IL NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI
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- Gianluigi Rizzi
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1 IL NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DI VIGILANZA CONTRASSEGNO INVALIDI Cos è? E' una speciale autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e consente altre agevolazioni per la mobilità delle persone con disabilità. Gli uffici della Polizia Locale del Comune di Oristano rilasciano un contrassegno da esporre sul veicolo utilizzato per la sosta (negli appositi stalli) e la circolazione nelle ZTL dalla persona con disabilità. Il tagliando di colore blu rispetta il formato stabilito dall'unione europea per il Contrassegno di Parcheggio per disabili e ha validità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi membri dell'unione europea. Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle. Dal 15 di Settembre 2012 è entrato in vigore il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili" (Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta) adeguato alla raccomandazione del Consiglio dell'unione Europea n 98/376/CE del 4 giugno Il contrassegno di colore arancione, rilasciato in precedenza, continua a essere valido fino alla completa sostituzione che avverrà entro settembre CHI PUO' RICHIEDERE IL CONTRASSEGNO Le persone con effettiva capacità deambulatoria sensibilmente ridotta e i non vedenti, riconosciuta dall'asl, Azienda Sanitaria Locale o in possesso di un verbale di invalidità (di Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap) con la dicitura "Ricorrono le previsioni di cui all'art. 381 del DPR 495/1992" estesa anche alla categoria dei non vedenti, possono fare richiesta per ottenere il Pass "Parcheggio per disabili". La richiesta può essere presentata personalmente o da una persona munita di delega scritta e copia di documento di identità della persona con disabilità o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno. Il richiedente deve essere in possesso di un documento di identità in originale e in copia da allegare alla domanda. COSA SERVE PER IL RILASCIO Il richiedente deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità e una fotocopia dello stesso, deve consegnare inoltre:
2 due foto formato tessera della persona con disabilità; documento di identità della persona con disabilità in corso di validità in originale + una fotocopia; certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza, servizio di Medicina legale in originale ; o, in alternativa: verbale di invalidità civile della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap con la dicitura "Ricorrono le previsioni di cui all'art. 381 del DPR 495/1992" estesa anche alla categoria dei non vedenti, in originale + una fotocopia o in copia + dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il verbale non è stato revocato o rivisto successivamente. QUANTO TEMPO DURA La durata del contrassegno è quella stabilita nella documentazione medica presentata. Dopo tale data è possibile chiedere il rinnovo. Per le invalidità permanenti il contrassegno ha validità 5 anni: in tali casi (ma solo in tali casi) per il rinnovo è sufficiente un certificato del medico curante (medico di famiglia) attestante il persistere delle condizioni che hanno portato al rilascio. Per le invalidità temporanee, qualora sia necessario richiedere un nuovo pass, alla scadenza è necessario richiedere un nuovo certificato medico all ASL di Oristano Il rilascio o il rinnovo del contrassegno è gratuito. I moduli necessari per richiedere il contrassegno o per il rinnovo sono scaricabili dal sito del internet del Comune di Oristano alla voce modulistica. DOVE RICHIEDERE IL PASS La documentazione necessaria per richiedere il Pass deve essere consegnata a: Ufficio Protocollo del Comune di Oristano (Piazza Eleonora); Orari di apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì (il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00) Il "Pass" potrà essere ritirato, normalmente dopo 2 giorni dalla presentazione, presso L'Ufficio Segreteria del Comando di Polizia Locale in Via Carmine, 18, Oristano. Orari di apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì (il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00). Per maggiori informazioni telefonare al Comando Polizia Locale al numero 0783/ dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 fino alle ore 14,00 (il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
3 IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL CONTRASSEGNO In caso di smarrimento o furto del contrassegno è possibile richiedere un duplicato. Il richiedente, con un documento di identità in corso di validità e una fotocopia dello stesso, deve consegnare all'ufficio: la denuncia di furto; due foto formato tessera della persona con disabilità; documento di identità della persona con disabilità in corso di validità in originale + una fotocopia. Il rilascio del duplicato è gratuito. La semplice richiesta di duplicato non autorizza la sosta e la circolazione. COME SI USA Il contrassegno è personale, non cedibile, non vincolato a un singolo veicolo e deve essere usato solo quando il titolare è a bordo del veicolo. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS). Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale. L uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta. IL NUOVO CONTRASSEGNO Come già detto, il nuovo contrassegno conforme al modello europeo introdotto con il D.P.R n.151 è di colore blu e reca sul retro i dati identificativi e la foto del titolare. Quando esposto, il contrassegno rende visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno dell'auto se non dietro esibizione in caso di controlli. E stata superata, in questo modo, una vecchia questione che penalizzava gli automobilisti italiani che si recavano all estero. Ora, infatti, quelli che ne hanno diritto eviteranno il rischio (reale, compreso quello di eventuali contravvenzioni) di non vedersi riconoscere negli altri ventisette paesi aderenti all'ue la validità del documento finora rilasciato in Italia.
4 COSA E CAMBIATO Contemporaneamente all introduzione del modello europeo è stato modificato il nostro Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla e delle persone non vedenti. Il contrassegno consente di: circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi; circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto; circolare nelle zone a traffico limitato (ztl); circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento; sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate"; sostare nelle zone a traffico limitato (ztl); sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato; sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione; avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503); ATTENZIONE!!!!! IL CONTRASSEGNO NON CONSENTE LA DEROGA AI DIVIETI DI SOSTA PREVISTI NEGLI ARTICOLI 157, 158 E DI ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN CUI SIA PREVISTA LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI VEICOLI E IN CASI IN CUI IL VEICOLO RECHI GRAVE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, AD ESEMPIO: sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri); sosta su passaggio o attraversamento pedonale; sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri); sosta in corrispondenza di dosso o curva; sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista; sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; sosta allo sbocco dei passi carrabili; sosta sul marciapiede; sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
5 In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura. GLI SPAZI PER LA SOSTA Le modifiche introdotte riguardano anche gli stalli di sosta riservati ai titolari di contrassegno: i nuovi stalli oltre ad essere segnalati dal previsto cartello recante il simbolo della carrozzina, devono essere delimitati da strisce di colore giallo e recare all interno il simbolo della carrozzina di colore blu. Le dimensioni sono previste dalla legge e devono consentire la fruibilità alle diverse categorie di disabili. Nel Comune di Oristano, in prossimità dei principali uffici pubblici e in particolari siti particolarmente frequentati sono stati realizzati parcheggi riservati ai disabili. A richiesta possono essere realizzati stalli di sosta in prossimità delle abitazioni di alcuni disabili ma deve essere tenuto presente che il Regolamento al Codice della Strada prevede che debbano ricorrere particolari condizioni disabilità e, addirittura, ne limita la concessione alle zone ad alta densità di traffico. Da far notare che il Regolamento non prevede un'obbligatorietà di questi atti. NOVITA' introdotte dal Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n.5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Il decreto ha introdotto importanti novità riguardanti soprattutto le modalità di rilascio dei certificati alle persone con disabilità e dei relativi contrassegni Art. 4 Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici. 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. 3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1 luglio
6 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica. 4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n In relazione a quanto previsto dal suddetto D.M. per la richiesta del contrassegno invalidi, l'attestazione medica rilasciata dall'ufficio di Medina Legale della A.S.L., può essere sostituita dal verbale della commissione medica integrata o dal verbale ex legge 104/92, il quale deve espressamente riportare anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. (impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" o "grave limitazione della deambulazione). Il richiedente nel caso utilizzi la predetta certificazione (verbale della commissione medica integrata) deve obbligatoriamente allegare alla richiesta per il rilascio del contrassegno invalidi la fotocopia del predetto verbale e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. In maniera analoga rappresenta titolo sufficiente per i ciechi totali o parziali il verbale di riconoscimento della Commissione Ciechi ex legge 382/70. RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 188 D.L n. 285 (Codice della Strada); Art. 381 D.P.R n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.. IL DIRIGENTE Dr. Rinaldo Dettori
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