PS ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS6514 - ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n. 22173"

Transcript

1 PS ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il proprio provvedimento del 1 dicembre 2010, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell articolo 9, comma 1, del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Italiana Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Italiana Assicurazioni), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società nell esercizio 2009, a fronte di ricavi pari a circa euro, ha riportato una perdita di circa euro. 2. Camoletto e Boccaccio S.n.c. (di seguito anche Camoletto e Boccaccio), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società, che svolge attività agenziale per conto di Italiana Assicurazioni promuovendo la conclusione di contratti attraverso l agenzia di Chivasso, nell esercizio 2009, a fronte di ricavi pari a circa euro, ha conseguito un utile di circa euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Italiana Assicurazioni e da Camoletto e Boccaccio, consistente nell aver inviato a propri clienti numerosi solleciti di pagamento relativi a polizze assicurative disdettate. Alcuni di tali solleciti sono stati inoltrati da un legale con la prospettazione del ricorso all autorità giudiziaria in caso di inadempimento. Inoltre, in taluni casi i professionisti avrebbero rappresentato che le disdette pervenute dalla clientela non sarebbero state effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e che, pertanto, non sarebbero conformi al punto 1.8 delle condizioni che regolano l assicurazione che, tuttavia, sembrerebbe richiedere l invio di una raccomandata semplice. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO L iter del procedimento 4. A seguito di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo e di segnalazioni pervenute da diversi consumatori, in data 4 novembre 2010 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio PS6514, per presunta violazione degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettere d) ed e), dello stesso Codice del Consumo. In tale sede veniva, tra l altro, ipotizzata l aggressività della pratica commerciale in quanto il sollecito del pagamento di premi relativi a polizze già disdettate, formulato nei termini sopra descritti, avrebbe potuto integrare gli estremi di una minaccia manifestamente infondata di promuovere un azione legale. Inoltre, il disconoscimento della validità delle comunicazioni di recesso trasmesse dai consumatori ai professionisti avrebbe potuto rappresentare un ostacolo non contrattuale all esercizio del diritto di recesso. 5. Con la medesima comunicazione, considerata la potenziale sussistenza dei requisiti per l adozione di una misura cautelare ai sensi dell articolo 9, comma 2, del Regolamento, alle Parti è stato assegnato un termine per la presentazione di memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale. Sulla base delle deduzioni formulate dai professionisti con memorie congiunte pervenute in data 17 novembre 2010, l Autorità, nella sua adunanza del 1 dicembre 2010, ha deliberato di non adottare la misura cautelare. 6. Successivamente ciascuno dei professionisti ha versato in atti una memoria difensiva concernente il merito della condotta contestata, Italiana Assicurazioni in data 7 dicembre 2010 e Camoletto e Boccaccio il 9 dicembre Il 29 dicembre 2010 è stato chiesto a Italiana Assicurazioni, tra l altro, di fornire ulteriori informazioni in ordine alle modalità di disdetta delle polizze effettivamente riconosciute come valide dal professionista. 8. Il professionista ha risposto il 19 gennaio 2011, producendo un altra memoria difensiva. 9. Il 25 gennaio 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2 Le evidenze acquisite 10. Le condotte oggetto dell accertamento istruttorio risultano connesse, almeno inizialmente, all avvicendamento avvenuto, nel corso del 2009, nel mandato agenziale di Italiana Assicurazioni (già La Piemontese Assicurazioni S.p.A.) nella sede di Chivasso. In particolare, a seguito del recesso dal mandato notificato da Italiana Assicurazioni in data 25 giugno 2009, l agente di Chivasso non avrebbe consegnato la documentazione di archivio contenente i dati degli assicurati e, a dire dei professionisti, nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 12 settembre 2009, avrebbe sottratto o aperto la corrispondenza inviata da Italiana Assicurazioni al nuovo agente Camoletto e Boccaccio, compresa una comunicazione avente ad oggetto il ricevimento di 43 disdette relative a contratti rientranti nel portafoglio della stessa agenzia di Chivasso. La violazione della corrispondenza sarebbe stata agevolata dalla circostanza che, per un certo periodo, Italiana Assicurazioni non ha rilevato l indirizzo dell agente subentrante, continuando ad inviare detta corrispondenza presso i locali della vecchia sede agenziale, acquisiti nel frattempo, dall agente revocato per svolgere attività di intermediazione con mandato di altra compagnia di assicurazione. 11. Secondo quanto riferito da Camoletto e Boccaccio, l indicata situazione non avrebbe consentito allo stesso agente di avere piena contezza della situazione contabile ed amministrativa della clientela: di qui l invio di solleciti di pagamento relativi a polizze già disdettate. In particolare, il professionista si è trovato nella necessità di porre in essere le seguenti attività previste in via generale dalle direttive aziendali: a) invio dell avviso di scadenza del premio relativo alla polizza di assicurazione, laddove non era pervenuta la disdetta; b) telefonata all assicurato in cui veniva manifestata la prossimità della scadenza del periodo di proroga previsto dalle condizioni generali di assicurazione; c) sollecito di pagamento nel quale veniva significata la sospensione della garanzia, gli orari di apertura dell agenzia e la possibilità di contattare telefonicamente l agente; d) sollecito legale dopo aver esperito tutti i precedenti tentativi. 12. Dalle segnalazioni pervenute da numerosi consumatori 1 risulta che il sollecito del pagamento di premi e la prospettazione del ricorso alle vie legali in caso di inadempimento ha riguardato anche assicurati che hanno inoltrato la disdetta in periodi diversi da quello in cui si sarebbe verificata la sottrazione di corrispondenza e/o che hanno fatto pervenire la relativa comunicazione direttamente alla sede agenziale di Camoletto e Boccaccio, senza interessare Italiana Assicurazioni. Peraltro, da una comunicazione a mezzo , intercorsa tra Camoletto e Boccaccio e Italiana Assicurazioni (documento allegato alla memoria del 19 gennaio 2011 della stessa Italiana Assicurazioni), si evince che quest ultima è stata direttamente investita dai reclami degli assicurati relativi ai comportamenti contestati e che i consumatori cui è stato inoltrato il sollecito del legale avevano già comunicato per le vie brevi all agente di aver effettuato disdetta della polizza. 13. Italiana Assicurazioni, con memoria difensiva depositata il 19 gennaio 2011, ha fatto presente che le modalità di disdetta utilizzate dai consumatori (raccomandata semplice) sono conformi a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione. Pertanto, la rappresentazione della volontà di interrompere il rapporto assicurativo da parte degli assicurati doveva essere riconosciuta come valida ai fini della cessazione degli effetti del contratto. 14. Dalla documentazione in atti si desume che la pratica commerciale è stata posta in essere nel periodo settembre settembre Le difese di Italiana Assicurazioni e di Camoletto e Boccaccio 15. I professionisti hanno fatto presente che i disguidi occorsi nell invio dei solleciti di pagamento sarebbero stati causati da situazioni peculiari determinatesi ad opera del precedente titolare della sede di Chivasso al momento della risoluzione del mandato agenziale. Il precedente titolare, quasi disconoscendo la cessazione del rapporto di agenzia, non solo non ha consegnato l archivio contenente i dati degli assicurati, ma ha invitato questi ultimi a non rinnovare le polizze in scadenza e ad acquistare prodotti di altra compagnia di assicurazione, nonché ha aperto o sottratto corrispondenza riservata tra Italiana Assicurazioni e Camoletto e Boccaccio, approfittando della mancata annotazione, da parte della Sede centrale, dell indirizzo del nuovo agente. A titolo esemplificativo si rileva che una lettera, datata 20 agosto 2009, con la quale Italiana Assicurazioni intendeva informare l agente subentrante del ricevimento di 43 disdette relative a contratti stipulati dall agenzia di Chivasso, non è mai pervenuta a Camoletto e Boccaccio. 16. Italiana Assicurazioni ha precisato che, in relazione alle problematiche connesse al subentro di Camoletto e Boccaccio nel mandato agenziale della sede di Chivasso, non ha ritenuto di impartire specifiche direttive al nuovo agente circa il comportamento da tenere nei riguardi della clientela in quanto la gestione degli assicurati è rimessa alle valutazioni dell intermediario. 17. Infine, le Parti hanno dedotto l inidoneità delle condotte denunciate a indurre i consumatori ad assumere decisioni commerciali diverse da quelle che gli stessi hanno intrapreso in quanto i professionisti hanno preso atto della volontà degli assicurati di esercitare il diritto di recesso, annullando i contratti in essere non appena venuti in possesso della relativa documentazione probatoria. 1 [Documenti nn. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 24 e 25 in atti. ]

3 IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 18. Le condotte contestate a Italiana Assicurazioni e Camoletto e Boccaccio consistono nell aver inoltrato richieste di pagamento di premi relativi a polizze già disdettate, in taluni casi con l avvertenza che sarebbe stata adita l autorità giudiziaria in caso di mancato pagamento. Inoltre, i professionisti avrebbero disconosciuto la validità delle disdette pervenute dalla clientela asserendo che le stesse non sarebbero state effettuate secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto applicabili alla polizza assicurativa sottoscritta. 19. Secondo quanto affermato da Camoletto e Boccaccio, la pratica commerciale contestata sarebbe riconducibile al problematico subentro nel mandato agenziale che, nel corso del 2009, ha interessato la sede di Chivasso. Il nuovo agente, infatti, non ha avuto tempestivo accesso alla documentazione che gli avrebbe consentito di conoscere l esatta situazione amministrativa e contabile dei clienti anche in conseguenza della sottrazione di corrispondenza - inviata da Italiana Assicurazioni a Camoletto e Boccaccio e concernente anche l avvenuta disdetta di contratti rientranti nel portafoglio della stessa agenzia di Chivasso - perpetrata dall agente revocato. Pertanto, al fine di ricostruire lo stato del portafoglio dei rischi, Camoletto e Boccaccio ha ritenuto di indirizzare in maniera generalizzata alla clientela delle intimazioni di pagamento, che hanno finito con l interessare polizze ormai validamente disdettate. Tale argomentazione difensiva, tuttavia, non è suscettibile di escludere la responsabilità dei professionisti in quanto, come risulta dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento, il sollecito del pagamento di premi e la prospettazione del ricorso alle vie legali in caso di inadempimento ha riguardato anche assicurati che hanno inoltrato la disdetta in periodi diversi da quello in cui si sarebbe verificata la sottrazione di corrispondenza (tant è che la pratica contestata è stata posta in essere per un periodo di circa un anno mentre l asserita sottrazione di corrispondenza per un periodo di poco superiore ai due mesi) e/o assicurati che hanno fatto pervenire la relativa comunicazione direttamente alla sede agenziale di Camoletto e Boccaccio, senza interessare Italiana Assicurazioni. 20. La pratica commerciale oggetto di valutazione risulta aggressiva, ai sensi dell articolo 24 del Codice del Consumo, in quanto idonea a limitare la libertà di comportamento dei consumatori e ad indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. La richiesta in termini perentori del pagamento di un premio in realtà non dovuto, paventando in caso di rifiuto la conclusione del rapporto contrattuale e anche, in alcune comunicazioni, l intenzione di adire le vie legali, può indurre i destinatari - tratti in errore mediante indebito condizionamento in ordine alla sussistenza del vincolo contrattuale - ad effettuare versamenti non dovuti. 21. Il tenore delle intimazioni di pagamento indirizzate ai consumatori risulta altresì aggressivo per due altri ordini di motivi. Per un verso, in dette intimazioni si è allegata la mancata corresponsione di un premio in realtà non dovuto, con la contestuale avvertenza che in caso di persistente inadempimento sarebbe stata adita l autorità giudiziaria. Inoltre, risulta acclarato che i consumatori cui è stato inoltrato il sollecito del legale avevano già comunicato per le vie brevi a Camoletto e Boccaccio di aver effettuato formale disdetta della polizza. Pertanto, Italiana Assicurazioni, tramite l agenzia Camoletto e Boccaccio, violando l articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, ha inviato alla clientela solleciti di pagamento che, per la loro formulazione complessiva, integrano gli estremi di una minaccia manifestamente infondata di promuovere un azione legale. Per altro verso, con riferimento ad alcune richieste di pagamento, Camoletto e Boccaccio ha rappresentato che le disdette pervenute dalla clientela non sarebbero state effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e che, pertanto, non sarebbero state conformi al punto 1.8 delle condizioni che regolano l assicurazione 2. Tuttavia, come ammesso da Italiana Assicurazioni nel corso dell istruttoria, le condizioni generali di assicurazione richiedono ai predetti fini l invio di una raccomandata semplice. Ne consegue che la condotta tenuta da Italiana Assicurazioni, tramite l agenzia Camoletto e Boccaccia, contrasta anche con l articolo 25, comma 1, lettera d), dello stesso Codice del Consumo, nella misura in cui il disconoscimento della validità delle comunicazioni di disdetta trasmesse dai consumatori al professionista rappresenta un ostacolo non contrattuale all esercizio del diritto di recesso. 22. I professionisti hanno rappresentato che la pratica contestata risulterebbe inidonea ad influenzare le scelte del consumatore che ha, comunque, ottenuto l annullamento dei contratti assicurativi. Sul punto si rileva che la nozione di decisione di natura commerciale non comprende soltanto la scelta di acquistare o meno un prodotto, ma si estende ad ogni determinazione di carattere economico che il consumatore assume in relazione ad un bene o un servizio, inclusa, per esplicita indicazione dell articolo 18, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo, quella se pagare integralmente o parzialmente. Nel caso di specie, appare verosimile che la ricezione di solleciti di pagamento formulati in termini perentori possa indurre i destinatari - tratti in errore in ordine alla sussistenza del vincolo contrattuale e intimoriti dalla minaccia di azioni legali - ad effettuare versamenti non dovuti in relazione a polizze assicurative disdettate. Poiché tale pagamento è impregiudicata la possibilità di recuperare le somme eventualmente versate, costituisce una decisione di natura commerciale, deve concludersi nel senso dell idoneità della pratica commerciale oggetto di valutazione a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori. 23. I professionisti in ogni caso non hanno tenuto il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere da operatori dello specifico settore di attività. Il principio di correttezza avrebbe imposto in generale una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti con la clientela, affinché non venissero inviati perentori 2 [Documenti nn. 2, 7, 12, 15, 22, 24 e 25 in atti.]

4 solleciti di pagamento quando i premi non erano dovuti. Esso avrebbe imposto, in particolare, a Camoletto e Boccaccio, con riferimento ai clienti dei quali era ignota la posizione a causa delle difficoltà insorte in occasione del subentro del nuovo agente, di procedere ad una attenta verifica della situazione amministrativa dei consumatori prima di intimare alla clientela di effettuare il pagamento di premi, e a Italiana Assicurazioni di indirizzare al proprio agente precise istruzioni sul comportamento da tenere nei riguardi degli assicurati. 24. Sulla base delle predette considerazioni, la pratica commerciale posta in essere da Italiana Assicurazioni e da Camoletto e Boccaccio risulta scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettere d) ed e), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è destinata. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 25. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 27. Con riguardo alla gravità della violazione nella fattispecie in esame viene in rilievo la specifica dimensione economica di ciascuna delle Parti, che relativamente a Italiana Assicurazioni può essere ritenuta significativa. Inoltre, i solleciti di pagamento - per i toni impiegati dal professionista - appaiono suscettibili di produrre un apprezzabile lesione della libertà di autodeterminazione dei destinatari, potendo indurli a versare somme non dovute. Nel valutare la gravità della violazione, tuttavia, deve altresì considerarsi la limitata ampiezza della pratica commerciale scorretta, contestata da numerosi consumatori, in quanto circoscritta al bacino di utenza dell agenzia di Chivasso. 28. Per quanto riguarda la durata della violazione, risulta in atti che la pratica commerciale è stata posta in essere nel periodo settembre settembre In considerazione di tali elementi, si ritiene di comminare alla società Italiana Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquantacinquemila euro) e alla società Camoletto e Boccaccio S.n.c. una sanzione amministrativa pecuniaria di (quindicimila euro). 30. Tuttavia, in considerazione della situazione economica della società Italiana Assicurazioni S.p.A., che nell esercizio 2009 ha riportato una perdita di bilancio, si ritiene di ridurre l ammontare della sanzione irrogata allo stesso professionista a un importo pari a (quarantacinquemila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto nella gestione dei rapporti contrattuali relativi a polizze assicurative i professionisti hanno tenuto nei confronti della clientela una condotta contraria alla diligenza professionale, intimando agli assicurati di effettuare il pagamento di premi in realtà non dovuti, nonché aggressiva, sollecitando il pagamento di polizze disdettate con la minaccia di promuovere un azione legale e disconoscendo l efficacia delle disdette comunicate dai consumatori a norma delle condizioni generali di contratto applicabili alla polizza assicurativa sottoscritta; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Italiana Assicurazioni S.p.A. e Camoletto e Boccaccio S.n.c., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettere d) ed e), del Codice del Consumo, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che alla società Italiana Assicurazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (quarantacinquemila euro); c) che alla società Camoletto e Boccaccio S.n.c. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (quindicimila euro); Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet

5 Ai sensi dell articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l Autorità può disporre la sospensione dell attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. A tal fine si chiede ai professionisti, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, di comunicare all Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) della presente delibera. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino p. IL PRESIDENTE Antonio Pilati

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PI Provvedimento n

PI Provvedimento n 40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013 134/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018 540/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 11/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010- VIS 192/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Compagnia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015 301/2015/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 21 settembre 2011 - VIS 88/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Sangro Gas S.r.l. L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019 2/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 620/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 7 luglio 2010 VIS 51/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di ASM Vigevano

Dettagli

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n PS6633 - INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n. 22500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 10 novembre 2009 - VIS 119/09 Chiusura dell istruttoria formale avviata nei confronti della società Arcalgas Progetti S.p.A. con deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015 462/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 97/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2010 VIS 26/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Autogas Riviera S.r.l.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CHIARAMONTE/WIND TRE S.P.A. (GU14/258/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 settembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 14/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI

Dettagli

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento

Dettagli

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RUSSO/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/79/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2017; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016 482/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 23 APRILE 2015 181/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 195/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015 469/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 621/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015 350/2015/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D INNOCENZO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 885/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 2 marzo 2011 VIS 34/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Metaedil

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 12/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RIGHETTI /WIND TRE S.P.A. (GU14/926/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIUGLIANO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 320/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n PS6348 - WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n. 22855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DELLE DONNE/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1819/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 novembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TEAM SERVICE / WIND TRE S.P.A. (GU14/940/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 maggio 2018; VISTA la legge

Dettagli

Il modello per la definizione delle liti pendenti

Il modello per la definizione delle liti pendenti Il modello per la definizione delle liti pendenti di Roberta De Marchi Pubblicato il 17 novembre 2011 la scadenza del 30 novembre è sempre più vicina: vediamo come compilare F24 e modello da inviare telematicamente

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PAOLONE / TIM S.P.A. (GU14/2337/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 marzo 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017 564/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FINIZIO/FASTWEB S.P.A. (GU14/302/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 22 febbraio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19264 Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 96/2016/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017 472/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

PS ALLEANZA TORO-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n

PS ALLEANZA TORO-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n PS6760 - ALLEANZA TORO-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n. 23655 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 325/2014/S/EFR IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RITARDATO CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010 L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017 136/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014 194/2014/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA T&T SHIPPING S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC. SANZ. N. 31/14/DISP)

Dettagli