STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH
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- Beata Agostini
- 9 anni fa
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1 Inserto C) Rogito Nr. 457 STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH 1. Denominazione, sede e durata Con la denominazione Fondazione Lamanotesa.ch è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 ss. CC. La Fondazione è iscritta a Registro di commercio. La sede della Fondazione è a Cadenazzo. La durata della Fondazione è illimitata. 2. Scopo La Fondazione ha lo scopo di sostenere, a livello finanziario, logistico e concreto, le famiglie ticinesi che devono, per un grave infortunio o malattia, far ospedalizzare in una struttura sanitaria fuori dal Cantone Ticino un/a loro congiunto/a e che pertanto hanno una serie di necessità primarie. Inoltre intende promuovere attività musicali, sportive, culturali, ecc., in particolare rivolte ai giovani intese a favorire la comprensione e il dialogo tra le persone. La Fondazione ha per scopo di assicurare un servizio di traduzione alle famiglie ticinesi che lo necessitano. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è indipendente da gruppi religiosi, politici, economici ed ideologici. 1/5
2 3. Patrimonio, finanziamento e gestione Il patrimonio iniziale della Fondazione è di CHF 20' (franchi svizzeri ventimila). Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dagli interessi sul patrimonio, con gli utili derivanti dalle attività della Fondazione, versamenti da enti pubblici o privati, donazioni, offerte, legati, da ulteriori versamenti dei fondatori ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo della Fondazione. Il patrimonio della Fondazione sarà gestito secondo i criteri di una prudente amministrazione avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dal Consiglio di Fondazione. 4. Consiglio di Fondazione 4.1 Composizione, nomina durata e organizzazione Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno 3 membri ed al massimo di 9. Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno un rappresentante per il Comune di Cadenazzo, almeno un rappresentante per il Comune di Sementina e un rappresentante per le famiglie ticinesi colpite dall attentato di Marrakesh del 28 aprile 2011; gli altri membri vengono nominati per cooptazione. I Consiglieri rimangono in carica per 4 anni, nel periodo concomitante alla legislatura comunale. Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé ed elegge al suo interno il Presidente. 4.2 Competenze Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di amministrazione e gestione del patrimonio della Fondazione e prende le decisioni per la realizzazione del suo scopo. In particolare, il Consiglio di Fondazione: 2/5
3 amministra il patrimonio della Fondazione; elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione; stipula e conclude contratti; decide sui finanziamenti; prepara e pianifica l attività della Fondazione; presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all Autorità di vigilanza; impegna la Fondazione verso terzi; nomina l Ufficio di revisione. 4.3 Rappresentanza della Fondazione e diritto di firma Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi. La Fondazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due dei membri del Consiglio di Fondazione. 4.4 Sedute Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del proprio Presidente ogni qualvolta l attività lo richieda. Inoltre, ogni membro del Consiglio può richiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il Presidente convochi, entro breve termine, una riunione. In seduta, ogni membro del Consiglio di Fondazione ha il diritto di ottenere ragguagli in tutte le attività della Fondazione. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri. Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In Caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Sulle decisioni va tenuto un processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato. 3/5
4 Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell annuenza scritta di una proposta o in via circolare, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro del Consiglio di Fondazione. Tali decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. 5. Ufficio di revisione La gestione finanziaria della Fondazione è sottoposta al controllo di 1 (uno) revisore abilitato nominati dal Consiglio di Fondazione. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione. Esso resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il revisore ha il compito di: procedere al controllo dell attività finanziaria annuale, verificare la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione; presentare il rapporto scritto e conclusivo destinato al Consiglio di Fondazione e all Autorità di vigilanza. 6. Modifica dello scopo e fine della Fondazione Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi. Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una fondazione o ad un ente, in Ticino, avente scopo analogo a beneficio dell esenzione fiscale. 4/5
5 7. Diritto applicabile Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli art. 80 e ss. CC. Statuto approvato dai fondatori l 8/18 giugno /5
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