IL COLLEGIO ARBITRALE
|
|
|
- Cornelia Giuliani
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico Tribuna Tevere in data 11 ottobre 2012 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n del 13 aprile 2011) promosso da: Sig. Antonio Rebesco, nato a Matera l 11 gennaio 1967, c.f. RBSNTN67A11F052X, residente alla via S. Pietro Caveoso n. 87, rappresentato e difeso dall Avv. Giuseppe Mandarano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ultimo, in Roma, via Porta Pinciana, n. 6, presso lo studio dell Avv. Lucio Di Cesare, attore contro Cosenza Calcio 1914 Srl, (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Cosenza Viale Magna Grecia, convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO L attore ha proposto ricorso ai sensi dell art. 23 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, in vigore al momento del conferimento del mandato, pubblicato in Roma il 4 gennaio 2007, su Com. Uff. del F.I.G.C. n. 50 dell anno 2006/2007 per le controversie regolate dall art. 10 del citato regolamento e processualmente dall art. 9 e segg. del Codice dei giudizi Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37-1 piano - stanza Roma tel. (+39) (+39) fax (+39) [email protected] - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
2 innanzi al Tribunale nazionale per lo sport e la disciplina degli arbitri pubblicato il 7 gennaio 2009 ed in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche (prot. n del 13 aprile 2011). La parte attrice nel citato ricorso ha evidenziato: - che in data 18 luglio 2009 sottoscriveva con la Cosenza Calcio 1914 Srl contratto di mandato in via esclusiva affinché lo stesso cur(asse) con i suoi interessi, prestando opera di assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati, relativamente al tesseramento o alla cessione di contratto del calciatore Musca Emanuele per le stagioni sportive 2009/ /2011; - che la predetta società riconosceva al Sig. Rebesco Antonio per l attività svolta la somma forfetaria di ,00 euro, da corrispondersi quanto a 4.000,00 euro, entro e non oltre il 30 dicembre 2009, quanto a 4.500,00 euro entro e non oltre il 30 dicembre 2010 e quanto a 4.500,00 euro, a saldo, entro e non oltre il 30 dicembre 2011; - che la predetta società non ha provveduto a corrispondere la somma di 4.500, 00 euro dovuta all agente alla scadenza del 30 dicembre 2010, disattendendo gli obblighi contrattuali con lo stesso assunti, nonostante la formale messa in mora del 2 febbraio 2011, - che non è stata fornita alcuna risposta alla lettera di diffida e messa in mora inviata per la somma di 4.500,00 euro, corrispondente alla seconda rata, e che non risultano adempiuti gli obblighi relativi alla stagione sportiva 2010/2011; - che dalla documentazione allegata si evince che il mandato risulta regolarmente sottoscritto dalle parti; - che all art. 2 del contratto di mandato era stabilito un compenso per l attività pari ad una somma forfetaria di ,00 euro, da corrispondersi in tre rate alle scadenze sopra indicate; - che la Cosenza Calcio 1914 Srl ha corrisposto esclusivamente l importo di 4.000,00 euro, corrispondente alla prima rata con scadenza in data 30 dicembre 2009; - che non risultano pagate la seconda rata, con scadenza 30 dicembre 2010, e la rata a saldo, con scadenza 30 dicembre 2011; 2
3 - che non ha avuto esito la diffida ad adempiere del 2 febbraio 2011 e che pertanto la Cosenza Calcio 1914 Srl è tuttora debitrice di euro 9.000,00 più IVA. Alla luce di quanto sopra il signor Antonio Rebesco, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di condannare la Cosenza Calcio 1914 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al signor Antonio Rebesco dell importo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA ed interessi, dal dì della messa in mora sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento. All udienza si è presentato esclusivamente il difensore del signor Antonio Rebesco, avv. Massimiliano Falconi, in sostituzione dell avv. Giuseppe Mandarano e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. La domanda principale dell agente di calciatori, signor Antonio Rebesco, è fondata. 2. Egli - e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla Cosenza Calcio 1914 Srl in data 19 luglio 2009, perché procurasse il «tesseramento del calciatore Musca Emanuele» (cfr. «mandato tra società e agente», doc. 1 della parte attrice); ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal contratto e non ha ottenuto alcuna risposta alla diffida ad adempiere del 2 febbraio 2011 (doc. 3 della parte attrice). Consegue da tutto ciò che il fatto costitutivo del diritto dell agente è provato e che, non essendosi costituita la parte convenuta, non è desumibile alcun elemento in senso contrario. 3. In definitiva, quindi non sussistono ragioni di sovvertimento dell assunto dell attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto 3
4 convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla detta costituzione in mora. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella Cosenza Calcio 1914 Srl. 75. Diritti e onorari del difensore dell attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 13 aprile 2011 prot. n. 0945, così provvede: - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al pagamento in favore del signor Antonio Rebesco della somma pari a «9.000,00 + IVA», oltre interessi nella misura del tasso legale a far data dal 2 febbraio 2011 e fino al giorno dell avvenuto pagamento; - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al rimborso a favore del signor Antonio Rebesco delle spese di difesa e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari in complessivi 1.000,00, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al rimborso a favore del signor Antonio Rebesco delle spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I; - liquida i diritti degli arbitri nella misura complessiva di 1.800,00; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. 4
5 Così deliberato, all unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 11 ottobre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli F.to Giancarlo Armati F.to Massimo Zaccheo 5
N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. GUIDO CALVI ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. GUIDO CALVI ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO nominato
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
REGOLAMENTO ARBITRATI
REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro
CAMERA ARBITRALE c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro Società S.r.l. - convenuta Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:
Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
TRIBUNALE DI AREZZO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. Per l IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI S.R.L.
TRIBUNALE DI AREZZO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO Per l IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI S.R.L. (P. IVA 00160950515), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Maurizio Palai, con
P R O C E D I M E N T I A R B I T R A L I I N C O R S O in ordine cronologico di presentazione dell istanza
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport P R O C E D I M E N T I A R B I T R A L I I N C O R S O in ordine cronologico di presentazione dell istanza - aggiornamenti 29 agosto 2012 - (evidenziati in
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro
N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai
