CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro

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1 CAMERA ARBITRALE c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro Società S.r.l. - convenuta <> <> <> Il Collegio Arbitrale composto dai Signori: - in funzione di Presidente del Collegio - componente - componente in data omissis ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il giorno omissis la Convenuta S.r.l. aderiva ad un contratto di collaborazione, con durata annuale, proposto dall Attrice al fine della predisposizione delle pratiche dirette ad ottenere il finanziamento e/o lo sconto fiscale previsto dalla legge 388/2000. Istruita la pratica dall Attrice lo sconto fiscale veniva riconosciuto ammissibile per omissis e ciò avendo l Attrice verificato le condizioni e predisposto la necessaria documentazione. A questo punto si sarebbe dovuto procedere alla perizia tecnica ed alla successiva rendicontazione.

2 Sta di fatto che i rapporti fra le parti si interruppero (e vedremo poi per quale causa o ragione) e la Convenuta, per completare la pratica, si rivolse a terzi. L Attrice ha chiesto il pagamento della somma di omissis oltre I.V.A. pari al 20% dell agevolazione riconosciuta, mentre la convenuta contesta sia il quantum (l agevolazione è lievemente inferiore all importo sul quale Parte Attrice ha calcolato il compenso), sia la interpretazione contrattuale che porta l Attrice a ritenere di aver diritto all intero compenso al momento della ammissione alla procedura, indipendentemente dal fatto che la perizia tecnica e la successiva fase di rendicontazione sia stata effettuata da Parte Attrice o da altri. Non avendo avuto riscontro la richiesta di pagamento dell importo di omissis oltre I.V.A., la Parte Attrice introduceva il giudizio arbitrale e provvedeva alla nomina del proprio arbitro nella persona dell, mentre la Convenuta nominava l e, quindi, la Camera Arbitrale nominava terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l. Costituitosi il collegio, venivano convocate le parti e i loro difensori presso la sede della camera arbitrale al fine di esperire il tentativo di conciliazione che, però, non dava esito e, quindi, il collegio concedeva alle parti termini per memorie e produzioni documentali, nonchè repliche. All esito delle deduzioni e produzioni il collegio si riservava di decidere sulle istanze istruttorie e, con motivata ordinanza, scioglieva la riserva ammettendo, in gran parte, le prove orali dedotte dalle parti. Venivano sentiti i testi a prova e controprova ed alla chiusura dell istruttoria veniva concesso termine per il deposito di comparse conclusionali contenenti 2

3 la definitiva precisazione delle conclusioni e, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione dal collegio che così decideva in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini di una corretta decisione della controversia occorre partire dall esame della clausola contrattuale sulla quale si fonda la domanda di Parte Attrice. L art. 9 del contratto di collaborazione annuale, che regola i rapporti fra le parti, prevede che il compenso sia pari al 20% dell importo del finanziamento approvato o dell eventuale sconto fiscale ottenuto, compenso che si ottiene sommando le fasi di: progettazione (10%), rendicontazione (5%), spese di segreteria e salvo buon fine (5%). L art. 7 prevede che il pagamento da parte della mandante avvenga contestualmente al ricevimento di una fattura da presentarsi al momento dell erogazione della prima trance del finanziamento o del riconoscimento dello sconto fiscale. È pacifico, perchè risulta provato in atti, che nella fattispecie in esame lo sconto fiscale ottenuto non ammonta a omissis, somma sulla quale l Attrice ha calcolato il compenso (oltre naturalmente l I.V.A.), ma alla somma di omissis, somma sulla quale deve essere calcolato il compenso nella misura del 20%, pari cioè a omissis Rettificato così in astratto il quantum della domanda proposta da Parte Attrice, occorre ora verificare se l importo in questione sia dovuto, alla luce dell istruttoria svolta nel corso del giudizio. È pacifico in causa che l Attrice ha provveduto a curare la pratica fino alla emanazione del provvedimento con il quale è stato riconosciuto alla Parte Convenuta lo storno fiscale. 3

4 Fino a questo punto le risultanze istruttorie e le dichiarazioni delle parti sono concordi. L Attrice, viceversa, non ha curato la fase successiva che consiste nella rendicontazione delle spese, previa perizia giurata sulla attività svolta. Sul punto sono stati sentiti i testi indotti dalle parti, i quali hanno dato versioni completamente contrastanti perchè: gli uni hanno attribuito all assoluto silenzio di Parte Convenuta la impossibilità di Parte Attrice di dar corso alla procedura di rendicontazione, gli altri hanno fatto presente che era stata proprio l Attrice a non curarsi più degli adempimenti amministrativi di rendicontazione e perizia, che avrebbero portato in concreto al riconoscimento del diritto. Ne consegue che la Convenuta è stata costretta a ricercarsi un perito indicatole da altra società, che svolge attività analoga a quella di Parte Attrice, società che poi ha provveduto anche alla rendicontazione. Le risultanze istruttorie che hanno portato, ripetesi, alle contrapposte versioni sopra riassunte, non consentono al collegio di attribuire, con certezza, la responsabilità dell ipotizzato inadempimento a carico dell una o dell altra parte, con la conseguenza che: da un lato non potrà essere riconosciuto alla Parte Attrice il compenso per prestazioni che non ha svolto, dall altro non potranno essere riconosciuti costi o oneri a titolo di risarcimento del danno in favore della Convenuta. Poichè il contratto originario prevedeva una ripartizione dell onere del compenso secondo una distribuzione percentuale, è evidente che dal 20% sopra indicato è necessario scorporare il 5% per le spese di rendicontazione e 4

5 la metà del residuo 5% per le spese di segreteria e salvo buon fine, riconoscendosi così pro quota appunto le sole spese di segreteria. Ne consegue che il compenso dovuto a Village s.r.l. dovrà essere calcolato sull importo di omissis nella misura del 12,5% corrispondente al 10% per spese di progettazione e il 2,5% per spese di segreteria. La somma pertanto globalmente dovuta ammonta a omissis, oltre naturalmente l I.V.A. dovuta per legge. Esistono giuste ragioni, in relazione alla reciproca parziale soccombenza, di compensazione delle spese di difesa del giudizio arbitrale, nonchè delle spese del compenso del collegio arbitrale e di segreteria. Per tutte le considerazioni sopra svolte, IL COLLEGIO ARBITRALE ha pertanto così deciso: Accerta e dichiara il diritto dell Attrice ad ottenere il pagamento delle prestazioni svolte nella somma di omissis, oltre I.V.A. 20% come per legge; Conseguentemente condanna la Convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte Attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di omissis, oltre I.V.A. 20%; Dichiara compensate le spese di difesa fra le parti, nonchè le spese del collegio arbitrale e di segreteria, il cui onere viene posto a carico di ciascuna delle parti in ragione di una metà, fermo il vincolo solidale, spese che vengono determinate come segue: 5

6 - compenso per il collegio arbitrale omissis oltre I.V.A. e C.P.A., da ripartire in ragione del 40% per il presidente e 30% per ciascun arbitro; - spese di segreteria 260,00. Così deciso in Reggio Emilia in conferenza personale degli arbitri omissis. Depositato oggi omissis in tre originali presso la Segreteria della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. Il Segretario 6

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