COMUNE DI CALCIO PROVINCIA DI BERGAMO Via Papa Giovanni XXIII, 40 Cap Centralino 0363/ Fax 0363/

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1 COMUNE DI CALCIO PROVINCIA DI BERGAMO Via Papa Giovanni XXIII, 40 Cap Centralino 0363/ Fax 0363/ PEC: - C.F. e P.IVA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE PER IL PERIODO 01/02/ /01/2016

2 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto tutte le opere, prestazioni e forniture per la manutenzione delle opere da muratore degli immobili di proprietà comunale (scuole, case comunali, edifici pubblici, strade, ecc.). Gli interventi da eseguire potranno indicativamente consistere in: demolizioni, scavi, coperture, formazione murature e intonaci, rivestimenti interni ed esterni di pareti, impermeabilizzazioni, massetti e pavimenti, assistenza muraria per impianti in genere; Art. 2 MODALITA D APPALTO L Impresa affidataria dovrà eseguire in economia i lavori che verranno ordinati tramite segnalazione scritta (via telefax) o telefonica, da parte dell Ufficio Tecnico Comunale. L esecuzione dovrà essere garantita entro due giorni dalla richiesta, fatto salvo termini maggiori concessi dall Ufficio Tecnico. In caso di interventi richiesti come urgenti, l esecuzione dovrà essere garantita entro il termine indicato dall ufficio stesso. L Impresa affidataria dovrà provvedere a comunicare all Ufficio Tecnico Comunale il numero di telefono di un apparecchio fisso, un apparecchio portatile e di telefax, al quale inoltrare la richiesta di intervento. Di norma, in collaborazione con l Ufficio Tecnico Comunale, dovrà esser valutato e stimato preventivamente il costo dell intervento che potrà essere computato a corpo o a misura a seconda dei casi. Art. 3 DURATA DELL APPALTO L appalto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di affidamento dell appalto. L importo complessivo dell appalto, come di seguito specificato, ammonta presuntivamente ad ,00 oltre all IVA, da corrispondere in base ai lavori effettivamente eseguiti. A scadenza del contratto di cui al presente Capitolato, l Impresa affidataria non potrà pretendere alcunché a titolo di indennizzo nel caso in cui l importo dei lavori eseguiti non raggiungesse la cifra presuntivamente indicata. Per particolari lavori di manutenzione straordinaria la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare gli stessi ad altra ditta con le procedure stabilite da leggi e regolamenti in vigore. Art. 4 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI L impresa affidataria dovrà computare i lavori applicando i prezzi unitari indicati nel bollettino della Camera di Commercio 2 semestre 2012 di Bergamo. Su tali prezzi dovrà poi essere applicata la percentuale di sconto presentata in sede di offerta. Tali prezzi sono da intendersi fissi ed invariabili fino alla scadenza dell appalto. Art. 5 PAGAMENTI I pagamenti saranno effettuati a seguito di accertamento della regolarità della prestazione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa acquisizione del DURC dal quale risulti la regolarità contributiva dell Impresa. La regolarità della prestazione presupporrà l esecuzione dei lavori secondo le modalità impartite oltre che secondo la perfetta regola d arte.

3 Art. 6 MATERIALI E ATTREZZATURE Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le attrezzature date a noleggio dall Impresa affidataria, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi per il loro impiego. Si intende perciò a carico dell Impresa ogni onere per la manutenzione e/o sostituzione di parti che dovessero risultare difettose o danneggiate nel corso dei lavori. In particolare resta a carico dell Impresa affidataria ogni onere e responsabilità che dovesse derivare dal cattivo o difettoso funzionamento dei mezzi e materiali dati a nolo, in modo particolare l Ufficio Tecnico ed i tecnici addetti al controllo dei lavori restano sollevati da ogni responsabilità. I mezzi di trasporto, eventualmente necessari, devono essere forniti, ogni volta in base alla semplice richiesta dell ufficio Tecnico comunale, ed il loro impegno verrà contabilizzato sulla base dei listini di cui all art. 4. Il costo del noleggio dei mezzi ed attrezzature si intende sempre comprensivo di energia, carburante, materiale di consumo. Per i ponteggi dovranno essere dati materiali efficienti e conformi alle norme sia per la sicurezza degli operatori sia per la sicurezza di terze persone. Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia. Art. 7 ONERI A CARICO DELL APPALTATORE Tutte le opere provvisionali necessarie alla esecuzione dei lavori sono a carico dell Impresa affidataria. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell Impresa affidataria, il quale ne è il solo responsabile. E fatto obbligo all Impresa affidataria, senza alcun compenso, provvedere alla perfetta pulizia di tutte le parti interessate ai lavori e di provvedere inoltre al ripristino di opere danneggiate in conseguenza all esecuzione di lavori. L Impresa affidataria per l esecuzione di lavori in sede stradale e comunque in zone interessate al pubblico transito dovrà approntare la necessaria segnaletica prevista da norme e regolamenti ritenendo sollevata l Amministrazione comunale ed i tecnici incaricati del controllo dei lavori da ogni responsabilità inerente il mancato rispetto di quanto sopra. La Ditta dovrà sempre garantire reperibilità, inclusi i giorni festivi, fornendo il numero di cellulare dell addetto incaricato. L Impresa affidataria ha l obbligo di avvertire subito il Comune ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei lavori. L Impresa deve, comunque, sempre adoperarsi, per quanto possibile, affinché l appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti. Art. 8 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D OPERA. L Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché le consuetudini inerenti la manodopera. Il datore di lavoro dell Impresa affidataria deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Prima della stipula del contratto, dovrà essere presentato alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza. Art. 9 CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE Il Comune ha diritto ad ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, di verificare il buono stato di

4 tutti i mezzi, i materiali e le attrezzature utilizzate e la loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto. Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale l Impresa dovrà provvedere in merito e, qualora l Impresa non vi ottemperasse, il Comune avrà il diritto di provvedervi direttamente, ma con spese a carico dell Impresa, con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva depositata. Nel caso il Comune si rivalesse sulla cauzione definitiva, l Impresa dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. L Impresa è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica. Art. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO E assolutamente vietato subappaltare il lavoro Appaltato. Non sono considerati subappalto le forniture di materiale. Art. 11 GARANZIE I lavori eseguiti e le forniture effettuate si intendono garantiti per mesi 6 (sei) dalla data di esecuzione restando a carico dell Impresa affidataria ogni onere di ripristino o riparazione. La Ditta, inoltre, dovrà effettuare un tempestivo intervento qualora anomalie o cattivo funzionamento risultassero pregiudizionali per l incolumità delle persone e per la sicurezza di impianti e strutture. Art. 12 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI Per tutto quanto non stabilito e non in contrasto con le norme del presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni prevista dalle leggi e regolamenti in materia. Art. 13 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. A tal fine, si impegna a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto e tutte le eventuali variazioni ai sensi di legge. L Impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 14 RESPONSABILITA DELL IMPRESA COPERTURA ASSICURATIVA L Impresa esegue i lavori in oggetto sotto la propria responsabilità, assumendosene tutti gli oneri e tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, adottando, nell esecuzione del servizio, ogni procedimento ed ogni precauzione necessari a garantire l incolumità dei lavoratori e/o di terzi, nonché per evitare danni a terzi, incluso il Comune e/o a beni pubblici e/o privati. L Impresa si assume qualsiasi responsabilità ed ogni onere nei confronti del Comune e/o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio in oggetto. L Impresa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei dipendenti, di eventuali soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci lavoratori ed è direttamente responsabile e deve, quindi, stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa per ogni danno che potrebbe derivare, nell esecuzione dei lavori in oggetto da parte del proprio personale dipendente

5 e/o dei propri eventuali soci lavoratori, o in conseguenza del medesimo, ai propri dipendenti e/o ai propri eventuali soci, al Comune (persone e/o cose) od a terzi (persone e/o cose), esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e restando ad esclusivo carico dell Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune o di compensi da parte dello stesso. L Impresa è obbligata, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata dal Comune, a produrre allo stesso una polizza assicurativa, riferita all attività oggetto del presente appalto, di responsabilità civile per danni causati a terzi, come sopra specificati, nell esecuzione dei lavori, avente un massimale adeguato e, comunque, non inferiore ad euro ,00= per sinistro (sia per RCT che per RCO). L Impresa provvederà al ripristino o al risarcimento delle opere eventualmente danneggiate in conseguenza dell esecuzione del servizio in oggetto, nonché alla perfetta pulizia di tutte le parti, comunali e/o private, interessate in qualche modo dalle prestazioni eseguite. Qualora l Impresa non dovesse provvedere al ripristino dei beni danneggiati e/o dello stato dei luoghi danneggiati e/o al risarcimento dei danni entro i termini che verranno fissati dal Comune, quest ultimo provvederà direttamente, salvo rivalsa della spesa sostenuta sull importo del canone mensile che il Comune paga all Impresa o sulla cauzione definitiva. L Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verifichino, durante il corso dell appalto, alle opere eseguite e ad attrezzature/mezzi/automezzi/ecc. di sua proprietà anche se dipendenti da terzi. La relativa eventuale sostituzione rimane a totale carico dell Impresa. L Impresa è, comunque, tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni. Art. 15 CAUZIONE DEFINITVA L Impresa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, deve presentare allo stesso una cauzione definitiva, nella misura di cui all art. 113 del D.Lgs. 113/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Si precisa che la suddetta cauzione: dovrà avere validità almeno fino alla fine del secondo mese successivo alla scadenza del servizio; si precisa la stessa, comunque, potrà essere svincolata solo nel momento in cui il Comune rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo; dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; dovrà espressamente prevedere la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente entro il termine sopraindicato, sempre che non sussistano pendenze tra lo stesso e il Comune. Infatti, la cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l Impresa, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell intera cauzione o di parte della stessa. In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull intera cauzione per ogni somma della quale lo stesso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. L Impresa sarà obbligata a reintegrare a proprie spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune - la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, anche per effetto dell applicazione di penali, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della cauzione nel termine sopra indicato darà al Comune la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune anche qualora l Impresa receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

6 dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato; dell eventuale risarcimento di danni, derivanti, a qualsiasi titolo, in relazione al servizio in oggetto; del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, per fatto dell Impresa, a causa di inadempimento dell obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte della stessa. La cauzione s intenderà automaticamente prorogata, con le stesse condizioni previste nel presente capitolato, qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e l Impresa. Resta salvo per il Comune l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo verrà autorizzato con apposita comunicazione del Comune. Ai sensi dell art. 40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, dà diritto all Impresa di usufruire del beneficio della riduzione al 50% della cauzione. Art. 16 PENALITA L inosservanza o l inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico dell Impresa contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti o agli ordini o disposizioni impartite dal Comune rendono passibile l Impresa di una penale, oltre all obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dal Comune. Il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo fax o Pec, assegnando all Impresa un termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione od, eventualmente, a seconda delle circostanze, un altro termine ritenuto congruo, per adempiere o produrre le proprie controdeduzioni scritte. Qualora l Impresa non adempisse e non comunicasse le proprie controdeduzioni o qualora queste ultime non fossero, dal Comune, ritenute idonee a giustificare il comportamento dell Impresa, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di. 200,00= (euro duecento/00). Il pagamento della penale non esonera, in nessun caso, l Impresa dall adempimento dell obbligazione che ha dato corso all applicazione della penale. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dal Comune per ovviare alle inadempienze. La somma dovuta a titolo di rifusione di spese e danni e per il pagamento di penalità, sarà trattenuto dal Comune sulla prima rata utile del corrispettivo dovuto all Impresa. Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanente somma sarà trattenuta dal Comune sulle rate successive ovvero, in caso di insufficienza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate possono costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale. Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di prestazione irregolare o, comunque, giudicata dal Comune scarsamente produttiva ed insufficiente e tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, così come in caso di persistenza o di reiterazione di inadempienze contrattuali contestate dal Comune all Impresa, sarà facoltà del Comune risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell art del Codice Civile, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza alcun onere e senza che l Impresa possa pretendere alcunché e fatta salva, per il Comune, ogni altra eventuale azione che si rendesse necessaria a tutela del pubblico interesse.

7 A tal fine, il Comune provvederà al preventivo invio all Impresa di una contestazione di addebito, tramite fax o Pec, assegnando all Impresa 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento della diffida od, eventualmente, a seconda delle circostanze, un altro termine ritenuto congruo, per adempiere o fornire eventuali giustificazioni scritte. Qualora sia inutilmente trascorso il predetto termine o, ad insindacabile giudizio del Comune, le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee a giustificare il comportamento dell Impresa, il Comune provvederà all invio all Impresa, tramite raccomandata a/r o Pec, di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell Impresa, della raccomandata o della Pec. In pendenza del termine per l operatività della risoluzione, l impresa ha l obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico. Resta impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto della natura dell affidamento, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva. Qualora l inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l Impresa dovrà notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o Pec, tale circostanza al Comune. Il contratto si risolve, altresì, nelle seguenti ipotesi: in caso di inosservanza, da parte dell Impresa, delle norme di legge relative al personale dipendente, agli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali, ecc.; in caso di inosservanza di quanto previsto dall art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; in caso di cessione o subappalto totale o parziale dei lavori; in caso di accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nei lavori; in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato. Il Comune può, altresì, risolvere il contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Art. 18 RECESSO Il Comune, per giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni salvo i casi in cui si renda necessario un termine inferiore - da comunicarsi all Impresa con lettera raccomandata a/r o Pec. Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti: qualora contro l Impresa sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell Impresa, fatto salvo il rispetto di quanto previsto in merito dalle vigenti disposizioni legislative; qualora l Impresa perda i requisiti minimi necessari per l affidamento del servizio in oggetto, ovvero qualora la stessa non sia più in possesso delle necessaire iscrizioni e/o autorizzazioni; qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il responsabile tecnico dell Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, o altri reati previsti dall art. 135 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, fatto salvo il rispetto di quanto previsto in merito dalle vigenti disposizioni legislative.

8 Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, senza penali a proprio carico e senza che l Impresa nulla possa pretendere, qualora disposizioni normative e/o atti riorganizzativi dei servizi rendessero superata la necessità del servizio in oggetto. Dalla data di efficacia del recesso, l Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l attivazione di una diretta consultazione con il Comune, che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Quindi, l Impresa dovrà comunque, se richiesto dal Comune, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe, a giudizio del Comune, provocarle danno. In caso di recesso, l impresa avrà diritto alla parte di corrispettivo inerente le attività già svolte ed effettuate in conformità al presente Capitolato, alle condizioni ivi stabilite. L Impresa rinuncia espressamente, già da ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a qualsiasi compenso, indennizzo e/o rimborso spese, in deroga a quanto previsto dall art del Codice Civile. Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI L Impresa ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o, comunque, di cui possa prendere visione nei luoghi ove vengono svolte le prestazioni in oggetto e si impegna a non divulgarle in alcun modo ed in qualsiasi forma, così come a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del servizio in oggetto. L Impresa è responsabile per l esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, eventuali soci, consulenti e/o collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto inerente il presente servizio, fermo restando che l Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e/o a terzi. L Impresa non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi, se non previa autorizzazione del Comune. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione anche a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza. Il Comune, ai sensi del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa l Impresa che tratterà, anche con strumenti informatici, i dati personali per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nei modi e nei limiti indispensabili per il perseguimento dei fini che con il presente atto si intendono perseguire ed, altresì, dei diritti della medesima di cui all art. 7 dello stesso D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o di diffusione nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge in vigore e dai provvedimenti del Garante. E fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi di cui alla L. n.241/1990 e s.m.i., con i limiti di cui al D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i.. Art. 20 SPESE A CARICO DELL IMPRESA Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti l affidamento del servizio o a questo consequenziali, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell Impresa, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. È a carico del Comune l IVA sul corrispettivo dell appalto. Art. 21 FORMALIZZAZIONE DELL AFFIDAMENTO Ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, a seguito determinazione dell Ufficio Tecnico comunale, l affidamento dei lavori in oggetto verrà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta che il Responsabile del servizio invierà all Impresa e che quest ultima dovrà sottoscrivere.

9 ART. 22 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al servizio in oggetto, qualora la stessa non sia composta in via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo, con esclusione della competenza arbitrale. Nelle more di un eventuale giudizio, l Impresa non potrà sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per il Comune di procedere per i danni subiti. ART. 23 NORME FINALI E DI RINVIO La presentazione dell offerta comporta la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell Impresa, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra vigente disposizione in merito applicabile. Il presente Capitolato si compone di n.23 articoli. Letto, confermato, accettato e sottoscritto.,lì Timbro e firma Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all articolo 1341 del Codice Civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste da tutti gli articoli del presente Capitolato.,lì Timbro e firma Il Capitolato deve essere sottoscritto dal titolare, o dal legale rappresentante dell Impresa o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi.

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