REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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1 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE di LATISANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI (Art. 28 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8) 0

2 CAPO I Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina vigente, determina gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi. 2. In base a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni del presente Regolamento riguardano anche la determinazione degli orari delle attività di intrattenimento e svago. 3. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato dal presente regolamento. 4. Il Sindaco, altresì, adotta gli atti derogatori nell'ambito di quanto determinato dal presente regolamento. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettiuate agli alloggiati; c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, con esclusione delle norme di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento; e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; f) le attività di somministrazione effetuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, nelle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche. CAPO II PUBBLICI ESERCIZI Art. 3 (Orari di apertura degli esercizi) 1. Nel territorio comunale di Latisana la fascia oraria di apertura degli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo. 1

3 2. La fascia oraria di apertura degli esercizi classificati alla lettera c) del citato articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 19991, n. 287 è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo. 3. Nell'ambito della fascia oraria così come determinata nel comma precedente, agli esercizi di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 19991, n. 287, è consentito scegliere un orario di apertura con il limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente. 4. Per gli esercizi di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive. 5. Il Sindaco, su richiesta e nel rispetto della tutela dell ordine pubblico, può concedere deroghe all orario giornaliero di cui ai precedenti commi fino ad un massimo di un ora per la fascia oraria e di tre ore per l apertura massima consentita. 6. Ciascun esercizio pubblico dovrà tuttavia rimanere chiuso e sgombero dalla clientela per almeno un ora nelle ventiquattro onde poter permettere la pulizia del locale. Art. 4 (Comunicazione e pubblicità dell'orario) 1. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione. Fa fede la data di protocollo del Comune. 2. Con la comunicazione dell'orario di cui al comma precedente, l'esercente deve dare notizia, oltre della giornata di chiusura obbligatoria, anche dell'eventuale chiusura facoltativa di cui al comma 2 dell'articolo La comunicazione deve essere fatta anche dal subentrante nella gestione o nella proprietà e nel caso di reintestazione, anche se l'esercente mantiene l'orario della gestione precedente. 4. L'esercente deve, inoltre, indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato, la giornata di chiusura settimanale obbligatoria e l'eventuale chiusura facoltativa. 5. L'orario comunicato al Comune e reso noto al pubblico nelle modalità di cui al comma precedente, è obbligatorio e vincolante per l'esercente che non può praticare orari diversi a sua discrezione. 6. L'esercente che intende cambiare orario di apertura e/o il turno di chiusura obbligatoria e/o facoltativa, deve darne preventiva comunicazione al Comune, così come disposto al comma 1, ed il nuovo orario diverrà operante trascorsi sette giorni dalla comunicazione medesima, sempre che il Comune non abbia eccepito. Art. 5 (Termine per l'accesso al locale e sgombero) 1. L'orario di chiusura comunicato al Comune e reso noto al pubblico è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti. 2. Mezz'ora dopo l'orario di chiusura di cui al comma precedente, nei locali di tipologia b) e d) dell art. 5, comma 1, della L. 287/91 e un ora dopo l orario di chiusura di cui al comma 2

4 precedente nei locali di tipologia a) dell art. 5, comma 1, della L. 287/91, deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori e l'esercente deve effettuare lo sgombero del locale. Art. 6 (Attività congiunte) 1. Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento. 2. Trova applicazione il disposto del precedente articolo 5. Art. 7 (Attività miste) 1. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91, l attività prevalente determina l osservanza dell orario di sgombero di cui al precedente articolo Il carattere di prevalenza è stabilito dall esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune. CAPO III NORME COMUNI Art. 8 (Chiusura obbligatoria e chiusura facoltativa) 1. Per tutti gli esercizi di cui alle tipologie dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta dall'esercente. 2. All'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura in aggiunta al turno di riposo di cui al precedente comma, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta. 3. Al fine di garantire un livello soddisfacente del servizio ai consumatori il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze locali dei consumatori, degi esercenti e dei lavoratori, nonché l Azienda di promozione turistica, le opportune iniziative affinché la chiusura obbligatoria o facoltativa, comprese le ferie, avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio. Art. 9 (Sospensione dell attività) 1. E data facoltà agli esercenti di sospendere l attività per fatti aziendali o personali quali l effettuazione di ferie, malattia, lutto, con l obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. 3

5 2. Qualora la sospensione debba protrarsi prevedibilmente per più di un mese, l esercente deve darne notizia al Comune almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. Art. 10 (Deroghe) 1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e l APT di Lignano e della laguna di Marano, può emanare ordinanza di deroga all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate. 2. Può essere disposta la deroga all obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo dall 1 dicembre al 6 gennaio; d) nel mercoledì delle Ceneri; e) nell ultima settimana intera del carnevale e nell ultima giornata di carnevale; f) nella settimana antecedente la Pasqua. 3. Previo assenso delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché dell APT di Lignano e della Laguna di Marano, il Comune può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali. CAPO IV TRATTENIMENTO E SVAGO Art. 11 (Allietamento nei PP.EE.) 1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 l allietamento è consentito fino alla chiusura dell esercizio, fatta salva la norma di cui al successivo 3 comma. 2. Si intende allietamento l uso di apparecchi di trattenimento quali televisori, apparecchi stereofonici, radiofonici e simili senza l uso di impianti di amplificazione o con l uso di impianti elettroacustici di amplificazione inidonei a superare i limiti di emissione sonora di cui al DPCM n. 215/99, dichiarati tali da tecnico competente. 3. Possono essere effettuate esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l ausilio di cantanti, ed usati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora quali karaoke, purchè rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore di cui al DPCM , n Queste esecuzioni devono comunque terminare alle ore

6 4. L allietamento non è soggetto alla licenza dell articolo 68 e 69 del T.U.L.P.S R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nemmeno alla denuncia preventiva di inizio attività purchè venga organizzato e svolto nei seguenti termini, tali da non fare ravvisare l allietamento come pubblico spettacolo: a) deve avere carattere di complementarietà rispetto all attività principale di ristorazione o somministrazione; b) l ingresso deve essere libero e non comportare aumento del prezzo della consumazione, nemmeno sottoforma di biglietto d ingresso o tessera associativa o prenotazione a carico degli avventori; c) l assetto ordinario del pubblico esercizio non deve venire modificato; d) non deve essere consentito il ballo; e) deve essere evitato l eccessivo affollamento del locale al fine di non creare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela; f) devono essere rispettate le disposizioni di legge relative all esecuzione a regola d arte delle attrezzature e degli impianti elettrici installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati; g) il volume deve essere tenuto costantemente particolarmente moderato e comunque a livelli tali da non arrecare disturbo. 5. L allietamento all aperto entro giardini o spazi interni o aree pubbliche date in concessione è consentito per allietamenti di carattere occasionale e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente e il volume delle emissioni sonore deve essere mantenuto a livelli particolarmente bassi e tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo. 6. L allietamento realizzato attraverso esibizioni musicali dal vivo va comunque comunicato. 7. Qualsiasi tipo di allietamento condotto in termini diversi da quelli indicati al precedente 4 comma (biglietto d ingresso, modifica del locale in sala da trattenimento, etc.) è soggetto alla normativa per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Art. 12 (Giochi leciti) 1. L esercizio dei giochi leciti delle carte e dei giochi attraverso apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, comunemente denominati bigliardi, bigliardini, calcetti, flippers, videogiochi e simili, disciplinati dall articolo 110 del Tulps R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 194 e 195 del regolamento di esecuzione - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, se installati in un pubblico esercizio, sono soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività e i giochi stessi devono cessare con l orario di chiusura del pubblico esercizio stesso. Non è comunque consentito l uso degli apparecchi prima delle ore 10 nei giorni feriali e prima delle ore 9 nei giorni festivi. 2. E fatto divieto di uso di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici ai minori di anni E vietato il gioco delle carte e del biliardo ai minori di anni Gli orari delle sale giochi e sale biliardo vengono stabiliti con ordinanza sindacale nell ambito di una fascia oraria fino alle ore 3 del giorno successivo, e comunque i giochi non possono essere attivati prima delle ore 10 nei giorni feriali e prima delle ore 9 nei giorni festivi. 5

7 5. Negli esercizi di cui sopra deve essere esposta al pubblico la tabella dei giochi proibiti così come previsto all articolo 195 del regolamento di esecuzione del Tulps R.D. 6 maggio 1940, n Art. 13 (Circoli privati) 1. L orario di cui al precedente articolo 11 è altresì previsto per le attività di allietamento e svago riservate ai soli soci di circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell articolo 3, comma 6 lett. E) della legge 25 agosto 1991, n CAPO V SANZIONI Art. 14 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell Ordinanza Sindacale di esecuzione si applica, ove compatibile, l articolo 37, commi 7, 9, 10 e 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da lire (Euro 77,47) a lire (Euro 516,46). 3. In caso di abuso continuato nelle violazioni di cui all articolo 12 il Comune può revocare, previa diffida, l autorizzazione così come previsto dall articolo 10 del Tulps. 6

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