Comune di Grosseto REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
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1 Comune di Grosseto REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE (Approvato con Deliberazione C.C. n.87 del 09/07/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n.92 del 12/12/2012)
2 1 Comune di Grosseto Art. 1 Campo di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli esercizi pubblici destinati, in forma prevalente, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.) presso i quali si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di spettacolo od intrattenimento. Art. 2 Livelli di attività Ai fini del presente Regolamento vengono definiti i seguenti tre livelli di svolgimento delle attività complementari di cui al precedente art.1: - 1 livello: musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia; - 2 livello: musica ed attività di allietamento; - 3 livello: musica, ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento esercitata in ambienti appositamente destinati ed allestiti. Art. 3 Definizione dei livelli 1. Per musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia si intende quella diffusa, a carattere di sottofondo, mediante impianti radiofonici, stereofonici, di filodiffusione, Juke-box, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionino senza la presenza di appositi soggetti quali: conduttori, intrattenitori, disk jockey e similari e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti. 2. Per musica ed attività di allietamento devono intendersi quelle attività di piccolo spettacolo e trattenimento organizzati unicamente allo scopo di allietare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all attività principale di somministrazione, senza prevalere sulla medesima, comunque svolte nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo articolo. Rientrano in tali categoria, a titolo di esempio: le esecuzioni o esibizioni musicali dal vivo con o senza l ausilio di cantanti (piano bar), l attività denominata Karaoke, la riproduzione musicale effettuata con adeguate strumentazioni azionate da apposito soggetto (disk jockey), i piccoli spettacoli di arte varia (numeri di magia, di comicità, di abilità, ecc.). 3. Per le attività di cui al 3 livello del precedente articolo (musica, ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento) si intendono tutte quelle iniziative spettacolari o di trattenimento che costituiscono, di per sé, motivo di attrazione per il pubblico e quindi assumono quota imprenditoriale rilevante nella gestione dell esercizio e che, in genere, si svolgono in ambienti, locali, spazi appositamente predisposti ed allestiti con strutture destinate al pubblico ed agli artisti, assumendo quindi, ad ogni effetto di legge, la connotazione di locale di pubblico spettacolo. Rientra in tale categoria l attività di ballo ed in genere ogni tipo di trattenimento in cui il pubblico partecipa attivamente e le varie forme di spettacolo (esibizioni musicali strumentali o di cantanti, prosa, varietà, ecc.) cui il pubblico assiste passivamente. Art. 4 - Condizioni di esercizio Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere le attività indicate agli articoli precedenti dovrà osservare le seguenti prescrizioni e condizioni: 1
3 Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione 2 1. L attività di cui al punto 1 del precedente articolo 3 (musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia) non è soggetta ad alcun provvedimento legittimante da parte di questa Amministrazione, ma dovrà rispettare le seguenti condizioni di esercizio: a. durante la diffusione della musica il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato, né deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d ingresso; non dovrà essere effettuata alcuna forma di pubblicizzazione dell aspetto musicale; b. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l ordine o la sicurezza pubblica; c. l assetto ordinario del locale non deve essere modificato, durante la diffusione musicale, mediante interventi od allestimenti, anche temporanei, finalizzati all accoglimento prolungato dei clienti; d. durante le diffusioni musicali non potrà essere organizzata o favorita attività di ballo da parte dei clienti; e. per le emissioni sonore, qualora prodotte con impianto/i elettroacustico/i costituenti moduli separati a se stanti e non specificatamente valutati nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) od utilizzati in maniera difforme dalle regolazioni indicate nella stessa DPIA, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (adottato con Delibera C.C. n.274 del 28/03/2011); 2. L attività di cui al punto 2 del precedente articolo 3 (musica ed attività di allietamento) è soggetta a presentazione, da parte dell interessato, di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all art.19 Legge 07/08/1990, n.241, al Settore comunale competente (Polizia Municipale) e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di esercizio: a. non dovrà essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto di ingresso; b. le esibizioni musicali, canore ed i piccoli spettacoli di arte varia devono tenersi nei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione, ivi compresi eventuali giardini od aree esterne date in concessione al pubblico esercizio (nel rispetto di quanto previsto al successivo punto j) ; c. per particolari esigenze e/o casi particolari l atto legittimante potrà prescrivere il divieto di svolgere all aperto le attività in argomento; d. ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione dovrà comunque cessare alle ore 24.00, salvo quanto diversamente previsto dallo specifico titolo legittimante (per le attività a carattere temporaneo) o parere favorevole (per le attività a carattere permanente), in materia di emissioni acustiche, rilasciato dal Settore Ambiente comunale, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in favore, rispettivamente, dell interessato o del Servizio Polizia Amministrativa del Comando P.M.; e. l assetto ordinario degli ambienti non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o rilevanti allestimenti, anche temporanei, riservati all allietamento, al fine di trasformarli in luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all accoglimento prolungato dei clienti; f. è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l allietamento; g. non deve essere svolta in una sala appositamente allestita, resa idonea all accoglimento prolungato degli avventori;
4 3 Comune di Grosseto h. in ogni caso non potrà mai essere organizzata o favorita attività di ballo da parte dei clienti; i. deve essere evitato l eccessivo affollamento del locale, al fine di non provocare intralcio al regolare flusso della clientela e pericoli per la pubblica incolumità; j. le emissioni sonore dell attività nel suo complesso dovranno rispettare i valori limite di emissione, immissione e differenziali previsti dal PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica) del Comune di Grosseto; in ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e nell eventuale titolo legittimante; k. l. l. m. n. o. p. per le eventuali attrezzature mobili allestite ed impianti elettrici realizzati all uopo, è necessario che l esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza; q. r. a seguito di accertamento di inadempienze, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste, potrà essere emesso provvedimento si sospensione delle attività rumorose; in caso di inottemperanza a tale provvedimento si potrà procedere alla sospensione dell attività primaria; s. qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti misure di tutela della salute pubblica o dell ambiente di cui all art.9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore; nel caso in cui il disturbo sia prodotto dalle persone che stazionano nel locale o nello spazio immediatamente prospiciente potrà essere adottato idoneo provvedimento di sospensione dell attività primaria ovvero di anticipazione dell orario di chiusura serale/notturna dell esercizio. 3. L attività di cui al punto 3 del precedente articolo 3 è soggetta all autorizzazione di cui all art.68 T.U.L.P.S., da parte del Settore comunale competente (Polizia Municipale), previo accertamento dei requisiti di agibilità ed idoneità (previsti dal D.M. 19/08/1996) del locale ai sensi dell art.80 T.U.L.P.S., con le modalità previste dagli artt.141 e 141/bis del R.D n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza e nel rispetto delle direttive ministeriali impartite con circolare del Ministero dell Interno n.557/pas a del 27/7/2005; nel caso in cui il locale abbia una capienza superiore a 100 persone, ovvero una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq., l esercente dovrà adempiere alle disposizioni di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n.151 in riferimento al punto 65 dell allegato1. a. Nella fase istruttoria del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di cui al presente punto sarà acquisita tutta la documentazione necessaria, che potrà variare di volta in volta, in base alla tipologia di attività che si intende effettuare; 3
5 Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione 4 b. si richiamano e restano valide, per l attività in argomento, tutte le indicazioni e prescrizioni riportate al precedente punto 2 in materia di impatto acustico, con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera j.; c. ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, n.215, nel caso di utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, il titolare o gestore, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, dovrà verificare se l impianto utilizzato ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti previsti (art.2 D.P.C.M. citato); il tecnico dovrà, al riguardo, redigere una relazione che, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del titolare/gestore, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo. d. Il provvedimento autorizzatorio, rilasciato ai sensi dell art.68 T.U.L.P.S., conterrà le specifiche prescrizioni per la regolare conduzione dell attività. Art. 5 Disposizioni finali Qualsiasi forma di attività spettacolare o di intrattenimento, tra quelle previste dal presente Regolamento, deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico edilizia, di destinazione d uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. E fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, nullaosta o altri simili provvedimenti che, per legge o regolamento, dovessero essere ottenute per lo svolgimento dell attività. L autorizzazione di cui all art. 68 T.U.L.P.S. è personale, vale per il luogo, il tempo ed il genere di attività in essa indicata e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni o per abuso da parte del titolare.
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