TECNICHE DI REDAZIONE DELL ATTO DI APPELLO

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1 TECNICHE DI REDAZIONE DELL ATTO DI APPELLO A cura del dott. Fabio Maione (Presidente della Sezione Prima civile presso la Corte d Appello di Trento) 1. Premessa La presente relazione vuole avere un taglio più pratico che teorico, essendo rivolta a chiarire agli operatori del diritto, per quanto possibile, alcune delle problematiche attinenti al giudizio di appello e scaturite (salve le eccezioni previste in tema di processo tributario e, con qualche variante, con riguardo alle cause avviate con il rito sommario ovvero a quelle di cui all art. 70, 1 c.p.p.) dall introduzione del nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012; riforma attualmente in vigore ormai da diversi mesi e che, com è noto, è stata oggetto di molte critiche, tanto da aver fatto parlare dell undici settembre delle impugnazioni civili 1. Dato lo scopo sopra preannunziato, non si ritiene in questa sede opportuno il dilungarsi sulle discussioni che hanno caratterizzato l iter legislativo che ha portato alla discussa novella, salvo evidenziare che il legislatore ha voluto con essa, anche perseguendo finalità non prettamente giuridiche 2, assicurare una riduzione dei tempi lunghi della giustizia italiana e l adeguamento dei giudizi civili al principio del giusto processo. Gli strumenti che il legislatore ha ritenuto opportuno utilizzare al fine di assicurare gli anzidetti scopi, senz altro lodevoli, attengono da un lato all innovazione apportata tramite la formulazione dell art. 348 bis in tema di inammissibilità dell appello che il giudice dichiara quando lo stesso non ha una ragionevole probabilità di successo (il cosiddetto filtro di ammissibilità dell appello, attraverso il quale il legislatore ha inteso garantire l immediata definizione delle impugnazioni non meritevoli di essere trattate nel merito, con conseguente efficiente allocazione 1 R. Russo, Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review in Il processo civile in Italia e in Europa 2 E notorio che il dibattito si è sviluppato nel senso di abbinare i problemi della giustizia a quelli dell economia, evidenziandosi che la disfunzione dell appello civile, e cioè i lunghi tempi della decisione, minano la credibilità del sistema Italia agli occhi degli investitori internazionali, disincentivando gli investimenti.

2 della risorsa giudiziaria 3 ); e, dall altro lato, mediante la sostituzione del primo comma dell art. 342 c.p.c. e, per le cause con il rito del lavoro, dell art. 434 c.p.c., articoli che attengono alla forma dell appello. Ne deriva, per l avvocato, la attuale necessità di considerare attentamente, al momento della redazione dell atto di appello, i suddetti istituti processuali, onde assicurare al gravame proposto un percorso il più possibile piano e privo di ostacoli: non vi è dubbio, infatti, che la novella incide sia sull atto in sé (perché è richiesta una redazione più mirata su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata, piuttosto che solamente sul cosa in essa non sia corretto e perché vengono bandite del tutto le censure che siano meramente teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole); sia sul procedimento, dovendosi fornire al gravame una sostanza tale da poter superare con successo l ostacolo del filtro di ammissibilità di cui sopra detto. Altro aspetto, infine, da considerare al momento della redazione dell atto di appello è quello del nuovo regime delle prove. 3 Si legge nella relazione: Una soluzione, ispirata ai modelli inglese tedesco, è quella di non limitare l impugnazione di merito, mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità ma di congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con evidente allocazione della risorsa giudiziaria, tenuto conto che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con una la conferma di quello di primo grado.

3 2. I requisiti di forma dell atto di appello La norma da tenere in considerazione, quanto all ordinario giudizio di cognizione, è l art. 342 cod.proc.civ., così come sostituito dall art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n : Art Forma dell'appello. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis. Art Contenuto della citazione. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L atto di citazione deve contenere: 1) l indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, (1) il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. (2) Se attore o convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l indicazione dell organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l indicazione 4 Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le modifiche del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

4 della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l indicazione del giorno dell udienza di comparizione; l invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell art. 168-bis, con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. (3) L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss. (1) Le parole: il cognome e la residenza dell attore sono state così sostituite dalle parole: il cognome, la residenza e il codice fiscale dell attore dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 2 febbraio 2010, n. 24. (2) Le parole: il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono sono state così sostituite dalle parole: il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24. (3) Le parole: di cui all articolo 167 sono state così sostituite dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio La corrispondente norma precedente, per la parte che qui interessa, recitava invece: L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Quanto al giudizio celebrato con il rito di lavoro occorre rifarsi all art. 434 c.p.c., analogamente riformato: Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. Anche nel rito del lavoro il testo precedente recitava: Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

5 2.1. Eliminazione del riferimento all esposizione sommaria dei fatti Ciò che immediatamente colpisce l attenzione al momento della lettura delle nuove norme sopra riportate è anzitutto l eliminazione dell esposizione sommaria dei fatti (voluta, secondo alcuni 5, allo scopo di coordinarsi al nuovo art. 132 cod.proc.civ. che, in materia di contenuti della sentenza, richiede semplicemente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Peraltro, se appare incontestabile la rimozione nel nuovo testo dell art. 342 cod.proc.civ.del riferimento all esposizione sommaria dei fatti, non può tuttavia tralasciarsi di osservare che è stato mantenuto il rinvio alle prescrizioni dell art. 163 cod.proc.civ. (e, nel rito del lavoro, all art. 414 cod.proc.civ.) che, al n. 4, prescrive al momento della compilazione dell atto di citazione l obbligo di esporre i fatti di causa (e non certo in via soltanto sommaria ); ciò vuol dire che mentre con il pregresso art. 342 cod.proc.civ. la narrazione dei fatti poteva essere anche sommaria (in legittima deroga a quanto espressamente sanciva l art. 163 per l atto introduttivo di lite), invece con la novella, venuta meno la narrazione sommaria, si è realizzata una sorta di riespansione del predicato dell art. 163 c.p.c.; più chiaramente, la novella ha eliminato l eccezionalità della sommarietà, così facendo rientrare l appello nei binari dell ordinarietà scolpiti all art. 163 c.p.c. 6. Sotto altro profilo può inoltre osservarsi che comunque, visto che lo stesso nuovo art. 342 cod.proc.civ. esige l indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, è giocoforza indicare necessariamente al giudice di secondo grado come si siano svolti i fatti di causa; non sarebbe altrimenti possibile spiegare l errore compiuto dal primo giudice nella ricostruzione della vicenda né in qual modo l appellante intenda che essa debba essere modificata; a fronte poi del vezzo di molti giudici di primo grado di forzare il significato dell art. 132 sopra citato sino al punto di omettere quasi del tutto la narrazione della vicenda, pare a maggior ragione consigliabile per l avvocato redigere l atto di gravame con chiarezza esemplare anche sotto il profilo di fatto Eliminazione del riferimento all esposizione degli specifici motivi di gravame Il secondo elemento che colpisce l attenzione al momento della lettura delle nuove norme sopra riportate è l eliminazione del riferimento agli specifici motivi dell impugnazione. Nei nuovi 5 TONA, La citazione dovrà andare subito al sodo, in IlSole24Ore del , n. 216, 6. 6 Così Luigi Viola, Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, in articolo del 25/02/2013

6 articoli, infatti, non vi è più traccia dei motivi specifici, ma si prescrive invece che l appello debba essere, a pena di inammissibilità, motivato. L art. 342 cod.proc.civ. nella sua formulazione originaria prevedeva che l appello dovesse contenere l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione. ; analoga era la formulazione dell art. 434 cod.proc.civ., con la sola differenza costituita dal richiamo all art. 414 c.p.c., ossia al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Nessuna di tali norma prevedeva una particolare conseguenza nella ipotesi di mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, che parte della dottrina riteneva priva di sanzione; ma è ben noto che successivamente alla sentenza del 29 gennaio 2000 n. 16 delle Sezioni Unite di Cassazione si è consolidato l orientamento, da definire senz altro granitico, che ritiene inammissibile l appello privo del requisito della specificità, trattandosi di atto non idoneo al raggiungimento del suo scopo, che è quello di impedire il passaggio in giudicato della decisione. Parimenti è principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello alla stregua del quale il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione 7. Appare dunque doveroso interrogarsi sulla portata di questa modifica dell art. 342, cioè sull esatto significato della transizione dalla preesistente esigenza di indicazione degli specifici motivi dell impugnazione a quella della sua motivazione. Molti interpreti hanno sottolineato la peculiarità del termine motivazione, che richiama ovviamente più la sentenza che l atto di parte e da ciò hanno dedotto la volontà del legislatore di esigere che l appello sia redatto in modo più organico e strutturato, al pari appunto di una sentenza. Sta di fatto che l articolo 342 cod.proc.civ. specifica cosa deve contenere tale motivazione e, cioè, oltre alla precisazione delle parti della sentenza che si intende appellare, anche l indicazione del perché esse siano errate e del come, invece, avrebbero dovuto essere. Non più, dunque, soltanto motivi specifici, perché accanto alle censure, l appellante dovrà formulare le proposte di modifica, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale (in particolare, sentenza) 7 In questi termini fra le più recenti Cass. 1924/2011

7 che ad un atto di parte (normalmente è il primo che deve essere motivato): l atto di appello deve essere costruito come una sorta di proposta di sentenza 8. Pertanto, se prima della novella l atto di appello andava costruito in modo tale da censurare la sentenza di primo grado indicando, sia pure specificatamente, gli errori di diritto e/o di fatto in essa contenuti, oggi invece sarà necessario redigere l atto in maniera tale da dedicare una parte di esso alla critica della decisione, spiegando il perché essa sia censurabile, ed un altra parte alla costruzione della versione di fatto e di diritto che avrebbe dovuto essere recepita dalla decisione gravata e che si auspica venga accolta dal giudice di secondo grado. In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Non è esatto dire, dunque, che, in realtà, la modifica degli articoli 342 e 434 c.p.c. non avrebbe apportato significativi elementi di novità rispetto al quadro normativo anteriore 9, posto che la specifica individuazione dei capi della sentenza impugnata e la necessaria enunciazione delle ragioni poste a fondamento della impugnazione erano già richieste dalle norme nella loro formulazione originaria. Giova a tal proposito rammentare il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera consiliare del 5 luglio 2012 (recepita dall emendamento governativo di modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c.) nella quale si era evidenziato che la delibazione della sussistenza o meno della ragionevole probabilità di accoglimento dell appello può essere aiutata ove si preveda espressamente, così rafforzando il disposto dell art. 342 c.p.c. ( e nel rito del lavoro dell art. 434 c.p.c.) in un ottica di leale collaborazione delle parti alla pronta definizione del giudizio, che l atto di appello, al pari dell eventuale appello incidentale, debba contenere, a pena di inammissibilità un vero e proprio progetto alternativo di sentenza. Sarebbe in altri termini auspicabile che il legislatore preveda, al pari, peraltro, di quanto opera il codice di rito tedesco al 520 comma terzo, che la parte, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. 8 Così Viola, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, A queste conclusioni pervengono Costantino Le riforme dell appello civile e l introduzione del filtro in Treccani.it e Finocchiaro L appello dopo il ferragosto 2012 in Guida al diritto n. 35/2012

8 In conclusione, il difensore della parte appellante nel redigere l atto di appello, se posto davanti ad una sentenza che abbia mal giudicato a seguito della ritenuta errata ricostruzione della vicenda, non potrà limitarsi, come invece era possibile in passato, ad indicare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni espresse nella sentenza impugnata, ma dovrà, oltre che indicare distintamente le parti del provvedimento ritenute non condivisibili, prospettare con chiarezza la propria alternativa ricostruzione fattuale; se posto, inoltre, di fronte ad una sentenza che ritiene errata in punto di diritto, dovrà, oltre che indicare le parti del provvedimento ritenute non condivisibili, anche indicare le circostanze da cui la violazione della legge è derivata e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. A tale ultimo proposito bisogna convenire che non sempre l errore di diritto deriva da un errata lettura della vicenda e che, anzi, il più delle volte la violazione di legge si risolve nella errata interpretazione della norma da parte del giudice, senza che abbiano rilievo le ragioni di fatto o le circostanze richiamate dalla norma al n. 2. Ma non è certo il caso di scandalizzarsi dell imprecisa dizione voluta dal legislatore, la cui volontà è invece ben chiara nel senso di aver voluto imporre all appellante l indicazione nell atto di appello di tutte le eventuali ragioni per le quali l errore di diritto denunciato abbia portato ad un provvedimento che, senza di esso, avrebbe avuto un differente contenuto. Non potrà, infine, essere denunciata una qualsiasi violazione di legge, bensì solamente quella che, a ragione della sua rilevanza, abbia comportato la reiezione o l accoglimento della domanda, restando perciò impedita la possibilità di censurare la sentenza per errori di diritto che, sebbene esistenti, anche se corretti non potrebbero comunque portare ad un risultato diverso rispetto al provvedimento gravato. 2.3 Le conseguenze della violazione del precetto di cui all art. 342 cod.proc.civ. Stante il tenore letterale dell art. 342 cod.proc.civ. e del corrispondente art. 434 cod.proc.civ. non possono sussistere dubbi circa la pronunzia di inammissibilità a cui vanno incontro l atto di appello ed il ricorso in appello nell ipotesi in cui l avvocato abbia mancato di rispettare quanto imposto dalle anzidette norme. In un primo momento erano peraltro sorti dubbi circa la possibilità di dichiarare l inammissibilità dell appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. con l ordinanza di cui all art. 348 bis c.p.c., essendosi sostenuto che anche in tali ipotesi si sarebbe dovuto far riferimento alla scontata reiezione del gravame. Risolti tali dubbi, evidentemente frutto di una lettura invero frettolosa delle nuove norme, è oggi pacificamente ammesso che nelle ipotesi qui in esame l inammissibilità debba essere dichiarata con sentenza, come di consueto ricorribile

9 per Cassazione. Conduce a dette conclusioni innanzitutto il tenore letterale della norma di cui all art. 348 bis c.p.c., che riserva l ordinanza di inammissibilità all ipotesi in cui l appello, sebbene ammissibile e procedibile, non abbia tuttavia una ragionevole probabilità di essere accolto; e, poi, una ragione di carattere logico, giacché la pronuncia che si arresti al rilievo della mancanza dei requisiti di forma del gravame non contiene alcuna valutazione sul merito dello stesso. Pare infine auspicabile, per ovvie ragioni di celerità ed economia processuale, che in tali situazioni detta inammissibilità venga dichiarata con sentenza pronunziata ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c. già alla prima udienza di trattazione (come consentito dalla modifica dell art. 351 quarto comma c.p.c., dettata dall art. 27 della legge 182/2011). Si è discusso, inoltre, soprattutto all interno della magistratura d appello, se la novella abbia imposto al difensore anche un particolare obbligo di forma nella redazione dell atto di appello, nel senso di imporre la compilazione di specchietti o tabelle riassuntive, in termini schematici, tanto delle parti impugnate della sentenza pronunziata dal primo giudice, quanto delle censure mosse e delle modifiche proposte. Ciò in quanto con tali modalità si favorirebbe il compito del giudicante, così messo immediatamente in grado di percepire anche la ragionevole probabilità di accoglimento dell impugnazione che, come detto in premessa, costituisce l altro strumento a cui il legislatore ha voluto affidare il tentativo di accelerare i tempi della Giustizia civile. Benché lodevole nei suoi intenti, tuttavia, non è dato riscontrare nella novella una qualsiasi norma che imponga una siffatta modalità di redazione dell atto di impugnazione, tantomeno a pena di inammissibilità dello stesso, sicché se l avvocato avrà, sia pure in maniera poco ordinata, comunque rispettato gli oneri imposti dall art. 342 cod.proc.civ. l atto sarà senz altro salvo I primi orientamenti giurisprudenziali Al momento si registrano ben pochi precedenti in tema; tra essi conviene ricordare: 1. la sentenza della Corte di appello di Roma, sez. lav., pronunziata in data 15/01/2013, secondo cui:.l art comma c.p.c, come sostituito dall art. 54, comma 1 lett. c-bis D.l n. 83, convertito in legge n. 134 dispone: il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall art. 414.L appello deve essere motivato.la motivazione dell appello deve contenere, a pena di inammissibilità : 1) l indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

10 La nuova disposizione, a parere di questa Corte territoriale, impone precisi oneri di forma dell appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti del S.C.(Cass., 24 novembre 2005, n n. 110; 28 luglio 2004, n , Cass., 24 novembre 2005, n n. 110; 28 luglio 2004, n ,) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell art. 434 cpc. Nella nuova disposizione, infatti, non v è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l appello, da proporsi come prima dell intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall art. 414, deve essere, a pena di inammissibilità, motivato. Il che significa, a giudizio di questa Corte territoriale, che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate. In conclusione a giudizio di questa Corte territoriale l appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, sottocapi ) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativi); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l esito della lite (profilo di causalità). L opzione interpretativa sopra esposta è l unica che, a parere di questa Corte territoriale, garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell art. 436 bis c.p.c.. È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell art. 434 c.p.c. E evidente, inoltre, che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell art. 434 cpc tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello. L appello in esame, per essere stato depositato il soggiace alla disciplina di cui all art. 434 c.p.c. nel testo vigente a fra data dall Esso è costruito in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell art. 434 c.p.c. in quanto l appellante, pur avendo indicato le singole statuizioni che non condivide, ha omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza. L indicazione delle singole modifiche proposte era necessaria avuto riguardo alla esaustività e completezza della decisione impugnata, che si è confrontata in maniera analitica con le singole voci o capi di domanda, con i dettagliati conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio e con le singole contestazioni formulate dalla parte convenuta.

11 Dalla analiticità e specificità delle singole statuizioni della sentenza impugnata, correlate ai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio conseguiva per l appellante un dovere di conformazione alle previsioni della nuova disposizione rigoroso e puntuale; in particolare l assolvimento dei precetti contenuti nell art. 434 c.p.c. avrebbe dovuto estrinsecarsi nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della decisione impugnata; avrebbe dovuto estrinsecarsi in una proposta di modifica della statuizione che ha escluso alle cd pause caffè rilievo e significanza ai sensi dell art. 5 del CCNL applicato al rapporto dedotto in giudizio; avrebbe dovuto individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla inesistenza della prassi aziendale dedotta dalla società, quanto al regime di fruizione dei permessi ex art. 5 CCNL citato. Tanto più che nelle conclusioni formulate nell atto di appello è domandata, in via subordinata, la rideterminazione delle somme spettanti all appellato, rideterminazione alla quale il giudice di appello non può e non deve per comando di legge pervenire in quanto non risultano indicate in relazione alle singole doglianze i corrispondenti valori monetari delle diverse voci retributive differenziali. L art. 434 c.p.c. nuovo testo conferma il principio affermato dal S.C. per cui il difetto che assiste l impugnazione, impedendo l esame nel merito del gravame, va trattato con la dichiarazione di inammissibilità e non di nullità; con la conseguenza che la condotta processuale dell appellato non servirà in alcun modo a recuperare l appello in quanto il vizio impedisce direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata. Avuto riguardo alla novità della questione le spese sono compensate 2. la sentenza della Corte di appello di Salerno, sez. lav., pronunziata in data 01/02/2013, secondo cui: 5. Il gravame va scrutinato in primo luogo sotto il profilo della sua ammissibilità, ammissibilità peraltro messa in dubbio dalla difesa della parte appellata. 6. Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla seguente formulazione del primo comma dell art. 434 c.p.c., valevole per i ricorsi depositati dall in poi, tra i quali rientra quello che occupa: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 7. La precedente formulazione dell art. 434, co. I, c.p.c. era invece la seguente: il ricorso deve contenere l esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall art Le interpretazioni emergenti dai primi commenti sulla portata della novella si collocano ad estremi opposti.

12 9. In un ottica restrittiva se non finanche regressiva, si potrebbe in primo luogo sostenere che, non essendo più espressamente richiesta la specificità dei motivi di impugnazione, il gravame sarebbe ammissibile ove il giudice, ad un esame (non importa se faticoso e con ampi margini di incertezza) complessivo dello stesso (cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n del 18/07/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n del 08/11/2006), e nonostante la mancanza di specifiche critiche alle ragioni della decisione impugnata, sia comunque in grado di risalire alle parti del provvedimento appellate (eventualmente identificabili, in senso ancora più restrittivo, con riferimento al solo dictum contenuto nel dispositivo ), alle violazioni di legge denunciate ed alla conseguente riforma richiesta. Possibilità, questa, che potrebbe essere offerta anche da una mera riproposizione delle tesi motivatamente disattese dal primo giudice (riproposizione, secondo la precedente formulazione dell art. 434 c.p.c., ritenuta fonte di inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 18/04/2007, secondo cui non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n del 13/04/2010). 10. Non lontano da tale interpretazione può collocarsi quella secondo cui, pur non ravvisandosi effetti regressivi, non sussisterebbero nemmeno profili innovativi, e la novella si limiterebbe a confermare i risultati acquisiti dal diritto vivente circa l onere di specificazione dei motivi. 11. All estremo opposto, si sostiene invece che la novella abbia inteso profondamente incidere sulla formulazione dell appello, esigendo non solo la proposizione di specifiche doglianze (ritenute indispensabili, dalla stessa dottrina ricordata, anche in teorica assenza di previsione normativa dedicata, bensì già solo in base all interesse ad impugnare ), ma che le stesse si articolino nella indicazione (necessariamente espressa e precisa) delle parti del provvedimento motivatamente contestate e delle modifiche (corrispondentemente motivazionali) che vengono richieste. 12. Si è variamente osservato, in tal senso, anche in sede degli approfondimenti condotti presso gli Uffici Giudiziari ex art. 47quater O.G. ovvero di espressione di parere da parte del C.S.M.: - che il ricorso al termine motivazione richiama più la sentenza che l atto e sembra spiegarsi con l esigenza che l appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza; - che, dovendosi indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, vanno indicate non solo quelle parti che non vanno, ma anche come dovrebbero andare, senza riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo; - che se poi si lamenta una violazione di legge bisogna indicare le circostanze da cui essa deriva e, non bastando una critica formale, la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione, sicché, se ad esempio nel ricorso in appello ci si limitasse a dedurre che tutta la sentenza di primo grado è errata senza specificare criticamente le parti della motivazione contestate e le modifiche ad esse richieste, il gravame dovrebbe ritenersi inammissibile; - che è in definitiva opportuno che, in un ottica di leale collaborazione delle parti alla pronta definizione del giudizio, come previsto nel codice di rito tedesco al 520 comma terzo, la parte, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. 13. Questo collegio ritiene che, tra le opposte interpretazioni sopra ricordate, le prime non appaiano convincenti, giacché, se il Legislatore avesse voluto meramente confermare

13 l orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di specificità dei motivi di appello, non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere con decretazione d urgenza alla modifica normativa in esame, per di più eliminando l espresso riferimento proprio a detta specificità, atteso che il predetto orientamento era del tutto consolidato (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n del 16/12/2005; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n del 23/01/2009Cass., SS. UU, Sentenza n del 09/11/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n del 29/11/2011). 14. Per contro, diverse ragioni inducono a prendere maggiormente in considerazione l ultimo orientamento esposto, seppure con la cautela imposta dalla mancanza allo stato di un consolidato indirizzo giurisprudenziale e con la comprensione dovuta in sede di prima applicazione per l assimilazione della nuova disciplina processuale da parte del Foro. 15. In aggiunta alle argomentazioni già riportate, e che si ritengono appropriate e convincenti, si può osservare : - che già sotto la precedente formulazione dell art. 434 c.p.c. si andavano affermando interpretazioni tali da escludere l ammissibilità dell appello laddove l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti l'impugnazione non si risolvesse in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, per tale intesa quella che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n del 17/12/2010, in fattispecie nella quale detto onere di specificazione era stato ritenuto assolto dal mero dissenso avverso conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio attraverso l'allegazione di copiosi conteggi di parte, trascritti in molteplici pagine e materialmente spillati all'atto di appello, elaborati dalle associazioni sindacali su documentazione reperita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, traducendosi la contestazione in una censura "per relationem" che, oltre ad introdurre inammissibili documenti nuovi nel giudizio di appello, era inidonea a consentire al giudice del gravame di percepire in alcun modo il contenuto delle contestazioni, non valendo al riguardo il rilievo, di mero buon senso ma processualmente irrilevante, di poter desumere dalla discordanza tra i dati numerici ivi riportati e quelli elaborati dagli ausiliari del primo giudice le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell'appello un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alla consulenza tecnica d'ufficio); - che, venendo alla nuova formulazione dell art. 434 c.p.c., come si evince anche dalle relazioni che hanno accompagnato la novella, introdotta con D.L. recante misure urgenti per la crescita del Paese, la finalità della stessa è quella di migliorare, ispirandosi in particolare al modello tedesco, l efficienza delle impugnazioni a fronte della violazione pressoché sistematica dei tempi di ragionevole durata del processo, con conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con incidenza diretta sulla finanza pubblica e con configurazione, come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, di un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese; - che il chiaro il riferimento al 520 della ZPO tedesca identifica tale norma come un importante parametro comparativo, oltre che ineludibile elemento di valutazione in una interpretazione necessariamente tendente all armonizzazione dei sistemi legislativi comunitari (cfr., sul tema dell armonizzazione, anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n del 18/07/2007); - che la suddetta norma obbliga l appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice dell appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui si imponga l emendamento, con conseguente innesto che

14 appare quasi automatico, giusta l impostazione dell atto di appello delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado; - che la stessa enumerazione progressiva degli elementi contenutistici della motivazione dell appello sembra suggerire un ordine preciso degli stessi (in forte analogia ancora una volta con la struttura del 520 ZPO, nonché con l ordinata enumerazione dei punti contenutistici della sentenza ex art. 132 c.p.c.), senza nemmeno potersi escludere una lettura in negativo della norma che porti a ritenere che il contenuto motivazionale indicato debba essere il solo consentito oltre che il solo richiesto, con preclusione quindi di considerazioni che non siano chiaramente e strettamente rapportate a parti della decisione impugnata; - che appaiono evidenti la facilitazione e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e, come si è appunto detto, altrettanto chirurgicamente preciso di tali parti con le parti indicate dall appellante, il che si armonizza anche con le funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico (non a caso altra innovazione che allo stato riceve forte impulso sempre nell ottica di un recupero dei tempi di giustizia); - che la finalità di agevolazione e sveltimento dell attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell art. 434 c.p.c con l introduzione dell art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. filtro di ammissibilità dell appello (a sua volta mutuato dal 522 della ZPO) a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacchè è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall appellante; - che tale senso del trapianto del 520 della ZPO nel c.p.c. lo si trova confermato anche nella motivazione dell emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il , laddove, in sostanza recependosi le indicazioni del CSM, si afferma che la novella, traendo spunto, ovviamente nella cornice ordinamentale italiana, dal 520, comma 3, della ZPO tedesca fa sì che il giudice di appello vedrà agevolato il proprio compito di esame, e per altro verso si vedrà fugato il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento ; - che depone infine fortemente nel senso dell interpretazione in questione anche il principio, affermato in motivazione da Cass. n /2008, secondo il quale la regola della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. costituisce un parametro per valutare la compatibilità con il dettato costituzionale delle singole norme processuali o, quanto meno, per patrocinarne una interpretazione costituzionalmente orientata, essendo di tutta evidenza che l economia di tempi processuali perseguita dalla novella (in questo affatto insignificante bensì di notevole e strategica rilevanza per invertire la tendenza all accumulo di arretrato a carico delle Corti di Appello) può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell appellante, in un ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, dei predetti oneri formali, e non consentendo più che il giudice, se non in limiti ragionevoli (da valutare più elasticamente in sede di prima applicazione della novella), sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia attese, nella ricerca di elementi che la parte ben può e deve fornire in maniera ordinata e puntuale.

15 16. Conforta fortemente l orientamento del Collegio la circostanza che le prime decisioni confermano una siffatta lettura della novella in esame. In particolare, giova richiamare il recente pronunciamento della Corte di Appello di Roma (C. App. Roma, S.L., , n. 7491/2012 R.G., Pres. est. A. Torrice), secondo cui: - la nuova formulazione dell art comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n n. 110; 28 luglio 2004, n , Cass., 24 novembre 2005, n n. 110; 28 luglio 2004, n ) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell art. 434 cpc, ma, prevedendo che l appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ciò significa che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice ; - di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate ; - pertanto l appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, sottocapi ) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l esito della lite (profilo di causalità) ; - tale opzione interpretativa è l unica a poter garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell art. 436 bis c.p.c., sotto tale ultimo profilo evidenziandosi che è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell art. 434 c.p.c. e che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell art. 434 cpc tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello. Nella fattispecie esaminata dalla Corte capitolina, pertanto, è stata ritenuta l inammissibilità di gravame che, tra l altro: - pur contenendo l indicazione delle singole statuizioni non condivise, aveva omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza ; - non si era estrinsecato nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della decisione impugnata né in una proposta di modifica della statuizione su capo rilevante della decisione impugnata; - aveva mancato di individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine ad ulteriore capo rilevante; - aveva in via subordinata richiesto la rideterminazione di somme senza indicare in relazione alle singole doglianze i corrispondenti valori monetari delle diverse voci ;

16 - in definitiva, aveva impedito direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata. 17. Per le esposte ragioni, ad avviso di questa Corte la novella dell art. 434 c.p.c. intervenuta per effetto dell art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 appare rettamente interpretabile nel senso che, per l ammissibilità dell appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 18. In virtù di quanto detto, risulta palese che la mera reiterazione da parte dell appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l effetto demolitorio di tali ragioni, sia l effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio). 19. In particolare, con riferimento al caso di specie, giova ricordare sotto il primo profilo che, per costante orientamento giurisprudenziale, allorquando, in una controversia previdenziale, il giudice di primo grado abbia recepito e fatte proprie le conclusioni e le argomentazioni del CTU (come nella fattispecie), deve ritenersi che i motivi di appello vadano correlati alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse a tali argomentazioni e conclusioni (cfr. Cass n. 1920), il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalla parte e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, ben può esaurire l obbligo di motivazione della sentenza (cfr. Cass n. 3207, Cass n. 9797, Cass n , Cass. III civ n. 3551, Cass. I civ n. 4138; cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009). 20. Sotto il secondo profilo, va del pari richiamato l altrettanto granitico orientamento per il quale, ove il giudice di appello formi il proprio convincimento in difformità degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio di primo grado, è tenuto ad una critica valutazione della relazione del primo consulente, che ne dimostri l erroneità rendendo conto dei criteri logici della decisione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n del 25/05/1978; Cass., Sez. Lav., Sentenza n del 17/02/1987; Cass., Sez. 1, Sentenza n del 17/12/2010). 21. Sicchè, nel caso che occupa, non può ammissibilmente l appellante richiedere la riforma della gravata decisione in base alla generica considerazione che il parere del consulente tecnico di ufficio, con il quale il Giudice ha motivato la sua sentenza, nel riconoscere il diritto alla prestazione, non trova alcun riscontro nella realtà psico-fisica dell appellato, con richiamo a deduzioni medico-legali del Sanitario dell I.N.P.S. a loro volta essenzialmente riportanti il verbale di verifica su visita del , giacchè le considerazioni ivi contenute, cronologicamente precedenti gli accertamenti peritali ed i relativi rilievi conclusivi, non possono logicamente né confutare criticamente questi ultimi, né conseguentemente proporre, in sostituzione della precedente, una nuova motivazione che tale confutazione necessariamente richiederebbe. 22. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l appello deve essere quindi dichiarato inammissibile.

17 23. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 140/2012 come in dispositivo.. Appare dunque evidente, alla luce dei precedenti citati, che oggi la nuova forma dell appello comporta l obbligo per l avvocato di redazione dell impugnazione secondo uno schema che ricalca il provvedimento decisorio, con l indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, ma anche con l articolazione delle modifiche che si richiedono in fatto, in relazione alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, nonché con l indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Da ciò, deriva l inammissibilità dell impugnazione ogni volta in cui non siano indicate le statuizioni non condivise, o siano anche omesse le modifiche analiticamente proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza. Peraltro, non sono mancate le voci critiche in relazione ai precedenti sopra citati, soprattutto alla luce della giurisprudenza della CEDU, per la quale: le limitazioni non devono restringere o ridurre l accesso in modo tale o con tale estensione da pregiudicare l intima essenza di questo diritto; in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l art. 6, comma I Cedu, qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (Corte EDU, 21 giugno 2011, Dobrić v. Serbia). Per tale ragione sono quindi state auspicate interpretazioni più elastiche, aderenti sì allo spirito di fondo della riforma, ma rigettando l'idea che l'atto di appello debba contenere una "motivazione alternativa": la motivazione, si è detto, è e deve restare compito solo del giudice di seconde cure, mentre l'atto di appello, per essere completo, deve esattamente puntualizzare gli errori commessi dal primo giudice e specificare le correzioni richieste, ponendo il giudice di appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere. quello di: In definitiva, ciò che si chiederebbe alla parte, nello spirito di collaborazione propugnato, è 1) enucleare con precisione le parti del provvedimento che si ritengono errate; 2) gli errori di fatto o giuridici della motivazione; 3) le modifiche che si vogliono apportate alla decisione. Insomma, non una adesione formale ad un ricorso in appello standardizzato, magari pletorico per paura di un giudizio di inammissibilità, ma un atto che si strutturi con giusta precisione, indicando le parti della sentenza errate, i motivi per cui lo sono, la motivazione alternativa (o se si vuole, le modifiche richieste) che giustificano l'appello. Un atto così redatto,

18 chiaramente, aiuterà il giudice di seconde cure a concentrare l'attenzione sulle parti della sentenza ritenute erronee, comprendendo immediatamente il perché dell'errore lamentato e la rispondenza a diritto delle lamentale avanzate. Ossia, in breve, la possibilità di ottenere in tempi rapidi lo studio della controversia, la trattazione della causa e la decisione finale.

19 3. Il cosiddetto filtro in appello Certamente la novità che, salvo poche eccezioni espressamente previste dal legislatore (processo tributario, cause in cui è necessario l intervento del P.M. o nel caso di appello contro un ordinanza emessa a definizione del rito sommario di cognizione ex art.702 quater) ovvero richiamate dall art. 348 bis cod.proc.civ. (casi in cui va dichiarata per altre ragioni l inammissibilità o l improcedibilità per sentenza; ovvero l ipotesi in cui, proposti appello principale e incidentale, solo uno di questi non abbia la ragionevole probabilità di accoglimento), più ha fatto discutere è stata quella dell introduzione del cosiddetto filtro in appello, nel senso cioè di una pronuncia della sua inammissibilità quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Sicuramente l avvocato nel redigere l atto di appello dovrà tenere conto di curare in maniera consapevolmente attenta le ragioni del gravame, che dovranno essere non meramente defigatorie, bensì fondate su argomentazioni in fatto e in diritto tali da superare lo scoglio in esame. Giova qui riportare le norme in questione: Art. 348-bis. ( 1 ) (Inammissibilità dell'appello) Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater. (1) Articolo aggiunto dall art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 348-ter. ( 1 ) (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello) All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado. (1) Articolo aggiunto dall art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con

20 citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 436-bis. ( 1 ) (Inammissibilità dell'appello e pronuncia) All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter. (1) Articolo aggiunto dall art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sintesi, alla prima udienza il giudice, prima di procedere alla trattazione, dopo avere sentite le parti, quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348 bis c.p.c., dichiara inammissibile l'appello con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. Com è già stato riferito in premessa, le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nell ordinamento il meccanismo del cosiddetto filtro in appello sono state individuate nella necessità di assicurare tempi di risposta della Giustizia più rapidi; a tale scopo si è pensato di dover impedire l accrescimento dei ruoli e, quindi, di giungere ad una drastica riduzione di essi attraverso una pronuncia preliminare di inammissibilità dell appello basata, e motivata, sulla ragionevole probabilità che tale appello non possa essere accolto. Per quanto i tempi della Corte trentina ed altoatesina siano mediamente più che rispettosi del termine di due anni che è ritenuto ragionevole per la durata della fase d appello, occorre comunque dar conto della necessità di una strategia comune idonea a consentire, pur nella consapevolezza delle innumerevoli voci critiche sollevate nei confronti della riforma, una coerente applicazione del meccanismo del filtro. I presupposti dell applicabilità o meno del filtro e, quindi, di una pronuncia di inammissibilità dell appello, sono noti; esso opera quando l impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Le linee guida da adottare riguardano, dunque, un duplice aspetto, dovendosi da un lato chiarire in concreto in quale caso di possa procedere ad un giudizio di ragionevole probabilità di infondatezza del gravame e, dall altro, con quale procedura si debba in concreto operare. Quanto al primo quesito la maggioranza dei commentatori ha sottolineato che la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento costituisce un concetto diverso dalla manifesta infondatezza, che è ravvisabile solo qualora la impugnazione non presenti alcuna possibilità di esito

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