COMUNE DI CARLAZZO PROVINCIA DI COMO

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1 COMUNE DI CARLAZZO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E TRASFERIMENTO DI SEDE Bozza dei criteri approvati dalla Giunta Comunale n. 37 del Parere della commissione consultiva del commercio in data Approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del /13

2 INDICE Art. 1) NORME DI RIFERIMENTO Art. 2) DURATA DI VALIDITA DEGLI INDIRIZZI Art. 3) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI Art. 4) DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA E / O TRASFERIMENTO Art. 5) SUPERFICIE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E AMPLIAMENTO Art. 6) AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE Art. 7) CESSAZIONE DI ATTIVITÀ Art. 8) DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 9) CRITERI COMUNALI Art.10) LIMITI DI DISTANZA TRA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE Art. 11) IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE Art. 12) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 13) DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 14) ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Art. 15) SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI Art. 16) PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOOLICI FRA I GIOVANI 2/13

3 Art. 17) NORME DI RINVIO 3/13

4 Art. 1) NORME DI RIFERIMENTO Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate da: - legge n. 287/1991 (aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la legge regionale n. 30/ dalla legge regionale n. 30 del (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) - dall allegato A alla d.g.r.n. VII/17516 del (indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla l.r. 30/2003) - dal T.U. leggi di P.S n. 773 e successive modificazioni; - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale Art. 2) DURATA DI VALIDITA DEGLI INDIRIZZI I criteri comunali hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro applicazione. I presenti indirizzi sono deliberati dal consiglio comunale ai sensi dell articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 30/2003. Art. 3) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell autorizzazione per: 1. l apertura a carattere permanente in sede fissa; 2. il trasferimento di sede; 3. rilascio autorizzazione per attività di somministrazione effettuata in forma stagionale. Il territorio comunale, ai fini dell applicazione del presente regolamento, è considerato un unica zona commerciale. Art. 4) DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA E / O TRASFERIMENTO La richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di 4/13

5 alimenti e bevande, deve essere spedita con raccomandata o presentata al protocollo del Comune e deve indicare i seguenti elementi: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; per le società: ragione sociale, sede legale, partita i.v.a., generaltià del legale rappresentante; 2) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n.30 del 2003; 3) ubicazione dell esercizio (via e numero civico, oppure i dati catastali e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio) 4) superficie indicativa di somministrazione e di servizio; le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività. 5) La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n.445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l allegazione di copia di un documento di identità. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, saranno comunicate all interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all articolo 9, comma 7 della l.r. n.30/2003 rimarrà sospeso. Alla richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati: 5/13 a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno , n.564. b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF, tramite l ufficio deputato del comune; d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti; e) la documentazione di previsione di impatto acustico se previsto dalle vigenti norme; f) l eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande che l ufficio deputato del Comune provvederà a inviare alla ASL competente; g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6 La documentazione di cui alle lettere a), b), c), f), g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell inizio dell attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall articolo 9, comma 8 della l.r. n.30 del Prima di iniziare l attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: dichiarazione di disponibilità o fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto anche a mezzo semplice scrittura privata debitamente registrata. Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni. Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della l.r. n.30 del 2003, articolo 16, comma 1, lettere a), c) e d), i seguenti casi: - il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale; - il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l avvio delle opere di sistemazione dei locali; - l incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi. Art 5) SUPERFICIE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E AMPLIAMENTO Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente alla comunicazione verrà richiesta all'asl competente, l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento. Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche. Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonchè quelle 6/13

7 relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992. Art. 6) AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE La comunicazione di inizio attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea deve pervenire all uffício protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività. Le richieste di autorizzazione all'attività di somministrazione svolta in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell inizio attività. Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate comunicazioni di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni. Le comunicazioni per attività temporanea di somministrazione devono essere anche sottoscritte da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003. Art. 7) CESSAZIONE DI ATTIVITÀ Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire al protocollo del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell atto di cessione o locazione d azienda. Non si può iniziare l attività in subingresso o per reintestazione senza aver presentato idonea istanza di subingresso o reintestazione. Art. 8) DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all attività esercitata ed in conformità all autorizzazione sanitaria, assumono le seguenti denominazioni: 7/13 a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

8 b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza ; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell esercente riguarda l assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l attività; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima; m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all attività di svago, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima. Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all articolo 3 della l.r. n.30 del Il titolare dell attività deve comunicare al comune, prima dell inizio o della modifica dell attività la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1 della d.g.r. 7/17516/2004; Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall art. 51 della legge n. 3. 8/13

9 Art.9) CRITERI COMUNALI Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione si è tenuto conto: - dell andamento demografico della popolazione residente; - della popolazione fluttuante; - dei flussi turistici; - della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua; - della quantificazione dell offerta e della domanda. Ci sono attualmente, nel territorio comunale, complessivamente 35 esercizi per la somministrazione di cui 12 con doppia tipologia. Se si considerano, nel corso dell ultimo decennio, l andamento demografico della popolazione residente (abitanti al censimento del 1991 n. 2479, al censimento del 2001 n. 2714, al n.2869), l incremento economico produttivo delle unità locali, la presenza di nuovi supermercati, nonché le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale in vigore, lo sviluppo turistico del territorio, si può affermare che il Comune di Carlazzo è avviato ad una crescita generale di buona importanza che impegna l Amministrazione Comunale ad operare determinate scelte nei diversi settori commerciale produttivo urbanistico culturale ed economico-sociale. Si può ritenere quindi che si possa prevedere una ulteriore domanda e offerta di servizi destinati all intrattenimento in genere e quindi alla somministrazione in particolare rispetto allo stato di fatto. Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che anche le frazioni siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, e al fine di garantire il concreto inserimento nell assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ritiene di non suddividere il territorio in zone ad eccezione della Riserva naturale del Lago di Piano per la valutazione della quale si subordina al parere di competenza dell ente gestore. Pertanto il territorio comunale non viene suddiviso in zone e non si stabilisce alcuna indicazione di carattere numerico per l apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, l Amministrazione comunale di Carlazzo durante il periodo di vigenza dei criteri potrà stabilire, sentita la Commissione di cui all articolo 20 della l.r. n.30 del 2003, indicazioni di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio da considerarsi sature dal punto di vista dell offerta. 9/13

10 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Il Comune, in relazione al rilascio di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all aperto valuterà l idoneità della loro ubicazione in relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica. A tale scopo viene fissata, per i nuovi esercizi pubblici, la distanza di 40 metri fra il pubblico esercizio e luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto, escludendo comunque da tale distanza gli esercizi e i luoghi di culto già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento. Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande I locali destinati all attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell attività esercitata. Non viene fissato, nei presenti criteri, alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio. Parcheggi Lo strumento urbanistico comunale stabilisce le condizioni per garantire una adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana. La dotazione dei parcheggi viene disciplinata con obbligo di rispetto di quanto previsto dal piano regolatore generale. Alla presentazione della domanda di rilascio e/o trasferimento di un autorizzazione commerciale dovrà essere dimostrata la dotazione di adeguati parcheggi per il tipo di attività espletata e per la potenziale clientela ricettiva, nel rispetto della dotazione a standard prevista dal vigente strumento urbanistico. Sono esonerati da tale calcolo i pubblici esercizi strutturati all interno di centri commerciali, che abbiano già dimostrato di soddisfare gli standards richiesti dalla legge. L amministrazione potrà valutare, caso per caso, la concessione o il divieto di monetizzare gli standards a parcheggio in presenza di motivate ipotesi di criticità nell addensamento del traffico e di particolari nodi viari. Art.10) LIMITI DI DISTANZA TRA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 10/13

11 Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi. Art. 11) IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE Il comune di Carlazzo non si è ancora adeguato alle prescrizioni di cui alla legge n.447, al DPCM , alla l.r. n. 13 del ed al d.g.r. n.7/9776 del In ogni caso, gli esercenti di attività nuove e vecchie di pubblico esercizio di bar e ristorazione sono tenuti a rispettare le previsioni di massima emissione acustica regolate dalla normativa di settore in ragione della destinazione di zona. In particolare, gli esercenti dei pubblici esercizi sono tenuti a presentare idonea documentazione di previsione di impatto acustico, da parte di un tecnico specializzato in acustica ambientale, unitamente al parere favorevole della competente A.R.P.A. Per le attività esistenti e quelle di nuova attivazione che rientrano nelle tipologie di cui all art. 8 del presente regolamento (tipologie a), b), c), d), e) f), g)) che per oggettivi ed evidenti motivi non producono alcun impatto acustico o lo stesso è ragionevolmente tollerabile, l amministrazione consentirà di derogare agli adempimenti di cui ai commi precedenti a fronte di previa autocertificazione sulla conformità ai limiti di emissione acustica, ai sensi del d.p.r. 445/2000. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare quelle abbinate ad attività di trattenimento e svago, quali discoteche, sale da ballo, teatri e simili dovranno essere poste a distanze proporzionate dalle destinazioni residenziali, in relazione allo stato dei luoghi, al fine di tutelare la quiete e il riposo notturno. L amministrazione si riserva, caso per caso, di modificare l orario del servizio, laddove l A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti di tollerabilità acustica in determinate fasce di orario, inclusi tutti gli interventi mitigatori per garantire la quiete pubblica. Art. 12) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE L autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; inoltre l autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti. L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, all'interno dei locali del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio, stereo, cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano consentite da parte del titolare in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di 11/13

12 somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento dì un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo. Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D. n. 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'amministrazione Monopoli di Stato. E consentito altresì l esercizio di giochi leciti previsti dalle normative vigenti. Art. 13) DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente. Art. 14) ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita Ordinanza Sindacale e in base agli articolo 12, 13, 14, 15 della d.g.r. n. VII/17516/2004 Art. 15) SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M , n La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione. Art. 16) PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOOLICI FRA I GIOVANI 12/13

13 Il Comune promuoverà azioni per l educazione dei giovani al fine di evitare l uso di bevande alcoliche anche in accordo con le relative iniziative regionali promosse ai sensi della legge regionale n. 6/2003. Art. 17) NORME DI RINVIO Per quanto non illustrato in questa sede, si rinvia all attuazione della legge regionale n. 30/2003 e al suo regolamento esplicativo approvato con d.g.r. VII/17516 del **************** 13/13

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