FORMAZIONE PROFESSIONALE ESAMI E ABILITAZIONE OPPORTUNITA - OBBLIGHI RISCHI DELL ACCONCIATORE ADDETTO & SPECIALIZZATO

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1 FORMAZIONE PROFESSIONALE ESAMI E ABILITAZIONE OPPORTUNITA - OBBLIGHI RISCHI DELL ACCONCIATORE ADDETTO & SPECIALIZZATO PERCORSI BREVI DI ABILITAZIONE 150 ORE TUTTA LA LEGGE 174 DEL /4

2 TRE REGOLE D ORO PER APRIRE IL TUO SALONE SENZA RISCHI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ESAMI E ABILITAZIONE. Cosa deve sapere un acconciatore che desidera aprire il proprio salone e quali sono i principi e le regole fondamentali da rispettare per non incorrere in sanzioni che possono arrivare fino a 5000,00? In questo articolo ti spiego quali sono i requisiti fondamentali per essere in regola e perché il mancato rispetto di questi comporta gravi sanzioni amministrative. E qual è il percorso formativo da seguire per conseguire la qualifica professionale e l abilitazione di acconciatore. Si chiama "Disciplina dell'attività di Acconciatore". Non è altro che la Legge Nazionale n. 174 del 2005 che di seguito cerco di spiegartela in modo semplice e a portata di tutti. Con questa legge lo Stato italiano si è adeguato alle nuove normative in materia di libera concorrenza, lavoro e formazione professionale che ha disposto l Unione Europea. Rispetto agli altri settori, la disciplina dell attività degli acconciatori era ferma addirittura alle norme del La Legge Nazionale n. 174 mette in evidenza 3 Regole fondamentali: 1. Per esercitare l attività di acconciatore in forma autonoma: A) Titolare B) Socio C) Collaboratore Familiare D) Responsabile Tecnico E necessario possedere L ABILITAZIONE PROFESSIONALE 2. Che L ABILITAZIONE PROFESSIONALE si ottiene solo superando un apposito esame TEORICO-PRATICO preceduto dallo svolgimento di CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE, il cui tipo e durata dipendono dal possesso di determinati requisiti che il richiedente possiede. 3. Che devono essere le singole Regioni a loro volta ad individuare, con proprie leggi, i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e degli esami, nonché gli standard minimi di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale. 2/4

3 OPPORTUNITA, OBBLIGHI E RISCHI DELL ACCONCIATORE Le varie regioni italiane hanno provveduto all emanazione della propria legge in tempi diversi. Per esempio, in Toscana la cosa è avvenuta nel 2013 e pertanto per 8 anni hanno convissuto il sistema vecchio e disciplina nuova. E per diventare PARRUCCHIERE si poteva raggiungere l obiettivo nei seguenti modi: PERCORSO FORMALE tramite il corso di formazione professionale biennale di ore + esame da esperirsi presso Agenzie Formative accreditate dalla Regione Toscana PERCORSO NON FORMALE (Vedi vecchia legge del 1963) tramite la richiesta di abilitazione da presentare in Camera di Commercio dopo aver esperito due anni di lavoro subordinato o 5 di apprendistato presso un'impresa di Ma quali sono le opportunità professionali per un acconciatore alla luce della nuova e definitiva DISCIPLINA? L acconciatore può fare tutti i servizi di acconciatura e di tricologia purché non a carattere medico, curativo o sanitario può svolgere semplici servizi di manicure e pedicure estetico, consistenti nella semplice limatura unghie e apposizione dello smalto può vendere cosmetici, parrucche e beni accessori all'attività. Attenzione in questo caso alle differenti norme in materia di vendita tra imprese artigiane e commerciali (che rimangono immutate). può svolgere la propria attività anche al domicilio (o ad una sede eletta) del cliente, purché ciò avvenga per ragioni mediche (clienti infermi), sportive (luogo delle gare), d'evento (moda, spettacoli e fiere) e cerimoniali (matrimoni ed altro). 3/4

4 Quali invece sono gli obblighi deve operare in locali in regola con le disposizioni urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza vigenti a livello nazionale e locale deve esporre il tariffario dei prezzi e copia della SCIA* nel luogo di accoglienza clienti deve nominare almeno un Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale (il titolare abilitato può ovviamente nominare se stesso) che deve sempre essere presente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di attività con più sedi, ogni sede deve avere il proprio Responsabile Tecnico. In caso di assenza del Responsabile Tecnico il titolare deve nominare un sostituto, abilitato anch'esso. Ogni nomina o sostituzione deve essere comunicata al SUAP di riferimento. * La Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010 che, per quanto riguarda la sua applicazione nel campo dell edilizia, ha sostituito la Dia. Lo scopo è stato quello di introdurre ulteriori semplificazioni che rendano ancora più snelle le procedure burocratiche necessarie per intraprendere dei lavori edilizi. Infatti la principale novità normativa introdotta è che i lavori possono essere iniziati immediatamente, quindi il giorno stesso in cui la pratica viene presentata al Comune, senza dover attendere 30 giorni, come previsto per la Dia. CHE RISCHI SI CORRONO Innanzitutto, per qualunque violazione di legge nazionale o locale che riguardino i requisiti per lo svolgimento dell'attività, l'esercente subisce una diffida a rimettersi in regola entro un termine con eventuale e contestuale sospensione dell'attività fino a quando la violazione non sia sanata. Chi esercità senza l'abilitazione prevista viene sanzionato con una multa da ad con contestuale e immediata chiusura e cessazione della attività L'esercizio senza la nomina del Responsabile Tecnico viene sanzionato con una multa che può arrivare a euro L'esercizio in assenza del Responsabile Tecnico viene sanzionato con una multa che può arrivare a euro. Ne consegue, che apprendisti o operai privi di qualifica professionale espongono il titolare a salatissime multe ogni qualvolta egli o il suo Responsabile Tecnico si 4/4

5 allontanino dal proprio posto di lavoro, in quanto i succitati dipendenti privi di qualifica non possono più essere lasciati in negozio da soli. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESAMI DI ABILITAZIONE Quali sono le cose importanti da sapere al fine di conseguire l abilitazione professionale? Esiste più di una figura di ACCONCIATORE. Due figure ben distinte tra loro che differiscono sostanzialmente sulla possibilità o meno di aprire un salone per conto proprio. Come definisce la legge 174 l ACCONCIATORE: L articolo 2 della legge n. 174 del 2005 fornisce una definizione dell attività professionale di acconciatore, nella quale si deve ricomprendere tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. La nuova definizione dell attività risulta più organica e innovativa in quanto, oltre ad indicare le varie tipologie di trattamenti e servizi, che precedentemente erano riportati in modo disordinato, finalizza l attività di acconciatore a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. Tale definizione risulta di grande rilievo in quanto supera i contrasti di interpretazione concernenti la cosiddetta tricologia estetica, che, in passato, aveva portato anche a situazioni di contenzioso rispetto al settore sanitario della dermatologia, determinando nella categoria una situazione di grande incertezza. In sostanza, all acconciatore spetta il trattamento estetico dei capelli e della barba e, come vedremo più avanti, le semplici operazioni di manicure e pedicure estetico (art. 2, comma 7). L acconciatore avrà il compito di preservare il capello utilizzando esclusivamente prodotti cosmetici, non medici; non potrà quindi utilizzare prodotti che necessitano, per la loro utilizzazione o somministrazione, di prescrizione medica. L applicazione dei prodotti cosmetici potrà avvenire solo sui capelli o sulla barba. 5/4

6 La nuova definizione, inoltre, introduce la figura unica di acconciatore, che supera la precedente distinzione fra le figure di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, che avevano generato incertezze e molto contenzioso soprattutto con riferimento agli aspetti legati ai requisiti professionali. La figura professionale è stata suddivisa, così come per le estetiste, in due distinte abilitazioni: L'Acconciatore Addetto, che permette all'abilitato di lavorare come dipendente presso un salone di acconciatura L'Acconciatore Specializzato, che permette all'abilitato di esercitare l'attività in qualità di titolare o socio di salone ACCONCIATORE ADDETTO E' l'abilitazione tipica associata al parrucchiere lavoratore subordinato. Si ottiene partecipando ad un corso biennale di qualifica professionale in Acconciatore Addetto di ore organizzato da una agenzia formativa dotata di accreditamento della Regione Toscana, corso che termina con un esame pubblico a commissione esterna. ACCONCIATORE SPECIALIZZATO E' l'abilitazione tipica associata al parrucchiere titolare che esercita la propria attività in qualità di ditta individuale o socio. Si ottiene partecipando ad un corso annuale di qualifica professionale in Acconciatore Specializzato di 600 ore organizzato da una agenzia formativa dotata di accreditamento della Regione Toscana, corso che termina con un esame pubblico a commissione esterna. Per poter partecipare a detto corso, bisogna essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale in acconciatore addetto 1200 ore. In alternativa al percorso di 600 ore, la normativa permette di accedere direttamente all'esame senza frequentare il corso a tutti coloro che abbiano maturato almeno 3 anni documentati di lavoro subordinato all interno di un salone di acconciatura (nell'arco di 5 anni) oppure abbiano maturato 1 anno documentato di lavoro subordinato all interno di un salone di acconciatura (nell'arco di 2 anni) preceduto però da un periodo di apprendistato svolto per intero (5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di diploma di scuola media superiore). PERCORSI BREVI DI ABILITAZIONE Sono previsti anche percorsi abbreviati di Abilitazione Professionale destinati a chi ha già avuto esperienza documentata nel settore acconciatura e desidera ottenere la qualifica per l esercizio autonomo dell attività. 1. Percorso: 150 ore + esame 6/4

7 Destinatari: Chi, nell arco di 5 anni, ha lavorato per almeno 3 anni come lavoratore subordinato all interno di un salone di acconciatura - oppure - chi, nell arco di 2 anni, ha lavorato all interno di un salone di acconciatura per un anno preceduto da rapporto di apprendistato. Stage: Non previsto Tipo di Esame: assimilabile a quello del terzo anno per l esercizio autonomo dell attività di acconciatore. Abilitazione conseguita: esercizio autonomo dell attività di acconciatore 2. Percorso: 100 ore + esame Destinatari: Chi è in possesso della qualifica di barbiere - oppure - chi ha lavorato per tre anni come lavoratore subordinato dentro un esercizio di barbiere. Stage: Non previsto Tipo di Esame: assimilabile a quello del terzo anno per l esercizio autonomo dell attività di acconciatore. Abilitazione conseguita: esercizio autonomo dell attività di acconciatore L IMPORTANZA degli esami e ' importante essere consapevoli che gli esami, quand'anche acceduti direttamente senza svolgere corsi o attraverso corsi brevi, sono una cosa seria. Presuppongono (e controverificano) il possesso di tutte le competenze previste dal profilo nazionale ed internazionale dell'acconciatore, che sono di tipo sia teorico che pratico. Il semplice fatto di aver lavorato per anni in un salone non deve indurre il candidato a sottovalutare la serietà delle prove di esame, ove la possibilità di essere respinti esiste ed è concreta. 7/4

8 Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore. (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005) Art. 1. PRINCIPI GENERALI 1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell attività professionale di acconciatore ai sensi dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all esercizio di tale attività. 2. L esercizio dell attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l esercizio dell attività, l omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato. Art. 2. DEFINIZIONE ED ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE 1. L attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L esercizio dell attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell abilitazione professionale di cui all articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. 3. L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 8/4

9 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all impresa, purché in possesso dell abilitazione prevista dall articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art. 3. ABILITAZIONE ROFESSIONALE 1. Per esercitare l attività di acconciatore è necessario conseguire un apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico- pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all esercizio dell attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 9/4

10 5. Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale di cui al presente articolo. 6. L attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Art.4 COMPETENZE DELLE REGIONI 1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l organizzazione degli esami di cui all articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale. 2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni. 3. L attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità: a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali; b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell attività. 4. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 10/ 4

11 Art. 5. SANZIONI 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art.6 NORME TRANSITORIE 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore». 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell articolo I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l esercizio dell attività di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l abilitazione di cui all articolo 3, sono tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l abilitazione di cui all articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell articolo 3; c) a sostenere l esame previsto dal comma 1 dell articolo Coloro che hanno maturato un esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l esame di cui all articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. 11/ 4

12 Art. 7. TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge. 12/ 4

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