Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito

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1 Atleta Massi Giulia Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Valdarno ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 24 Settembre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 1/7/2008, l atleta Giulia Massi richiedeva, in via amichevole, alla Pallavolo Valdarno ASD, lo scioglimento del vincolo per motivi di crescita tecnica avendo la possibilità di militare in campionati di serie superiore nonché a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla propria posizione;

2 - con lettera raccomandata a.r. del 15/7/2008, la Pallavolo Valdarno ASD, rilevando la genericità dei motivi a sostegno della richiesta dell atleta e l assenza di situazioni ostative al proseguimento del rapporto con essa società, respingeva le istanze della Massi non accordandole il consenso allo scioglimento richiesto; - per tali motivi, in data 29/7/2008, l atleta presentava ricorso, regolarmente sottoscritto dai genitori esercenti la potestà, rilevando di essere era stata concessa in prestito dalla società resistente per tre stagioni consecutive ad altro sodalizio (Pallavolo Valdarno 90) presso il quale essa atleta aveva conseguito notevoli successi nei rispettivi campionati di categoria disputati; - sottolineava, inoltre, di aver ricevuto la richiesta da parte dell associazione Volley Group Valdarno ASD di partecipare al prossimo campionato in serie B2, a differenza di quello giocato dal sodalizio di appartenenza (1^ Divisione); - lamentava, altresì, un totale disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza per la paventata possibilità di un ulteriore prestito anche per la stagione sportiva ; - segnalava, infine, la sussistenza di episodi tali da rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la società Pallavolo Valdarno ASD; - ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle

3 formalità prescritte dal Regolamento Giurisdizionale, e, nel merito, ne chiedeva la reiezione per l insussistenza dei motivi addotti; - alla riunione del 24 Settembre 2008 presenziavano la ricorrente accompagnata dalla sig.ra Tienforti Silvia, nonché, per il sodalizio, il Presidente, sig. Patrizio Richter, l avv. Fabio Appiano con il proprio collaboratore, avv. Pieruzzi; - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - durante la discussione, il sodalizio, ribadendo le eccezioni formulate in sede di deduzioni, evidenziava la pretestuosità del ricorso che, presentato dall atleta e, contemporaneamente, da tutte le altre compagne di squadra, avrebbe dovuto intendersi, a suo dire, come forma di ricatto nei confronti della Pallavolo Valdarno ASD; - la società (che attualmente milita in 1^ Divisione), inoltre, rilevava di aver sempre sostenuto in tutti i modi possibili la crescita tecnica delle atlete e di aver intrattenuto delle trattative con altri sodalizi (anche militanti in serie B2) rimaste senza esito; - il sodalizio, infine, rilevava la necessità di implementare la rosa della squadra, anche attraverso l inserimento dell atleta, al fine di poter disputare il campionato relativo alla stagione e per questi motivi, in via conciliativa, offriva o di riaccogliere l atleta (e tutte le altre compagne) in squadra o di cederle tutte insieme, con la formula del prestito, ad altro sodalizio;

4 - a seguito di espressa domanda da parte della Commissione, i rappresentanti del sodalizio specificavano che la PV90 era una società satellite della odierna resistente (giustificando per questo la cessione in prestito di tutte le atlete per tre anni consecutivi), ma che ormai si era dotata di un nuovo consiglio societario che non annoverava più personale dirigenziale in comune alla compagine della Pallavolo Valdarno ASD; - a questo punto, il ricorrente evidenziava le contraddizioni manifestate dal sodalizio che, da un lato, richiedeva la presenza di tutte le atlete complessivamente per poter disputare le gare di campionato, mentre, dall altro, era disposto a privarsene completamente concedendole in prestito ad altra società; - l atleta ribadiva, altresì, la volontà di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il sodalizio di appartenenza, precisando di non aver più sostenuto, dall avvio della procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, alcun allenamento; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5 Tuttavia, prima di esaminare il merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, appare opportuno disattendere le eccezioni proposte in via pregiudiziale da parte del sodalizio resistente. La prescrizione di cui all art. 79, comma 5, Reg. Giur. non prevede, in caso di inosservanza del dettato normativo da parte dell atleta, l inammissibilità o l irricevibilità del ricorso. Tale circostanza trova conferma nel fatto che quando il legislatore ha inteso comminare una sanzione processuale per l inerzia e/o la negligenza del ricorrente, lo ha fatto espressamente formulando ipotesi tassative (vedi art. 79, comma 4, Reg. Giur.). Giova precisare, infatti, che, mentre l invio in copia, alla società di appartenenza, della documentazione prevista dall art. 79, comma 3, lettere b) e c), Reg. Giur., trova la propria ratio nell esigenza di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa da parte del resistente, l allegazione della copia della tassa di versamento al sodalizio di cui alla lettera a), invece, non soddisfa tali esigenze non attenendo al merito della controversia, ma costituisce un mero presupposto di ricevibilità del ricorso rilevabile solo da parte della Commissione. Pertanto, l omissione da parte del ricorrente, che ha allegato alla sola copia inviata alla Commissione l originale del bollettino postale di versamento, costituisce una mera irregolarità.

6 Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l eccezione relativa alla circostanza che il ricorso è stato indirizzato alla Federazione Italiana Pallavolo e non alla Commissione Tesseramento Atleti. Anche in tali ipotesi, infatti, la normativa (art. 79, comma 1, Reg. Giur.) non prevede alcuna sanzione a carico del ricorrente che incorre in tale irregolarità. Comunque, nel caso di specie, detta irregolarità risulta sanata dalla circostanza che la Commissione abbia avuto piena cognizione del ricorso, espletando l istruttoria e procedendo alla discussione nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. Infine, in riferimento alla lamentata genericità e carenza di motivazione asseritamene inficiante la richiesta di costituzione in mora inviata dall atleta Massi alla Pallavolo Valdarno ASD, si richiama l art. 77, comma 1, Reg. Giur. che prevede che L atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che [ ] richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l associato a provvedere in via amichevole. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge che l atleta Massi abbia regolarmente adempiuto a tale prescrizione formulando al sodalizio di appartenenza, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di scioglimento del vincolo motivata dalla sussistenza di una asserita incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto con la società convenuta.

7 Nella costituzione in mora, infatti, è sufficiente indicare in modo succinto i motivi della propria richiesta che formeranno poi oggetto di dettagliato approfondimento in sede di ricorso. Per quanto attiene al merito del ricorso, invece, è emerso che l atleta Giulia Massi è stata richiesta (v. doc. 1 del ricorso) dalla Volley Group Valdarno ASD, militante in un campionato di serie B2. Al contrario, con il proprio sodalizio di appartenenza la stessa giocherebbe in un campionato di 1^ Divisione. La richiesta della Volley Group Valdarno ASD è, secondo quanto è emerso dalla allegata documentazione, seria e concreta e giustifica la richiesta avanzata dall atleta, la quale, in tal modo, ha la possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità tecniche. Ciò è, con tutta evidenza, conforme agli obiettivi stessi della FIPAV. Tuttavia, non essendo lo scioglimento del vincolo imputabile alla Pallavolo Valdarno ASD, appare congruo determinare un indennizzo di 4.000,00 in favore del sodalizio resistente. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto da Giulia Massi e, per l effetto, dispone lo scioglimento del vincolo della stessa dalla Pallavolo Valdarno ASD subordinandone l effetto al pagamento di indennizzo calcolato nella misura di 4.000,00 e al tesseramento dell atleta con la Volley Group Valdarno ASD.

8 Dispone la restituzione della tassa versata dall atleta con contestuale incameramento di quella versata dal sodalizio. Affissione albo 9 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

9 Atleta Bonci Laura Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Valdarno ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 24 Settembre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 1/7/2008, l atleta Bonci Laura richiedeva, in via amichevole, alla Pallavolo Valdarno ASD, lo scioglimento del vincolo a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla propria posizione; - con lettera raccomandata a.r. del 15/7/2008, la Pallavolo Valdarno ASD, rilevando la genericità dei motivi a sostegno della richiesta

10 dell atleta e l assenza di situazioni ostative al proseguimento del rapporto con essa società, respingeva le istanze della Bonci non accordandole il consenso allo scioglimento richiesto; - per tali motivi, in data 29/7/2008, l atleta presentava ricorso, regolarmente sottoscritto dai genitori esercenti la potestà, rilevando di essere era stata concessa in prestito dalla società resistente per tre stagioni consecutive ad altro sodalizio (Pallavolo Valdarno 90) presso il quale essa atleta aveva conseguito notevoli successi nei rispettivi campionati di categoria disputati; - lamentava, altresì, un totale disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza per la paventata possibilità di un ulteriore prestito anche per la stagione sportiva ; - segnalava, infine, la sussistenza di episodi tali da rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la società Pallavolo Valdarno ASD; - ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle formalità prescritte dal Regolamento Giurisdizionale, e, nel merito, ne chiedeva la reiezione per l insussistenza dei motivi addotti; - alla riunione del 24 Settembre 2008 presenziavano la ricorrente, accompagnata dal sig. Ceccherini Mauro, suo delegato, nonché, per il sodalizio, il Presidente, sig. Patrizio Richter, l avv. Fabio Appiano con il proprio collaboratore, avv. Pieruzzi;

11 - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - durante la discussione, il sodalizio, ribadendo le eccezioni formulate in sede di deduzioni, evidenziava la pretestuosità del ricorso che, presentato dall atleta e, contemporaneamente, da tutte le altre compagne di squadra, avrebbe dovuto intendersi, a suo dire, come forma di ricatto nei confronti della Pallavolo Valdarno ASD; - la società (che attualmente milita in 1^ Divisione), inoltre, rilevava di aver sempre sostenuto in tutti i modi possibili la crescita tecnica delle atlete e di aver intrattenuto delle trattative con altri sodalizi (anche militanti in serie B2) rimaste senza esito; - il sodalizio, infine, rilevava la necessità di implementare la rosa della squadra, anche attraverso l inserimento dell atleta, al fine di poter disputare il campionato relativo alla stagione e per questi motivi, in via conciliativa, offriva o di riaccogliere l atleta (e tutte le altre compagne) in squadra o di cederle tutte insieme, con la formula del prestito, ad altro sodalizio; - a seguito di espressa domanda da parte della Commissione, i rappresentanti del sodalizio specificavano che la PV90 era una società satellite della odierna resistente (giustificando per questo la cessione in prestito di tutte le atlete per tre anni consecutivi), ma che ormai si era dotata di un nuovo consiglio societario che non annoverava

12 più personale dirigenziale in comune alla compagine della Pallavolo Valdarno ASD; - a questo punto, il ricorrente evidenziava le contraddizioni manifestate dal sodalizio che, da un lato, richiedeva la presenza di tutte le atlete complessivamente per poter disputare le gare di campionato, mentre, dall altro, era disposto a privarsene completamente concedendole in prestito ad altra società; - l atleta ribadiva, altresì, la volontà di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il sodalizio di appartenenza, precisando di non aver più sostenuto, dall avvio della procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, alcun allenamento; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Tuttavia, prima di esaminare il merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, appare opportuno disattendere le eccezioni proposte in via pregiudiziale da parte del sodalizio resistente. La prescrizione di cui all art. 79, comma 5, Reg. Giur. non prevede, in caso di inosservanza del dettato normativo da parte dell atleta, l inammissibilità o l irricevibilità del ricorso.

13 Tale circostanza trova conferma nel fatto che quando il legislatore ha inteso comminare una sanzione processuale per l inerzia e/o la negligenza del ricorrente, lo ha fatto espressamente formulando ipotesi tassative (vedi art. 79, comma 4, Reg. Giur.). Giova precisare, infatti, che, mentre l invio in copia, alla società di appartenenza, della documentazione prevista dall art. 79, comma 3, lettere b) e c), Reg. Giur., trova la propria ratio nell esigenza di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa da parte del resistente, l allegazione della copia della tassa di versamento al sodalizio di cui alla lettera a), invece, non soddisfa tali esigenze non attenendo al merito della controversia, ma costituisce un mero presupposto di ricevibilità del ricorso rilevabile solo da parte della Commissione. Pertanto, l omissione da parte del ricorrente, che ha allegato alla sola copia inviata alla Commissione l originale del bollettino postale di versamento, costituisce una mera irregolarità. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l eccezione relativa alla circostanza che il ricorso è stato indirizzato alla Federazione Italiana Pallavolo e non alla Commissione Tesseramento Atleti. Anche in tali ipotesi, infatti, la normativa (art. 79, comma 1, Reg. Giur.) non prevede alcuna sanzione a carico del ricorrente che incorre in tale irregolarità.

14 Comunque, nel caso di specie, detta irregolarità risulta sanata dalla circostanza che la Commissione abbia avuto piena cognizione del ricorso, espletando l istruttoria e procedendo alla discussione nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. Infine, in riferimento alla lamentata genericità e carenza di motivazione asseritamene inficiante la richiesta di costituzione in mora inviata dall atleta Bonci alla Pallavolo Valdarno ASD, si richiama l art. 77, comma 1, Reg. Giur. che prevede che L atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che [ ] richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l associato a provvedere in via amichevole. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge che l atleta Bonci abbia regolarmente adempiuto a tale prescrizione formulando al sodalizio di appartenenza, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di scioglimento del vincolo motivata dalla sussistenza di una asserita incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto con la società convenuta. Nella costituzione in mora, infatti, è sufficiente indicare in modo succinto i motivi della propria richiesta che formeranno poi oggetto di dettagliato approfondimento in sede di ricorso. Per quanto attiene al merito del ricorso, invece, non sussistono gli estremi della giusta causa di scioglimento richiesti dal combinato disposto degli art. 34 e 35 RAT.

15 L atleta, infatti, non ha fornito la prova del lamentato disinteresse mostrato nei propri confronti da parte della società né sono emersi, sia in sede di ricorso che durante la discussione orale, elementi idonei ad affermare l asserita incompatibilità tra la Bonci e la società Pallavolo Valdarno ASD. Sotto il primo profilo, infatti, l asserito disinteresse non può sostanziarsi nel contegno del sodalizio che ha concesso l atleta in prestito per tre anni consecutivi. Tale circostanza evidenzia, al contrario, come la società resistente abbia assecondato l esigenza dell atleta di praticare la disciplina della pallavolo, peraltro in una società satellite e, quindi, sempre nell ambito della compagine societaria madre, sostenendone la crescita tecnica come confermato dagli interessamenti e/o contatti intervenuti con sodalizi militanti in serie superiori (B2/F). Né è possibile affermare la sussistenza del disinteresse per la paventata concessione in prestito dell atleta anche per la stagione sportiva A prescindere dalla circostanza che in sede di discussione, il resistente ha affermato di aver intrapreso trattative per il prestito con un sodalizio disputante il campionato di B2, la facoltà di concedere o meno in prestito una propria atleta rientra, acquisito il necessario consenso della stessa, nella discrezionalità del sodalizio di appartenenza,, con l unico limite di non incidere negativamente sulla crescita tecnica dell atleta e di non

16 contrastare le direttive FIPAV ai fini dello sviluppo dell atleta stesso e della disciplina sportiva della pallavolo. Per quanto attiene, infine, la assunta situazione di incompatibilità con la società resistente, il ricorso non è assistito da un valido supporto probatorio. Non sono stati evidenziati né specificati, infatti, episodi concreti e di gravità tale da poter ritenere impossibile la prosecuzione del rapporto con il sodalizio resistente. I riferimenti all apposizione di uno striscione all interno della palestra dove l atleta svolgeva gli allenamenti, non solo appaiono irrilevante ai fini della decisione, ma l assunto carattere offensivo è stato smentito dalla documentazione versata in atti da parte del sodalizio resistente. Da tali episodi non può ricavarsi, dunque, alcun indice di incompatibilità con la classe dirigenziale e/o tecnica della Pallavolo Valdarno ASD e, d altra parte, la scarna prospettazione degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda non offre al Giudicante ulteriori elementi di valutazione. Per tali motivi, la genericità e la carenza probatoria del ricorso conducono alla necessaria reiezione dello stesso. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto da Bonci Laura e dispone la restituzione della tassa versata dalla società opponente e l incameramento di quella versata dall atleta.

17 Affissione albo 9 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

18 Atleta Mantelli Valentina Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Valdarno ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 24 Settembre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 1/7/2008, l atleta Mantelli Valentina richiedeva, in via amichevole, alla Pallavolo Valdarno ASD, lo scioglimento del vincolo per motivi di crescita tecnica avendo la possibilità di militare in campionati di serie superiore nonché a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla propria posizione;

19 - con lettera raccomandata a.r. del 15/7/2008, la Pallavolo Valdarno ASD, rilevando la genericità dei motivi a sostegno della richiesta dell atleta e l assenza di situazioni ostative al proseguimento del rapporto con essa società, respingeva le istanze della Mantelli non accordandole il consenso allo scioglimento richiesto; - per tali motivi, in data 29/7/2008, l atleta presentava ricorso, regolarmente sottoscritto dai genitori esercenti la potestà, rilevando di essere era stata concessa in prestito dalla società resistente per tre stagioni consecutive ad altro sodalizio (Pallavolo Valdarno 90) presso il quale essa atleta aveva conseguito notevoli successi nei rispettivi campionati di categoria disputati; - sottolineava, inoltre, di aver ricevuto la richiesta da parte dell associazione Volley Group Valdarno ASD di partecipare al prossimo campionato in serie B2, a differenza di quello giocato dal sodalizio di appartenenza (1^ Divisione); - lamentava, altresì, un totale disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza per la paventata possibilità di un ulteriore prestito anche per la stagione sportiva ; - segnalava, infine, la sussistenza di episodi tali da rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la società Pallavolo Valdarno ASD; - ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle

20 formalità prescritte dal Regolamento Giurisdizionale, e, nel merito, ne chiedeva la reiezione per l insussistenza dei motivi addotti; - alla riunione del 24 Settembre 2008 presenziavano la ricorrente accompagnata dalla sig.ra Tienforti Silvia, nonché, per il sodalizio, il Presidente, sig. Patrizio Richter, l avv. Fabio Appiano con il proprio collaboratore, avv. Pieruzzi; - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - durante la discussione, il sodalizio, ribadendo le eccezioni formulate in sede di deduzioni, evidenziava la pretestuosità del ricorso che, presentato dall atleta e, contemporaneamente, da tutte le altre compagne di squadra, avrebbe dovuto intendersi, a suo dire, come forma di ricatto nei confronti della Pallavolo Valdarno ASD; - la società (che attualmente milita in 1^ Divisione), inoltre, rilevava di aver sempre sostenuto in tutti i modi possibili la crescita tecnica delle atlete e di aver intrattenuto delle trattative con altri sodalizi (anche militanti in serie B2) rimaste senza esito; - il sodalizio, infine, rilevava la necessità di implementare la rosa della squadra, anche attraverso l inserimento dell atleta, al fine di poter disputare il campionato relativo alla stagione e per questi motivi, in via conciliativa, offriva o di riaccogliere l atleta (e tutte le altre compagne) in squadra o di cederle tutte insieme, con la formula del prestito, ad altro sodalizio;

21 - a seguito di espressa domanda da parte della Commissione, i rappresentanti del sodalizio specificavano che la PV90 era una società satellite della odierna resistente (giustificando per questo la cessione in prestito di tutte le atlete per tre anni consecutivi), ma che ormai si era dotata di un nuovo consiglio societario che non annoverava più personale dirigenziale in comune alla compagine della Pallavolo Valdarno ASD; - a questo punto, il ricorrente evidenziava le contraddizioni manifestate dal sodalizio che, da un lato, richiedeva la presenza di tutte le atlete complessivamente per poter disputare le gare di campionato, mentre, dall altro, era disposto a privarsene completamente concedendole in prestito ad altra società; - l atleta ribadiva, altresì, la volontà di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il sodalizio di appartenenza, precisando di non aver più sostenuto, dall avvio della procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, alcun allenamento; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

22 Tuttavia, prima di esaminare il merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, appare opportuno disattendere le eccezioni proposte in via pregiudiziale da parte del sodalizio resistente. La prescrizione di cui all art. 79, comma 5, Reg. Giur. non prevede, in caso di inosservanza del dettato normativo da parte dell atleta, l inammissibilità o l irricevibilità del ricorso. Tale circostanza trova conferma nel fatto che quando il legislatore ha inteso comminare una sanzione processuale per l inerzia e/o la negligenza del ricorrente, lo ha fatto espressamente formulando ipotesi tassative (vedi art. 79, comma 4, Reg. Giur.). Giova precisare, infatti, che, mentre l invio in copia, alla società di appartenenza, della documentazione prevista dall art. 79, comma 3, lettere b) e c), Reg. Giur., trova la propria ratio nell esigenza di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa da parte del resistente, l allegazione della copia della tassa di versamento al sodalizio di cui alla lettera a), invece, non soddisfa tali esigenze non attenendo al merito della controversia, ma costituisce un mero presupposto di ricevibilità del ricorso rilevabile solo da parte della Commissione. Pertanto, l omissione da parte del ricorrente, che ha allegato alla sola copia inviata alla Commissione l originale del bollettino postale di versamento, costituisce una mera irregolarità.

23 Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l eccezione relativa alla circostanza che il ricorso è stato indirizzato alla Federazione Italiana Pallavolo e non alla Commissione Tesseramento Atleti. Anche in tali ipotesi, infatti, la normativa (art. 79, comma 1, Reg. Giur.) non prevede alcuna sanzione a carico del ricorrente che incorre in tale irregolarità. Comunque, nel caso di specie, detta irregolarità risulta sanata dalla circostanza che la Commissione abbia avuto piena cognizione del ricorso, espletando l istruttoria e procedendo alla discussione nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. Infine, in riferimento alla lamentata genericità e carenza di motivazione asseritamene inficiante la richiesta di costituzione in mora inviata dall atleta Mantelli alla Pallavolo Valdarno ASD, si richiama l art. 77, comma 1, Reg. Giur. che prevede che L atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che [ ] richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l associato a provvedere in via amichevole. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge che l atleta Mantelli abbia regolarmente adempiuto a tale prescrizione formulando al sodalizio di appartenenza, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di scioglimento del vincolo motivata dalla sussistenza di una asserita incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto con la società convenuta.

24 Nella costituzione in mora, infatti, è sufficiente indicare in modo succinto i motivi della propria richiesta che formeranno poi oggetto di dettagliato approfondimento in sede di ricorso. Per quanto attiene al merito del ricorso, invece, è emerso che l atleta Mantelli Valentina è stata richiesta (v. doc. 1 del ricorso) dalla Volley Group Valdarno ASD, militante in un campionato di serie B2. Al contrario, con il proprio sodalizio di appartenenza la stessa giocherebbe in un campionato di 1^ Divisione. La richiesta della Volley Group Valdarno ASD è, secondo quanto è emerso dalla allegata documentazione, seria e concreta e giustifica la richiesta avanzata dall atleta, la quale, in tal modo, ha la possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità tecniche. Ciò è, con tutta evidenza, conforme agli obiettivi stessi della FIPAV. Tuttavia, non essendo lo scioglimento del vincolo imputabile alla Pallavolo Valdarno ASD, appare congruo determinare un indennizzo di 4.000,00 in favore del sodalizio resistente. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto da Mantelli Valentina e, per l effetto, dispone lo scioglimento del vincolo della stessa dalla Pallavolo Valdarno ASD subordinandone l effetto al pagamento di indennizzo calcolato nella misura di 4.000,00 e al tesseramento dell atleta con la Volley Group Valdarno ASD.

25 Dispone la restituzione della tassa versata dall atleta con contestuale incameramento di quella versata dal sodalizio. Affissione albo 9 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

26 Atleta Martinelli Beatrice Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Valdarno ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 24 Settembre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 1/7/2008, l atleta Beatrice Martinelli richiedeva, in via amichevole, alla Pallavolo Valdarno ASD, lo scioglimento del vincolo a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla propria posizione; - con lettera raccomandata a.r. del 15/7/2008, la Pallavolo Valdarno ASD, rilevando la genericità dei motivi a sostegno della richiesta

27 dell atleta e l assenza di situazioni ostative al proseguimento del rapporto con essa società, respingeva le istanze della Martinelli non accordandole il consenso allo scioglimento richiesto; - per tali motivi, in data 29/7/2008, l atleta presentava ricorso, regolarmente sottoscritto dai genitori esercenti la potestà, rilevando di essere era stata concessa in prestito dalla società resistente per tre stagioni consecutive ad altro sodalizio (Pallavolo Valdarno 90) presso il quale essa atleta aveva conseguito notevoli successi nei rispettivi campionati di categoria disputati; - lamentava, altresì, un totale disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza per la paventata possibilità di un ulteriore prestito anche per la stagione sportiva ; - segnalava, infine, la sussistenza di episodi tali da rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la società Pallavolo Valdarno ASD; - ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle formalità prescritte dal Regolamento Giurisdizionale, e, nel merito, ne chiedeva la reiezione per l insussistenza dei motivi addotti; - alla riunione del 24 Settembre 2008 presenziavano la ricorrente accompagnata dal padre, sig. Martinelli Pasquale, nonché, per il sodalizio, il Presidente, sig. Patrizio Richter, l avv. Fabio Appiano con il proprio collaboratore, avv. Pieruzzi;

28 - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - durante la discussione, il sodalizio, ribadendo le eccezioni formulate in sede di deduzioni, evidenziava la pretestuosità del ricorso che, presentato dall atleta e, contemporaneamente, da tutte le altre compagne di squadra, avrebbe dovuto intendersi, a suo dire, come forma di ricatto nei confronti della Pallavolo Valdarno ASD; - la società (che attualmente milita in 1^ Divisione), inoltre, rilevava di aver sempre sostenuto in tutti i modi possibili la crescita tecnica delle atlete e di aver intrattenuto delle trattative con altri sodalizi (anche militanti in serie B2) rimaste senza esito; - il sodalizio, infine, rilevava la necessità di implementare la rosa della squadra, anche attraverso l inserimento dell atleta, al fine di poter disputare il campionato relativo alla stagione e per questi motivi, in via conciliativa, offriva o di riaccogliere l atleta (e tutte le altre compagne) in squadra o di cederle tutte insieme, con la formula del prestito, ad altro sodalizio; - a seguito di espressa domanda da parte della Commissione, i rappresentanti del sodalizio specificavano che la PV90 era una società satellite della odierna resistente (giustificando per questo la cessione in prestito di tutte le atlete per tre anni consecutivi), ma che ormai si era dotata di un nuovo consiglio societario che non annoverava

29 più personale dirigenziale in comune alla compagine della Pallavolo Valdarno ASD; - a questo punto, il ricorrente evidenziava le contraddizioni manifestate dal sodalizio che, da un lato, richiedeva la presenza di tutte le atlete complessivamente per poter disputare le gare di campionato, mentre, dall altro, era disposto a privarsene completamente concedendole in prestito ad altra società; - l atleta ribadiva, altresì, la volontà di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il sodalizio di appartenenza, precisando di non aver più sostenuto, dall avvio della procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, alcun allenamento; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Tuttavia, prima di esaminare il merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, appare opportuno disattendere le eccezioni proposte in via pregiudiziale da parte del sodalizio resistente. La prescrizione di cui all art. 79, comma 5, Reg. Giur. non prevede, in caso di inosservanza del dettato normativo da parte dell atleta, l inammissibilità o l irricevibilità del ricorso.

30 Tale circostanza trova conferma nel fatto che quando il legislatore ha inteso comminare una sanzione processuale per l inerzia e/o la negligenza del ricorrente, lo ha fatto espressamente formulando ipotesi tassative (vedi art. 79, comma 4, Reg. Giur.). Giova precisare, infatti, che, mentre l invio in copia, alla società di appartenenza, della documentazione prevista dall art. 79, comma 3, lettere b) e c), Reg. Giur., trova la propria ratio nell esigenza di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa da parte del resistente, l allegazione della copia della tassa di versamento al sodalizio di cui alla lettera a), invece, non soddisfa tali esigenze non attenendo al merito della controversia, ma costituisce un mero presupposto di ricevibilità del ricorso rilevabile solo da parte della Commissione. Pertanto, l omissione da parte del ricorrente, che ha allegato alla sola copia inviata alla Commissione l originale del bollettino postale di versamento, costituisce una mera irregolarità. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l eccezione relativa alla circostanza che il ricorso è stato indirizzato alla Federazione Italiana Pallavolo e non alla Commissione Tesseramento Atleti. Anche in tali ipotesi, infatti, la normativa (art. 79, comma 1, Reg. Giur.) non prevede alcuna sanzione a carico del ricorrente che incorre in tale irregolarità.

31 Comunque, nel caso di specie, detta irregolarità risulta sanata dalla circostanza che la Commissione abbia avuto piena cognizione del ricorso, espletando l istruttoria e procedendo alla discussione nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. Infine, in riferimento alla lamentata genericità e carenza di motivazione asseritamene inficiante la richiesta di costituzione in mora inviata dall atleta Martinelli alla Pallavolo Valdarno ASD, si richiama l art. 77, comma 1, Reg. Giur. che prevede che L atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che [ ] richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l associato a provvedere in via amichevole. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge che l atleta Martinelli abbia regolarmente adempiuto a tale prescrizione formulando al sodalizio di appartenenza, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di scioglimento del vincolo motivata dalla sussistenza di una asserita incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto con la società convenuta. Nella costituzione in mora, infatti, è sufficiente indicare in modo succinto i motivi della propria richiesta che formeranno poi oggetto di dettagliato approfondimento in sede di ricorso. Per quanto attiene al merito del ricorso, invece, non sussistono gli estremi della giusta causa di scioglimento richiesti dal combinato disposto degli art. 34 e 35 RAT.

32 L atleta, infatti, non ha fornito la prova del lamentato disinteresse mostrato nei propri confronti da parte della società né sono emersi, sia in sede di ricorso che durante la discussione orale, elementi idonei ad affermare l asserita incompatibilità tra la Martinelli e la società Pallavolo Valdarno ASD. Sotto il primo profilo, infatti, l asserito disinteresse non può sostanziarsi nel contegno del sodalizio che ha concesso l atleta in prestito per tre anni consecutivi. Tale circostanza evidenzia, al contrario, come la società resistente abbia assecondato l esigenza dell atleta di praticare la disciplina della pallavolo, peraltro in una società satellite e, quindi, sempre nell ambito della compagine societaria madre, sostenendone la crescita tecnica come confermato dagli interessamenti e/o contatti intervenuti con sodalizi militanti in serie superiori (B2/F). Né è possibile affermare la sussistenza del disinteresse per la paventata concessione in prestito dell atleta anche per la stagione sportiva A prescindere dalla circostanza che in sede di discussione, il resistente ha affermato di aver intrapreso trattative per il prestito con un sodalizio disputante il campionato di B2, la facoltà di concedere o meno in prestito una propria atleta rientra nella discrezionalità del sodalizio di appartenenza, con l unico limite di non incidere negativamente sulla

33 crescita tecnica dell atleta e di non contrastare le direttive FIPAV ai fini dello sviluppo dell atleta stesso e della disciplina sportiva della pallavolo. Per quanto attiene, infine, la assunta situazione di incompatibilità con la società resistente, il ricorso non è assistito da un valido supporto probatorio. Non sono stati evidenziati né specificati, infatti, episodi concreti e di gravità tale da poter ritenere impossibile la prosecuzione del rapporto con il sodalizio resistente. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto da Martinelli Beatrice e dispone la restituzione della tassa versata dalla società opponente e l incameramento di quella versata dall atleta. Affissione albo 9 ottobre 2008 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

34 Atleta Caneschi Sara Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Valdarno ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 24 Settembre 2008 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. datata 1/7/2008, l atleta Caneschi Sara richiedeva, in via amichevole, alla Pallavolo Valdarno ASD, lo scioglimento del vincolo a seguito della situazione creatasi in seno al sodalizio in ordine alla propria posizione; - con lettera raccomandata a.r. del 15/7/2008, la Pallavolo Valdarno ASD, rilevando la genericità dei motivi a sostegno della richiesta

35 dell atleta e l assenza di situazioni ostative al proseguimento del rapporto con essa società, respingeva le istanze della Bonci non accordandole il consenso allo scioglimento richiesto; - per tali motivi, in data 30/7/2008, l atleta presentava ricorso, regolarmente sottoscritto dai genitori esercenti la potestà, rilevando di essere era stata concessa in prestito dalla società resistente per tre stagioni consecutive ad altro sodalizio (Pallavolo Valdarno 90) presso il quale essa atleta aveva conseguito notevoli successi nei rispettivi campionati di categoria disputati; - lamentava, altresì, un totale disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza per la paventata possibilità di un ulteriore prestito anche per la stagione sportiva ; - segnalava, infine, la sussistenza di episodi tali da rendere, di fatto, impossibile la prosecuzione del rapporto con la società Pallavolo Valdarno ASD; - ritualmente costituitosi in giudizio, il sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle formalità prescritte dal Regolamento Giurisdizionale, e, nel merito, ne chiedeva la reiezione per l insussistenza dei motivi addotti; - alla riunione del 24 Settembre 2008 presenziavano la ricorrente, accompagnata dal padre, sig. Caneschi Ezio, nonché, per il sodalizio, il Presidente, sig. Patrizio Richter, l avv. Fabio Appiano con il proprio collaboratore, avv. Pieruzzi;

36 - dopo breve relazione del Presidente, avv. Patrizia Soldini, veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo; - durante la discussione, il sodalizio, ribadendo le eccezioni formulate in sede di deduzioni, evidenziava la pretestuosità del ricorso che, presentato dall atleta e, contemporaneamente, da tutte le altre compagne di squadra, avrebbe dovuto intendersi, a suo dire, come forma di ricatto nei confronti della Pallavolo Valdarno ASD; - la società (che attualmente milita in 1^ Divisione), inoltre, rilevava di aver sempre sostenuto in tutti i modi possibili la crescita tecnica delle atlete e di aver intrattenuto delle trattative con altri sodalizi (anche militanti in serie B2) rimaste senza esito; - il sodalizio, infine, rilevava la necessità di implementare la rosa della squadra, anche attraverso l inserimento dell atleta, al fine di poter disputare il campionato relativo alla stagione e per questi motivi, in via conciliativa, offriva o di riaccogliere l atleta (e tutte le altre compagne) in squadra o di cederle tutte insieme, con la formula del prestito, ad altro sodalizio; - a seguito di espressa domanda da parte della Commissione, i rappresentanti del sodalizio specificavano che la PV90 era una società satellite della odierna resistente (giustificando per questo la cessione in prestito di tutte le atlete per tre anni consecutivi), ma che ormai si era dotata di un nuovo consiglio societario che non annoverava

37 più personale dirigenziale in comune alla compagine della Pallavolo Valdarno ASD; - a questo punto, il ricorrente evidenziava le contraddizioni manifestate dal sodalizio che, da un lato, richiedeva la presenza di tutte le atlete complessivamente per poter disputare le gare di campionato, mentre, dall altro, era disposto a privarsene completamente concedendole in prestito ad altra società; - l atleta ribadiva, altresì, la volontà di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il sodalizio di appartenenza, precisando di non aver più sostenuto, dall avvio della procedura per lo scioglimento coattivo del vincolo, alcun allenamento; - le parti, infine, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, insistevano per l accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Tuttavia, prima di esaminare il merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo, appare opportuno disattendere le eccezioni proposte in via pregiudiziale da parte del sodalizio resistente. La prescrizione di cui all art. 79, comma 5, Reg. Giur. non prevede, in caso di inosservanza del dettato normativo da parte dell atleta, l inammissibilità o l irricevibilità del ricorso.

38 Tale circostanza trova conferma nel fatto che quando il legislatore ha inteso comminare una sanzione processuale per l inerzia e/o la negligenza del ricorrente, lo ha fatto espressamente formulando ipotesi tassative (vedi art. 79, comma 4, Reg. Giur.). Giova precisare, infatti, che, mentre l invio in copia, alla società di appartenenza, della documentazione prevista dall art. 79, comma 3, lettere b) e c), Reg. Giur., trova la propria ratio nell esigenza di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa da parte del resistente, l allegazione della copia della tassa di versamento al sodalizio di cui alla lettera a), invece, non soddisfa tali esigenze non attenendo al merito della controversia, ma costituisce un mero presupposto di ricevibilità del ricorso rilevabile solo da parte della Commissione. Pertanto, l omissione da parte del ricorrente, che ha allegato alla sola copia inviata alla Commissione l originale del bollettino postale di versamento, costituisce una mera irregolarità. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l eccezione relativa alla circostanza che il ricorso è stato indirizzato alla Federazione Italiana Pallavolo e non alla Commissione Tesseramento Atleti. Anche in tali ipotesi, infatti, la normativa (art. 79, comma 1, Reg. Giur.) non prevede alcuna sanzione a carico del ricorrente che incorre in tale irregolarità.

39 Comunque, nel caso di specie, detta irregolarità risulta sanata dalla circostanza che la Commissione abbia avuto piena cognizione del ricorso, espletando l istruttoria e procedendo alla discussione nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. Infine, in riferimento alla lamentata genericità e carenza di motivazione asseritamene inficiante la richiesta di costituzione in mora inviata dall atleta Caneschi alla Pallavolo Valdarno ASD, si richiama l art. 77, comma 1, Reg. Giur. che prevede che L atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che [ ] richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l associato a provvedere in via amichevole. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge che l atleta Caneschi abbia regolarmente adempiuto a tale prescrizione formulando al sodalizio di appartenenza, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di scioglimento del vincolo motivata dalla sussistenza di una asserita incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto con la società convenuta. Nella costituzione in mora, infatti, è sufficiente indicare in modo succinto i motivi della propria richiesta che formeranno poi oggetto di dettagliato approfondimento in sede di ricorso. Per quanto attiene al merito del ricorso, invece, non sussistono gli estremi della giusta causa di scioglimento richiesti dal combinato disposto degli art. 34 e 35 RAT.

40 L atleta, infatti, non ha fornito la prova del lamentato disinteresse mostrato nei propri confronti da parte della società né sono emersi, sia in sede di ricorso che durante la discussione orale, elementi idonei ad affermare l asserita incompatibilità tra la Caneschi e la società Pallavolo Valdarno ASD. Sotto il primo profilo, infatti, l asserito disinteresse non può sostanziarsi nel contegno del sodalizio che ha concesso l atleta in prestito per tre anni consecutivi. Tale circostanza evidenzia, al contrario, come la società resistente abbia assecondato l esigenza dell atleta di praticare la disciplina della pallavolo, peraltro in una società satellite e, quindi, sempre nell ambito della compagine societaria madre, sostenendone la crescita tecnica come confermato dagli interessamenti e/o contatti intervenuti con sodalizi militanti in serie superiori (B2/F). Né è possibile affermare la sussistenza del disinteresse per la paventata concessione in prestito dell atleta anche per la stagione sportiva A prescindere dalla circostanza che in sede di discussione, il resistente ha affermato di aver intrapreso trattative per il prestito con un sodalizio disputante il campionato di B2, la facoltà di concedere o meno in prestito una propria atleta rientra, acquisito il necessario consenso della stessa, nella discrezionalità del sodalizio di appartenenza,, con l unico limite di non incidere negativamente sulla crescita tecnica dell atleta e di non

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