IL SINDACO. - Dall opportunità di introdurre alcune modifiche alla disciplina locale, autonomamente stabilite dal Comune.
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- Beniamino Giusti
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1 1 IL SINDACO Visto l articolo 50, comma 7, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a riorganizzare e coordinare gli orari di esercizio delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, sulla base degli Indirizzi espressi dal Consiglio comunale; Vista la Deliberazione del Consiglio comunale numero 41 del 26/10/2009, attraverso la quale è stata operata una ridefinizione degli orari di apertura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, nonché di altre categorie di attività imprenditoriali; Considerato che la rivisitazione della disciplina locale in materia di orari di esercizio, effettuata mediante l approvazione della succitata Delibera consiliare, è stata motivata: - In coerenza con il principio del rapporto tra le fonti del diritto, dalla necessità di procedere all adeguamento testuale delle disposizioni comunali attualmente in vigore, principalmente racchiuse nell Ordinanza sindacale n. 34/2006, in seguito alle innovazioni nel frattempo succedutesi nelle normative statali e regionali di riferimento, aventi rango sovraordinato; - Dall opportunità di introdurre alcune modifiche alla disciplina locale, autonomamente stabilite dal Comune. Considerato, ai sensi della normativa sopra richiamata, che si rende necessario adottare un Ordinanza Sindacale di attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, DISPONE A far data dal 01 gennaio 2010 le attività commerciali, i pubblici esercizi e le altre attività imprenditoriali rientranti nell ambito di applicazione della presente Ordinanza devono attenersi, con riguardo agli orari di esercizio, alle modalità di seguito indicate (*). Avvertenza importante (*) Il testo della presente Ordinanza è stato aggiornato alla luce delle disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e di servizio, introdotta a far data dal 01/01/2012 dall articolo 31 del Decreto Legge 211/2011, successivamente convertito con Legge 241/2011
2 2 CAPO 1 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ART. 1 Fasce orarie di apertura esercizi di somministrazione 201/2011, convertito con Legge 214/2011. ART. 2 Scelta dell orario 1. L esercente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l orario adottato, dandone comunicazione all utenza mediante cartello orario ben visibile all interno ed all esterno dell esercizio; 2. Le variazioni non occasionali dell orario devono essere comunicate al Comune con almeno due giorni di anticipo, dandone contestuale informativa all utenza secondo le modalità indicate nel comma precedente; 3. Qualora a seguito di subingresso non siano state comunicate variazioni all orario di esercizio, si intende confermato l orario scelto dal precedente titolare o gestore dell attività. 4. La scelta dell orario è lasciata alla libera determinazione del titolare, nei limiti fissati dall articolo 1. L orario scelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Può altresì essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno. 5. L esercente, a libera scelta, può osservare una o più giornate di riposo. ART. 3 Deroghe per determinati periodi dell anno e per particolari occasioni 201/2011, convertito con Legge 214/2011. ART. 4 Occupazione di suolo pubblico 1. Gli esercizi di somministrazione titolari di concessione per l occupazione di suolo pubblico, rilasciata per l installazione di tavolini, sedie o attrezzature similari, possono effettuare attività di servizio
3 3 all esterno del locale sino alle ore nel periodo dell ora solare e sino alle ore durante il periodo dell ora legale. 2. Dopo il termine orario sopra indicato gli esercenti devono rimuovere le strutture o impedirne l utilizzo da parte della clientela. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o agli spazi privati posti all aperto. ART. 5 Chiusura prolungata del locale 1. Il titolare dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea se superiore a trenta giorni consecutivi. 2. Al fine di garantire adeguati livelli di servizio all utenza il Sindaco, con apposita Ordinanza e previo parere della Commissione Comunale per i Pubblici Esercizi, può concordare l apertura per turnazione delle attività in occasione del periodo estivo. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l esposizione di apposito cartello, o altra forma di pubblicità, ben visibile sia all interno che all esterno del locale. CAPO 2 COMMERCIO AL DETTAGLIO ART. 6 Articolazione dell orario di vendita 201/2011, convertito con Legge 214/2011 ART. 7 Giornate di apertura domenicale e festiva 201/2011, convertito con Legge 214/2011 ART. 8 Esclusioni
4 4 201/2011, convertito con Legge 214/2011. CAPO 3 ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E SVAGO Art. 9 Sale giochi 1. La fascia oraria di apertura di sale pubbliche da gioco, agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di gioco ed attività similari è compresa tra le ore e le ore 23.00, qualora tali attività abbiano carattere prevalente. CAPO 4 ATTIVITA ARTIGIANALI Art. 10 Orario di esercizio 1. Le attività artigianali alimentari, non munite di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, possono articolare liberamente il proprio orario tra le ore e le ore del giorno successivo. 2. Gli acconciatori, gli estetisti e le altre attività di servizio alla persona si uniformano alle disposizioni di cui al Capo 5. CAPO 5 ACCONCIATORI, ESTETISTI ED ALTRE ATTIVITA DI SERVIZIO ALLA PERSONA Art. 11 Orario di attività 1. L orario di apertura giornaliero di acconciatori, estetisti, centri massaggi, esercizi per l applicazione di piercing, tatuaggi ed altre attività di servizi alla persona può essere fissato entro la fascia oraria compresa tra le e le In caso di compresenza nel medesimo locale di diverse tipologie di attività di servizi alla persona, l esercente può differenziare l apertura al pubblico in funzione delle specifiche disposizioni orarie applicabili.
5 Art Chiusura obbligatoria 1. Gli acconciatori e gli estetisti devono osservare la chiusura obbligatoria nelle giornate domenicali e festive. 2. Previa consultazione degli operatori e/o delle Associazioni di categoria, oppure su istanza motivata e sottoscritta da almeno il cinquanta per cento degli operatori attivi nel territorio comunale, possono essere concesse deroghe all obbligo di chiusura di cui al comma precedente, connesse a particolari esigenze a carattere contingente. 3. E consentita la deroga all obbligo di chiusura domenicale e festiva in favore degli acconciatori e degli estetisti che, nella giornata di svolgimento di cerimonie, ovvero in occasione di sfilate o manifestazione similari, prestino la propria opera, rigorosamente a porte chiuse e previa comunicazione al Comune, nei confronti dei partecipanti ai suddetti eventi. Art. 13 Determinazione dell orario giornaliero di apertura e comunicazioni alla clientela 1. L orario giornaliero di apertura al pubblico è determinato dall esercente nel rispetto dei limiti sopra fissati e deve essere reso noto all utenza mediante l apposizione di cartello orario, o altra forma idonea di pubblicità, ben visibile anche all esterno dell esercizio. 2. E consentita, oltre il limite dell orario di apertura, la prosecuzione dell attività a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso. CAPO 6 - COORDINAMENTO NORMATIVO, DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI Art. 14 Coordinamento normativo 1. Per quanto non espressamente previsto, le fonti normative di riferimento sono costituite dalle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e comunali applicabili, in materia di orari di esercizio, alle attività contemplate nel presente provvedimento, comprese quelle riguardanti la prevenzione dell inquinamento acustico. 2. Eventuali variazioni alle fonti normative di cui al precedente comma comportano l automatico adeguamento del presente provvedimento, qualora non siano consentiti margini di discrezionalità al Comune, senza necessità di preventiva modifica testuale e con immediata applicabilità delle innovazioni normative introdotte.
6 6 3. E fatta salva l applicazione delle vigenti disposizioni comunali in materia di orari di esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma Le attività esercitate mediante posteggio isolato e riconducibili alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di alimenti e bevande seguono, con riguardo agli orari di esercizio, le medesime disposizioni previste per le analoghe tipologie esercitate in locali privati. Articolo 15 Modifiche agli orari per sopravvenute esigenze 1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi generali dell ordinamento il Sindaco, qualora ricorrano le seguenti motivazioni: - Particolari necessità dell utenza; - Eventi di natura contingibile ed urgente; - Tutela dell ordine e della sicurezza pubblica; - Esigenze di tutela dell interesse pubblico, inclusa la salvaguardia del decoro urbano, della vivibilità cittadina e della quiete pubblica e privata, può intervenire con apposita Ordinanza, opportunamente motivata, per modificare le modalità di apertura al pubblico delle attività disciplinate dal presente provvedimento, nonché di altre tipologie di attività non direttamente incluse nel presente atto. Le Ordinanze di cui al presente comma possono essere emanate anche nei riguardi di singoli esercenti. Art. 16 Abrogazioni 1. Sono abrogate le Ordinanze sindacali numero 34 del 03/08/2006, numero 24 del 26/06/2008 e numero 58 del 09/07/2009, nonché tutte le altre disposizioni comunali eventualmente in contrasto con il presente provvedimento. IL SINDACO f.to Fortunato Zinni
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