PIANO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

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1 Comune di Arenzano Provincia di Genova PIANO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE artt 5 e 55 Legge Regionale 2 gennaio 2007, n.1 e delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 27/2/2008 Approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 74 del 10/3/2009 del Consiglio Comunale n. 25 del 21/4/2009 e modificato con delibera del Consiglio Comunale del 4/5/2009 1

2 .CRITERI E PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALTRE DISPOSIZIONI ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI 1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività libere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della Costituzione Italiana ed esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato. 2. 'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori, individuando criteri qualitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione nel rispetto delle caratteristiche del territorio a tutela della qualità del servizio erogato alla collettività e a garanzia dei diritti dei consumatori. 3. La presente disciplina si pone l'obiettivo di contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività a fruire di un servizio commerciale adeguato, capillare e qualitativamente idoneo. ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 1. La presente disciplina trova il proprio fondamento nella: - Legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007, ad oggetto: Testo Unico in materia di Commercio" - Deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria n. 5 del 27/2/2008 ad oggetto: "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio) ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL PIANO 1. II presente Piano stabilisce i criteri relativi a: a. rilascio di nuove autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; b. trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; c. attività di somministrazione effettuate in forma stagionale; d. fasce orarie di apertura; e. periodi di assenza del titolare o preposto; ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE 1. Ai sensi dell art. 52 del T.U.C. gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 2

3 ARTICOLO 5 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. L apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione. 2. La domanda di autorizzazione, in competente bollo, da presentare al Comune, dovrà contenere : - La denominazione o ragione sociale del richiedente e la sua residenza o sede legale - Il codice fiscale e la nazionalità del richiedente; - L ubicazione del locale ove si intende esercitare l attività; - La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e l indicazione dei requisiti professionali di cui agli artt. 12 e 13 della Legge Regionale , n. 1, come ulteriormente specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 27/2/2008; - La dichiarazione del rispetto dei requisiti edilizi urbanistici dei locali per l attività richiesta. - Le generalità del soggetto preposto alla somministrazione in possesso dei requisiti professionali, qualora diverso dal soggetto richiedente; - L indicazione della superficie complessiva dei locali e della superficie destinata alla somministrazione. - L indicazione del periodo di apertura (solo per le autorizzazioni stagionali) - La firma del richiedente o in caso di società del legale rappresentante e la data. 3. Prima del rilascio dell autorizzazione l Ufficio acquisisce nulla-osta da parte del Servizio Urbanistica, sotto il profilo della regolarità edilizia e di destinazione d uso dei locali. ART. 6 SORVEGLIABILITÀ 1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande sono soggetti all applicazione dei DD. MM. del , n. 564 e del , n Le porte dei locali nei quali si effettua l attività di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l accesso diretto alla pubblica via e devono essere costruite in modo da garantire sempre l apertura dall esterno. 3. Qualora il locale sia parzialmente o totalmente interrato, la porta di accesso deve essere perfettamente visibile dalla pubblica via. 4. Qualora il locale sia posto a piano superiore rispetto a quello stradale, la visibilità esterna deve essere garantita mediante l apposizione, all esterno, di idonei cartelli di segnalazione dell accesso. 5. All interno del locale : - durante le ore di apertura al pubblico dell esercizio ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di uso esclusivo del titolare non devono essere frapposti ostacoli o impedimenti tra l ingresso del locale ed il locale stesso; - le eventuali separazioni interne devono essere sempre aperte, senza porte od altre chiusure di vario genere ad esclusione dei locali riservati ai fumatori; - sulle porte di accesso a locali di uso esclusivo del titolare (magazzini, ecc.) devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta Privato ; in ogni caso, in tali locali deve essere consentito l accesso per controlli alle forze dell ordine; - eventuali uscite di sicurezza devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica visibile dall ingresso del locale; 3

4 - la presenza di locali non utilizzati per l accesso del pubblico deve essere specificata e ben evidenziata nella planimetria allegata alla richiesta dell autorizzazione. ARTICOLO 7 SUBINGRESSI 1. La comunicazione di subingresso in gestione o proprietà deve contenere quanto già previsto per la domanda di autorizzazione e deve effettuarsi entro 60 giorni dalla data di registrazione dell atto di trasferimento del titolo. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali può iniziare l attività immediatamente dopo aver presentato tale comunicazione al Comune. 2. In caso di subingresso per decesso del soggetto titolare, la comunicazione è effettuata entro un anno dalla data del decesso, dall erede o dagli eredi che abbiano nominato ai sensi del Codice Civile, un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici verso terzi, oppure abbiano costituito una società. In questo caso il/i soggetti subentranti possono acquisire i requisiti professionali entro un anno dal decesso del titolare e nel frattempo proseguire l attività. Qualora non acquisiscano i requisiti professionali nel termine sopra indicato decadono dal diritto a proseguire l attività. 3. Nel caso in cui un esercizio sia dato in gestione, alla cessazione della gestione, il proprietario dell azienda ha il diritto di riottenere nuova autorizzazione, previa comunicazione al Comune ove ha sede l esercizio. Può segnalare, contestualmente alla comunicazione, la volontà di sospendere l attività sino ad un massimo di 18 mesi dal termine della gestione. Qualora non presenti tale comunicazione entro un anno dalla cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l attività e, di conseguenza, dal diritto di riproporre un altro contratto di gestione. 4. In caso di subingresso in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui autorizzazione è stata rilasciata successivamente all entrata in vigore e perciò in base alle norme di cui al presente Piano, il nuovo titolare/gestore per avviare l attività, in relazione ai parametri qualitativi deve garantire il mantenimento del punteggio minimo necessario per l apertura come indicato nel successivo articolo 14. ARTICOLO 8 VENDITA PER ASPORTO 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. 2. Tali esercizi hanno quindi la facoltà vendere per asporto le bevande, i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria e le tipologie di prodotti somministrati. 3. Per tipologia di prodotti somministrati si intendono i prodotti riportati nei listini prezzi e/o menu esposti al pubblico. ARTICOLO 9 - AFFIDO DI REPARTO 1. Ai sensi di quanto previsto all articolo 133 del T.U.C., il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione a uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C. per un periodo di tempo convenuto, previa presentazione di una comunicazione al Comune sottoscritta anche dal gestore. 4

5 2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell attività esercitata dal gestore 3. Il gestore del reparto, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, fiscali, igienico sanitarie, di sicurezza e di sorvegli abilità, può iniziare l attività il giorno dopo la predetta comunicazione al Comune e la presentazione di notifica ai sensi dell art. 6 del Regolamento CE 852/ Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo 5. In caso di cessazione dell affidamento della gestione di reparto, il titolare ne deve dare comunicazione al Comune. ARTICOLO 10 ATTIVITA ACCESSORIE 1. L autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 55 della L.R. n. 1/2007 per l attività di somministrazione alimenti e bevande abilita anche: a) all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini; b) all installazione e all uso di giochi previsti dall art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; c) all effettuazione di trattenimenti musicali senza ballo a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. 2. In modo particolare, l intrattenimento si deve svolgere: - durante la normale attività di somministrazione; - senza alcun pagamento di un biglietto per l ingresso; - senza alcun aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto. 3. Lo svolgimento di trattenimenti musicali è subordinato al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 Disposizioni in materia di inquinamento acustico e D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215), di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. 4. Le attività di cui sopra possono altresì essere esercitate, senza alcuna ulteriore incombenza, dai titolari delle attività previste dall art. 56 lett. c) della L.R. n. 1/2007 (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari). ART CIRCOLI PRIVATI 1. La somministrazione di alimenti e bevande nelle Associazioni e nei circoli privati che non aderiscono ad Enti o Organizzazioni nazionali (Art.3 D.P.R. 235/2001) è soggetta al rilascio dell autorizzazione di cui all art. 55 della L.R. n. 1/ La somministrazione di alimenti e bevande nelle Associazioni e nei Circoli privati deve essere esercitata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare del D.P.R. 235/

6 ARTICOLO 12 CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA 1. L'orario degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è stabilito con provvedimento del Sindaco, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore. 2. Ai sensi dell art. 116, comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007 Testo Unico sul commercio si individuano comunque le seguenti fasce minime di apertura obbligatoria: 5 ore dalle ore 8 alle ore 13 oppure 5 ore dalle ore 19 alle ore La chiusura volontaria dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a 15 giorni deve essere comunicata preventivamente e per iscritto al Comune. 4. Le chiusure volontarie non possono, comunque protrarsi oltre i diciotto mesi, pena la decadenza dell autorizzazione ARTICOLO 13 - ZONIZZAZIONE 1. Ai fini dell applicazione dei criteri qualitativi di seguito indicati e del punteggio minimo per il rilascio delle autorizzazioni, il Comune viene distinto in due zone come specificate, delimitate e dettagliato nella Planimetria allegata e parte integrante del presente Piano: - Centro e Lungomare (Zona A): - Altre zone (Zona B): 6

7 ARTICOLO 14 - PARAMETRI QUALITATIVI E PUNTEGGI MINIMI 1. Ai sensi degli indirizzi regionali sopra richiamati, per il rilascio di autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande vengono individuati i seguenti parametri qualitativi e i relativi punteggi: a) Superficie di somministrazione: Esercizi dotati di cucina attrezzati per preparazione e cottura degli alimenti Punti 1 sino a 50 mq; Punti 1 ogni 10 mq oltre i 50 mq fino ad un massimo di 5 punti Esercizi privi di cucina non attrezzati per la cottura degli alimenti Punti 1 sino a 30 mq; Punti 1 ogni 5 mq oltre i 30 mq sino ad un massimo di 5 punti b) Dotazione di impianto di aria condizionata e di riscaldamento: punti 2 c) Insonorizzazione del locale: punti 2 d) Servizio igienico aggiuntivo oltre a quello previsto per legge punti 3; e) Locale separato e riservato a fumatori munito di adeguato impianto di aspirazione: punti 2 f) Dotazione di una postazione Internet : punti 1 g) Raccolta differenziata dei rifiuti: punti 2 h) Offerta di almeno un menù turistico a prezzo fisso comprensivo delle bevande e conforme alla tradizione agroalimentare ligure, che includa un vino e almeno tre prodotti tipici liguri (indicati negli elenchi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., I.G.T. ) punti 3. i) Presenza di sistema di pagamento elettronico: punti 1. j) Parcheggi riservati alla clientela dell esercizio (almeno 1 ogni 15 mq di superficie di somministrazione) : punti 3 k) Disponibilità per i clienti di attrezzatura idonea per alcol-test. Punti 1 l) Impegno a non installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento oppure videogiochi di cui all art. 110, comma 6 e 7 del TULPS: Punti 3 m) Pubblicizzazione con appositi cartelli ben visibili alla clientela del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e alle persone in evidente stato di ebbrezza Punti : 1 n) Dotazione costante di materiale promo - pubblicitario del territorio in apposita bacheca interna: punti 1 o) Installazione impianto solare per acqua sanitaria e energia elettrica fotovoltaica: punti 2 2. Al fine del rilascio di nuova autorizzazione all interno della Zona A (Centro e Lungomare) occorre raggiungere il punteggio minimo di punti Al fine del rilascio di nuova autorizzazione per la Zona B (Altre zone) occorre raggiungere il punteggio minimo di punti 8 7

8 4. Per il rilascio di autorizzazione al trasferimento dalla Zona B (Altre zone) alla zona A (Centro e Lungomare) occorre il punteggio minimo di punti 16; 5. Per il rilascio di autorizzazione al trasferimento dalla Zona A (Centro e Lungomare) alla zona B (Altre zone) occorre il punteggio minimo di punti 8; 6. Per il trasferimento di sede all interno della stessa zona occorre il punteggio minimo previsto per il rilascio di autorizzazione in tale zona. ARTICOLO 15 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 1. Al fine della valutazione e del punteggio da assegnare a ciascuna domanda il soggetto richiedente deve allegare alla stessa la seguente documentazione: Documentazione obbligatoria per tutte le domande: Planimetria dei locali redatta da tecnico abilitato e sottoscritta dal richiedente, indicante la superficie complessiva dei locali, le dimensioni, l altezza, la superficie di ciascun vano e la destinazione d uso di ciascun vano (somministrazione, servizi igienici tra cui eventualmente indicare quello aggiuntivo rispetto alla dotazione di legge, magazzino ecc.); Documentazione finalizzata all assegnazione del punteggio in base ai criteri qualitativi di cui all art. 14 : Progettazione di impianto di riscaldamento e di aria condizionata firmata da tecnico abilitato o dalla Società installatrice Studio sottoscritto da tecnico abilitato di insonorizzazione del locale; Sottoscrizione di tecnico abilitato della planimetria ad evidenziare il locale riservato e separato per fumatori dotato di adeguato sistema di areazione. Tabella sottoscritta dal richiedente del menù turistico con relativo prezzo. Dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente di attivazione di un sistema di pagamento elettronico o copia fattura relativa all acquisto di strumentazione idonea all effettuazione di pagamento elettronico. Planimetria di dettaglio indicante all interno dei locali, il sito e la collocazione delle attrezzature per raccolta differenziata dei rifiuti/copia fatture acquisto attrezzature per l effettuazione della raccolta differenziata. Documentazione attestante il possesso di strumentazione idonea all effettuazione di alcooltest. Dichiarazione di impegno a non installare nel locale apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento oppure videogiochi di cui all art. 110, comma 6 e 7 del TULPS Dichiarazione di affissione di appositi cartelli ben visibili alla clientela di divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e alle persone in evidente stato di ebbrezza Progetto sottoscritto da tecnico abilitato di impianto solare per acqua sanitaria e energia elettrica fotovoltaica Dichiarazione di affissione di apposita bacheca contenente materiale promo-pubblicitario del territorio 8

9 Qualsiasi altro documento o scritto che possa essere utile per la valutazione della richiesta di autorizzazione. Art. 16 VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI MINIMI 1. Il Responsabile del Servizio Commercio insieme al dipendente Comando di Polizia Municipale e i competenti Uffici Tecnici comunali predispone, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di apertura, idonei accertamenti atti a verificare il possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo necessario per il rilascio dell autorizzazione. 2. Il Responsabile del Servizio Commercio redige apposito verbale/relazione relativo all accertamento svolto, sottoscritto da tutti i soggetti che vi hanno partecipato, nonché per presa visione dal titolare dell autorizzazione. 3. Nei confronti degli esercizi autorizzati ai sensi del presente Piano, il Comando di Polizia Municipale effettuerà, almeno una volta l anno, accertamento per verificare il mantenimento dei parametri qualitativi, trasmettendo il relativo verbale all Ufficio Commercio. ARTICOLO 17 SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1. Qualora l autorizzazione sia richiesta per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l installazione di distributori automatici, in aree o locali destinati solo a tale attività il punteggio minimo necessario per il rilascio è pari a Inoltre in caso di installazione di apparecchi automatici su aree pubbliche e/o demaniali occorre preventivamente acquisire ed allegare alla domanda il relativo provvedimento di concessione; ARTICOLO 18 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 1. L autorizzazione stagionale è rilasciata per periodi comunque consecutivi compresi tra i 90 e i 180 giorni, nell arco temporale compreso tra il primo marzo e il trenta ottobre. 2. I criteri per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale sono quelli indicati all articolo 14, con punteggio minimo che consente il rilascio dell autorizzazione e l apertura dell esercizio pari a 8 indipendentemente dalla zona. 9

10 ARTICOLO 19 CHIOSCHI E STRUTTURE SIMILARI 1. In caso di apertura di esercizi di somministrazione mediante chioschi o manufatti isolati di limitate dimensioni (fino a 15 mq) collocati su suolo pubblico o su area privata gravata di servitù di uso pubblico, soggetto a permesso di costruire rilasciato dall Amministrazione Comunale a titolo oneroso il punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione è pari a Il rilascio di autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande in strutture quali chioschi o strutture assimilabili è subordinato e condizionato al rilascio di preventivo provvedimento di concessione che deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione. La concessione stabilisce le caratteristiche e i vincoli per la realizzazione/ristrutturazione della struttura, nonché la tipologia di attività esercitabile. 3. In caso di strutture poste su aree private occorre comunque il rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale in materia di urbanistica, edilizia, di igiene e sicurezza dei locali, oltre ai requisiti previsti dal Testo Unico sul Commercio. ARTICOLO 20 - NOMINA PREPOSTO E SOSTITUZIONE TEMPORANEA 1. I requisiti professionali e morali di cui agli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 1/2007 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o dal preposto come definito all'art. 12 comma 6 della predetta Legge. 2. Qualora una Società fosse titolare di più esercizi di somministrazione, deve essere nominato un preposto per ogni singola attività. 3. Nel caso di ditta individuale il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali. 4. La nomina del preposto viene effettuata con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'attività alla quale è allegata accettazione e contestuale autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del rappresentante. 5. Per ogni esercizio deve essere garantita la presenza di uno dei soggetti sopra indicati salvo casi di assenze temporanee. 6. Si considerano assenze temporanee quelle che si protraggono sino a 40 (quaranta) giorni continuativi. 7. Nel caso di assenza superiore ai 40 giorni consecutivi del Titolare o Legale Rappresentante della Società con funzioni di preposto, ovvero del Preposto, il Legale Rappresentante della Società dovrà nominare un Rappresentante in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 1/2007. In tal caso il titolare rimane responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal preposto. 10

11 ARTICOLO 21 - CONSUMO SUL POSTO DA PARTE DI ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DA PARTE DI IMPRESE ARTIGIANE Ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera f) e dell'art. 18 comma 5 della Legge Regione Liguria 1/2007, tutti gli imprenditori artigiani e gli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari possono consentire il consumo sul posto dei prodotti medesimi alle seguenti condizioni: 1. il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno degli spazi destinati alla vendita, ovvero nei locali di produzione o negli spazi a questi adiacenti, che devono conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari ovvero dei laboratori di produzione delle attività artigianali; 2. è escluso: - l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo e attrezzati - l'uso di tavoli e seggiole; - la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere; - qualsiasi forma di servizio da parte del titolare dell'esercizio di vicinato ovvero dell'artigiano produttore o da parte del personale dipendente (servizio al tavolo, ritiro delle stoviglie a perdere e di quanto utilizzato dal consumatore); - qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullate ecc.) e di trattamento di generi alimentari (condimento e/o preparazione, al momento della vendita, di insalate, piatti caldi ecc); 3. è consentito: - l'utilizzo di mensole o "tavoli tipo snack" o "tipo bar alti" e sgabelli alti - il ritiro, da parte del consumatore, direttamente dal banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo immediato, inseriti in contenitore a perdere idoneo alla vendita da asporto; - la fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere; - la fornitura di bevande in confezione originale; 4. Per consentire il consumo sul posto in condizioni di igienicità dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - le mensole, o altri dispositivi di supporto al consumo, dovranno essere di materiale idoneo, liscio, lavabile e disinfettabile; - le pareti retrostanti alle mensole dovranno essere rivestite, sino all'altezza di metri 2, in materiale adatto, liscio, lavabile e disinfettabile; - la zona destinata al consumo dovrà essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia, e dotata di contenitori di rifiuti provvisti di coperchio con dispositivi di apertura non manuale; 5. Il possesso dei sopra indicati requisiti, indispensabili per lo svolgimento dell'attività di consumo sul posto, dovrà essere dichiarato dall'esercente tramite apposita comunicazione da presentarsi prima dell'inizio dell'attività medesima. 6. Il consumo sul posto effettuato in difformità alle sopra citate prescrizioni (escluse quelle di tipo igienico - sanitario) configura somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, passibile delle sanzioni previste dall'art. 142 della Legge Regionale 1/

12 ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DIVERSI 1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di: tenere esposta, nel locale, in luogo visibile l'autorizzazione Amministrativa; esporre l'orario di apertura al pubblico e l eventuale giornata di riposo infrasettimanale, all'esterno del locale, che dovrà essere visibile anche quando l'esercizio risulta chiuso; indicare chiaramente, sulle forme pubblicitarie di eventuali attività accessorie di intrattenimento, la gratuità della fruizione; ARTICOLO 23 - SANZIONI 1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689 e dalla Legge Regionale 02/12/1982, n. 45, la violazione alle norme contenute nel presente Piano, qualora non sia già sanzionata con leggi statali o regionali, è punita con l applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il mancato conseguimento o mantenimento del punteggio minimo previsto per il rilascio dell autorizzazione, debitamente accertato, motivato e notificato all interessato, comporta la sospensione immediata dell attività con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo. 3. L autorizzazione comunque decade qualora l attività non sia iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. 4. Sono punite con sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 le violazioni alle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di autorizzazioni a carattere stagionale. 5. Sono punite con sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00 le violazioni alle disposizioni in materia di: a) Esercizio dell attività; b) Consumo sul posto; c) Attività accessorie alla somministrazione di alimenti e bevande; ART DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO 1. Il presente piano comunale per la somministrazione di alimenti e bevande ha validità quadriennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore e può essere aggiornato, prima della scadenza, con le stesse modalità previste per l approvazione. 2. Il presente piano entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva. ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Con l esecutività e la pubblicizzazione del presente Piano si considera assolta, senza l adozione di ulteriori provvedimenti, la procedura di Bando richiamata negli Indirizzi regionali di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 27/2/

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