REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA"

Транскрипт

1 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE di LATISANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI (Art. 28 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8) 0

2 CAPO I Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina vigente, determina gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi. 2. In base a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni del presente Regolamento riguardano anche la determinazione degli orari delle attività di intrattenimento e svago. 3. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato dal presente regolamento. 4. Il Sindaco, altresì, adotta gli atti derogatori nell'ambito di quanto determinato dal presente regolamento. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettiuate agli alloggiati; c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, con esclusione delle norme di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento; e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; f) le attività di somministrazione effetuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, nelle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche. CAPO II PUBBLICI ESERCIZI Art. 3 (Orari di apertura degli esercizi) 1. Nel territorio comunale di Latisana la fascia oraria di apertura degli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo. 1

3 2. La fascia oraria di apertura degli esercizi classificati alla lettera c) del citato articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 19991, n. 287 è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo. 3. Nell'ambito della fascia oraria così come determinata nel comma precedente, agli esercizi di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 19991, n. 287, è consentito scegliere un orario di apertura con il limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente. 4. Per gli esercizi di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive. 5. Il Sindaco, su richiesta e nel rispetto della tutela dell ordine pubblico, può concedere deroghe all orario giornaliero di cui ai precedenti commi fino ad un massimo di un ora per la fascia oraria e di tre ore per l apertura massima consentita. 6. Ciascun esercizio pubblico dovrà tuttavia rimanere chiuso e sgombero dalla clientela per almeno un ora nelle ventiquattro onde poter permettere la pulizia del locale. Art. 4 (Comunicazione e pubblicità dell'orario) 1. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione. Fa fede la data di protocollo del Comune. 2. Con la comunicazione dell'orario di cui al comma precedente, l'esercente deve dare notizia, oltre della giornata di chiusura obbligatoria, anche dell'eventuale chiusura facoltativa di cui al comma 2 dell'articolo La comunicazione deve essere fatta anche dal subentrante nella gestione o nella proprietà e nel caso di reintestazione, anche se l'esercente mantiene l'orario della gestione precedente. 4. L'esercente deve, inoltre, indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato, la giornata di chiusura settimanale obbligatoria e l'eventuale chiusura facoltativa. 5. L'orario comunicato al Comune e reso noto al pubblico nelle modalità di cui al comma precedente, è obbligatorio e vincolante per l'esercente che non può praticare orari diversi a sua discrezione. 6. L'esercente che intende cambiare orario di apertura e/o il turno di chiusura obbligatoria e/o facoltativa, deve darne preventiva comunicazione al Comune, così come disposto al comma 1, ed il nuovo orario diverrà operante trascorsi sette giorni dalla comunicazione medesima, sempre che il Comune non abbia eccepito. Art. 5 (Termine per l'accesso al locale e sgombero) 1. L'orario di chiusura comunicato al Comune e reso noto al pubblico è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti. 2. Mezz'ora dopo l'orario di chiusura di cui al comma precedente, nei locali di tipologia b) e d) dell art. 5, comma 1, della L. 287/91 e un ora dopo l orario di chiusura di cui al comma 2

4 precedente nei locali di tipologia a) dell art. 5, comma 1, della L. 287/91, deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori e l'esercente deve effettuare lo sgombero del locale. Art. 6 (Attività congiunte) 1. Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento. 2. Trova applicazione il disposto del precedente articolo 5. Art. 7 (Attività miste) 1. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91, l attività prevalente determina l osservanza dell orario di sgombero di cui al precedente articolo Il carattere di prevalenza è stabilito dall esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune. CAPO III NORME COMUNI Art. 8 (Chiusura obbligatoria e chiusura facoltativa) 1. Per tutti gli esercizi di cui alle tipologie dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta dall'esercente. 2. All'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura in aggiunta al turno di riposo di cui al precedente comma, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta. 3. Al fine di garantire un livello soddisfacente del servizio ai consumatori il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze locali dei consumatori, degi esercenti e dei lavoratori, nonché l Azienda di promozione turistica, le opportune iniziative affinché la chiusura obbligatoria o facoltativa, comprese le ferie, avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio. Art. 9 (Sospensione dell attività) 1. E data facoltà agli esercenti di sospendere l attività per fatti aziendali o personali quali l effettuazione di ferie, malattia, lutto, con l obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. 3

5 2. Qualora la sospensione debba protrarsi prevedibilmente per più di un mese, l esercente deve darne notizia al Comune almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. Art. 10 (Deroghe) 1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e l APT di Lignano e della laguna di Marano, può emanare ordinanza di deroga all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate. 2. Può essere disposta la deroga all obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo dall 1 dicembre al 6 gennaio; d) nel mercoledì delle Ceneri; e) nell ultima settimana intera del carnevale e nell ultima giornata di carnevale; f) nella settimana antecedente la Pasqua. 3. Previo assenso delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché dell APT di Lignano e della Laguna di Marano, il Comune può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali. CAPO IV TRATTENIMENTO E SVAGO Art. 11 (Allietamento nei PP.EE.) 1. Nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 l allietamento è consentito fino alla chiusura dell esercizio, fatta salva la norma di cui al successivo 3 comma. 2. Si intende allietamento l uso di apparecchi di trattenimento quali televisori, apparecchi stereofonici, radiofonici e simili senza l uso di impianti di amplificazione o con l uso di impianti elettroacustici di amplificazione inidonei a superare i limiti di emissione sonora di cui al DPCM n. 215/99, dichiarati tali da tecnico competente. 3. Possono essere effettuate esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l ausilio di cantanti, ed usati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora quali karaoke, purchè rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore di cui al DPCM , n Queste esecuzioni devono comunque terminare alle ore

6 4. L allietamento non è soggetto alla licenza dell articolo 68 e 69 del T.U.L.P.S R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nemmeno alla denuncia preventiva di inizio attività purchè venga organizzato e svolto nei seguenti termini, tali da non fare ravvisare l allietamento come pubblico spettacolo: a) deve avere carattere di complementarietà rispetto all attività principale di ristorazione o somministrazione; b) l ingresso deve essere libero e non comportare aumento del prezzo della consumazione, nemmeno sottoforma di biglietto d ingresso o tessera associativa o prenotazione a carico degli avventori; c) l assetto ordinario del pubblico esercizio non deve venire modificato; d) non deve essere consentito il ballo; e) deve essere evitato l eccessivo affollamento del locale al fine di non creare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela; f) devono essere rispettate le disposizioni di legge relative all esecuzione a regola d arte delle attrezzature e degli impianti elettrici installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati; g) il volume deve essere tenuto costantemente particolarmente moderato e comunque a livelli tali da non arrecare disturbo. 5. L allietamento all aperto entro giardini o spazi interni o aree pubbliche date in concessione è consentito per allietamenti di carattere occasionale e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente e il volume delle emissioni sonore deve essere mantenuto a livelli particolarmente bassi e tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo. 6. L allietamento realizzato attraverso esibizioni musicali dal vivo va comunque comunicato. 7. Qualsiasi tipo di allietamento condotto in termini diversi da quelli indicati al precedente 4 comma (biglietto d ingresso, modifica del locale in sala da trattenimento, etc.) è soggetto alla normativa per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Art. 12 (Giochi leciti) 1. L esercizio dei giochi leciti delle carte e dei giochi attraverso apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, comunemente denominati bigliardi, bigliardini, calcetti, flippers, videogiochi e simili, disciplinati dall articolo 110 del Tulps R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 194 e 195 del regolamento di esecuzione - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, se installati in un pubblico esercizio, sono soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività e i giochi stessi devono cessare con l orario di chiusura del pubblico esercizio stesso. Non è comunque consentito l uso degli apparecchi prima delle ore 10 nei giorni feriali e prima delle ore 9 nei giorni festivi. 2. E fatto divieto di uso di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici ai minori di anni E vietato il gioco delle carte e del biliardo ai minori di anni Gli orari delle sale giochi e sale biliardo vengono stabiliti con ordinanza sindacale nell ambito di una fascia oraria fino alle ore 3 del giorno successivo, e comunque i giochi non possono essere attivati prima delle ore 10 nei giorni feriali e prima delle ore 9 nei giorni festivi. 5

7 5. Negli esercizi di cui sopra deve essere esposta al pubblico la tabella dei giochi proibiti così come previsto all articolo 195 del regolamento di esecuzione del Tulps R.D. 6 maggio 1940, n Art. 13 (Circoli privati) 1. L orario di cui al precedente articolo 11 è altresì previsto per le attività di allietamento e svago riservate ai soli soci di circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell articolo 3, comma 6 lett. E) della legge 25 agosto 1991, n CAPO V SANZIONI Art. 14 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell Ordinanza Sindacale di esecuzione si applica, ove compatibile, l articolo 37, commi 7, 9, 10 e 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da lire (Euro 77,47) a lire (Euro 516,46). 3. In caso di abuso continuato nelle violazioni di cui all articolo 12 il Comune può revocare, previa diffida, l autorizzazione così come previsto dall articolo 10 del Tulps. 6

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 02.02.2000 Approvato dal Co.Re.Co. in data 06.03.2000 prot.n. 21606

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI C CITTA DI CORIGLIANO CALABRO C REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI D.L. 24 Gennaio 2012, n.

Подробнее

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 1 ART.1 (FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO) 1. ESERCIZIO DI

Подробнее

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.11.2000 Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale:

Подробнее

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo COMUNE DI MANIAGO ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MANIAGHESE SERVIZIO COMMERCIO Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro Regolamento comunale per la disciplina delle attività di allietamento,

Подробнее

IL SINDACO. ORDINANZA N 15 del 18/03/2010

IL SINDACO. ORDINANZA N 15 del 18/03/2010 COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) 2 SERVIZIO ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO Unità Operativa S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa ORDINANZA N 15 del 18/03/2010

Подробнее

COMUNE DI GAZZO Piazza IV Novembre n 1 CAP 35010 - PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI GAZZO Piazza IV Novembre n 1 CAP 35010 - PROVINCIA DI PADOVA Prot. n. 801 COMUNE DI GAZZO Reg. ordinanze n. 3 Reg. pubbl. n. 25 ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Подробнее

Servizio Commercio. Commercio Fisso SCIA - apertura, esercizio vicinato (fino a 250 mq) per il controllo. 60 giorni. Servizio Commercio Responsabile

Servizio Commercio. Commercio Fisso SCIA - apertura, esercizio vicinato (fino a 250 mq) per il controllo. 60 giorni. Servizio Commercio Responsabile N. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PROCEDIMENTO UNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ORGANO COMPETENTE ALL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSION E DEL PROCEDIMEN TO 1 2 Commercio

Подробнее

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E SVAGO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO

Подробнее

DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI

DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI C O M U N E D I M O N T E R I G G I O N I P R O V I N C I A D I S I E N A DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI 1 SOMMARIO

Подробнее

Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia

Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia ORDINANZA del SINDACO in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande Prot. n. 2494 Reg. Ord. n. 12/2005 Premesso:

Подробнее

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia Piazza Mazzini, 1 - Tel 041/5139928 - Fax 041/5139938 C.F. 00662440270-30010 CAMPONOGARA (Venezia) Sportello Unico per le Attività Produttive Resp. Procedimento:

Подробнее

ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande IL SINDACO

ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande IL SINDACO ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande Prot. n. 2723 Ord. n. 17 IL SINDACO Premesso: - che la Regione Lombardia, in attuazione degli artt.

Подробнее

Comune di Campodipietra

Comune di Campodipietra Comune di Campodipietra Provincia di Campobasso C.A.P. 86010 - CAMPODIPIETRA (CB) P.zza della Rimembranza - Tel. (0874) 441100 - FAX (0874) 7441353 e-mail [email protected] ORDINANZA n 42/2006

Подробнее

COMUNE DI AMPEZZO Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

COMUNE DI AMPEZZO Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO COMUNE DI AMPEZZO Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17.02.2007

Подробнее

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PROVINCIA DI VERONA Area Economico - Finanziaria TEL. 045 6459920 FAX 045 6459921 /Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda C.F. 00667270235 e-mail: [email protected]

Подробнее

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI Comune di Modena Settore Promozione dello sviluppo e innovazione economica REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 11/2/1985 e modificato con deliberazione

Подробнее

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 19-01-2012 Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE Oggetto: Liberalizzazioni in materia di orari e di chiusura domenicale e

Подробнее

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO CITTÀ DI LEGNAGO Ufficio Attività Economiche Via XX Settembre, 29 37045 Legnago (Verona) Tel. 0442/634827 - Fax 0442/634803 e-mail: [email protected] web: www.comune.legnago.vr.it Reg.Ord.n.471

Подробнее

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

REGOLAMENTO SALE GIOCHI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74 DEL 23.10.1997 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 28.02.2000 REGOLAMENTO SALE GIOCHI REGOLAMENTO SALE - GIOCHI ART. 1 A norma dell art. 19 punto 8) del DPR 24/7/1977

Подробнее

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del tt REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ALLIETAMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO ALL INTERNO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Approvato con delibera del

Подробнее

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande.

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande. SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE Prot. n. 18509/9020 Ordinanza n. 188 Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande. IL SINDACO Preso atto che, da una indagine

Подробнее

Nr di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

Nr di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori. CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) Nr. 58 di Ord. Nr. 4251 di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

Подробнее

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 1 INDICE Art. 1 Normativa di riferimento Art. 2 Denuncia di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) Art. 3 Disposizioni

Подробнее

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO Comune di Bologna Ord. P.G. 294395/08 integrata da Ord. 106104/11 Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO Premesso che con propria ordinanza P.G.n.

Подробнее

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO IN SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE,

Подробнее

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Considerato: Ordinanza n 59 del 06/11/2010 IL SINDACO che l art. 11 del

Подробнее

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AVVIO ATTIVITÀ NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Agg 11/2010) Al Comune di CUNEO Ai sensi

Подробнее

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 106 Operativa OGGETTO: Attività Produttive. Videogiochi. Ordinanza

Подробнее

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO Prot. n. 9817 Novara, lì 10.02.2012 RI 04/789 ORDINANZA SINDACALE N. 56 (1) OGGETTO: Disciplina

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP P.O. Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI

Подробнее

Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO Provincia di Salerno Settore Commercio ORDINANZA N 22 Castel San Giorgio lì, 24/ 02/2011 Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Подробнее

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 ottobre 00 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del novembre 00) Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 0, comma 6, del testo

Подробнее

Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/02/2010

Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/02/2010 COMUNE DI MANIAGO ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MANIAGHESE SERVIZIO COMMERCIO Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato

Подробнее

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO ORDINANZA DEL SINDACO N 35 del 27-07-2017 Dipartimento DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE Servizio SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) Oggetto: MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Подробнее

COMUNE DI VIAREGGIO. Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SALE GIOCHI

COMUNE DI VIAREGGIO. Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SALE GIOCHI COMUNE DI VIAREGGIO Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SALE GIOCHI 1 INDICE: TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1: Definizioni pag. 3 Articolo

Подробнее

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ROSSANO

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ROSSANO Da inviare al S.U.A.P. almeno 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di PEC: [email protected] ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI

Подробнее

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA E IL TERRITORIO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.

Подробнее

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ORDINANZA n 216 del 01/06/2017 Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE NEGLI STABILIMENTI

Подробнее

Comune di Grosseto REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Comune di Grosseto REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Comune di Grosseto REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE (Approvato con Deliberazione C.C. n.87 del 09/07/2010 e modificato con

Подробнее

COMUNE DI CERVIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI)

COMUNE DI CERVIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI) COMUNE DI CERVIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI) Delibera C.C. n 21 del 24 Marzo 2004 1 TITOLO 1- Disposizioni Generali ART. 1 TIPOLOGIA DELLE SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI).

Подробнее

Orari dei pubblici esercizi e similari

Orari dei pubblici esercizi e similari ORDINANZA N. 46 DEL 20/1/06 PROT. 2871 OGGETTO: orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate o assimilabili, nonché delle attività

Подробнее

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo. LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo. Art. 1 L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione

Подробнее

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore IV Territorio e Sviluppo Economico Servizio Attività Produttive.

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore IV Territorio e Sviluppo Economico Servizio Attività Produttive. COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore IV Territorio e Sviluppo Economico Servizio Attività Produttive. Dichiarazione installazione Giochi Leciti Protocollo Generale del Comune Al Sig. Sindaco

Подробнее

ORDINANZA N. 117/2010 DEL 16/12/2010

ORDINANZA N. 117/2010 DEL 16/12/2010 COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna AREA TECNICA UO COMMERCIO E SERVIZI AMMINISTRATIVI ORDINANZA N. 117/2010 DEL 16/12/2010 OGGETTO: ORARI DI APERTURA, CHIUSURA E TURNI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Подробнее

Prot Moniga del Garda, lì 8/6/2017. Ordinanza N. 3/2017

Prot Moniga del Garda, lì 8/6/2017. Ordinanza N. 3/2017 Prot.0003664 Moniga del Garda, lì 8/6/2017 Ordinanza N. 3/2017 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI DIFFUSIONE SONORA NEGLI SPAZI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO ILSINDACO Premesso Considerato Rilevato Preso atto

Подробнее