OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO
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- Giacinto Ugo Di Giacomo
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1 CITTÀ DI LEGNAGO Ufficio Attività Economiche Via XX Settembre, Legnago (Verona) Tel. 0442/ Fax 0442/ fiorella.zanetti@comune.legnago.vr.it web: Reg.Ord.n.471 Prot.n OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO Visto l art.50 della Legge n.267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Vista la legge Regione Veneto n.29 del 21 settembre 2007 Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito indicata legge ; Ritenuto di provvedere a disciplinare gli orari di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell art.18 comma 8; Visto il successivo art.25 che stabilisce che gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di propria produzione nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ; Considerato di dover provvedere ad una generale disciplina degli orari di somministrazione secondo i criteri indicati dalla legge regionale, tenendo conto della realtà locale, dello stile di vita e delle abitudini della popolazione, contemperando le esigenze di aggregazione soprattutto giovanile, della tutela della quiete notturna, delle aspettative degli operatori economici; Dato atto che il titolare della sala da ballo esistente ha prodotto un progetto di sicurezza e prevenzione con l adozione di misure atte a favorire condizioni di guida sicure all uscita dal locale e contro l abuso di sostanze alcooliche; Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; DETERMINA Con decorrenza immediata, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, come segue: ART.1 - Campo di applicazione e definizioni Campo di applicazione La presente ordinanza fissa gli orari di tutti gli esercizi disciplinati dalla legge regionale 21 settembre 2007, n.29, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad altre attività, così come definita dall art.3, comma 1, lett.a della legge: 1
2 Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente all intrattenimento e svago; Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività non prevalente di intrattenimento e svago; Esercizi in cui l attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago(sale da ballo, locali notturni e similari); Sale pubbliche da gioco Attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande su area pubblica così come individuate nel piano per le aree mercatali; Associazioni e circoli di cui all art.2, comma 4, che svolgono attività permanente o temporanea di intrattenimento e svago, di pubblico spettacolo, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande; Attività particolari di vendita; Somministrazione al domicilio del consumatore; Laboratori di ristorazione di cui all art.9 comma 1, lett.i della legge I disposti della presente ordinanza non si applicano: - negli esercizi annessi a strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; - nei mezzi di trasporto pubblico; - nelle mense aziendali; - nei locali adibiti a somministrazione dalle associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all art.2, comma 3 della legge; - nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifiugiati; - per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche. Definizioni - attività prevalente di intrattenimento e svago - nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi); - esercizio misto esercizio munito di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzato anche al commercio al dettaglio o alla vendita di articoli di monopolio oppure all esercizio di attività artigianali o similari; - attività particolari di vendita gli artigiani del settore alimentare che vendono i beni di propria produzione nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (pizzerie per asporto, kebab, gelaterie); attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie ed esercizi specializzati nella vendita di bevande; - turno di chiusura la chiusura facoltativa dell esercizio per uno o due giorni nella medesima settimana; - somministrazione effettuata da circoli privati di cui l art.2 c.5 della legge attività di somministrazione che presenta almeno uno dei seguenti elementi: a) pagamento del biglietto di ingresso o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative; b) pubblicità dell attività di sommministrazione o di singoli spettacoli a mezzo stampa, internet, manifesti ecc.; 2
3 c) strutturazione del locale tale da apparire attività imprenditoriale di somministrazione; d) ubicazione dei locali di somministrazione con accesso diretto dalla pubblica via. ART. 2 Fascia oraria di apertura Fatta salva la prossibilità di proroga o deroga prevista ai successivi artt.3 e 4, gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla normativa regionale in premessa indicata. determinano gli orari dei propri esercizi nel rispetto delle seguenti fasce orarie giornaliere di apertura: A) - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con esclusione di attività congiunta di intrattenimento e svago tra le ore 05 antimeridiane e le ore 02 del giorno successivo - l orario minimo obbligatorio è di 5 ore giornaliere; - l orario massimo giornaliero non può superare 20 ore. B) - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività non prevalente di intrattenimento e svago tra le ore 09 antimeridiane e le ore 02 del giorno successivo - l orario minimo obbligatorio è di 5 ore giornaliere; - l orario massimo giornaliero non può superare 13 ore C) - Esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni e similari) Tra le ore 15 pomeridiane e le ore 04 del giorno successivo - l orario massimo giornaliero non può superare 12 ore - l esercizio deve effettuare un attività continuativa, con apertura non oltre le ore D) - Esercizi di somministrazione effettuata all interno di sale da gioco, regolamentate dai provvedimenti sindacali nn.119 del , 23 del e 225 del Tra le ore 09 antimeridiane e le ore 24 - l orario minimo obbligatorio è di 5 ore giornaliere - l orario massimo giornaliero non può superare 13 ore E) - Attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande su area pubblica, fatte salve le specifiche disposizioni stabilite nel regolamento del commercio su aree pubbliche scheda n.4 tra le ore 05 antimeridiane e le ore 02 del giorno successivo per i posteggi in concessione decennale individuati nella scheda 4 del regolamento; F) Associazioni e circoli di cui all art.2, commi 4 e 5, che svolgono attività permanente o temporanea di intrattenimento e svago, di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande: tra le ore 09 antimeridiane e le ore 02 del giorno successivo. G) Attività particolari di vendita tra le ore 05 antimeridiane e le ore 02 del giorno successivo - l orario minimo obbligatorio è di 5 ore giornaliere; - l orario massimo giornaliero non può superare 20 ore. 3
4 H) Somministrazione al domicilio del consumatore e laboratori di ristorazione di cui all art.9 comma 1 lettera 1 della legge Tra le ore 05 antimeridiante e le ore 02 del giorno successivo A queste attività non si applicano le norme di cui gli art.26,27,28 e 29 della legge I) PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE ESERCIZI MISTI osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività; CENTRI COMMERCIALI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano; IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa di settore, osservano gli orari dell impianto cui sono annessi; MUSEI-IMPIANTI SPORTIVI-TEATRI, CINEMA la somministrazione osserva l orario dell attività principale; ATTIVITA TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Sono soggette alle norme di cui all art.18 della legge ed alla presente ordinanza, con esclusione dell obbligo del rispetto dell orario minimo di apertura. ART.3 PROROGA DELL ORARIO DI CHIUSURA Gli esercizi di cui all art.2 possono essere autorizzati a prorogare la chiusura fino alle ore 04 del giorno successivo, per il periodo massimo di un anno, tacitamente rinnovabile se non sorgono elementi ostativi di pubblica sicurezza o di interesse pubblico. La prima autorizzazione viene rilasciata, su istanza del titolare, per un periodo sperimentale di sei mesi, salvo che non esistano precedenti accertati di disturbo della quiete pubblica. Il Sindaco provvede alla revoca immediata della proroga nel caso di accertato disturbo della quiete pubblica. Gli esercizi con apertura fino alle ore 04 del giorno successivo già in attività alla data di entrata in vigore della legge, possono mantenere l orario autorizzato prima dell entrata in vigore della legge stessa. Art.4 DEROGHE PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI E concessa in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art.2 della presente ordinanza, senza obbligo di preventiva comunicazione, la facoltà di protrarre l orario di chiusura fino alle ore 05 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi: dall 1 gennaio al 6 gennaio compreso; ulteriori 15 giornate nell anno solare da stabilire, entro il 30 novembre dell anno precedente, sentite le Associazioni locali di categoria. Non è posta alcuna limitazione all orario di apertura degli esercizi di somministrazione nella notte tra il 31 dicembre ed l 1 gennaio. 4
5 ART.5 LIMITAZIONI E MODIFICHE DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE Salvo quanto previsto dall art.54, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco può disporre, con atto motivato rivolto a persone determinate, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico, in via permanente o per situazioni contingenti come disposto dall art.20 della legge e senza applicare le procedure di cui all art.18, comma 1, della stessa. Le limitazioni saranno adottate nei confronti di specifiche categorie di esercizi o di singoli, per i quali gli organi competenti al controllo abbiano accertato che costituiscono fonti di disturbo per il vicinato, sia per musica o semplice vociare di avventori. Si interverrà mediante la riduzione di: 1 - orari delle attività di trattenimento o spettacolo; 2 - orari di utilizzo del plateatico di suolo pubblico o privato aperto al pubblico; 3 - orari dei trattenimenti musicali svolti negli esercizi ai sensi dell art.31 della legge; 4 - orari di apertura del locale Nel caso di accertato disturbo, il Comune notificherà l avvio del procedimento di riduzione dell orario di apertura fissando il termine di dieci giorni per presentare memorie difensive e proposte soluzioni per il contenimento del disturbo. Se tali soluzioni saranno valutate idonee, sarà sospeso il procedimento di riduzione e assegnato un periodo di prova, al quale seguirà la verifica dell efficacia delle misure adottate e conseguente emanazione del provvedimento del Sindaco di riduzione dell orario o archiviazione del procedimento. Nel caso venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica di gravità tale da evidenziare un urgenza indifferibile, verranno adottatti provvedimenti di carattere contingibile ed urgente ai sensi dell art.54 del T.U.EE.LL. Nel caso che la fonte del rumore derivi da attività di spettacolo o trattenimento o altro (insonorizzazione del locale) il Comune avvierà anche un procedimento per la verifica del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. La revoca del provvedimento di riduzione degli orari dei singoli esercizi sarà valutata dopo un congruo termine non inferiore a sei mesi, qualora sia stata dimostrata l effettiva eliminazione del disturbo. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca o sospensione dell autorizzazione che potranno essere adottati nel caso di abuso da parte della persona autorizzata ai sensi dell art.10 del TULPS 18 giugno 1931, n.773. ART.6 ORARIO DELLE ATTIVITA MUSICALI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Le autorizzazioni di cui all art.8, comma 1, della legge abilitano all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all interno dei locali adibiti ad attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Le autorizzazioni di cui al precedente comma abilitano alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o 5
6 intrattenimento e senza il pagamento di un biglietto di ingresso o di aumento del costo della consumazione. Le predette attività sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell inquinamento acustico. All ora stabilita per la chiusura dell esercizio deve cessare ogni attività accessoria di cui all art.31 della legge. Per gli orari e lo svolgimento delle attività di intrattenimento di cui al presente articolo effettuate esternamente al locale di somministrazione, su area privatra ad uso pubblico o su area pubblica avuta in concessione, si rimanda alle specifiche disposizioni comunali in materia. Nel caso venga accertato dagli organi competenti che le attività musicali o di intrattenimento siano causa di disturbo al vicinato, si interverrà a ridurre l orario di effettuazione delle stesse con le modalità previste dall art.5 della presente ordinanza. ART.7 SCELTA DELL ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l obbligo di comunicare preventivamente al Comune l orario che intendono adottare, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall esterno durante l orario di apertura. L orario prescelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e locali similari in cui sono prevalenti l intrattenimento e svago e che devono effettuare un orario continuato ai sensi dell art.2 della presente ordinanza. La scelta dell orario deve essere comunicata al Comune in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quanto il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l orario prescelto dal precedente titolare. L esercente deve osservare l orario prescelto: l eventuale modifica è preventivamente comunicata al Comune. All ora stabilita per la chiusura dell esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione. All ora di chiusura dell esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale come previsto dall art.186 del R.D. 635/1940 Regolamento di esecuzione del TULPS L esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell orario di chiusura. ART.8 DEROGHE GENERALI ALL ORARIO E consentito all esercente di posticipare l apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all orario stabilito. 6
7 Quando l esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, può effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell esercizio, tranne le sale da ballo, locali notturni e locali similari in cui sono prevalenti l intrattenimento e svago. L orario non può essere inferiore a quello minimo obbligatorio previsto dall art.2 della presente ordinanza. ART.9 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di sospensione dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. La sospensione dell attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall esterno dell esercizio. ART.10 CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura nell arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento di sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o prima del rilascio dell autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quanto il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto comunicato dal precedente titolare. I giorni o la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti devono essere resi noti all utenza mediante apposito cartello. L eventuale modifica deve essere preventivamente comunicata al Comune. La chiusura per ferie deve essere resa nota all utenza mediante apposito avviso esterno al locale. ART PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO Quando le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all interesse dei consumatori o per esigenze di interesse pubblico, il Comune può modificare l orario scelto dall esercente. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna zona in cui eventualmente è ripartito il territorio comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, assicurando un adeguato numero di esercizi aperti in ogni giorno della settimana, nel rispetto delle procedure di cui all art.18 comma 1 della legge. 7
8 Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno mediante esposizione di un avviso all esterno dell esercizio. ART.12 CARTELLO ORARIO E fatto obbligo agli esercenti di esporre nell esercizio un cartello ben visibile anche dall esterno durante l orario di apertura, indicante l orario prescelto e comunicato al Comune ed i giorni o la mezza giornata di chiusura settimanale facoltativa. ART.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SU ORARI E CHIUSURA SETTIMANALE Entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente provvedimento, gli esercenti devono comunicare al Comune gli orari di apertura e chiusura nonché i giorni o mezza giornata di chiusura facoltativa. Non sono tenuti a presentare comunicazione al Comune gli esercenti che non intendono variare gli orari o i turni di apertura già comunicati sulla base della precedente normativa purchè tali orari risultino compatibili con i disposti della presente ordinanza. ART.14 DISPOSIZIONI ABROGATE Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per il territorio comunale sono abrogate ed in particolare l ordinanza sindacale n.138 dell 1 giugno 2005 Legnago, li 8 settembre 2009 IL SINDACO Rettondini C:\Documents and Settings\fiorella.zanetti.COMUNELEGNAGO\Desktop\IL SINDACO.doc 8
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