COMUNE DI APRILIA PROVINCIA DI LATINA
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1 COMUNE DI APRILIA PROVINCIA DI LATINA ORDINANZA N. 01 DEL SULLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IL SINDACO Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 recanti i nuovi criteri e parametri per la definizione degli orari di vendita delle attività commerciali; Visto l art. 31 della Legge Regionale n. 33 e ss.mm.ii.; Visto l art. 17 della Legge Regionale n. 21 ss.mm.ii.; Vista Legge n. 161 come modificata con Legge n. 1142; Vista la Legge n. 174; Visto il D.P.R n. 616; Visto il D.Lgs n. 32; Vista la Legge Regionale n. 8 come modificata con Legge Regionale n. 35; Vista la Legge n. 248 di conversione del Decreto Legge n. 223; Vista la Legge n. 40 di conversione del Decreto Legge n. 7; Visto il D.Lgs n. 267; Vista la Legge n. 241 e ss.mm.ii.; Sentito il parere delle associazioni di categoria, delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti nella riunione del ; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del ; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000; ORDINA Art. 1 Norme comuni 1. La presente ordinanza disciplina gli orari e i vincoli di apertura e chiusura delle attività produttive fermo restando quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale che deve intendersi richiamata nelle presenti disposizioni. 2. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività produttive. Art. 2 Decorrenza e validità 1. A decorrere dal è abrogata l Ordinanza Sindacale n. 416 del e ogni altra disposizione in materia di orari attualmente vigente; 2. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal e produce effetti fino alla sua revoca, abrogazione o sostituzione con successivi provvedimenti. Art. 3 Ambito di applicazione La presente ordinanza disciplina orari, turni di apertura e chiusura, obblighi collegati all esercizio delle sottoelencate attività: - esercizi che effettuano la vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica ivi comprese la vendita diretta di prodotti di produzione propria effettuata da produttori agricoli in locali appositamente attrezzati ubicati in luoghi diversi da luogo di produzione; - le rivendite di quotidiani e periodici; - pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; - attività artigianali nel settore alimentare (pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie e simili);
2 - attività di acconciatori, estetisti, piercing e tatuatori; - distributori di carburanti; - locali di pubblico trattenimento e spettacolo. Art. 4 - Vendita al dettaglio su area privata rimessi alla libera determinazione degli esercenti nei limiti sottoindicati. 2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. 3. L esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall esterno dell esercizio anche quando questi è chiuso. L'esercente non è tenuto a comunicare al Comune l orario di effettiva apertura e chiusura del 4. E obbligatorio osservare la chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1 gennaio e domenica di Pasqua. 5. L esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali. Di tale scelta deve darne informazione al pubblico con le modalità sopra descritte. 6. Non sono tenuti al rispetto dei limiti di orario e degli obblighi di apertura/chiusura domenicale e festiva i seguenti esercizi: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 7. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, restando aperti, previa informazione al pubblico, in almeno uno dei due giorni festivi. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni. 8. E consentito l esercizio dell'attività di vendita in orario notturno in occasione delle manifestazioni denominate Notte Bianca e Shopping day. Art. 5 - Vendita di quotidiani e periodici rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2. I punti esclusivi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana. 3. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l orario previsto per l attività prevalente. 4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 5. I punti esclusivi possono osservare la chiusura domenicale e festiva e possono effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali. Di tale scelta devono darne informazione al pubblico con le modalità sopra descritte. 6. I punti non esclusivi osservano gli obblighi di apertura e chiusura previsti per l attività principale, ma possono effettuare una o più chiusure infrasettimanali della vendita di quotidiani e periodici. Di tale scelta devono darne informazione al pubblico con le modalità sopra descritte.
3 7. Non sono tenuti al rispetto dei limiti di orario e degli obblighi di apertura domenicale e festiva i seguenti esercizi: a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita esclusivi e non esclusivi; e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti; g) la vendita di quotidiani e periodici all interno di strutture pubbliche o private, l accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità; h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali. Art. 6 - Somministrazione di alimenti e bevande rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti sottoindicati. 2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 04,00 di mattina alle ore 02,00 nel periodo invernale e alle ore 04,00 nel periodo estivo senza limiti minimi o massimi di orario di apertura giornaliera. Il periodo invernale e il periodo estivo sono determinati in funzione dell entrata in vigore dell ora legale. 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 4. Gli esercenti non sono tenuti ad osservare l obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio. 5. L'esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali. 6. Previa concertazione, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il Sindaco, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno dandone comunicazione agli esercenti almeno 30 giorni prima dell adozione. 7. In caso di chiusura per oltre 15 giorni consecutivi l esercente è tenuto a concordare la chiusura stessa con gli esercizi limitrofi, ed in caso di mancato accordo, con l Amministrazione Comunale, al fine di garantire un adeguato servizio sul territorio. In ogni caso l esercente dà comunicazione al Comune della chiusura prolungata almeno 10 giorni prima. 8. Non sono tenuti al rispetto dei limiti di apertura e chiusura dell attività i seguenti esercizi: a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d arte. L attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l esercizio dell attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) esercizi situati all interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico; c) esercizi situati presso empori polifunzionali; d) esercizi situati nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all articolo 2 del d.p.r. 235/2001; e) nelle mense aziendali, negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei
4 confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura; f) al domicilio del consumatore; g) nelle strutture ove la somministrazione viene effettuata in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine, strutture d accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. 9. Il Sindaco, su richiesta, potrà concedere ad uno o più esercizi, anche per tipologie di attività, deroga temporanea al rispetto degli orari e degli obblighi definiti nel presente articolo. 10. Il Sindaco, ove riscontri irregolarità nell osservanza degli orari di apertura e chiusura che determinino disturbo della quiete pubblica o problemi per la tutela di interessi pubblici prevalenti, può disporre l anticipazione dell orario di chiusura o la posticipazione dell orario di apertura prescelto comunque per un tempo limitato non superiore a 3 mesi. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di vendita al dettaglio dei generi di pasticceria, gelateria, rosticceria, pizzeria e simili, ancorché artigianali e anche se non munite del titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande. Art. 7 - Attività di acconciatori, estetisti, piercing e tatuatori rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore Gli esercenti che svolgono congiuntamente l attività di acconciatore, estetista, piercing o tatuatore possono optare per l osservanza di un unico orario per tutte le attività svolte, ovvero possono diversificare gli orari dandone adeguata informazione al pubblico. 4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 5. Gli esercizi possono osservare la chiusura domenicale e festiva fermo restando l obbligo di chiusura nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1 gennaio e domenica di Pasqua; 6. L'esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali. 7. Gli esercizi operanti all interno di centri commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l orario ed i turni di apertura e chiusura prescelti dalla struttura stessa salva deroga o diversa disposizione. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale. Art. 8 - Commercio su area pubblica 1. Le attività di vendita svolte presso i mercati settimanali (art. 28 c. 1 lettera a D.Lgs. 114/1998) devono osservare il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore nelle singole giornate di svolgimento. Qualora la giornata di svolgimento ricada in giorno festivo, di norma è consentito lo svolgimento del mercato salvo la facoltà del Sindaco, per motivate esigenze, di spostarla in altra giornata. 2. Le attività di vendita svolte presso i mercati giornalieri (art. 28 c. 1 lettera a D.Lgs. 114/1998) devono osservare il seguente orario: lunedì 16.30/19.00 periodo invernale dal martedì al venerdì 7.00/13.00 sabato 07.00/ /20.00 periodo estivo
5 domenica e festivi chiusura totale 16.30/19.30 periodo invernale 17.00/20.00 periodo estivo Nelle due giornate feriali che precedono una festività è data facoltà di apertura anche pomeridiana. Il periodo invernale e il periodo estivo sono determinati in funzione dell entrata in vigore dell ora legale. 3. Le attività di vendita svolte in forma itinerante (art. 28 c. 1 lettera b D.Lgs. 114/1998) e le attività di vendita giornaliere ubicate presso il Cimitero Comunale (art. 28, comma 1 lettera a del d.lgs. 114/1998) osservano le disposizioni di cui all art. 4 della presente ordinanza.(1) Art. 9 - Locali di pubblico trattenimento e spettacolo (discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari di cui al R.D. 773/1931 art. 86, e relativo regolamento di attuazione) rimessi alla libera determinazione degli esercenti nei limiti sottoindicati. 2. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore 03,30 di notte senza limiti minimi o massimi di orario di apertura giornaliera. E data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l orario di chiusura fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), dal giovedì al martedì grasso di Carnevale, 8 marzo (festa della donna) e il 31 ottobre (Halloween). 3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere esclusivamente culturale e senza l utilizzo di apparecchiature sonore possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore di notte senza limiti minimi o massimi di orario di apertura giornaliera. 4. I Cinematografi al chiuso possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore 02.00; quelli all aperto dalle ore alle ore Le sale giochi possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore alle ore senza limiti minimi o massimi di orario di apertura giornaliera, salvi i divieti di accesso per i minori. 6. L esercizio dell attività di sala giochi posta all interno di strutture di intrattenimento e svago e l esercizio di giochi leciti all interno delle strutture consentite osserva l orario di apertura e chiusura di dette strutture. 7. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 8. Gli esercenti non sono tenuti ad osservare l obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio. 9. L'esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure infrasettimanali. 10. Il Sindaco, su richiesta, potrà concedere ad uno o più esercizi, anche per tipologie di attività, deroga al rispetto degli orari e degli obblighi definiti nel presente articolo. 11. Il Sindaco, ove riscontri irregolarità nell osservanza degli orari di apertura e chiusura che determinino disturbo della quiete pubblica o problemi per la tutela di interessi pubblici prevalenti, può disporre l anticipazione dell orario di chiusura o la posticipazione dell orario di apertura prescelto comunque per un tempo limitato non superiore a 3 mesi. Art Distributori di carburante rimessi alla libera determinazione degli esercenti nei limiti sottoindicati: 2. L orario minimo settimanale di apertura è fissato in cinquantadue ore;
6 3. Nel rispetto dell orario minimo suddetto, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio comunale nei giorni feriali e nel rispetto delle turnazioni stabilite con ordinanza dirigenziale, negli orari sottoelencati: periodo estivo dalle ore alle ore 12.00, dalle ore alle periodo invernale dalle ore alle ore 12.00, dalle ore alle ore Il periodo invernale e il periodo estivo sono determinati in funzione dell entrata in vigore dell ora legale. 4. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività nella giornata di lunedì, o se questo è festivo nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per la festività infrasettimanali. 5. Il gestore ha l obbligo di pubblicizzare con apposito cartello gli orari e i turni effettuati dall impianto. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico. 6. Le attività accessorie integrative osservano i seguenti orari e turni: A) le attività commerciali e complementari a servizio dell autoveicolo e dell automobilista collegate all impianto e facenti parte dello stesso complesso osservano gli orari e i turni dell impianto carburanti. B) Gli esercizi di somministrazione facenti parte del complesso dell impianto di distribuzione osservano gli orari previsti per gli altri esercizi di somministrazione presenti nel territorio comunale a norma delle disposizioni della presente ordinanza. Art Norme finali 1. La presente ordinanza viene pubblicata all albo pretorio comunale, sul siti internet comunali, e ne viene data la più ampia diffusione mediante trasmissione alle associazioni di categoria del settore; 2. L inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dalle norme di settore nonché, per gli aspetti non diversamente sanzionate, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 7 bis del Dlgs 267/2000. Dalla Residenza Municipale, IL SINDACO Ing. Calogero Santangelo (1) comma così sostituito con ordinanza n. 16 del 21/01/2009
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