Repubblica Italiana Regione Abruzzo Provincia di L Aquila COMUNE DI CASTEL DEL MONTE REGOLAMENTO

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1 REGOLAMENTO PIANO DI PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ART. 1 COMMA 94 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2008 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ESERCIZI PUBBLICI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 02 DEL

2 Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione Le presenti disposizioni concernono la fissazione dei criteri di programmazione da osservare, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, secondo le finalità ed i principi generali fissati dalla legge della Regione Abruzzo del 16 luglio 2008 n. 11. I presenti criteri di programmazione si ispirano agli indirizzi di cui all art. 1 comma 12 della L.R. n. 11 del 16 luglio 2008 ed in particolare ai seguenti principi: a) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente; b) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale nel territorio comunale; c) determinare l offerta complessiva presente nel paese in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter usufruire del servizio di somministrazione con una equilibrata dislocazione sul territorio; d) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; I criteri di programmazione si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 1 della L.R. n. 11/2008 comma 91 (denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande); Art. 2 - Zone del territorio comunale Ai fini della programmazione dei pubblici esercizi, il territorio comunale è considerato zona unica. Art. 3 Attività non soggette ai criteri di programmazione I criteri di programmazione non si applicano per l apertura degli esercizi previsti dall art. 1 comma 98 della L.R. n. 11 del 16/07/2008 con le specificazioni di seguito riportate: 1. Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, sale da gioco, stabilimenti termali, impianti sportivi (palestre, piscine, stadi, campi da tennis, bocciofile, laghetti da pesca, ecc.), teatri, altri esercizi similari ai precedenti quali: sale polivalenti, centri

3 polifunzionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre strutture per attività culturali; L attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il 75% della superficie complessivamente a disposizione per l esercizio dell attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2. Negli esercizi situati all interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; 3. Negli esercizi polifunzionali di cui al presente comma 34 dell art. 1 della L.R. 11/2008; Comma 34. (Esercizi polifunzionali). Nei centri a minore densità demografica e comunque con popolazione non superiore a tremila abitanti, i Comuni possono, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l intero territorio o per parti di esso, rilasciare autorizzazioni all apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga alle disposizioni e ai criteri della programmazione regionale. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il Comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Nei suddetti centri, i Comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l attivazione di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati. Nell ipotesi in cui l ambito territoriale localizzato sia già servito da un attività commerciale o da un attività di somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del titolo autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all apertura di un esercizio polifunzionale. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale copia del provvedimento di autorizzazione.

4 4. Nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazioni del procedimento per il rilascio dell autorizzazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati); 5. Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti delle persone dipendenti e degli studenti; 6. Al domicilio del consumatore; 7. Nelle sedi dove, si svolgono attività senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, casa di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno; 8. Negli Alberghi e strutture turistico-ricettive; Tipologie esistenti non soggette ad autorizzazione Esistenti Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago 0 Art. 4 Determinazione del contingente Alla data di approvazione del presente atto il contingente ai sensi della Legge 287/91, salvo eventuali revoche o cessazioni, di autorizzazioni divisi per tipologia corrisponde al seguente: Tipologia autorizzativa Previsti Esistenti Ex A Ex B 12 7 Ai fini dell applicazione del parametro numerico relativo al rilascio di autorizzazione, le tipologie di esercizi di somministrazione sono quelle del 1 comma dell artico 5 della Legge 287/91 e precisamente la tipologia A e la tipologia B che vanno a confluire in un unica tipologia definita Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi

5 possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma. Gli atti amministrativi rilasciati dall autorità del Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura Somministrazione di Alimenti e Bevande. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all attività esercitata ed in conformità all autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni: a) trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) Esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) Self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza ; e) Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell esercente riguarda l assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) Bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) Bar gelateria, bar pasticceria, cremeria,creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere prodotti in proprio; h) Birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di

6 bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) Piano bar, disco bar, american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizza l attività; j) Sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vien svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima; k) Impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all attività di svago, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima; Le denominazioni di cui al presente comma, hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ma dovranno necessariamente essere comunicate ai competenti uffici comunali prima dell inizio o della modifica di dette attività. Qualora l esercente svolga più attività è tenuto a comunicare all autorità del comune le diverse denominazione assunte mentre gli esercenti già in attività alla data in vigore della presente legge provvedono a trasmettere all autorità del Comune, entro i successivi sessanta giorni, la comunicazione prevista dal presente comma. Art. 5 Autorizzazioni temporanee e stagionali - Per le autorizzazioni temporanee in occasione di sagre, fiere, feste, eventi, manifestazioni e/o altre riunioni straordinarie di persone il cui limite temporale massimo è di giorni 7 (anche non consecutivi) il Comune rilascia un provvedimento di autorizzazione temporanea per la somministrazione, in deroga ai criteri ai parametri previsti per gli esercizi di somministrazione soggetti ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni dettate dal T.U.L.P.S.;

7 - Il Comune di Castel del Monte non intende provvedere a rilasciare autorizzazioni stagionali; - Se la manifestazione è svolta su area pubblica, la somministrazione può essere effettuata previo ottenimento della specifica autorizzazione temporanea, della concessione del suolo pubblico e dell autorizzazione sanitaria, a condizione che l amministrazione abbia approvato l iniziativa esprimendosi favorevolmente sull utilizzo dell area interessata dall attività di somministrazione, - Nel caso di intrattenimento o spettacolo, con annessa somministrazione, i luoghi dovranno essere preventivamente verificati e giudicati idonei dalla Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo ovvero la richiesta, dovrà essere corredata dalle autocertificazioni previste dal DPR 311/ Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi di legge per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Autorizzazioni stagionali Esistenti Previste Autorizzazioni stagionali attivabili Ex tipo A Ex tipo B Totale Nuove autorizzazioni Stagionali attivabili 0 I provvedimenti autorizzativi stabiliranno criteri di prescrizioni, tempi e modalità relativi peraltro anche al periodo concesso/indicato sempre che i locali siano in possesso del relativo certificato/autorizzazione sanitaria, se prevista dalle disposizioni nazionali e regionali. Le attività sopra indicate, devono essere esercitate nel rispetto delle stesse regole generali vigenti previsti dalla legge nazionale e dai commi 6-10 dell art. 1 della L.R. n. 11/2008 (requisiti morali e rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza). Se la manifestazione è svolta su area privata la somministrazione è soggetta a denuncia di inizio attività, previo ottenimento dell autorizzazione o certificazione sanitaria.

8 Art. 6 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni I procedimenti amministrativi ed i relativi tempi e modalità all esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia. L autorizzazione amministrativa svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell art. 86 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n, 773 e successive modifiche ed integrazioni. L Ufficio Comunale competente, nei termini e con le modalità stabilite dall Amministrazione Comunale, ricevute le domande o le denunce, ne controlla la regolarità formale e la competenza. Per data di presentazione della domanda si intende quella di presentazione dell istanza completa dei dati e dei documenti richiesti dall ufficio competente dell Amministrazione Comunale. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, nel caso di domande irregolari o incompleta, l ufficio entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata. L autorizzazione amministrativa non legittima il titolare ad operare in difformità dalle norme di carattere urbanistico, sicurezza, edilizio, di destinazione d uso dei locali e degli edifici, igienico-sanitario, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità e da ogni altra normativa vigente che possa condizionare l esercizio dell attività. L autorizzazione è altresì rilasciata, fatti salvi i diritti che i terzi possano vantare sull azienda. Le D.I.A:, denunce di inizio attività ovvero le comunicazioni di inizio attività sostituiscono l autorizzazione preventiva nei casi indicati dai commi 106 dell art. 1 della L.R. n. 11/2008, nei casi di seguito riportati: a) nel domicilio del consumatore;

9 b) negli esercizi situati all interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; c) all interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema; d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole (deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta); e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; f) negli esercizi situati all interno dei centri commerciali g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco; h) negli esercizi posti nell ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all art. 15, della regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti); i) negli esercizi di somministrazione ammessi ai rifugi di montagna; j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive. L indicazione del preposto all esercizio, nominato successivamente alla D.I.A. in elenco, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina. Gli estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati al Comune competente per territorio al Questore, alle competenti Aziende Sanitarie e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio di Sviluppo del Commercio. ART. 7 Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, giorni di chiusura - ferie L Autorità Comunale nella persona del Sindaco, determina con propria ordinanza gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni dettate dalla presente Legge. L orario potrà essere

10 differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, e della tipologia dell attività esercitata e comunque da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione. Gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l obbligo di comunicare all Autorità Comunale, l orario adottato. L esercente dovrà rendere noto al pubblico l orario prescelto mediante l esposizione di appositi cartelli. ART. 8 Promozione tutela Valorizzazione e qualità L Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la promozione degli interventi di tutela e valorizzazione, la vocazione economico turistica e di mantenere il grado di attrazione esercitato sugli stessi residenti, potrà predisporre specifici interventi a sostegno di iniziative volte a promuovere e riqualificare la rete nonché a valorizzare l immagine del Comune e dell intero paesaggio, fornendo una migliore accoglienza al visitatore, auspicando che gli stessi dimostrino attraverso un sistema trasparente la qualità e la provenienza dei prodotti, del ciclo produttivo e della modalità di manipolazione, trasformazione degli stessi. Essa inoltre, promuove e valorizza le attività che apportano un significativo contributo al rispetto dell ambiente e procede allo smaltimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata. ART. 9 Sanzioni La violazione delle disposizioni stabilite dai presenti criteri è sanzionata ai sensi dei commi (Sanzioni per l attività di somministrazione di alimenti e bevande) dell art. 1 della L.R. 11/2008 di seguito riportati: 140. (Sanzioni per l attività di somministrazione di alimenti e bevande). Chiunque eserciti l attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della legge regionale n. 11/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137 della legge

11 regionale n. 11/2008 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila (Sanzioni per l attività di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di cui al comma 140 della legge regionale n. 11/2008 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell ottavo periodo del comma 137 della legge regionale n. 11/2008 l Autorità comunale dispone la sospensione dell autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della legge regionale n. 11/2008 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato. ART. 10 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alla Legge Regionale n. 11 del 16 Luglio ART. 11 Validità 1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, decorso il termine di pubblicazione all Albo comunale. 2. Le disposizioni comunali antecedenti, incompatibili con i presenti criteri, cessano di avere efficacia a decorrere dall entrata in vigore dei medesimi. 3. I presenti criteri di programmazione sono soggetti a revisione annuale e trovano comunque applicazione fino alla definizione dei nuovi parametri e/o a modifiche legislative..

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