ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI

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1 ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI IL SINDACO VISTO VISTO il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza; il R. D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza; VISTO l art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; VISTA VISTO VISTA VISTO VISTO SENTITE TENUTO la legge 25 agosto 1991, n. 287 sull aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi; il TITOLO II della legge regionale 05 aprile 1994, n. 12 avente per oggetto i criteri per la fissazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la legge quadro sull inquinamento acustico; il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi; le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale; conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore; 1

2 ORDINA il presente provvedimento disciplina per il territorio del Comune l orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi. TITOLO I ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ART. 1 - ESERCIZI DI TIPOLOGIA "a" 1 In conformità con quanto stabilito dall art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono esercizi di tipologia a gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari). 2 Per gli esercizi di tipologia a l'orario MINIMO e MASSIMO di attività è fissato nell'ambito della seguente fascia: APERTURA: ore 11,30; CHIUSURA: ore 23,00. 3 Nel rispetto dell orario di cui al secondo comma del presente articolo, gli esercizi sono tenuti ad una APERTURA MINIMA OBBLIGATORIA di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui al successivo articolo I singoli esercenti possono anticipare o posticipare l'orario di cui al secondo comma del presente articolo entro il LIMITE MASSIMO GIORNALIERO di 16 ore con APERTURA non prima delle ore 9,00 e CHIUSURA non oltre le ore 02,00. ART. 2 - ESERCIZI DI TIPOLOGIA "b" 1 - In conformità con quanto stabilito dall art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991, sono esercizi di tipologia b gli esercizi di per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). 2 - Per gli esercizi di tipologia b l'orario MINIMO e MASSIMO di attività è fissato nell'ambito della seguente fascia: 2

3 APERTURA: ore 08,00; CHIUSURA: ore 21,00. 3 Nel rispetto dell orario di cui al secondo comma del presente articolo, gli esercizi sono tenuti ad una APERTURA MINIMA OBBLIGATORIA di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui al successivo articolo I singoli esercenti possono anticipare o posticipare l'orario di cui al secondo comma del presente articolo entro il LIMITE MASSIMO GIORNALIERO di 20 ore con APERTURA non prima delle ore 05,00 e CHIUSURA non oltre le ore 02,00. ART. 3 - ESERCIZI DI TIPOLOGIA "c" 1 In conformità con quanto stabilito dall art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991, sono esercizi di tipologia c gli esercizi di cui alle lettere a e b in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. 2 Gli esercizi di tipologia c nei quali sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago seguono l orario stabilito per i pubblici esercizi di cui al TITOLO II e al TITOLO III della presente ordinanza. ART. 4 - ESERCIZI DI TIPOLOGIA "d" 1 - In conformità con quanto stabilito dall art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991, sono esercizi di tipologia d gli esercizi di cui alla lettera b nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2 - Per gli esercizi di tipologia d l'orario MINIMO e MASSIMO di attività è fissato nell'ambito della seguente fascia: APERTURA: ore 08,00; CHIUSURA: ore 21,00. 3 Nel rispetto dell orario di cui al secondo comma del presente articolo, gli esercizi sono tenuti ad una APERTURA MINIMA OBBLIGATORIA di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui al successivo articolo I singoli esercenti possono anticipare o posticipare l'orario di cui al secondo comma del presente articolo entro il LIMITE MASSIMO GIORNALIERO di 20 ore con APERTURA non prima delle ore 05,00 e CHIUSURA non oltre le ore 02,00. 3

4 ART. 5 - ESERCIZI CON ATTIVITÀ SERALE 1 Gli esercizi di tipologia a, b e d, di cui all art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991, n. 287, con esclusiva attività serale sono tenuti ad una APERTURA MINIMA OBBLIGATORIA di sette ore: APERTURA: ore 18,00; CHIUSURA: ore 01,00. 2 L orario di cui al primo comma del presente articolo va autorizzato dal Sindaco. 3 - I singoli esercenti possono anticipare o posticipare l'orario di cui al primo comma del presente articolo entro il LIMITE MASSIMO GIORNALIERO di 9 ore con APERTURA non prima delle ore 16,00 e CHIUSURA non oltre le ore 02,00. ART. 6 CENTRI COMMERCIALI E MERCATO ALL INGROSSO 1 - Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande operanti all'interno dei CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO di cui all art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e del MERCATO ORTOFRUTTICOLO all'ingrosso adottano l'orario di apertura e di chiusura delle strutture commerciali in cui operano. ART. 7 TIPOLOGIE PARTICOLARI 1 Ai sensi dell art. 8, comma 4, della legge 28 agosto 1991, n. 287, le disposizioni relative all orario minimo e massimo di cui ai precedenti articoli non si applicano alle seguenti tipologie di attività: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti all interno della stazione ferroviaria e della stazione per autocorriere; d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; e) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; f) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; g) nei mezzi di trasporto pubblico. ART. 8 ESERCIZI MISTI 1 Gli esercizi provvisti di autorizzazione amministrativa per più di una tipologia fra quelle previste dall art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991, n. 287, debbono applicare l orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto dal presente Titolo per l attività prevalente. La prevalenza, da dichiarare in sede di presentazione della domanda per il rilascio della autorizzazione amministrativa per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, va valutata esclusivamente con riferimento al volume di affari. 4

5 2 I titolari di esercizi misti soggetti ad autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 28 agosto 1991, n. 287, e a comunicazione o autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree private di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o a licenza per la vendita di generi di monopolio nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura del pubblico esercizio devono sospendere l attività di somministrazione nel caso in cui l esercizio stesso resti aperto per lo svolgimento dell attività relativa alle altre comunicazioni, autorizzazioni o licenze. ART. 9 SCELTA DELL ORARIO 1 L orario di apertura dell esercizio, non inferiore al minimo obbligatorio di sette ore comprese entro la fascia di orario minimo e massimo di attività, è scelto dall esercente e può essere differenziato per periodi dell anno. 2 L esercente deve comunicare al Sindaco l orario adottato e renderlo noto al pubblico con l esposizione di un apposito cartello ben visibile. Allo stesso modo va reso noto il giorno di chiusura settimanale obbligatorio ed, eventualmente, la mezza giornata di chiusura facoltativa. 3 La scelta dell orario adottato deve essere comunicata al Sindaco al momento del rilascio dell autorizzazione amministrativa. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l orario prescelto dal precedente titolare. 4 L esercente è obbligato all osservanza dell orario prescelto per l intero anno solare. L eventuale modifica per l anno successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 15 dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell anno, possono essere consentite dal Sindaco, su richiesta dell esercente, purché non contrastino con le esigenze dell utenza. 5 Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l orario scelto dall esercente. ART DEROGHE ALL'ORARIO 1 Ferma restando l'apertura minima obbligatoria di sette ore, l'esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario adottato, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera fino al limite massimo di due ore consecutive. 2 Nella settimana precedente la Pasqua (inclusa la Domenica delle Palme), nel periodo compreso tra il primo di dicembre ed il 07 gennaio, nel periodo di Carnevale e delle Fiere, o su espressa e motivata richiesta dell'interessato, il Sindaco può concedere autorizzazioni di deroghe all'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio. 3 Nell'interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze dei cittadini e degli operatori economici, in considerazione delle consuetudini locali, possono essere concesse 5

6 eccezionalmente dal Sindaco autorizzazioni di deroga anche ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 del giorno successivo. ART CHIUSURA SETTIMANALE 1 Gli esercizi pubblici di tipologia a, b e d di cui all art. 5, comma 1, della legge 28 agosto 1991 debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana. 2 Gli esercizi pubblici possono effettuare una ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo obbligatoria, previa autorizzazione del Sindaco. 3 - Gli esercizi pubblici con attività serale, di cui al precedente articolo 5, sono esonerati dall obbligo della chiusura settimanale. ART DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA 1 L'esercente di pubblico esercizio di tipologia a, b e d ha facoltà di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata di chiusura obbligatoria coincida con una festività infrasettimanale. 2 E' sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura di cui al precedente articolo 11 nella settimana antecedente la Pasqua (inclusa la Domenica delle Palme) e nel periodo compreso tra il primo di dicembre e il 07 gennaio. 3 E' prevista una deroga temporanea all'obbligo di chiusura settimanale, per non più di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, durante ricorrenze, festività e manifestazioni locali, nel periodo di Carnevale e delle Fiere, nonché per particolari motivi di interesse pubblico. ART PERIODO TURISTICO 1 Nel periodo 15 giugno - 15 settembre, periodo di massimo afflusso turistico, è prevista una deroga all'obbligo di chiusura settimanale. 2 Il Sindaco può direttamente concedere analoghe deroghe per avvenimenti eccezionali non ricorrenti. ART. 14 PROGRAMMI DI APERTURA 6

7 1 Il Sindaco, al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone per i mesi estivi programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente ordinanza. 2 Gli esercenti debbono rendere noti i turni al pubblico mediante l esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. TITOLO II ESERCIZI DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO ART SALE PUBBLICHE DA GIOCO E GIOCHI LECITI 1 Sono sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti i pubblici esercizi muniti di licenza ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, all interno dei quali è possibile intrattenersi con il gioco del bigliardo, con le carte e con altri giochi leciti. 2 Per le sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti l ORARIO MINIMO e MASSIMO di attività è fissato nell ambito della seguente fascia: APERTURA: ore 10,00; CHIUSURA: ore 21,00. 3 Nel rispetto dell orario di cui al secondo comma del presente articolo, gli esercizi sono tenuti ad una APERTURA MINIMA OBBLIGATORIA di 7 ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui al precedente articolo I singoli esercenti possono posticipare l'orario di cui al secondo comma del presente articolo entro il LIMITE MASSIMO GIORNALIERO di 16 ore con CHIUSURA non oltre le ore 02,00. 5 Nei pubblici esercizi di tipologia a, b e d muniti anche di licenza per bigliardi ed altri giochi leciti ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e del Regolamento comunale per il rilascio di licenze per pubbliche sale giochi, l esercizio del gioco è regolamentato dalle disposizioni del presente titolo. 6 Per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo I. TITOLO III LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO 7

8 ART. 16 PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO 1 Sono esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento i pubblici esercizi operanti in locali sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e deputati ad attività di divertimento, distrazioni, amenità intenzionalmente offerte al pubblico, quali teatri, cinematografi, discoteche, sale da ballo ed esercizi similari muniti o meno di licenza per l esercizio dell attività ai sensi dell art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. 2 Gli esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento debbono osservare un ORARIO MASSIMO di 14 ore nell ambito della seguente fascia: APERTURA: ore 10,00; CHIUSURA: ore 02,00. 3 Nell interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze dei cittadini e degli operatori economici, in considerazione delle consuetudini locali, nonché della particolare tipologia di attività di trattenimento e svago, il Sindaco può autorizzare deroghe all orario di apertura e di chiusura con un limite massimo di apertura fino alle ore Il Sindaco, per le stesse motivazioni, può imporre restrizioni anticipando la chiusura alle ore Per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo I. ART. 17 ATTIVITÀ DI PIANO BAR, CONCERTINI MUSICALI E TRATTENIMENTI MUSICALI VARI 1 Le attività di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali vari sia dal vivo che con l ausilio di mezzi sonori, che si tengono all interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a, b, e d o nelle loro immediate vicinanze prospicienti l entrata e all interno di circoli ricreativi privati sono consentite con il seguente orario: PERIODO INVERNALE DALLE ORE ALLE ORE PERIODO ESTIVO DALLE ORE ALLE ORE Le attività temporanee e occasionali di accademie, trattenimenti danzanti e spettacoli musicali vari, sia dal vivo che con l ausilio di mezzi sonori, autorizzate ai sensi dell art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su aree pubbliche o private sono consentite con il seguente orario: PERIODO INVERNALE DALLE ORE ALLE ORE PERIODO ESTIVO DALLE ORE ALLE ORE Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere prorogate fino all ora di chiusura obbligatoria nel caso in cui il titolare dell esercizio, contestualmente alla richiesta di 8

9 estensione oraria, produca una perizia, redatta da un tecnico abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che accerti il rispetto dei requisiti previsti dall art. 4 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n TITOLO IV INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 18 INQUINAMENTO ACUSTICO 1 I pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, i circoli privati di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235 e gli esercizi di sale pubbliche da gioco che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da tutte le norme di legge e regolamentari in materia indipendentemente dal fatto che l attività si svolga al chiuso o all aperto. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 SANZIONI 1 Chiunque viola le disposizioni previste dal Titolo I e dal Titolo II della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06 maggio 1940, n. 635 e delle altre norme di legge e regolamentari in materia. 2 - Chiunque viola le disposizioni relative all orario di apertura e di chiusura previste dal Titolo III della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 ai sensi dell art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 3 Chiunque viola le disposizioni relative all inquinamento acustico previste dal Titolo IV della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi delle norme di legge e regolamentari in materia. 9

10 4 In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può inoltre disporre la chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 5 - Ai vigili urbani, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza. ART. 20 ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI 1 La presente ordinanza abroga l'ordinanza sindacale n. 310 del 06 novembre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione contraria in materia. Jesi li 22 Aprile 2003 IL SINDACO (Fabiano Belcecchi) FOC/Flam 10

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