalizio di appartenenza ed, anzi, per aver svolto allenamenti con altra società sportiva. Agli atti non risulta raggiunta la prova né della convocazione delle ragazze né tantomeno della partecipazione delle stesse a sedute di allenamento con la società ASD Salesiani Lecce. In relazione a tale ultimo profilo, non può certo assurgere a valore probatorio un unica istantanea pubblicata sulla pagina del social network Facebook di una delle atlete che ritrae la sig.ra Trio e Montefusco in un momento conviviale e non in una fase di gioco e/o allenamento. Inoltre, la documentazione fornita quale prova a discarico da parte di tutti gli incolpati appare validamente contraddire la tesi accusatoria. Da un lato, sono state depositate in atti le ricevute di iscrizione delle atlete al centro poli-sportivo Don Bosco in tal modo giustificando la presenza delle atlete in un luogo dove si praticano numerose attività sportive tra le quali, e non in via esclusiva, la pallavolo -, mentre, dall altro, le numerose e concordanti testimonianze rese da altri tesserati FIPAV (atleti e dirigenti) escludono la partecipazione delle ragazze incolpate all attività pallavolistica con la ASD Salesiani Lecce. Di contro, le dichiarazioni rese dall allenatore della ASD Frimar Sport circa gli allenamenti svolti dalle atlete presso altro sodalizio non possono essere considerate fondanti l illecito disciplinare denunciato in quanto non solo rientrano nell alveo di una testimonianza de relato peraltro espressamente smentita proprio dal soggetto da cui tale circostanza si assume essere stata riferita -, ma non trovano nessun altro riscontro documentale e/o testimoniale. Per tali motivi, si ritiene non raggiunta la prova in ordine all asserita violazione del vincolo da parte delle atlete Trio e Montefusco. Tali evidenze comportano la conseguente dichiarazione di non luogo a sanzione anche per il sodalizio ASD Salesiani Lecce e per il suo Presidente p.t., sig. La Notte per le condotte agli stessi ascritte. PQM Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione per gli atleti Aurora Trio e Federica Montefusco, nonché per l associato ASD Salesiani Lecce, n.p. del Presidente p.t. e per il tesserato sig. Pierluigi La Notte. Roma, 10 marzo 2017 F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi 4
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