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1 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AGLI INVALIDI Indice Art. 1 (Princìpi generali) Pag. 2 Art. 2 (Soggetti beneficiari) Pag. 2 Art. 3 (Rilascio e rinnovo contrassegno disabili) Pag. 5 Art. 4 (Duplicato) Pag. 7 Art. 5 (Sostituzione) Pag. 7 Art. 6 (Obbligo d'istituzione di parcheggi per disabili) Pag. 7 Art. 7 (Caratteristiche delle aree di parcheggio) Pag. 8 Art. 8 (Associazioni di volontariato) Pag. 9 Art. 9 (Aventi diritto agli stalli di sosta personalizzate) Pag. 9 Art.10 (Termini -Indicazioni - Oneri) Pag. 9 Art.11 (Istanza per stallo personalizzato) Art.12 (Verifiche - Adempimenti) Art.13 (Uffici competenti) Art.14 (Registri) Art.15 (Sanzioni) Pag.10 Pag.11 Pag.11 Pag.12 Pag.12 Figure Cartello di sosta Caratteristiche degli stalli Simbolo internazionale di accessibilità Contrassegno di parcheggio per disabili Pag.13 Pag.14 Pag.15 Pag.16 1

2 Articolo 1 (Princìpi generali) 1. Il presente Regolamento ha il fine di realizzare: a) il rispetto della dignità umana e della libertà, la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia delle persone diversamente abili; b) la partecipazione dei soggetti diversamente abili alla vita pubblica e privata; c) consentire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, permanenti o temporanee, quindi non può essere richiesto alcun documento sulla frequenza e sulla natura degli spostamenti sul territorio comunale. 2. Obiettivo del Regolamento è quello di dotare il Comune di uno strumento che disciplini il rilascio dei "Contrassegni per invalidi" e la concessione dei "Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti", sul territorio del comune di Messina, nel rispetto della legislazione vigente. Articolo 2 (Soggetti beneficiari) 1. Le persone diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale (d.l. 23/11/98 n. 582 art. 1comma 1) ed i non vedenti affetti da cecità assoluta (I. n. 104 dei 5/02/92) possono ottenere, previa visita medica presso le strutture competenti della Azienda Sanitaria Provinciale che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi". 2. Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non 2

3 è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida. 3. Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano ed europeo. 4. Ove non esposto, il veicolo non beneficia delle facilitazioni previste e sarà sanzionato e se occorre rimosso di conseguenza. 2.a(Agevolazioni per aventi diritto) Il contrassegno parcheggio per disabili, esibito, di norma, all interno del veicolo, nella parte anteriore (art. 12, D.P.R. 503/1996 e D.P.R. 151 / 2012), consente, nel rispetto delle norme di comportamento del Titolo V del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e può essere utilizzato per: 1. il parcheggio negli stalli di sosta generici riservati per i veicoli al servizio delle persone disabili titolari dello speciale contrassegno evidenziati mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, (sempre che questi non siano personalizzati, cioè individuati sull apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno parcheggio per disabili esclusivamente autorizzato ad usufruirne); 2. l accesso ai cimiteri negli orari e nei giorni di apertura; 3. il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato o isole pedonali dove il controllo degli accessi avviene con sistema elettronico, è obbligo di far registrare preventivamente la targa, presso l ufficio preposto); 4. il transito nelle isole pedonali o ZTL quando questo è autorizzato ai veicoli adibiti al trasporto pubblico e/o di pubblica utilità; 5. il transito nei percorsi, nelle corsie e strade preferenziali d quando questo è autorizzato ai veicoli adibiti al trasporto pubblico e/o di pubblica utilità (D.P.R. 503/96, art.11, comma 4.); 6. è consentita la circolazione in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica 3

4 e/o di pubblica sicurezza e per esigenze di carattere militare o quando siano previsti obblighi e divieti temporanei, antiinquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione a targhe alterne; 7. consente la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento quando i parcheggi riservati risultano occupati; 8. la deroga all obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 2.a(Divieti) Il contrassegno parcheggio per disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta sui marciapiedi, negli spazi per i mezzi pubblici (corsie e fermate bus e/o taxi), o nei posteggi merci, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, sugli sbocchi dei passi carrabili, in corrispondenza di dosso o curva, in senso contrario a quello di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili e sulle piste ciclabili, in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, in seconda fila, davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani, in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio. Inoltre, il veicolo al servizio della persona disabile, titolare del contrassegno parcheggio per disabili, NON può essere ne bloccato (con chiave a ganascia) e/o ne rimosso, ai sensi dell art. 354 (comma 4) e 355 (comma 5) del regolamento di attuazione del Codice della Strada. È rigorosamente vietato: utilizzare il contrassegno in assenza dell intestatario ed in caso di decesso di quest ultimo i familiari dovranno consegnare il contrassegno presso l ufficio comunale che lo ha rilasciato. realizzare e utilizzare copie del contrassegno. l utilizzare contrassegni contraffatti o scaduti. Ogni uso improprio e/o abuso del contrassegno darà luogo alle sanzioni di legge ed alla revoca dello stesso. 4

5 Articolo 3. (Rilascio contrassegno disabili) 1) Rilascio contrassegno disabili permanente Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Messina e deve usare l apposito modulo disponibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina. L istanza dovrà essere indirizzata al Comune di Messina, presentata presso l Uff. Protocollo del Comune di Messina, il Dip. Servizi Sociali o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando tutta la certificazione richiesta. Il Dip. Servizi Sociali entro 30 giorni, previa verifica della regolarità dell istanza e dei requisiti, rilascia il contrassegno. In caso il richiedente sia stato dichiarato con patologia non rivedibile, il contrassegno permanente non avrà bisogno di rinnovo. Per il rilascio è necessario presentarsi con: o certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "permanente" o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "non rivedibile" ; o documento d identità del richiedente disabile che deve presentarsi di persona presso l ufficio preposto per il rilascio del contrassegno o previo controllo domiciliare ove gli uffici preposti non siano facilmente raggiungibili per il disabile; o eventuale documento d identità del curatore/tutore; o presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina; o n 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell autorizzazione e una sull istanza). 2) Rinnovo contrassegno disabili permanente Per il rinnovo è necessario presentarsi con: 5

6 certificato medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio; documento d identità della persona disabile; eventuale documento d identità del curatore/tutore; presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina; n 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell autorizzazione e una sull istanza). Al momento della consegna del contrassegno rinnovato è obbligatorio restituire il vecchio. 3) Rilascio contrassegno disabili temporaneo Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Messina e deve usare l apposito modulo disponibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina. L istanza dovrà essere indirizzata al Comune di Messina, presentata presso l Uff. Protocollo del Comune di Messina, il Dip. Servizi Sociali o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando tutta la certificazione richiesta. Il Dip. Servizi Sociali entro 30 giorni, previa verifica della regolarità dell istanza e dei requisiti, rilascia il contrassegno. Per il rilascio è necessario presentarsi con: certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il contrassegno); documento d identità del richiedente disabile; eventuale documento d identità del curatore/tutore; 6

7 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina; n 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell autorizzazione e una sull istanza); 4) Rinnovo contrassegno disabili temporaneo Per il rinnovo è necessario presentarsi con: certificato medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio; documento d identità della persona disabile; eventuale documento d identità del curatore/tutore; presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile presso il Dip. Servizi Sociali o sul sito internet del Comune di Messina; n 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell autorizzazione e una sull istanza); Al momento della consegna del contrassegno rinnovato è obbligatorio restituire il vecchio. Articolo 4 (Duplicato) Si può richiedere il duplicato del contrassegno nel caso in cui l originale sia deteriorato e deve essere richiesto utilizzando l apposito modulo. Il Dipartimento dei Servizi Sociali rilascerà il duplicato con lo stesso numero e la stessa data di scadenza, procedendo al ritiro dell originale. Articolo 5 (Sostituzione) La sostituzione del contrassegno deve essere richiesta utilizzando l apposito modulo ed allegando la copia della denuncia all autorità Giudiziaria di furto o smarrimento. Articolo 6 (Obbligo d'istituzione di parcheggi per disabili) 1. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici (Comune, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Studi medici, Chiese, Cimitero, Stazioni 7

8 Ferroviarie, Cinema, Sale pubbliche, Strutture Sportive, Associazioni, Ristoranti, Mercati, Supermercati, ecc.) 2. Dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione (DM n art e DPR , n art. 11). 3. Saranno predisposti altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano (DPR , n.384 e s.m. L). 4. In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio nei termini previsti dal precedente comma l, sarà a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca della autorizzazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi, l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Messina. 5. Altri stalli di sosta non personalizzati potranno essere istituiti d'ufficio ove ciò si renda utile e non sia in contrasto con le norme di legge e del presente Regolamento. Articolo 7 (Caratteristiche aree di parcheggio) Le aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall apposito simbolo; devono inoltre, essere affiancate da uno spazio libero segnato con delle strisce gialle, necessario per consentire l apertura dello sportello del veicolo e la manovra di entrata e uscita dal veicolo, ovvero consentire l accesso al marciapiede (che deve essere munito di scivolo),limitatamente ai parcheggi a pettine e/o a spina di pesce. Nei parcheggi paralleli al marciapiede deve essere lasciato uno spazio libero, segnato con delle strisce gialle, posteriormente all autovettura per consentire l apertura completa del cofano per la manovra di entrata ed uscita della sedia a rotella o del deambulatore, inoltre l accesso al marciapiede deve essere munito di scivolo a norma. 8

9 Articolo 8 (Associazioni di volontariato) 1. Le Associazioni di volontariato regolarmente riconosciute con D.P.R., in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi. In tal caso l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Messina. Articolo 9 (Aventi diritto agli stalli di sosta personalizzate) 1. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata il Dirigente competente, con proprio Atto, assegna a titolo gratuito un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica, indicante in quella verticale gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi, o un suo convivente e/o tutore nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma. L'agevolazione può essere concessa, pertanto, anche per il parcheggio di veicoli al servizio di non vedenti, minorenni o non titolari di patente di guida. 2. Può essere concessa l'agevolazione per la sosta di un solo veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile o del luogo del lavoro (un solo stallo purché il richiedente dichiari di non disporre di un idoneo ricovero del veicolo nel raggio di mt.50). 3. Qualora venga richiesto uno stallo in prossimità di seconda abitazione quest ultimo sarà realizzato a spese del richiedente. Articolo 10 (Termini -Indicazioni - Oneri) 1. Ove non sussistano particolari motivi ostativi, l'agevolazione deve essere concessa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso contrario dovrà essere data risposta scritta riportante le motivazioni del diniego. 2. La validità dell'assegnazione è legata alla scadenza del contrassegno. 3. Sulla tabella relativa all'area di sosta (art. 381/co. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n 495 ) dovrà essere riportato solo il numero del contrassegno invalidi al cui servizio è riservata 9

10 l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi. 4. Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune di Messina. Articolo 11 (Istanza per stallo personalizzato) La domanda di concessione dovrà essere presentata dall'interessato o da un convivente o tutore. L'istanza dovrà indicare le generalità complete del soggetto beneficiario e dell'eventuale tutore richiedente. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Messina e deve usare l apposito modulo disponibile presso il Dip. Mobilità Urbana o sul sito internet del Comune di Messina. L istanza dovrà essere indirizzata al Comune di Messina, presentata presso l Uff. Protocollo del Comune di Messina, il Dip. Mobilità Urbana o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando tutta la certificazione richiesta. Il Dip. Mobilità Urbana entro 30 giorni, previa verifica della regolarità dell istanza e dei requisiti, predispone l Ordinanza che viene notificata al richiedente. In caso di concessione negata deve essere data motivata comunicazione al richiedente. Entro 30 giorni dalla data dell Ordinanza l ufficio tecnico dovrà predisporre la segnaletica con il numero del contrassegno invalidi. Il Comando di Polizia Municipale procede alle verifiche e ne trasmette relazione al Dip. Responsabile del procedimento. Periodicamente e senza alcun preavviso gli Enti potranno effettuare controlli per accertare che siano ancora in essere i requisiti per i quali è stata rilasciata la concessione di sosta personalizzata. Dovessero venir meno i requisiti della concessione di stallo personalizzato, in caso di decesso del titolare dello stallo personalizzato deve essere data comunicazione all Uff. Mobilità Urbana e deve essere restituito il pass entro giorni 15 (quindici)e lo stallo dovrà essere rimosso, dall Uff. Tecnico Comunale entro 45 (quarantacinque)giorni. 10

11 Alla richiesta dovranno essere allegati la dichiarazione di non possesso nel raggio di mt. 50 di idoneo ricovero del mezzo di trasporto, l oggetto della richiesta di concessione, una fotocopia del contrassegno, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ed una dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o il domicilio lavorativo ai sensi di legge; Articolo 12 (Uffici competenti) a) La titolarità per il rilascio della concessione è del Dirigente del Servizio competente cui spetta, inoltre, l'individuazione del responsabile del procedimento che dovrà provvedere ad avviare e completare l'istruttoria di concerto con gli altri Servizi eventualmente interessati. b) La concessione personalizzata del posto macchina, prescinde dalla localizzazione e realizzazione di spazi-sosta generici riservati a disabili ai sensi di legge e del presente Regolamento nel territorio urbano. Articolo 13 (Verifiche - Adempimenti) In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Funzionario competente disporrà, entro il termine prescrittivo di 90 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a tutti gli argomenti trattati nel presente Regolamento ed alla loro applicazione: a) accertamento precedenti rilasci dei "contrassegni invalidi"; b) concessione di aree di parcheggio invalidi personalizzati; c) realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati; d) consistenza, mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. 1. In particolare farà verificare la persistenza della validità dei requisiti necessari ai rilasci ed alle assegnazioni, nonché procedere all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. 2. La rilevazione di situazioni irregolari ne comporterà la revoca immediata e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi. 11

12 3. Sarà cura dello stesso Dirigente, redigere un elenco dei siti presso i quali dovranno essere realizzate le aree di parcheggio riservate non personalizzate 4. Ogni due anni dall'entrata in vigore del Regolamento, il Servizio competente, in collaborazione col comando della Polizia Municipale, esegue tutte le verifiche necessarie per il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento stesso. Articolo 14 (Registri) Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta personalizzati e generici per disabili dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi: il primo presso il Servizio competente, il secondo presso il Comando della Polizia Municipale. Articolo 15 (Sanzioni) 1. Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (articolo aggiunto dall'art. 16, Legge 16 gennaio 2003, n. 3) da 25,00 ad 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n 689 del 24/11/ Per i verbali elevati a carico del veicolo, esibente il regolare contrassegno, posto al servizio anche temporaneo di persona invalida, è possibile presentare anche richiesta di annullamento in autotutela entro sessanta giorni, secondo le modalità di cui al modello da predisporre. 3. Ogni uso improprio e/o abuso del contrassegno darà luogo alle sanzioni di legge ed alla revoca dello stesso. 12

13 Cartello di sosta consentita agli autoveicoli muniti di apposito contrassegno. 13

14 Caratteristiche e dimensioni in centimetri dello stallo riservato agli invalidi con lo spazio laterale a destra o sinistra, per l apertura completa dello sportello ed alla manovra per l entrata e l uscita del diversabile. Caratteristiche dello stallo riservato agli invalidi con lo spazio per l apertura completa del cofano per la manovra di entrata ed uscita della sedia a rotella o del deambulatore. 14

15 Simbolo internazionale di accessibilità. Le dimensioni sono in millimetri. Identifica i percorsi e /o le attrezzature nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche 15

16 Contrassegno di parcheggio per disabili Facsimile, con le misure espresse in millimetri, del contrassegno europeo di colore azzurro da esporre sul parabrezza dei veicoli a servizio dei diversabili. Nella parte interna va posta la fotografia e su entrambi i lati c è una vignetta olografica anticontraffazione. 16

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