COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

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1 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PROVINCIA DI MACERATA CAP C.F. P.I UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA CRITERI E PROCEDURE RELATIVI ALLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL Art.1 Oggetto Le presenti disposizioni hanno per oggetto l individuazione dei criteri e delle procedure per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolta al pubblico che a una circoscritta categoria di utenti, sia con validità annuale che con validità stagionale o temporanea. Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione 1. Ai sensi dell art.2 del Regolamento regionale approvato con DGR n 1097 del concernente: Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione deltitolo III della L.R. 27/2009 (Testo Unico in materia di Commercio) e secondo quanto previstodall art. 60 comma 2 della L. R. 27/2009, si intendono per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell esercizio, o in un area aperta al pubblico attrezzatti allo scopo. b) per superficie di somministrazione s intende l area cui accede il pubblico attrezzata per ilconsumo di alimenti e bevande, compresa l area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili; c) area aperta al pubblico quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività; d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie e convegni; e) requisiti igienico sanitari occorrenti per l apertura, il trasferimento o l ampliamento di pubblici esercizi, i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e nei provvedimenti dell Azienda Sanitaria Unica Regionale; f) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone; g) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma pubblica o indiretta. 2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzatorio sanitario; nei sopra citati esercizi possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità; 3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti

2 denominazioni: a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti, dotati di servizio al tavolo; b) esercizio con cucina tipica: esercizi di cui alla lettera a) in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavola calda, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo; d) pizzeria e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza; e) bar gastronomico e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo, in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte le operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi di cui alla lettera f) caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di tipi specifici di bevande, eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina; i) disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è associata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività; l) discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente a un'attività di trattenimento e svago prevalente rispetto alla prima; m) mensa aziendale: struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro, anche convenzionata con altre imprese; n) mensa interaziendale: struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate,destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come non aperta al pubblico. Deve inoltre essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto a un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto a utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate; o) bar aziendale o bar interno: struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno. 3.1 Il titolare dell esercizio ha l obbligo di comunicare al Comune l attività o le attività individuate che intende esercitare. 4. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi e, in genere, i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell attività, nonché le produzioni enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza alimentare. 5. Sono ricompresi nella tipologia degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i centri rurali di ristoro e degustazione, di cui all art. 21 comma 1 lettera b) della L.R. n. 3/ Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano alle attività turistiche ed

3 agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore. 7. Non si applicano, altresì, agli artigiani di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della L.R. 27/2009 che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione dialimenti e bevande da parte di circoli privati), agli articoli 86 e 110 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ogni altra disposizionestatale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza. Art. 3 Finalità generali e obiettivi Il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede il l apertura di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e trasferimenti di sede senza ulteriori condizioni, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità: - alle vigenti norme urbanistico edilizie; - alle vigenti norme igienico sanitarie; - al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Civitanova Marche approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 51, 52 e 53 del Art. 4 Nuove aperture 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionali, è soggetta a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Civitanova Marche. 2. L attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune. 3. La presentazione della SCIA tiene luogo anche della licenza ai fini dell' articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come disposto dall' articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940 n Possono essere esercitate attività stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere riportati sulla SCIA, nel complesso non possono essere inferiori a un mese né superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare. 5. Nella SCIA devono essere indicati: a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 61 della L.r. 27/2009; b) la disponibilità dei locali (indicando gli estremi del relativo titolo di possesso: atto di compravendita, atto di donazione, contratto di affitto, di comodato ecc.); c) i dati anagrafici dell'eventuale preposto e il possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso; d) l ubicazione dell esercizio, la superficie di somministrazione e quella complessiva dei locali; e) l idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario, urbanistico edilizio e relativo alla destinazione d uso, l idoneità degli stessi sotto il profilo della prevenzione incendi (ove richiesto), della sicurezza, della tutela dall inquinamento acustico (ove richiesto) e della sorvegliabilità (DM 564/92), indicando gli estremi del certificato di agibilità o la data di presentazione della relativa richiesta, quale risulta al protocollo del Comune 6. Alla SCIA deve ssere allegata: - copia della Notifica Igienico Sanitaria con il timbro di arrivo al protocollo della competente Asur; - planimetria a firma di tecnico abilitato riportante le esatte dimensioni dei locali, la superficie

4 totale, già calcolata, adibita alla somministrazione al pubblico e la destinazione di tutti gli accessi (porte, finestre, fughe d esodo) con indicazione delle vie verso quali si aprono (per la verifica dei criteri di sorvegliabilità del D.M. 564/92); - autocertificazione attestante il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov. le VV. FF., ove previsto, - relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato (ove richiesta) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente in cui si attesta l inesistenza di sorgenti sonore significative; - copia di un valido documento d identità o di riconoscimento del sottoscrittore (o dei sottoscrittori) e dell eventuale preposto; - (in caso di cittadini extracomunitari) copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità. 7. La SCIA ha validità a tempo indeterminato nei limiti della Notifica Igienico Sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via telematica, gli estremi della SCIA alla struttura organizzativa regionale competente in materia, al Prefetto, al Questore, all'azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). 8. L Amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, fatta salva la possibilità che l interessato provveda a conformare l attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni fissato dall Amministrazione. E fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela. Art. 5 Attività di somministrazione rivolte a una circoscritta categoria di utenti. 1. Sono soggette a SCIA da presentare al SUAP le attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito specificate: a) nel domicilio del consumatore; b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili; d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili; e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 19 della L.R. 27/2009; f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso; g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari; h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo IV della L.R. 27/2009; 2. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Ai sensi dell' articolo 60, comma 1, lettera d) della L.r. n. 27/2009, per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. È comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi

5 istallate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate. 3. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del sopra citato comma 1, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente. 4. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, svolta congiuntamente a una delle attività di intrattenimento e svago di cui alle attività riferite alla lettera g) del comma 1 sopra indicato, non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale o delle aree all'aperto destinate all'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, ovvero il 25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare, nel rispetto della normativa di settore. 5. Per gli esercizi di cui alla lettera h) del sopra citato comma 1, l'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione dei carburanti e deve pertanto essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Reg. reg. 16 febbario 2011 n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 Testo unico in materia di commercio ). 6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 1 sopra citato rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi. L'attività di somministrazione non è trasferibile se non con l'intera attività principale. 7. Nella SCIA devono essere indicati: a) le caratteristiche specifiche dell attività da svolgere; b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 61 della L.r. 27/2009; c) la disponibilità dei locali (indicando gli estremi del relativo titolo di possesso: atto di compravendita, atto di donazione, contratto di affitto, di comodato ecc.); d) i dati anagrafici dell'eventuale preposto e il possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso; e) l ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lett. g), la superficie utilizzata per le attività di intrettenimento; f) l idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario, urbanistico edilizio e relativo alla destinazione d uso, l idoneità degli stessi sotto il profilo della prevenzione incendi (ove richiesto), della sicurezza, della tutela dall inquinamento acustico (ove richiesto) e della sorvegliabilità (DM 564/92), indicando gli estremi del certificato di agibilità o la data di presentazione della relativa richiesta, quale risulta al protocollo del Comune. 8. Alla SCIA deve ssere allegata: - copia della Notifica Igienico Sanitaria con il timbro di arrivo al protocollo della competente Asur; - planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato, da cui devono risultare (già calcolate) la superficie di somministrazione e quella totale, vale a dire comprensiva dei locali aventi diversa destinazione (servizi igienici, locali di lavorazione, uffici, ecc) nonchè tutti gli accessi (porte, finestre, fughe d esodo) con indicazione delle vie verso quali si aprono (per la verifica dei criteri di sorvegliabilità del D.M. 564/92); - autocertificazione attestante il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov. le VV. FF., ove previsto; - relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato (ove richiesta) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente in cui si attesta l inesistenza di sorgenti sonore significative; - copia di un valido documento d identità o di riconoscimento del sottoscrittore (o dei sottoscrittori) e dell eventuale preposto; - (in caso di cittadini extracomunitari) copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità. 9. La SCIA ha validità a tempo indeterminato nei limiti della Notifica Igienico Sanitaria ed è valida

6 solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via telematica, gli estremi della SCIA alla struttura organizzativa regionale competente in materia, al Prefetto, al Questore, all'azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e alla Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). 10. L Amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, fatta salva la possibilità che l interessato provveda a conformare l attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni fissato dall Amministrazione. E fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela. Art. 6 Attività di somministrazione temporanea. 1.In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. 2. Ai sensi dell' articolo 65 della L.R. 27/2009 la SCIA deve indicare: a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande; b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi; c) il possesso dei requisiti morali; d) la disponibilità e conformità del locale o dell'area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; e) la dichiarazione di aver presentato la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA); 3. Per le manifestazioni in questione l articolo 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Il Comune verifica la sussistenza di tale carattere mediante la presentazione di opportuna certificazione. Art. 7 Subingresso. 1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA, da presentare al SUAP del Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA. 2. Nella SCIA il subentrante deve indicare: a) gli estremi dell'autorizzazione, della d.i.a. e della s.c.i.a. in cui si subentra; b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso; c) la sussistenza dei requisiti igienico sanitari; d) il possesso dei requisiti morali e professionali. 3. In caso di subingresso per causa di morte gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all' articolo 61 della L.R. n. 27/2009, possono continuare l'attività a titolo provvisorio per un anno dall'apertura della successione, previa presentazione al SUAP della SCIA di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono comunicare al Comune la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura della successione.

7 4.Il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività se l'interessato risulta privo dei requisiti morali di cui all' articolo 61 della L.R. n. 27/ In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili. Art. 8 Trasferimento di sede 1. È soggetto a SCIA da presentare al SUAP il trasferimento di sede di un pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Nella SCIA devono essere indicati: a) la disponibilità dei locali (indicando gli estremi del relativo titolo di possesso: atto di compravendita, atto di donazione, contratto di affitto, di comodato ecc.); b) l ubicazione dell esercizio, la superficie di somministrazione e quella complessiva dei locali; c) l idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario, urbanistico edilizio e relativo alla destinazione d uso, l idoneità degli stessi sotto il profilo della prevenzione incendi (ove richiesto), della sicurezza, della tutela dall inquinamento acustico (ove richiesto) e della sorvegliabilità (DM 564/92), indicando gli estremi del certificato di agibilità o la data di presentazione della relativa richiesta, quale risulta al protocollo del Comune; 3. Alla SCIA deve ssere allegata: - copia della Notifica Igienico Sanitaria con il timbro di arrivo al protocollo della competente Asur; - documentazione comprovante la disponibilità dei locali; - planimetria a firma di tecnico abilitato riportante le esatte dimensioni dei locali, la superficie totale, già calcolata, adibita alla somministrazione al pubblico e la destinazione di tutti gli accessi (porte, finestre, fughe d esodo) con indicazione delle vie verso quali si aprono (per la verifica dei criteri di sorvegliabilità del D.M. 564/92); - autocertificazione attestante il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov. le VV. FF., ove previsto, - relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato (ove richiesta) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente in cui si attesta l inesistenza di sorgenti sonore significative; - copia di un valido documento d identità o di riconoscimento del sottoscrittore (o dei sottoscrittori) e dell eventuale preposto; - (in caso di cittadini extracomunitari) copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità. Art. 9 Ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione dell'esercizio. 1.L'ampliamento e la riduzione della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a preventiva comunicazione, da inviare al SUAP. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività. 2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma Il Comune, entro i successivi sessanta giorni, accerta la conformità alla normativa in materia igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla L.R. 27/2009 dal presente regolamento. In caso di mancato rispetto delle norme, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nella parte ampliata.

8 Art. 10 Variazioni generiche 1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP del Comune, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile. 2. Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al SUAP, producendo una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività. Art. 11 Gestione di reparto. 1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al SUAP del Comune. 2. Alla comunicazione sono allegati: a) il contratto di gestione; b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali. 3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione. 4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all' articolo 69 della L.R. n. 27/2009 si applicano al gestore di reparto. 5. In mancanza della comunicazione di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Art. 12 Attività accessorie 1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione della SCIA consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti: a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che: - i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; - non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso; b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione; - i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale; - non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso; - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato. 2. Per quanto riguarda le attrezzature di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la presenza

9 e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento. 3. È inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera b), l'effettuazione di: a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari; b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti. 4. Al fine di consentire le operazioni di vigilanza e controllo e di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela dell inquinamento acustico, l effettuazione dei piccoli trattenimenti che rispettano i valori limite assoluti di emissione e di immissione Leq. in db(a) indicati nelle tabelle 1 e 2 di cui al Capo I articolo del Piano di zonizzazione Acustica del Territorio Comunale Norme tecniche di attuazione approvato con atto di C.C. n. 51 del sono soggetti a SCIA, da presentare al SUAP allegando la documentazione di seguito specificata : - autocertificazione attestante il rispetto dei suddetti valori; - asseverazione di tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei valori limite assoluti di emissione e di immissione Leq. in db(a) indicati nelle tabelle 1 e 2 di cui al Capo I articolo del Piano di zonizzazione Acustica del Territorio Comunale Norme tecniche di attuazione approvato con atto di C.C. n. 51 del ; 4.1 Qualora detta asseverazione fosse già stata prodotta in occasione di precedenti eventi, potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la disposizione dei locali, la tipologia degli strumenti musicali utilizzati e le altre condizioni acustiche non hanno subito modifiche 4.2 i suddetti piccoli trattenimenti potranno essere effettuati dalle ore alla ore I pubblici esercizi che, per la natura degli eventi svolti all interno dei trattenimenti da loro organizzati, non possono rispettare i limiti di emissione ed immissione e, pertanto, debbono fruire del regime di deroga, devono presentare al SUAP, ai sensi dell art. 16 della L.R. 28/2001, almeno 15 giorni prima dell inizio dell attività, richiesta di autorizzazione allegando la seguente documentazione: - relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica contenente: a) breve descrizione del tipo di attività b) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l attività con articolazione delle varie fasi; c) limiti da rispettare richiesti in deroga con adeguata motivazione; d) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo; e) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico 5.1 Il limite orario non può andare oltre le ore 24.00; in tutte le aree ubicate nella fascia costiera, esclusivamente nel periodo estivo, i limiti orari previsti per il venerdì ed i prefestivi, possono essere prorogati di un ora. 6. In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all'inquinamento acustico. 7. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a 80 centimetri, muniti di certificato di idoneità statica e certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. È consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. 8. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.

10 Art. 13 Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività. 1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo decade: a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi; b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità; c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità. 2. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa: a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità; b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto. 3. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando: a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità; b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità; c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b). Art. 14 Cessazione dell'attività. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve trasmettere entro trenta giorni al SUAP del comune apposita comunicazione, riconsegnando l'eventuale autorizzazione. Art. 15 Circoli privati Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate da circoli privati si applica la disciplina speciale di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Art. 16 Orari Ai sensi dell art. 3 comma d bis del D.L. 223/2006, così come modificato dal D.L convertito in legge dalla L n. 214, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i limiti degli orari di apertura e chiusura. Gli orari di apertura e chiusura dovranno, tuttavia, essere comunicati al SUAP e pubblicizzati tramite l esposizione di appositi cartelli o altri mezzi idonei.

11 Art. 17 Disposizioni finali. 1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentano personalmente la pratica. I cittadini extracomunitari devono esibire l'originale della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di famiglia. 2. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell' articolo 38 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) e successive modifiche e integrazioni. 3. Le attività di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della normativa statale e regionale sull'inquinamento acustico, in attuazione in particolare della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). 4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni del R.D. 773/31 applicabili alle attività di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. 5. Sono fatte salve altresì le autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività (DIA) di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e alla legge regionale 9 dicembre 2005 n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). Art. 18 Sanzioni. 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 61 della L.r. 27/2009, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17- bis, comma 1, del R.D. 773/ Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del R.D. 773/ Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17- quater del R.D. 773/1931. Art. 19 Norma finale Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla L.R. 27/2009 e alla Deliberazione n del recante Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio).

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