CITTA DI CERNOBBIO Provincia di Como
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1 CITTA DI CERNOBBIO Provincia di Como Regolamento Comunale attività di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale n. 30 del 24 dicembre 2003 e allegato al D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004) approvato con deliberazione n.29 del Consiglio Comunale in data 06/06/2005 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data 06/06/2005. SOMMARIO Titolo I FINALITA Art. 1 Oggetto Titolo II REQUISITI E MODALITA D ACCESSO ALL ATTIVITA Art.2 Presentazione della richiesta di autorizzazione Art.3 Allegati alla richiesta di autorizzazione Art.4 Istruttoria della domanda Art.5 Esame della richiesta e rilascio autorizzazione Art.6 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art.7 Caratteristiche degli esercizi pubblici Art.8 Subingresso Art.9 Ampliamento superficie di somministrazione Art.10 Autorizzazioni temporanee Art.11 Cessazione dell attività Art.12 Disposizioni per i distributori automatici Art.13 Esercizio attività accessorie Art.14 Intrattenimenti Art.15 Revoca delle autorizzazioni Titolo III CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE NUOVE ATTIVITA E DI QUELLE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI SEDE. FUNZIONI AUTORIZZATORIE DEI COMUNI Art.16 Attività escluse dalla programmazione regionale e non soggette ad indici e parametri di insediamento per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande Art.17 Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art.18 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento Titolo IV
2 REGOLE DI GESTIONE Art.19 Orari Art.20 Obblighi degli esercenti sugli orari Art.21 Orari degli esercizi a carattere misto Art.22 Commissione Comunale Art.23 Monitoraggio della rete Art.24 Limitazione all esercizio dell attività Art.25 Vendita per asporto Art.26 Chiusura temporanea degli esercizi Art.27 Pubblicità dei prezzi Art.28 Attività di somministrazione escluse dal presente regolamento Art.29 Sanzioni Titolo I FINALITÀ Art. 1 Oggetto D.G.R. (1) Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003 (di seguito indicata come legge regionale) e degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Regionale in data 17 maggio 2004 con atto deliberativo n. VII/17516 (di seguito indicata come D.G.R.) Titolo II REQUISITI E MODALITA D ACCESSO ALL ATTIVITA Art. 2 Presentazione della richiesta di autorizzazione D.G.R. (2) La richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all ufficio commercio del Comune e deve contenere le seguenti indicazioni: a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale; in caso di società persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale codice fiscale o partita IVA; b) possesso requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale - autocertificazione; c) ubicazione esercizio; d) superficie di somministrazione e superficie destinata ad altri usi (se l attività di somministrazione è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi indicare la superficie riservata a ciascuna attività) Art. 3 Allegati alla richiesta di autorizzazione D.G.R. (3) Alla richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione deve essere allegata la seguente documentazione; a) planimetria del locali (in scala non inferiore a 1:100) con l indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
3 b) (dalla planimetria devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno 17/12/1992 n.564). c) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; d) certificato prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o copia della relativa istanza inoltrata al Comando Provinciale VV.FF. tramite l ufficio deputato del comune; e) certificazione o autocertificazione disponibilità parcheggi ove previsti; f) copia richiesta di autorizzazione sanitaria per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande inoltrata all ASL competente; g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande; h) comunicazione nulla osta esercizio attività; i) le attività che prevedono l utilizzo di impianti di refrigerazione e /o condizionamento e/o attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento devono essere corredate della documentazione di previsione di impatto acustico, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 447/1995, L.R. 13/2001 e alla D.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313. Art. 4 Istruttoria della domanda D.G.R. (4) L ufficio protocollo URP del Comune, all atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente ricevuta recante le seguenti indicazioni: a) ufficio comunale competente per settore ; b) oggetto del procedimento; c) ufficio per presa visione atti; d) nominativo del responsabile del procedimento. Il Comune affigge copia dell avvio del procedimento al proprio albo pretorio. Art. 5 Esame della richiesta e rilascio autorizzazione (art. 9 Legge Regionale) Le domande di rilascio dell autorizzazione sono esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall apposizione su di essa del timbro datario dell ufficio ricevente. L esame della domanda ed il rilascio dell autorizzazione non sono subordinate: a) alla disponibilità da parte dell interessato, già all atto della presentazione della domanda, o nel corso dell istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l attività; b) all indicazione dell eventuale persona da preporre all esercizio; c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi. L accoglimento o il diniego* della richiesta è comunicata all interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, eventuali irregolarità e/o incompletezza comunicate all interessato devono essere regolarizzate o completate entro trenta giorni, sospendendo in tal caso i termini previsti dall art. 9, comma 7, legge regionale. Nel caso di mancato diniego notificato entro il termine previsto dal comma precedente,la domanda si intende comunque accolta decorsi 60 gg. dalla presentazione. Prima di iniziare l attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. Al fine del rilascio del provvedimento di inizio attività, da parte del responsabile ufficio commercio, il Comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell Interno 17
4 dicembre 1992, n. 564 (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande). * Per gli atti istruttori e i pareri tecnici i termini dei procedimenti sono definiti dal D.P.R. 447/98 così come modificato dal D.P.R. 440/00 Art. 6 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande D.G.R. (6) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all attività esercitata ed in conformità all autorizzazione sanitaria possono assumere le seguenti denominazioni: a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza ; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell esercente riguarda l assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolciumi e spuntini: ; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperìa e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar,piano bar, american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l attività; j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima; k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all attività di svago, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima. Il titolare dell attività deve comunicare al Comune prima dell inizio o della modifica dell attività, la denominazione di riferimento di cui ai precedenti punti. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte. Per le attività esistenti, la comunicazione deve avvenire entro 60 gg. dall approvazione del presente regolamento. I soggetti titolari di una autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 che, in base a quanto previsto dall art. 24, comma 1, della L.R. 30/2003, previo aggiornamento dell autorizzazione sanitaria, intendono estendere l attività in essere alle attività di cui alle lettere a) b) c) d) del presente articolo, devono frequentare un corso di aggiornamento professionale istituito con delibera di Giunta regionale ai sensi dell art. 6, comma 5, della L.R. 30/2003. L obbligo dell aggiornamento professionale può essere assolto anche mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all art. 4 della L.R. 4 agosto 2003, n. 12 Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica. ART. 7 Caratteristiche degli esercizi pubblici
5 Al fine di monitorare le caratteristiche delle rete distributiva territoriale per contribuire ad elevare il livello qualitativo dell offerta e ad indirizzare opportunamente la clientela, il titolare dell esercizio è tenuto a comunicare, al responsabile del settore commercio, sia nei casi degli esercizi esistenti nonché nei casi di: nuovo rilascio di autorizzazione, subentro, trasferimento di sede, ampliamento, sostituzione di arredi e/o attrezzature d uso e delle organizzazioni tecnico-funzionali, le caratteristiche del proprio locale e il tipo di somministrazione tenendo conto dei seguenti elementi: a) Esercizi di somministrazione di cui alle lettere a) b) d) dell art. 6 del presente regolamento: 1. superficie destinata alla somministrazione e per altri usi; 2. numero sale destinate alla somministrazione con relativi tavoli e posti a sedere; 3. descrizione tipo arredi; 4. descrizione impianti: illuminazione, riscaldamento, condizionamento dell aria; 5. disponibilità di carrelli per antipasti e vivande; 6. caratteristiche della cucina; 7. numero e caratteristiche servizi igienici per il personale e per la clientela; 8. numero del personale in servizio; 9. personale con conoscenza di lingue estere; 10. servizio cucina (chef, cuochi, personale); 11. caratteristiche del menù (nazionale, internazionale, specialità tipiche regionali) 12. carta dei vini ( pregiati, di annata, italiani, esteri); 13. servizio guardaroba; b) Esercizi di somministrazione di cui alle lettere c) e) f) g) h) i) j) k) dell art. 6 del presente regolamento 1. superficie destinata alla somministrazione e per altri usi; 2. numero tavoli e posti a sedere; 3. descrizione degli arredi; 4. descrizione impianti: illuminazione, riscaldamento, condizionamento dell aria; 5. servizio telefonico; 6. numero e caratteristiche servizi igienici per il personale e per la clientela; 7. descrizione locale/i per la preparazione degli alimenti; 8. numero del personale in servizio; 9. personale con conoscenza lingue estere; 10. assortimento per qualità delle bevande (vini, liquori ecc.) 11. specialità pasticceria; 12. servizio guardaroba (solo per esercizi di cui alle lettere j) e k) Art. 8 Subingresso (art. 15 Legge Regionale) Il subingresso in proprietà o in gestione è soggetto a comunicazione e determina la reintestazione dell autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti dei cui all art. 5 e 6 della Legge Regionale. In caso di morte del titolare, l erede, ovvero, se si tratta di un impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra può richiedere la reintestazione dell autorizzazione continuando l attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato per altri sei mesi per ragioni non imputabili all interessato. Entro lo stesso termine l interessato deve essere in possesso del requisito di cui all art. 6, comma 1, della Legge Regionale. Art. 9 Ampliamento della superficie di somministrazione (art.11 Legge Regionale)
6 L ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione e può essere effettuato decorsi trenta giorni. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d uso. A seguito di ampliamento verranno adeguati canoni e tasse comunali. L area di suolo pubblico data in concessione deve essere chiaramente delimitata da manufatti inamovibili ( fioriere o altri componenti). Art. 10 Autorizzazioni temporanee (art.12 Legge Regionale) In occasione di riunioni straordinarie, manifestazioni,sagre o fiere, può essere rilasciata l autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga ai parametri previsti per gli esercizi di somministrazione. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale,nonché dell accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico - sanitarie. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. Le predette autorizzazioni sono soggette alle limitazione di cui al successivo art.24. Art. 11 Cessazione dell attività D.G.R. (17) Il titolare di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, comunicazione scritta allegando l autorizzazione stessa. Art. 12 Disposizioni per i distributori automatici (art.13 Legge Regionale) L installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l autorizzazione del presente regolamento. Art. 13 Esercizio attività accessorie (art.14 Legge Regionale) L autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. Il gestore dovrà rispettare la normativa in materia di inquinamento acustico. Art. 14 Intrattenimenti Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande è consentito esclusivamente l intrattenimento (piano bar) con musica di sottofondo, che non deve recare molestia e disturbo alla quiete pubblica. L intrattenimento è soggetto a comunicazione di inizio attività e deve rispettare le seguenti condizioni:
7 1) l intrattenimento musicale di cui sopra non può protrarsi oltre le ore 23.00, salvo deroghe in occasione di speciali manifestazioni previste dal decreto sindacale in materia di orari di apertura e chiusura; 2) il gestore dovrà rispettare la normativa in materia di inquinamento acustico con particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 215/99 in materia di requisiti acustici. 3) la superficie utilizzata per l intrattenimento stesso non dovrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva di somministrazione. Negli esercizi pubblici con attività esclusiva di somministrazione di alimenti e bevande sono vietati gli intrattenimenti occasionali, da autorizzarsi ai sensi dell art. 68 del TULPS. Art. 15 Revoca delle autorizzazioni (art.16 Legge Regionale) Le autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate: a) quando il titolare dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l attività per un periodo superiore ai dodici mesi; b) quando il titolare dell autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all articolo 5 della Legge Regionale; c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzioni incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti. d) quando venga meno l effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell attività, l autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; e) quando il titolare dell autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione; f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l attività secondo le modalità previste nell articolo 8 del presente regolamento. Titolo III Criteri comunali per il rilascio delle nuove attività e di quelle relative al trasferimento di sede Funzioni autorizzatorie dei Comuni (art. 9 Legge Regionale) Art. 16 Attività escluse dalla programmazione regionale e non soggette ad indici e parametri di insediamento per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande. (art.8, comma 4, Legge Regionale) La programmazione regionale e la fissazione dei parametri numerici non si applica per le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento*, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e di altri esercizi similari; * L attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia. b) negli esercizi situati all interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico* e nei mezzi di trasporto pubblici;
8 c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) nel domicilio del consumatore;* e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all art.10 del presente regolamento; g) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme delle forze dell ordine. g) nelle attività da effettuarsi all interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. L autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla denuncia di inizio attività di cui all art. 19 della legge 241/90. La denuncia deve contenere le indicazioni previste nell art. 2 del presente regolamento. *La denuncia deve essere presentata al comune dove ha sede l impresa che esercita l attività di somministrazione. Art. 17 Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande D.G.R. (7) Non sono previsti limiti di distanza tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande salvo la verifica delle condizioni sulla viabilità, parcheggi, in base alle disposizioni della D.G.R. (9), di disturbo alla quiete e sicurezza pubblica. L apertura di attività abbinate ad attività di trattenimento o svago, se ubicate nel centro urbano, devono porre in essere particolari misure di mitigazione dei rumori nei limiti massimi di emissione sonora già richiamati all art. 7 della delibera di Giunta regionale 7/17516 del 17/5/2004. Art. 18 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento D.G.R. (11) Al fine della predisposizione dei criteri di programmazione si tiene conto: - andamento demografico della popolazione residente; - popolazione fluttuante; - flussi turistici; - quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua; - quantificazione dell offerta e della domanda; - distanze e disponibilità parcheggi. I criteri comunali con la definizione dei parametri numerici (allegato A ) del presente regolamento hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione. Gli stessi possono essere modificati, in relazione all interesse dei consumatori e all efficienza delle attività di somministrazione, anche prima della scadenza del triennio. Titolo IV Regole di gestione Art. 19 Orari D.G.R. (12) - (art.17 Legge Regionale) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico,compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e
9 servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione comunale così come previsto dall art. 20 della Legge Regionale E stabilito il limite massimo di apertura : a) dalle ore 5,00 alle ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente (attività di cui all art.6 c 1 del presente regolamento lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) ; b) dalle ore 7.00 alle ore 03,00 del giorno successivo per gli esercizi che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago (attività di cui all art.6 c 1 del presente regolamento lettera j). Alla chiusura deve cessare ogni attività di somministrazione e i locali devono essere sgomberati. La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) dell art. 6 del presente regolamento autorizzati ai sensi dell articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ( Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), può essere posticipata comunque entro i limiti stabiliti dal Sindaco. Possono essere concesse deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, della festa patronale e in caso di speciali manifestazioni locali. Il Sindaco, al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione comunale, programma di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Art. 20 Obblighi degli esercenti sugli orari D.G.R. (13) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l obbligo di comunicare preventivamente al Comune l orario adottato sulla base dell attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno nel rispetto dei limiti di cui all art.19 e di renderlo noto al pubblico con l apposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno del locale. L orario scelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. L esercente è tenuto ad osservare l orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l eventuale modifica, anche se occasionale, dell orario di apertura e chiusura. Art. 21 Orari degli esercizi a carattere misto D.G.R. (14) Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l orario di apertura e di chiusura previsto per l attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l orario di apertura e chiusura dell impianto. Art. 22 Commissione comunale D.G.R. (16) - (art.20 Legge Regionale) E istituita la commissione comunale consultiva, nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti con ordinanza Sindacale ( allegato B ). La commissione esprime parere obbligatorio in merito: - programmazione dell attività dei pubblici esercizi;
10 - definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni; - determinazione degli orari di esercizio dell attività; - programmi di apertura per turno degli esercizi; - limitazione all esercizio dell attività (art. 24 c. 2 del presente regolamento) Art. 23 Monitoraggio della rete (art.9, comma 13 Legge Regionale) Entro dieci giorni dal rilascio del provvedimento conclusivo da parte del responsabile dell ufficio commercio è data comunicazione, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all Azienda Sanitaria Locale e alla CCIAA. Art. 24 Limitazione all esercizio dell attività (art.10 Legge Regionale) Modifica del La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all articolo 22 del presente regolamento, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. Art. 25 Vendita per asporto (art. 9, comma 14 Legge Regionale) Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell art.5 del presente regolamento, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. E fatto divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre dalle ore alle ore su tutto il territorio comunale. Con ordinanza del Sindaco potranno essere stabilite deroghe per orario e zone a quanto stabilito nel comma precedente. Art. 26 Chiusura temporanea degli esercizi (art. 18 Legge Regionale) Il titolare dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. L esercente ha inoltre l obbligo di rendere noto al pubblico, con apposito avviso visibile sulla pubblica via, qualsiasi periodo di chiusura che intende adottare. Il Sindaco, al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione pubblici esercizi, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti. Art. 27 Pubblicità dei prezzi (art. 19 Legge Regionale)
11 Il titolare dell esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all interno dell esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l obbligo di esposizione del menù anche all esterno dell esercizio, o comunque leggibile all esterno. Qualora, nell ambito dell esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell ordinazione e deve inoltre indicare l eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio. Art. 28 Attività di somministrazione escluse dal presente regolamento (art. 21 Legge Regionale) Il presente regolamento non si applica all attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 ( riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell ambito di tali attività l esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge regionale; b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730 ( disciplina dell agriturismo) e della L.R. 31 gennaio 1992 n. 2 ( disciplina regionale dell agriturismo e valorizzazione del territorio rurale) limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti; nell ambito di tali attività l esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge regionale; c) da parte dei circoli privati nell ambito della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). Art. 29 Sanzioni (art. 23 Legge Regionale) A chiunque eserciti l attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal responsabile dell ufficio commercio, ovvero quando la stessa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 17 bis, comma 1, del R.D. n. 773/1931. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17- quater, del R.D. n. 773/1931. Il procedimento per l applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
12 Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
13 Criteri e parametri per la determinazione degli indici di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Allegato A Premessa Il presente provvedimento, in attuazione dell art. 18 del regolamento comunale degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, indica per il triennio , gli indici e i parametri di insediamento per il rilascio delle autorizzazioni per l apertura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici, in locali esclusivamente adibiti a tale attività. Nell interesse dei consumatori e degli scambi, il Comune si riserva la possibilità di variare criteri e parametri contenuti in questo provvedimento prima della scadenza del triennio di vigenza. Relazione 1. Zone territoriali Il territorio di Cernobbio con popolazione residente di n abitanti al 31/12/2003, si avvale di zona commerciale unica. I trasferimenti degli esercizi pubblici possono essere quindi sempre concessi, fatte salve le disposizioni igienico-sanitarie ed edilizie. 2. Popolazione residente e fluttuante Popolazione residente 7031 Mercato Settimanale del mercoledì con circa 120 persone/ora x 4 ore= n. 480 persone /giorno per 50 settimane = presenze/anno pari a n.66 abitanti non residenti 66 Casa di E presente 1 casa di riposo per un totale di n. 32 riposo posti letto con presenze di visite/annua di circa n pari a abitanti non residenti 9 Fluttuante Per la gravitazione di abitanti non residenti in transito sulle strade di intenso traffico quali S.P. Regina con un flusso di circa di veicoli giornalieri dati ANAS (1997/1998) di cui si considera il 2,50% di gravitazione 200 Totale popolazione residente e fluttuante 7306 Da questa ipotesi e dalla considerazione dei non residenti partiremo per effettuare il computo numerico degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. 3. Contingentamento numerico delle autorizzazioni di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Attualmente a Cernobbio esistono n. 76 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ( bar, ristoranti, attività di somministrazione unita ad attività di svago) per una superficie
14 complessiva di somministrazione pari a mq. 7519,10, con una superficie media per esercizio di mq.98,93 La superficie di somministrazione per abitante è la seguente: residenti 7519,10 : 7031 = 1,069 mq/abitante residenti e fluttuanti: 7519,10 : = 0,534 mq./abitante residente e non La dotazione di superficie per abitante e le superfici medie denota una BUONA dotazione di servizio sia per la popolazione residente che per quella fluttuante. I parametri di esercizio per abitante sono i seguenti: per residenti : 1 esercizio ogni ( 7031:76) = 92,51 abitanti; per residenti e fluttuanti : 1 esercizio ogni ( : 76) = 185,09 abitanti. 4. determinazione parametri in riferimento al volume d affari in rapporto al reddito e consumo pro-capite: a) volume d affari complessivo pubblici esercizi anno 2002 ( S.I.A.T.E.L. (Sistema di interscambio tra anagrafe tributaria ed enti locali): ,00 b) reddito spendibile pro capite per pasti e consumazioni fuori casa anno 2001 ( dati ISTAT tav. 2 ) spesa media mensile familiare per numero di componenti e gruppi e categorie di consumo nord-ovest): 393,34 ( 32,77 media mensile pro capite) c) Il reddito spendibile pro capite di 393,34 x abitanti residenti e non, determina una domanda di consumo annua pari a : ,80 L evasione ai consumi in loco presunta al 35% della domanda è pari a: ,80 d) Il totale spendibile reale ( al netto del precedente punto d) è pari a: ,00 e) Il rapporto tra il reddito spendibile reale e il volume d affari complessivo è pari a: , = 0, ,00 coefficiente 0,08 x 76 ( n. esercizi attivi) = 6,08 ( num. massimo esercizi) g) indice economico: numero max esercizi 6, = 0,0004 num. Abitanti res e non : popolazione x indice economico 0, = 0,07 num. esercizi presenti 76
15 5. Numero autorizzazioni rilasciabili nel triennio 2005/2007 Con il parametro calcolato per il triennio 2005/2007 il rilascio di nuove autorizzazioni è pari a n. 0,07 6. Autorizzazioni stagionali. Essendo il Comune di Cernobbio inserito nell elenco dei comuni a prevalente economia turistica e connesso a rilevanti incrementi di flussi turistici durante determinati periodi dell anno, sono rilasciabili n. 2 (due) autorizzazioni stagionali. 7. Deroghe L autorizzazione all apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all interno di centri commerciali di cui all art. 4, comma 1, lett. G) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può essere rilasciata, anche in deroga agli indici previsti. (Alla data di stesura del presente regolamento non esistono in Cernobbio centri Commerciali identificabili tra quelli sopra richiamati)
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