COMUNE DI OLIVETO CITRA

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1 COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA COMUNALE REGOLAMENTO PER GLI INQUILINI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 28 febbraio 2005

2 ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli inquilini sono tenuti oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione, anche a quelle del presente regolamento. 1. Gli inquilini sono tenuti a: ART.2 - OBBLIGHI a) servirsi correttamente della cosa locata ai sensi dell'art del Codice Civile; b) occupare stabilmente l'alloggio; qualora l'alloggio dovesse rimanere disabitato per un periodo di tempo superiore a due mesi, il locatario è obbligato a richiedere all'amministrazione preventiva autorizzazione ad assentarsi precisandone il motivo; c) avere ampia cura dell'alloggio assegnato e dei locali, degli spazi e dei servizi d'uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dall'autogestione o, in mancanza, dal Comune; d) osservare le norme di buon vicinato; e) servirsi della cosa locata ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di affitto o vi sia espressa autorizzazione del Comune. Negli alloggi, pertanto, non è consentito l'impianto di uffici professionali, né l'esercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, né deposito di merci da destinarsi all'ingrosso o al minuto; f) favorire le attività ricreative negli spazi comuni o nei luoghi all'uopo riservati. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità dei bambini; g) sorvegliare con la maggior cura i propri bambini affinché non abbiano a recare guasti o disturbi. I bambini, per i loro giochi, dovranno servirsi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, secondo le indicazioni che verranno date dal Comune; h) notificare tempestivamente al Comune tutte le variazioni che avvenissero nello stato di famiglia; i) tenere normalmente chiusi i rubinetti dell'acqua e del gas. In caso contrario i danni di qualsiasi specie che dovessero derivare, saranno posti a carico del responsabile rimanendo, il Comune, esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo; j) sostituire tempestivamente a proprie cure e spese i vetri rotti dell'alloggio; k) attenersi alle norme impartite dal Comune o dal Rappresentante degli assegnatari per la pulizia e la manutenzione delle scale di accesso all'appartamento, degli sazi comuni e delle aree scoperte; l) provvedere agli interventi di manutenzione, come meglio specificati agli artt. 6 e 7, posti a loro carico dal Codice Civile, dal contratto di affitto e dal presente regolamento. 1. E' vietato agli inquilini di: ART.3 - DIVIETI

3 a) alloggiare, anche temporaneamente, sia pure a titolo gratuito, persone non facenti parte del nucleo familiare, salvo autorizzazione scritta del Comune; b) scuotere, battere esporre dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale, tappeti soppedanei, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini ed oggetto di vestiario. Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestre verso cortili oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nell'osservanza del Regolamento di Polizia Urbana; c) consumare l'acqua potabile oltre il necessario; d) depositare presso l'atrio e nei luoghi di passaggio biciclette, materiali ingombranti, ecc., anche per breve tempo; e) spaccare o depositare legna, carbone od altro nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte; f) gettare nei sanitari e nei lavabi materiale che possa ingombrare le tubazioni di scarico; g) tenere depositi materiale maleodorante, materie infiammabili, esplosivi o depositi di gas metano in bombole e altro materiale combustibile oltre la quantità strettamente necessaria per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza; h) lasciare aperto il portone, cancelli o comunque accessi di uso comune; i) gettare immondizie od altri oggetti di rifiuto nei cortili, sulla strada o nelle altre adiacenze; j) tenere materiale di peso eccessivo negli alloggi, sui balconi, sui solari o comunque pregiudicare la solidità e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati; k) recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura; l) depositare sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. I vasi per i fiori e piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare cadute e l'innaffiamento deve essere effettuato in ore tali da non risultare di incomodo agli inquilini e ai passanti o di danno all'edificio; m) infiggere sia all'esterno che all'interno dei locali, paletti, ferri e simili; n) tenere nell'alloggio animali che arrechino grave disturbo e danno o costituiscono pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone o cose; o) servirsi degli atri, dei muri e dei luoghi di uso comune, come posto di pubblicità esponendo cartelli o manifesti; p) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati; q) effettuare adattamenti e modifiche delle parti di uso esclusivo e comune, anche se con lo scopo di migliorarli, in mancanza del preventivo consenso del Comune e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni del fabbricato o delle pertinenze; r) immettere stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina; s) provocare rumori molesti anche con l'uso di elettrodomestici durante le ore fissate dall'assemblea o dal Rappresentante degli assegnatari o dei condomini;

4 t) costruire manufatti, recinzioni, baracche, verande ed altre opere senza il preventivo assenso del Comune ART.4 CONSEGNA E RILASCIO DEI LOCALI 1. All'atto della consegna dell'alloggio e non oltre, l'inquilino dovrà esporre per iscritto le eccezioni che egli avesse eventualmente a fare sullo stato dell'immobile, in mancanza i locali si riterranno consegnati nelle dovute condizioni. 2. La condizione e la riconsegna dell'alloggio dovranno risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio con un incaricato del Comune e consegnato in copia all'affittuario. 3. L'alloggio che viene restituito deve essere libero da persone e cose e in buono stato d'uso; l'inquilino che lascia l'alloggio è tenuto a risarcire il Comune per gli eventuali danni arrecati all'immobile. ART.5 - SPAZI VERDI AD USO ESCLUSIVO 1. Agli inquilini è vietato eseguire, sull'appezzamento o spazi comuni, costruzioni, anche provvisorie, o modifiche senza l'espresso consenso del Comune. E' vietato, inoltre, servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie. 2. L'inquilino che a causa dello sviluppo di piante o rampicanti di sua proprietà, arrechi noia ai vicini o danni al fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, a ridurre o a rimuovere le piantagioni. 3. A giudizio insindacabile del Comune, dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta antiestetica o dannosa. All'atto del rilascio dell'alloggio all'inquilino non è dovuto alcun indennizzo da parte del Comune per le piantagioni di qualsiasi specie poste nel giardino o per lavori ornamentali che vi fossero eseguiti. 4. Non può essere effettuata alcuna modificazione o alterazione ai viali, ai cancelli e all'insieme dell'area senza autorizzazione scritta del Comune. ART.6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 1. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento delle rifiniture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici. 1. Si considerano parti di uso comune: a) muri maestri; b) androni ed ingresso scale; c) scale e pianerottoli; d) corridoi e locali comuni; ART.7 PARTI AD USO COMUNE

5 e) lavatoi, stenditoi, locali caldaie, autoclavi, vani ascensori e cabine; f) alloggi e locali accessori e relativi impianti e servizi destinati al servizio del portierato, custodia e guardiania;; g) cortili e strade di accesso, spazi verdi, ripostigli comuni, alberature, prati, ecc., terrazze, tetti e sottotetti; h) fognature, pozzi neri, pozzi idrici e tutti gli eventuali impianti esistenti per luce, gas, ascensore, autoclave, termosifone centralizzato, energia industriale, fognature, immondezzai, fino alle diramazioni ai locali pertinenti ciascun alloggio. ART.8 RIPARTIZIONE DI TALUNI OBBLIGHI E ONERI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE 1. Gli oneri e gli obblighi derivanti dal rapporto di locazione di seguito descritti, sono ripartiti tra proprietario e inquilino come in appresso indicato: OBBLIGHI E ONERI A) IN VIA GENERALE PER QUANTO ATTIENE LA MANUTENZIONE. - mantenimento dell'immobile nello stato da servire all'uso convenuto; - l'esecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle che sono a carico del conduttore; - la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati, per cattivo uso o negligenza, all'alloggio e alle sue pertinenze; - le riparazioni e le manutenzioni dipendenti dai deterioramenti prodotti dall'uso. Le riparazioni poste a carico degli inquilini potranno essere eseguite a cura del Comune ed essi dovranno rimborsare l'importo. Nel caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico del Comune, gli inquilini sono tenuti a comunicare tempestivamente i guasti. In caso di mancata o ritardata comunicazione, si intende che la responsabilità conseguente e relativa ricade sugli inquilini inadempienti. B) PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E ENERGIA ELETTRICA E PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. - la sostituzione dell'impianto centrale e delle apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche previste da leggi e regolamenti; -la manutenzione straordinaria del locale della centrale termica dell'impianto centralizzato; - la sostituzione degli estintori; - la carica degli estintori, con addebito del costo agli inquilini.

6 - la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione e sostituzione di parti accessorie deteriorate dall'uso: gigleur, avvolgimento elettrico delle pompe, bruciatori, ecc.; - la sostituzione della caldaia o del bruciatore dell'impianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale; - i consumi di forza motrice, di combustibili, di acqua, ecc.; - la conduzione degli impianti; - l'assicurazione contro gli infortuni del conduttore; - la ricarica degli estintori; - la pulizia delle caldaie, delle canne fumarie e dei bruciatori; - i diritti per rinnovi di permessi e autorizzazioni; - la periodica verniciatura delle piastre radianti (termosifoni); C) PER L'ASCENSORE. - la sostituzione e la manutenzione straordinaria dell'impianto; - la sostituzione del motore, degli ammortizzatori e di tutte le parti meccaniche ed elettriche delle serrature, ecc.; - la sostituzione delle funi al 50%; - eventuali modifiche o lavori imposti da organi preposti al controllo. - la sostituzione delle funi al 50%; - la manutenzione ordinaria; - la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e delle pulsantiere della cabina; - le visite periodiche degli organi preposti al controllo e la tassa di concessione governativa; - il consumo della forza motrice. D) PER L'AUTOCLAVE. - l'installazione dell'impianto, la manutenzione straordinaria e la sostituzione di qualsiasi accessorio per vetustà o in conseguenza di danno accidentale; A cura dell'inquilino

7 - la manutenzione ordinaria, comprese le riparazioni e le piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso; - i consumi di forza motrice, di acqua, la ricarica della pressione del serbatoio, ecc.; - i diritti per il rilascio di permessi. E) PER GLI IMPIANTI DI SUONERIA E DI ILLUMINAZIONE DELLE PARTI COMUNI - la sostituzione e la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di tutte la parti comuni dello stabile. - le riparazioni e le sostituzioni di parti quali lampade, lampadine, interruttori, ecc.; i consumi di energia elettrica; - la sostituzione e la manutenzione dell'impianto citofonico in conseguenza dell'uso; - la manutenzione e la riparazione degli impianti di suoneria; - la sostituzione e la riparazione di temporizzatori e/o crepuscolari; - la sostituzione delle lampade dei vani scale e degli altri vani comuni. F) PER LA MANUTENZIONE E LE FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE. - la riparazione straordinaria dei tetti e dei lastrici solari; la sostituzione e le riparazioni di grondaie e tubi pluviali; la sostituzione e la riparazione delle colonne di scarico; - la riparazione straordinaria della rete di fognatura, delle fosse biologiche e dei pozzi neri e la riparazione straordinaria degli impianti di depurazione; - le riparazioni di tubazioni interne alle murature; - le opere murarie di manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile; - la sostituzione dei marmi, ringhiere e corrimani, se non in conseguenza di cattivo uso. - la pulizia delle tubazioni di scarico (compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche), lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, lo sturamento delle colonne di scarico e dei relativi pozzetti le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione degli impianti di depurazione delle fognature; - la riparazione e lo sturamento di sifoni; - la riparazione di infissi e seminfissi in conseguenza dell'uso e loro verniciatura; - la riparazione delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico di cancelli e portoni; - la sostituzione e la riparazione di serrature e chiudiporte;

8 - i consumi di acqua per i servizi comuni; - i canoni da corrispondere per gli impianti antincendio; - la sostituzione degli amplificatori dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi; - la sostituzione dei cavi dell'antenna dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi; - la manutenzione e l'eventuale sostituzione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi; - la sostituzione e la riparazione delle pulsantiere dei citofoni e delle porte; - il servizio di derattizzazione e disinfestazione in genere, ivi compresa la disinfettazione dei contenitori dei rifiuti urbani; - la sostituzione dei vetri dei balconi, delle finestre e delle parti comuni; - il taglio dell'erba, la potatura dei cespugli e degli alberi e l'annaffiatura, nonché la manutenzione del giardino; - la sostituzione di alberi e cespugli; - la sostituzione di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, contenitori rifiuti urbani e d dei rifiuti differenziati, ecc.); - l'acquisto e la sostituzione di arredi nei locali di uso comune, G) DI TIPO AMMINISTRATIVO. - le imposte e le tasse in genere; - l'eventuale assicurazione dello stabile e degli impianti. - i depositi cauzionali per i contratti di somministrazioni comuni (energia elettrica, servizio telefonico, metano. Ecc.); H) PER LE FORNITURE E LE MANUTENZIONI ALL'INTERNO DELLA COSA LOCATA. solo se l'inquilino ha periodicamente e diligentemente effettuato gli interventi e la manutenzione ordinaria posta a suo carico. - la sostituzione degli apparecchi sanitari; - la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, idrici e del gas; - la sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà.

9 - la sostituzione e la riparazione degli apparecchi sanitari e degli accessori per cause dovute a negligenza o colpa; - la sostituzione e la riparazione della rubinetteria ed accessori; - la riparazione e la sostituzione delle cinghie, delle avvolgicinghie, dello molle e delle cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili, nonché la riparazione di stecche, dei ganci, del rullo e dei relativi perni e la riverniciatura delle persiane avvolgibili; - la riparazione delle serrande avvolgibili nonché la riparazione e la verniciatura delle persiane alla romana; - la sostituzione e la riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.) nonché la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico in conseguenza di corto circuito causato da negligenza o colpa. - la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti per cause dovute a negligenza o colpa, nonché di piccole parti del pavimento, di intonaco e di rivestimento; - la manutenzione e la riparazione, anche mediante sostituzione, della caldaia, del bruciatore e delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dell'impianto autonomo di riscaldamento in conseguenza dell'uso, nonché la sostituzione della serpentina; - la pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione dei vapori da parte di ditta qualificata nel settore; - i canoni di abbonamento obbligatorio per la manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati o autonomi di riscaldamento e dell'autoclave; - la sostituzione del cavo o della cornetta dell'impianto citofonico non in conseguenza di difetto di costruzione o vetustà precedente; - la tinteggiatura periodica delle pareti e la verniciatura delle opere in legno o in ferro. Nel caso in cui il Comune debba intervenire in via sostitutiva per riparazioni e sostituzioni ricadenti a carico degli inquilini o ad essi imputabili per negligenza o colpa, previa diffida, potrà procedere direttamente addebitando il relativo onere, incluse le spese generali e quelle proprie, al responsabile ove individuato o a tutti i fruitori del servizio in proporzione ai millesimi o, in difetto, alle superfici dei locali usufruiti. ART.9 DIRITTO DI CHIAMATA 1. Ove l'inquilino chieda l'intervento del Comune per manutenzioni, riparazioni o verifiche che, a seguito di sopralluogo, risultino immotivate o comunque non di competenza dell'ente, gli verrà addebitato, a titolo di rimborso spese forfettario, l'importo di 10,33, salvo ulteriori variazioni determinate annualmente dall'ente. Alla seconda chiamata immotivata, il rimborso sarà di 25,82. ART.10 - VARIE 1. Nel caso in cui i locali affittati siano serviti da ascensore, l'inquilino dovrà, nell'uso del medesimo, uniformarsi al regolamento esposto nelle cabine e alle norme consuetudinarie in materia, esonerando il Comune locatore da ogni responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a casi imprevisti o conseguenti alla manutenzione e riparazione dell'impianto.

10 2. Qualora l'alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo installato a proprie spese dall'inquilino, spetta all'inquilino stesso provvedere a proprie spese alla regolare manutenzione dell'impianto per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio. 3. L'impianto, che viene riconosciuto come infisso, si considera sempre di proprietà del Comune locatore e, quindi, in caso di rilascio dell'alloggio, nessuna parte di esso potrà essere asportata, salvo che non sia convenuto altrimenti. 4. Qualora il fabbricato sia dotato di impianto di riscaldamento centralizzato, l'inquilino è tenuto al versamento delle quote millesimali relative all'impianto e alla sua manutenzione. ART.11 RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNATARI 1. Il Comune provvederà a nominare il rappresentante degli assegnatari per ogni stabile con più alloggi, il quale avrà l'incarico a titolo gratuito di raccogliere le eventuali istanze degli inquilini da inoltrare all'ente, far rispettare la disciplina dello stabile, occuparsi della gestione dei servizi comuni nonché stabilire i turni di pulizia dei servizi comuni e quant'altro previsto nel presente Regolamento. ART.12 INOSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI 1. Qualora l'inquilino già diffidato per il mancato rispetto delle norme fissate dal presente "Regolamento per gli inquilini" dovesse perseverare nell'inosservanza, gli verrà addebitato l'importo di 54,65, salvo successivi aggiornamenti determinati dal Comune, quale rimborso delle spese sostenute dall'ente per i sopralluoghi e, più in generale, per l'attività ispettiva svolta. 2. La reiterata inosservanze delle disposizioni del presente Regolamento potrà inoltre comportare, ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n.18/97, l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione con conseguente sfratto. ART.13 RINVIO ALLA LEGGE COMUNE 1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e per quanto non in contrasto con le norme in esso contenute, valgono le disposizioni contrattuali e del Codice Civile.

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