STAB (Studenti Ticinesi A Basilea) Statuti
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- Monica Sartori
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1 STAB (Studenti Ticinesi A Basilea) Statuti I CAPITOLO GENERALITÀ Art. 1 Nome Sotto la denominazione STAB (Studenti Ticinesi A Basilea) è costituita un associazione degli studenti della Svizzera Italiana e del Grigioni Italiano secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Art. 2 Sede La sede della STAB è a Basilea. Art. 3 Scopi Gli scopi che la STAB si prefigge sono l approfondimento dei contatti tra i membri, l integrazione delle matricole nella nuova realtà scolastica, la collaborazione con altre associazioni studentesche simili in tutta la Svizzera e lo sviluppo di manifestazioni di carattere culturale e ricreativo. Nel perseguimento dei suoi scopi la STAB collabora con l Associazione Pro Ticino Sezione Basilea. Art. 4 Risorse Le risorse della STAB sono: 1. tassa sociale annuale; 2. donazioni; 3. ricavo delle manifestazioni; 4. pubblicità; 5. eventuali introiti dovuti ad altre attività. Art. 4 Bis Promozione nei licei ticinesi La STAB in rappresentanza dell università di Basilea si impegna a promuovere la stessa presso i licei del Canton Ticino collaborando con l organo di consulenza universitaria. Questo servizio sarà fonte parziale di introito per l associazione.
2 II CAPITOLO MEMBRI Art. 5 Affiliazioni 1. La STAB è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e si riconoscono nei suoi scopi, senza distinzione, in particolare di razza, estrazione sociale, orientamento religioso, sessuale o politico. 2. Il Comitato si riserva in ogni caso la possibilità di negare l ammissione di un aspirante membro senza indicarne i motivi. Quest ultimo può appellarsi all Assemblea contro la decisione del comitato. Art. 6 Soci La STAB è composta di soci attivi, soci onorari e soci sostenitori. Art. 7 Soci attivi 1. Possono far parte della STAB quali membri attivi, gli studenti e gli ex-studenti che sono o erano immatricolati ad una scuola superiore a Basilea e che: a. sono attinenti del Cantone Ticino o del Grigioni italiano, oppure b. sono domiciliati nel Cantone Ticino o nel Grigioni italiano, oppure c. hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino o nel Grigioni italiano. 2. In casi speciali il Comitato può ammettere, altre persone che non adempiono le condizioni sopraccitate. La richiesta può essere inoltrata durante tutto l anno sociale. Il richiedente ha il diritto di partecipare alle attività pagando la tassa sociale. L ammissione sarà definitiva con l approvazione dell organo competente nel corso dell Assemblea successiva alla richiesta. Art. 8 Soci onorari 1. Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nello svolgimento delle attività sociali. 2. I soci onorari sono nominati a vita dall Assemblea, su proposta del Comitato. 3. I soci onorari hanno diritto di voto. Art. 9 Soci sostenitori 1. Sono soci sostenitori le persone fisiche che corrispondono una quota annuale minima di 40.- (quaranta) Franchi. Nel caso si tratti di persone giuridiche la quota annuale minima ammonta a (cento) Franchi. 2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
3 Art. 10 Procedimento di ammissione Si diventa soci attivi pagando una tassa sociale annuale. Art. 11 Quote e tasse sociali 1. La tassa sociale è stabilita dall Assemblea ordinaria su proposta del Comitato. 2. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro sono fissate dal Comitato. 3. I soci onorari, i membri del Comitato e i Jolly sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. Art. 12 Dimissione ed esclusione 1. Un membro smette di far parte della STAB in uno dei seguenti casi: a. scioglimento dell associazione; b. mancato pagamento della tassa sociale; c. dimissione; d. esclusione. 2. La dimissione deve essere comunicata al Comitato in forma scritta al più tardi un mese prima della fine dell esercizio annuale. 3. Il Comitato si riserva il diritto di escludere un membro senza indicarne i motivi. La decisione è in ogni caso appellabile all Assemblea. III CAPITOLO ORGANI DELLA SOCIETÀ Art.13 Organi della Società Gli organi della società sono: 1. l Assemblea generale; 2. il Comitato; 3. i revisori dei conti. Art.14 L Assemblea generale 1. L Assemblea è l organo supremo della STAB. 2. L Assemblea generale è aperta a tutti; in essa solo i soci attivi e i soci onorari hanno diritto di voto. 3. Riunioni: a. l Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l anno entro sei settimane dall inizio del semestre autunnale; b. l Assemblea generale straordinaria è convocata dal Comitato nelle seguenti situazioni: ogni qualvolta quest ultimo lo ritenga necessario; per richiesta scritta da parte di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto giustificandone i motivi.
4 4. Il Comitato trasmetterà ai soci la convocazione e il relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell assemblea. L ordine del giorno sarà pubblicato sul sito internet almeno ventiquattro ore prima dell inizio dell assemblea. 5. I soci hanno il diritto di indirizzare al Comitato dei punti supplementari all ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data dell assemblea. Il Comitato pubblica sul sito Internet un eventuale nuovo ordine del giorno entro cinque giorni dalla data dell assemblea. 6. Votazione: a. le votazioni avvengono per alzata di mano; b. all assemblea 2/5 dei presenti con diritto di voto o almeno tre membri del comitato possono proporre un voto a scrutinio segreto; c. non è accettato il voto per procura. 7. Un socio non ha diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra lo stesso e l associazione. 8. Competenze dell Assemblea: a. esaminare ed approvare: il rapporto annuale del presidente; il rapporto dei revisori; i conti d esercizio; b. adottare o modificare gli statuti; c. esaminare l appello sul rifiuto d ammissione o dell espulsione dei soci decisa dal Comitato; d. nominare soci onorari; e. fissare annualmente la tassa sociale; f. eleggere il comitato e i due revisori; g. esaminare e approvare le proposte generali stabilite dal Comitato; h. nominare un presidente del giorno, proposto dal Comitato, il quale ha diritto di espellere da una seduta un socio che disturba i lavori; i. nominare gli scrutatori. Art. 15 Il Comitato 1. Il Comitato è composto da un minimo di 4 e un massimo di otto persone: un Presidente, un Vicepresidente, un Cassiere, un Segretario, un responsabile pubbliche relazioni, due responsabili logistica e un Webmaster. Esso è eletto ad ogni inizio di semestre autunnale dall Assemblea ordinaria. I suoi membri sono rieleggibili. La carica di presidente non può essere protratta per più di due anni consecutivi. Se le circostanze lo necessitano l Assemblea potrà, eccezionalemente, prolungare la carica del presidente di un anno. 1 bis. Il Comitato può essere affiancato da un massimo di tre Jolly, persone esterne al Comitato che seguiranno e aiuteranno il Comitato nel loro operato. In caso di necessità potranno sostituire un membro del Comitato temporaneamente. 1a. Suddivisione dei compiti all interno del comitato: a. Presidente: presiede le riunioni, è la figura di riferimento nell organizzaione degli eventi, è responsabile dei contatti con l Università e coordina il lavoro di squadra, esso è anche membro del comitato della POSTAB. Delega i compiti come ritiene più opportuno a seconda delle necessità. b. Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e ne appoggia il lavoro. c. Segretario: Redige i verbali delle riunioni e li trasmette ai membri del comitato, è responsabile della comunicazione con i membri della STAB ( ) d. Cassiere: tiene una contabilità aggiornata, effettua tutti i pagamenti delle fatture STAB, è responsabile della cassa consegna la contabilità annuale chiusa ai
5 supervisori al più tardi una settimana prima dell assemblea annuale, possiede una postcard. e. Responsabile pubbliche realzioni: È responsabile della comunicazione al di fuori della STAB (Discoteche, Bar, Ristoranti, ecc). f. Responsabili logistica: organizzano il materiale degli eventi, sono responsabili della spesa, possiedono la seconda Postcard. g. Webmaster: responsabile del sito internet e dei social network. h. un membro di comitato può (nel caso in cui il Comitato sia formato di quattro persone) svolgere contemporaneamente più funzioni. 2a. Nel Comitato possono essere eletti soltanto soci immatricolati ed ogni facoltà può essere rappresentata al massimo da tre membri. (due membri nel caso in cui il Comitato sia formato da quattro persone) 2b. Sono riservate eventuali decisioni dell Assemblea che non adempiono alle condizioni sopraccitate. 2. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente. 3. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del presidente. 4. La STAB è rappresentata verso l esterno dal Comitato, in particolare dal presidente e dal vicepresidente. 5. Elezione: a. le candidature devono essere comunicate al più tardi sette giorni prima dell Assemblea ordinaria; b. non possono essere eletti nel Comitato assenti ingiustificati; c. il Comitato propone all Assemblea il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere, il Segretario, il responsabile delle relazioni pubbliche, i due responsabili della logistica e il Webmaster. I jolly vengono eletti dal Comitato. d. il Presidente è scelto all unanimità all interno del Comitato. Se questo non avviene il Presidente è scelto dall Assemblea tramite scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta; e. ogni membro del Comitato ha la possibilità di dimettersi con un preavviso di un mese in forma scritta o orale al Presidente; f. Nuovi membri, in aggiunta o in sostituzione a quelli già presenti in Comitato, possono essere eletti da un Assemblea straordinaria, quando questa è rappresentata da almeno 2/3 dei soci iscritti. 6. Durante le vacanze semestrali il Comitato può affidare le proprie funzioni ad un commissario unico dello stesso. 7. Il Comitato si riserva la facoltà di organizzare autonomamente attività conformi alle linee direttive espresse dall Assemblea. 8. Compiti del Comitato: a. preparare e convocare l Assemblea; b. proporre il presidente del giorno; c. eseguire le linee direttive decise dall Assemblea; d. amministrare gli affari correnti e rappresentarli all esterno della STAB, informare l Assemblea delle sue attività; e. il cassiere è responsabile dell amministrazione della sostanza sociale; f. il cassiere è tenuto a chiudere i conti alla fine dell esercizio annuale e presentarli ai revisori. Art. 16 Revisori dei conti 1. I revisori dei conti sono due e sono eletti dall Assemblea; la loro carica ha una durata massima di due anni.
6 2. I revisori dei conti devono presentare il loro rapporto all Assemblea ordinaria. 3. I revisori dei conti non possono far parte del Comitato. Art. 17 Finanze 1. I bisogni della STAB sono coperti dalle risorse. Questi fondi sono utilizzati unicamente per raggiungere gli scopi prefissi dall associazione, per coprire le spese amministrative e in caso di utile, per beneficenza (vedi punto 6). 2. I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell associazione. 3. Gli impegni e i debiti della STAB sono garantiti unicamente dai suoi fondi e dal suo patrimonio. 4. Se ritenuto necessario il comitato può instaurare un fondo di riserva, depositato su di un conto separato e che può essere intaccato solo in caso di estremo bisogno e con il voto dei 2/3 dei soci attivi presenti all Assemblea. 5. Qualora l associazione riuscisse, nel corso dell anno, a generare un utile netto una parte di questo viene devoluto in beneficenza. L ammontare della donazione viene stabilito in base alla situazione finanziaria dal Comitato e deve essere accettato dall Assemblea. Le proposte per l attribuzione devono pervenire al Comitato per iscritto almeno quindici giorni prima dell Assemblea ordinaria. Il Comitato si riserva di portare da 2 a 5 tra le proposte pervenute. IV CAPITOLO DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Modifica ed adozione di statuti 1. I presenti statuti possono essere modificati durante l Assemblea con l approvazione dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. 2. L adozione di nuovi statuti può avvenire durante l Assemblea con l approvazione di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. 3. Qualsiasi modifica o adozione deve essere annunciata al Comitato e poi inserita in forma completa all ordine del giorno. Art. 19 Dissoluzione 1. La dissoluzione della STAB può essere decisa solo da un Assemblea convocata espressamente per questo motivo con un quorum del 50 % dei soci e con la maggioranza qualificata dei 2/3. 2. In caso di scioglimento i fondi della STAB saranno devoluti in beneficenza ad una fondazione per la ricerca medica. Art. 20 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti I presenti statuti sono approvati dall Assemblea costituenda in data 23 settembre 2015 ed entrano in vigore immediatamente.
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