QUADRO RR CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
|
|
|
- Michelangelo Longhi
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 QUADRO RR CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA ARTIGIANI E COMMERCIANTI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA SOGGETTI ISCRITTI ALLA CIPAG CASI PRATICI Il Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS. Inoltre, deve essere compilato dai soggetti iscritti alla Cassa Italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. Per l anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad euro ,00 (invariato rispetto al 2015). Il massimale per il 2016 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996, è pari ad euro ,00 (invariato rispetto al 2015). Dal 1 gennaio 2016, la misura della contribuzione alla gestione separata INPS deve essere calcolata con: - aliquota 31,72% (soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria), ridotta al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto; - aliquota 24,00% (altri soggetti). - Contribuenti iscritti alla sezione artigiani e commercianti. - Contribuenti iscritti alla gestione separata INPS. - Soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e previdenza dei geometri liberi professionisti. - Sezione 1 - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti. - Sezione 2 - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS. - Sezione 3 - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri. La Sezione I deve essere compilata, oltre che dai titolari di imprese artigiane e commercianti, anche dai soci titolari di una propria posizione assicurativa. Il titolare dell impresa dovrà inoltre determinare i dati relativi a ciascun soggetto che prestano la propria attività lavorativa nell impresa (familiari collaboratori, soci accomandanti) iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti. Non sono tenuti alla compilazione della Sezione II: - i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.M. n. 103/1996; - chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l attività professionale, ad altre forme assicurative. Non sono tenuti alla compilazione della Sezione III: - coloro che nel 2015 non hanno prodotto reddito professionale e non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva; - geometri iscritti alla CIAG nel Amministratore socio di s.r.l. con gestione separata INPS minimale. - Lavoratore privo di anzianità contributiva al 31 dicembre Contributi eccedenti il minimale. - Impresa familiare. - Gestione separata INPS. - Esempi di compilazione gestione separata INPS. - Omessa iscrizione presso gestione separata INPS. - Calcolo contribuzione geometra iscritto tutto l anno. - Variazione posizione giuridica in corso d anno. - Esempio di calcolo. - Iscrizione alla cassa geometri nel corso dell anno. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 631
2 CASI PARTICOLARI - Contributi versati in eccesso. - Iscrizione e cancellazione in corso d anno. - Procacciatore d affari. - Neo iscritti CIPAG. RIFERIMENTI NORMATIVI Circolare INPS 4 febbraio 2015, n. 26, circolare INPS 5 febbraio 2015, n. 27. ADEMPIMENTO Il Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS. Inoltre, deve essere compilato dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. L art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l ammontare nella propria dichiarazione dei redditi, compilando il Quadro RR. TERMINI DI VERSAMENTO Per informazioni sulle modalità di versamento e di compensazione dei contributi previdenziali cfr. Istruzioni Generali - Versamento. SOGGETTI INTERESSATI Il Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS. Il Quadro RR deve essere compilato anche dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. Sono da indicare nel Quadro RR anche eventuali redditi derivanti dal regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. COME SI COMPILA Il Quadro RR è composto da tre Sezioni: SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell INPS (art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995) Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG) La struttura del Quadro non ha subito nessuna modifica rispetto al medesimo Modello di UNICO 2015 con riferimento alle sezioni che compongono il quadro; sono stati aggiunte una serie di colonne nelle singole sezioni che andranno analizzate nel dettaglio di seguito. 632 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
3 In particolare: nella sezione I (artigiani e commercianti) e II (gestione separata INPS) la modulistica da quest anno prevede l indicazione separata dei crediti ante 2014 che non possono più essere compensati liberamente in F24; nella sezione II (geometri) la modulistica differenzia la diversa indicazione da effettuare per il volume d affari inerenti le Amministrazioni pubbliche o i privati per il conteggio del contributo integrativo, date le differenti aliquote contributive previste dalla cassa con decorrenza dal RIGHI INSUFFICIENTI Sezione I: qualora i Righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo; Sezione II: qualora i Righi previsti nella Sezione II del Quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo. In caso di compilazione di molteplici Quadri RR, il contribuente deve provvedere alla numerazione dei Modelli nel riquadro posta in alto, a destra. SEZIONE I: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI SOGGETTI OBBLIGATI La Sezione I deve essere compilata da: titolari di imprese artigiane e commerciali; soci titolari di una propria posizione assicurativa; tenuti al versamento dei contributi previdenziali in oggetto, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell impresa (familiari collaboratori, soci accomandanti). Ai fini della compilazione della Sezione, il titolare dell impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti. Le attività autonome, per le quali opera il principio dell assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell INPS. Restano, pertanto, esclusi dall ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.). Il comma 11 dell art. 12 del D.L. n. 78/2010 risolve in tal modo l annosa questione dell individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di S.r.l. commerciale che, al contempo, siano anche amministratori, con un interpretazione favorevole all INPS, che ha da sempre affermato la legittimità della doppia iscrizione. In altri termini viene definitivamente sancita, in via legislativa, l obbligatorietà dell iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione separata, la quale non è subordinata al requisito della prevalenza dell attività, ogni qualvolta si sia in presenza di determinati tipi di reddito (in particolare, redditi assimilati al lavoro dipendente derivati da rapporti di co.co.co.), indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali (comprese quelle dei lavoratori autonomi, soggette, invece, al criterio della prevalenza). Dal 1 gennaio 1997 l assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Legge 22 luglio 1966, n. 613) è estesa a tutti i soggetti che esercitino, in qualità di lavoratori autonomi, le seguenti attività del settore terziario, ad esclusione dei professionisti ed artisti: a) attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; b) di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; c) attività ausiliarie alle precedenti. Per potersi iscrivere alla gestione assicurativa dei commercianti bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 633
4 COMPOSIZIONE a) titolarità o gestione in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari indipendentemente dal numero dei dipendenti, o essere familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) piena responsabilità dell impresa ed assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi: questo requisito non è prescritto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita; c) partecipazione abituale e con carattere di prevalenza al lavoro aziendale; d) possesso, se richiesto, di licenze ed autorizzazioni oppure iscrizione in albi, registri o ruoli. La Sezione I è composta da: Rigo per l indicazione del Codice azienda INPS (Rigo RR1), di attività particolari e della quota di partecipazione dei soci lavoratori di S.r.l.; Rigo per l indicazione dei dati generali della singola posizione contributiva del titolare e degli eventuali collaboratori (prima parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per la determinazione del contributo sul reddito minimale (seconda parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per la determinazione del contributo sul reddito che eccede il minimale (terza parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per il riepilogo dei crediti (Rigo RR4). TRASFERIMENTO DA GESTIONE COMMERCIANTI AD ARTIGIANI Qualora nel corso dell anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, ovvero, pur permanendo l obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall INPS un nuovo Codice azienda a seguito di trasferimento dell attività ad altra Provincia, devono essere compilati distinti Quadri RR, ognuno riferito alla singola gestione o Codice azienda. In particolare, in tale caso, il Rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e deve comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda. COMUNICAZIONE DELL ISCRIZIONE I soggetti che non hanno ancora avuto la comunicazione dell avvenuta iscrizione con la conseguente attribuzione del Codice azienda sono esonerati dalla compilazione del predetto Quadro. I soggetti che non hanno ancora ricevuto i Modelli di pagamento, ma hanno già avuto la comunicazione dell avvenuta iscrizione e del relativo Codice azienda, devono compilare il Quadro RR. In questo caso l importo dei contributi dovuti sul minimale deve essere riportato nella Colonna 14 dei Righi RR2 e/o RR3 e l importo dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale deve invece essere riportato nella Colonna 26 dei Righi RR2 e/o RR3. SOCI DI S.R.L. Per i soci di S.r.l. la base imponibile per la determinazione del contributo dovuto, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili (ancorché non distribuita ai soci), prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali. Si evidenzia che per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS in forza di un attività d impresa svolta in via prevalente, le pronunce del 25 giugno 2015 n. 752 e n. 774 della Corte d Appello di L Aquila disconoscono la costante prassi dell INPS; in basi a tali sentenze non concorrerebbero alla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali. Regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Nel caso in cui il titolare dell impresa familiare abbia adottato il regime dei soggetti con regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità il reddito prodotto nell ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. 634 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
5 RIGO RR1 COLONNA 1: CODICE AZIENDA INPS Nel Rigo RR1 deve essere indicato il Codice azienda attribuito dall INPS, composto da: 8 caratteri numerici; 2 caratteri alfabetici. COLONNA 2: ATTIVITÀ PARTICOLARI La casella Attività particolari del Rigo RR1 deve essere compilata indicando: il codice 1, nel caso in cui il contribuente svolga attività di affittacamere; il codice 2, qualora il contribuente svolga l attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo; indicare il codice 3 qualora il contribuente abbia aderito alle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1 commi della L. 23 dicembre 2014, n Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo L inserimento dell attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo è dovuto al disposto dell art. 44 del D.L. n. 265/2003 che ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, l iscrizione ai fini previdenziali all assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciale da parte dei suddetti soggetti. I produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono soggetti all osservanza del minimale annuo di reddito; gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull effettivo reddito, maggiorati dell importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a euro 0,62 mensili (circolare INPS 3 febbraio 2012, n. 14). COLONNA 3: QUOTE DI PARTECIPAZIONI Il Rigo RR1 Colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di S.r.l. per l esposizione della parte del reddito d impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Il titolare dell impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e pertanto l importo indicato nella successiva Colonna 3 del Rigo RR2 (Reddito d impresa - o perdita) è comprensivo dell importo indicato in questa Colonna. RIGHI RR2 E RR3 Nei Righi RR2 e RR3 devono essere indicati i dati contributivi del titolare dell impresa e degli eventuali collaboratori; in particolare il Rigo RR2 deve essere utilizzato per i dati del titolare e il Rigo RR3, o gli eventuali Righi RR2 e RR3 dei Modelli successivi al primo, per gli eventuali ulteriori collaboratori. COLONNE DA 1 A 36 Le informazioni per la determinazione dei contributi dell imprenditore individuale e degli eventuali collaboratori familiari devono essere indicate nelle Colonne da 1 a 36. Ciascun Rigo è predisposto per l indicazione di tre gruppi di dati: le Colonne da 1 a 9 sono riservate all indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva; le Colonne da 10 a 21 sono riservate all indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale; le Colonne da 22 a 36 sono riservate all indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 635
6 SOGGETTI PER I QUALI NON OPERA IL MINIMALE I soggetti che svolgono attività di affittacamere, i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonché coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1 commi della l. 23 dicembre 2014 n. 190 non devono indicare alcun dato nelle Colonne da 10 a 21 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare soltanto le Colonne da 1 a 9 e da 22 a 36. Per tali soggetti non opera infatti il minimale ma solamente il massimale. PRIMA PARTE: DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA COLONNA 1: CODICE FISCALE In tale Colonna deve essere riportato per ogni Rigo il Codice fiscale del titolare e dei componenti del nucleo aziendale: collaboratori, per l impresa familiare; coadiuvante, per l impresa coniugale. COLONNA 2: CODICE INPS In tale Colonna deve essere indicato il Codice INPS di 17 caratteri relativo all anno 2015 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto, utilizzata nel Mod. F24 per i versamenti eccedenti il minimale. COLONNA 3: REDDITO D IMPRESA Nella Colonna 3 deve essere indicato il reddito d impresa, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarato ai fini IRPEF per l anno 2015, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. di cui al Rigo RR1, Colonna 3, e dell eventuale quota derivante dal regime dei soggetti con regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Qualora l importo da indicare nella Colonna 3 sia negativo (perdita di impresa), l importo deve essere preceduto dal segno meno. Gli imprenditori individuali devono riportare il reddito d impresa al lordo dell ACE. Il reddito d impresa di tali soggetti, indicato nel Rigo RF63 è anch esso al lordo dell ACE, in quanto la deduzione Ace viene scontata direttamente dal reddito complessivo nel Rigo RN1 Colonna 5. Per le società di persone, invece, che compilano l UNICO SP 2016, il reddito d impresa da riportare nel Quadro dell INPS la circolare INPS n. 90 del 27 giugno 2012 (confermato nelle circolari successive, da ultimo nella circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015), dopo aver richiamato la definizione della base imponibile previdenziale per artigiani e i commercianti, ha chiarito che il Rigo RS37, Colonna 12 (rendimento nozionale società partecipate) è da aggiungere per determinare l imponibile previdenziale. Per l Istituto, dunque, i soci di società di persone devono calcolare i contributi di artigiani e commercianti considerando il reddito d impresa al lordo della deduzione Ace. Tale principio deve essere seguito anche per il reddito d impresa delle S.r.l. trasparenti (art. 116 del TUIR) da assegnare pro quota ai soci iscritti. Si evidenzia che l INPS ha corretto quanto indicato nelle circolari INPS n. 88/2013 e n. 74/2014 con messaggio INPS n. 6135/2014 in quanto nelle circolari era indicato che doveva essere sommato anche l importo di Rigo RS37 Colonna 11 anziché RS37 Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
7 Si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 - (RF98 + RF100, col. 1) + [RG31 - (RG33+RG35, col. 1)] + [somma algebrica (Colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e Colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12] + RS37 Colonna 12. Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il Mod. UNICO SC (società di capitali). I soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità la base imponibile corrisponde al reddito dichiarato nel Quadro LM Rigo LM6 (reddito lordo o perdita) - LM9 (Perdite pregresse). COLONNE 4 E 5: PERIODO IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA Nelle Colonne 4 e 5 deve essere riportato il periodo per il quale sono dovuti i contributi; i contribuenti assoggettati per tutto l anno dovranno indicare da 01 a 12. In caso di iscrizione o cancellazione in corso d anno deve essere indicato in tali Colonne il minor periodo di contribuzione. COLONNA 6: LAVORATORI PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 La casella di Colonna 6 deve essere barrata per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1º gennaio COLONNA 7: TIPO DI RIDUZIONE I soggetti che possono usufruire di particolari riduzioni devono indicare la lettera riferita all agevolazione contributiva concessa dall INPS, come riportato nella Tavola 1 sottostante. Nel caso in cui non spettino agevolazioni in tale Colonna non deve essere indicato alcun dato. TAVOLA N. 1 Codice A B Descrizione Art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni. Art. 1, comma 2, della Legge n. 233/1990. Riduzione di tre punti dell aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es.: l aliquota del 22,65 si riduce al 19,65 per gli artigiani e dal 22,74 si riduce al 19,74 per commercianti). La riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Il regime agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, per il 2015 prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall art. 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n In seguito all approvazione della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) viene modificato quanto previsto in precedenza dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89) per i contribuenti soggetti al regime forfetario con decorrenza dal 1 gennaio DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 637
8 I contribuenti in regime forfetario senza una cassa propria possono applicare sia il regime contributivo ordinario, di cui alla Legge n. 233/1990, che quello agevolato previsto per la Gestione Separata di cui alla Legge n. 335/1995. In sostanza la norma consente la disapplicazione del contributo minimo per artigiani e commercianti (quindi è dovuto solo il contributo variabile) per l annualità 2015; dal 1 gennaio 2016 l agevolazione per tali soggetti consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. Nessuna agevolazione, invece, per esercenti arti e professioni che sono tenuti al versamento dei contributi presso le rispettive casse o alla gestione separata INPS. L applicazione del regime agevolato avviene mediante esplicita comunicazione telematica all INPS da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascuna annualità. In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applica il regime contributivo ordinario e l accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall anno successivo in presenza di comunicazione telematica. Il messaggio INPS 25 gennaio 2016 n. 286 precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall art. 1 commi della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d ufficio al 31/12/2015, l adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell anno precedente all anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31/12 dell anno precedente all anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell anno corrente. Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva La circolare INPS del 10 febbraio 2015 n. 29 ha chiarito che l accesso al regime previdenziale agevolato per il 2015 avveniva sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente aveva l onere di presentare all Istituto, secondo le seguenti modalità. Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d impresa I soggetti già esercenti attività d impresa alla data del 1 gennaio 2015, hanno l onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: - Servizi Online - Elenco di tutti i servizi - Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi L. 190/ Adesione. Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l accesso al regime agevolato non sarà consentito per l anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell anno successivo e l agevolazione sarà concessa con decorrenza 1 gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d impresa prima dell entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l apposito modello cartaceo -specificando l attività esercitata attraverso l indicazione del codice REA - allegato alla circolare INPS n. 29/2015 e da consegnare in sede. Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione I soggetti che intraprendono una nuova attività d impresa dal 1 gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione - attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l istruttoria alla sede di competenza. 638 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
9 In presenza di coadiuvanti o coadiutori, il contribuente può indicare la quota di loro spettanza (fino ad un massimo del 49%) e applicare la contribuzione sulla percentuale di reddito imponibile a loro spettante. Sono escluse le riduzioni previste dall art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 (soggetti pensionati) e dall art. 1 comma 2, della Legge n. 233/1990 (coadiuvanti e coadiutori fini a 21 anni). Il minor versamento dei contributi comporta la riduzione dell anzianità contributiva ai fini pensionistici. Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, per perdita dei requisititi ovvero per opzione, determina l impossibilità per il futuro di poter applicare il regime contributivo agevolato e sarà quindi sempre applicabile il regime contributivo ordinario, anche nel caso in cui il contribuente tornerà ad applicare il regime forfetario sussistendo le condizioni previste dalla norma. COLONNE 8 E 9: PERIODO DELLA RIDUZIONE Nelle Colonne 8 e 9 deve essere riportato il periodo per il quale è applicabile la riduzione indicata nella precedente Colonna 7: i contribuenti che possono usufruire della riduzione per tutto l anno dovranno indicare da 1 a 12. SECONDA PARTE: CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE COLONNA 10: REDDITO MINIMALE Nella Colonna 10 deve essere indicato il reddito minimale (pari a ,00 euro) da assoggettare a contribuzione. Anche nel caso in cui il reddito d impresa fosse inferiore al suddetto minimale, il contribuente (ad esclusione dell attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo per coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1 commi della l. 23 dicembre 2014 n. 190, che deve essere indicato nella Colonna 22) è comunque tenuto all indicazione di tale minimale, eventualmente rapportato ai mesi di attività, qualora l attività non venga svolta per l intero anno. Si ricorda, infatti, che i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti devono comunque pagare i contributi sul minimale, anche se il reddito d impresa di competenza è stato inferiore al suddetto minimale o negativo. COLONNA 11: CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL REDDITO MINIMALE Nella Colonna 11 devono essere indicati i contributi IVS, applicando le aliquote stabilite dalla gestione di appartenenza (artigiani o commercianti), dovuti sul minimale indicato in Colonna 10, al netto di eventuali riduzioni indicate in Colonna 7. Qualora siano stati compilati più Righi per lo stesso soggetto è necessario tenere in considerazione le diverse riduzioni competenti. MINIMALI E MASSIMALI La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d impresa dichiarati ai fini IRPEF per l anno 2015, oltre a quote di partecipazione in S.r.l. ed eventuale reddito c.d. minimo, con un minimo di euro ,00 ed un massimale di euro ,00, entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l intero anno. Per il 2015 il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996, è pari a euro ,00; tale ultimo importo, a differenza del minimale, non può essere rapportato a mesi di attività. Massimale per il 2016 Il massimale per il 2016 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996, è pari ad euro ,00 (circolare INPS 29 gennaio 2016, n.15), quindi invariato rispetto all anno precedente. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 639
10 Aumento aliquote contributive Il comma 22 dell art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l incremento di 1,3 punti percentuali per l anno 2012 e successivamente un incremento annuo dello 0,45% fino al raggiungimento del 24% delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS dovute dagli iscritti alla gestione commercianti e artigiani. GESTIONE ARTIGIANI Per gli artigiani l importo dei contributi fissi per il 2015 è calcolato sul minimale di euro ,00. Per la parte eccedente il minimale la contribuzione deve essere calcolata come segue: 22,65% del reddito da euro ,01 e fino euro ,00; 23,65% del reddito da euro ,01 e fino al massimale di euro ,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva) o euro ,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva). Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,65% e al 20,65%. GESTIONE COMMERCIANTI Per i commercianti l importo dei contributi fissi per il 2015 è calcolato sul minimale di ,00 euro. Per la parte eccedente il minimale la contribuzione deve essere calcolata come segue: 22,74% del reddito da euro ,01 e fino euro ,00; 23,74% del reddito da euro ,01 e fino al massimale di euro ,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva) o euro ,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva). I collaboratori d impresa di età inferiore ad anni 21 sono soggetti ad un aliquota ridotta di tre punti percentuali rispetto alle aliquote ordinarie (siano essi artigiani o commercianti). Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,74% e al 20,74%. Contribuzione per il 2016 Per l anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad euro ,00 (circolare INPS 29 gennaio 2016, n.15). Il suddetto contributo minimo è determinato come segue. Artigiani: euro 3.599,03 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; euro 3.132,59 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. 640 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
11 Commercianti: euro 3.613,02 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; euro 3.146,58 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Per i periodi inferiori all anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Per la quota eccedente il predetto minimale di euro ,00 annui, le aliquote contributive sono le seguenti: Artigiani: 23,10% del reddito da euro ,01 e fino a euro ,00; 24,10% del reddito da euro ,01 e fino al massimale di euro ,00/ ,00. Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,10% e al 21,10%. Commercianti: 23,10% del reddito da euro ,01 e fino a euro ,00; 24,19% del reddito da euro ,01 e fino al massimale di euro ,00/ ,00. Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,19% e al 21,19%. Scaglione di reddito Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni Fino a ,00 23,10% 23,19% da ,00 24,10% 24,19% coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a ,00 20,10% 20,19% da ,00 21,10% 21,19% In conseguenza dell applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è il seguente: Artigiani: euro ,92 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro ,76 annui. Commercianti: euro ,10 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro ,94 annui. Il contributo massimo da corrispondere per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva è, invece, il seguente: Artigiani: euro ,85 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro ,13 annui. Commercianti: euro ,14 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro ,42 annui. I collaboratori d impresa di età inferiore ad anni 21 sono soggetti ad un aliquota ridotta di tre punti percentuali rispetto alle aliquote ordinarie (siano essi artigiani o commercianti). PENSIONATI CON PIÙ DI 65 ANNI I lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, possono richiedere l applicazione del contributo previdenziale in misura ridotta del 50% (art. 59, comma 15, della L. n. 449/1997). Accedendo al portale con le proprie credenziali è possibile presentare l istanza. Sono esclusi da tale agevolazione i titolari di pensione di reversibilità, mentre è consentita ai titolari di assegno di invalidità. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 641
12 Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta degli interessati ed a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del 1 gennaio 1998 e la sussistenza, per i periodi di riferimento, dei requisiti dell età e del pensionamento. In questo caso l accredito contributivo ed il conseguente supplemento di pensione viene ridotto della metà. COLONNA 12: CONTRIBUTI MATERNITÀ Nella Colonna 12 deve essere indicato il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di 0,62 euro mensili. COLONNA 13: QUOTE ASSOCIATIVE E ONERI ACCESSORI Nella Colonna 13 devono essere indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori. Si ricorda che tali quote associative ed oneri accessori non sono deducibili dal reddito complessivo (Rigo RP21). COLONNA 14: CONTRIBUTI VERSATI SUL MINIMALE, COMPRESI QUELLI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE In Colonna 14 il contribuente è tenuto ad indicare i contributi versati sul reddito minimale, comprensivi anche delle somme corrisposte per i contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (Colonne 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenze successive all atto di presentazione del Mod. UNICO 2016 PF. Tale casistica si ha in particolare in caso di nuove iscrizioni con emissioni di pagamento in scadenza in data successiva al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. TERMINI DI VERSAMENTO Per quanto riguarda i contribuenti commercianti ed artigiani, la determinazione dei contributi dovuti avviene come segue: i contributi dovuti sul reddito minimo annuo, versati in 4 rate alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell anno seguente; i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale e sino al massimale, determinati nella dichiarazione dei redditi UNICO e versati alle stesse scadenze di UNICO. In relazione ai contributi sul reddito minimale, nel Quadro RR di UNICO occorre comunque procedere al ricalcolo tenendo conto di eventuali compensazioni effettuate nel Mod. F24 e determinare, così, l eventuale contributo a debito o a credito. Per far ciò, tra gli altri, nel Rigo RR2, Colonna 14 del Quadro RR di UNICO 2016, devono essere indicati i Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione. Al fine di determinare il debito/credito finale, è, quindi, necessario che in tale Rigo siano riportati tutti i contributi di competenza dell anno di riferimento, a prescindere che parte di essi siano stati versati nell anno successivo. COLONNA 15: CONTRIBUTI COMPENSATI CON CREDITI PREVIDENZIALI SENZA ESPOSIZIONE NEL MOD. F24 Nella Colonna 15 deve essere indicato l ammontare complessivo dei contributi previdenziali non versati sul reddito minimale, a seguito di compensazione che, contrariamente alle indicazioni dell INPS, non è stata indicata nel Mod. F24, per crediti previdenziali del precedente anno derivanti da qualsiasi posizione contributiva a credito sul reddito minimale. I crediti del precedente anno possono essere relativi, sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del Rigo (e che non dovranno essere considerati nell importo da indicare nella Colonna 18), che alla posizione a credito di altri soggetti. 642 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
13 COLONNA 16: CONTRIBUTO A DEBITO SUL REDDITO MINIMALE Nella Colonna 16 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se uguale o maggiore di zero: Colonna 11 IVS minimale + Colonna 12 Contributi maternità + Colonna 13 Quote assoc. / oneri accessori - Colonna 14 Contributi minimale con scadenza succ. presentazione - Colonna 15 Crediti compensati senza esposizione in F24 COLONNA 17: CONTRIBUTO A CREDITO SUL REDDITO MINIMALE Nella Colonna 17 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se inferiore a zero (indicando il valore assoluto, quindi senza esposizione del segno meno): Colonna 11 IVS minimale + Colonna 12 Contributi maternità + Colonna 13 Quote assoc. / oneri accessori - Colonna 14 Contributi minimale con scadenza succ. presentazione - Colonna 15 Crediti compensati senza esposizione in F24 La compilazione delle Colonne 16 o 17 è alternativa; non è quindi possibile compilare entrambe le Colonne. COLONNA 18: CREDITI DEL PRECEDENTE ANNO Nella Colonna 18 deve essere indicato, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell anno precedente, indicato nella Colonna 21 del Rigo riferito al medesimo soggetto presente nel Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF. Tale condizione può essere riscontrata verificando, per ogni iscritto, se l ammontare dei contributi versati per l anno 2014 sul reddito minimale, sia superiore alla somma degli importi indicati nelle Colonne 12, 13 e 14 del Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF (contributi dovuti). Il credito da riportare nella Colonna in oggetto deve essere indicato al netto di quanto utilizzato per compensare eventuali contributi a debito non esposti nel Mod. F24. Il credito deve essere esposto sul Mod. F24 con l indicazione dell anno 2014; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva ovvero con autoconguaglio (circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015). COLONNA 19: CREDITO DEL PRECEDENTE ANNO COMPENSATO NEL MOD. F24 Nella Colonna 19 deve essere indicata la parte del credito già indicata in Colonna 18 e compensata nel Mod. F24. COLONNA 20: CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO Nella Colonna 20 deve essere riportata la quota di credito che si intende richiede a rimborso. COLONNA 21: CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE Nella Colonna 21 deve essere riportata la quota di credito che si intende utilizzare in compensazione; tale credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel Mod. F24. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 643
14 La somma degli importi delle Colonne 17 (Contributo a credito sul reddito minimale) e 18 (Credito del precedente anno), al netto di Colonna 19 (Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24), deve essere ripartito tra le Colonne 20 e 21. TERZA PARTE: CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE COLONNA 22: REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Nella Colonna 22 deve essere indicato il reddito eccedente il minimale e fino al massimale di ,00 euro. Qualora l attività sia svolta per parte dell anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Si ricorda che per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (indicata con la barratura della casella del Rigo RR2 o RR3 - Colonna 6) il massimale, pari a ,00 euro, non può essere rapportato ai mesi di attività. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo o coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1 commi della già citata L. n. 190/2014 (indicate con l indicazione del relativo Codice nella casella del Rigo RR1 Colonna 2) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile, in quanto per tale categoria non opera il minimale, ma solo il massimale. Massimale per il 2016 Il massimale per il 2016 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996, è pari ad euro ,00 (circolare INPS 29 gennaio 2016, n.15), quindi invariato rispetto all anno precedente. COLONNA 23: CONTRIBUTO IVS DOVUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE Nella Colonna 23 si devono indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella Colonna 22 (Reddito eccedente il minimale), le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a Colonna 7 (come indicato in precedenza). Si ricorda che nel caso in cui siano stati compilati più Righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli Righi. COLONNA 24: CONTRIBUTO MATERNITÀ (SOLO PER AFFITTACAMERE O PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO) La Colonna 24 deve esser utilizzata esclusivamente dai contribuenti che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo o coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1 commi della già citata L. n. 190/2014 (indicate con l indicazione del relativo Codice nella casella del Rigo RR1 Colonna 2); tali soggetti devono indicare in tale Colonna il contributo per le prestazioni di maternità. COLONNA 25: CONTRIBUTI VERSATI SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE Nella Colonna 25 si deve indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. In particolare, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo o coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1 commi della già citata L. n. 190/2014, devono indicare in tale campo anche l importo versato per il contributo di maternità. 644 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
15 Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l anno 2016, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d imposta. Per l individuazione dell importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d impresa dell anno 2015, utilizzando i minimali e massimali previsti per l anno Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l anno 2016, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. La Legge n. 438/1992 ha stabilito che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: deve essere rapportato ai redditi d impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi anno 2015, redditi anno 2015 dichiarati al Fisco nel 2016); deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d impresa dichiarati ai fini IRPEF; deve essere versato in forma di acconto sul reddito dichiarato nell anno precedente (nel 2015) ma considerando le aliquote, le fasce di reddito e il valore del minimale contributivo stabiliti per l esercizio a cui l acconto si riferisce (in tal caso l anno 2016), e di saldo. COLONNA 26: CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE In Colonna 26 il contribuente è tenuto ad indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all atto di presentazione del Mod. UNICO 2016 PF. COLONNA 27: CONTRIBUTI COMPENSATI CON CREDITI PREVIDENZIALI SENZA ESPOSIZIONE NEL MOD. F24 Nella Colonna 27 deve essere indicato l ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall INPS su richiesta dell assicurato. I crediti del precedente anno possono essere relativi sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del Rigo (e che non dovranno essere considerati nell importo da indicare nella successiva Colonna 31), che alla posizione a credito di altri soggetti. COLONNA 28: CONTRIBUTO A DEBITO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE Nella Colonna 28 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se uguale o maggiore di zero, corrispondente al contributo a debito sul reddito eccedente il minimale: Colonna 23 IVS eccedente il minimale + Colonna 24 Contributi maternità (solo affittacamere o produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) - Colonna 25 Contributi versati sul reddito eccedente il minimale - Colonna 26 Contributi eccedenti minimale con scadenza succ. presentazione - Colonna 27 Crediti compensati senza esposizione in F24 COLONNA 29: CONTRIBUTO A CREDITO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE Nella Colonna 29 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se inferiore a zero (indicando il valore assoluto, quindi senza esposizione del segno meno), corrispondente al contributo a credito sul reddito eccedente il minimale: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 645
16 Colonna 23 IVS eccedente il minimale + Colonna 24 Contributi maternità (solo affittacamere o produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) - Colonna 25 Contributi versati sul reddito eccedente il minimale - Colonna 26 Contributi eccedenti minimale con scadenza succ. presentazione - Colonna 27 Crediti compensati senza esposizione in F24 La compilazione delle Colonne 28 o 29 è alternativa: non è quindi possibile compilare entrambe le Colonne. COLONNA 30: ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO Nella Colonna 30 deve essere indicata l eccedenza di versamento a saldo, ossia l importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva. COLONNA 31: CREDITI DEL PRECEDENTE ANNO Nella Colonna 31 deve essere indicato, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell anno precedente. Il credito emergente viene rilevato dalla Colonna 34 del Rigo riferito al singolo soggetto, presente nel Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF. Il credito deve essere esposto sul Mod. F24 con l indicazione dell anno 2014; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva ovvero con autoconguaglio da presentare telematicamente all INPS (circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015). COLONNA 32: CREDITO DEL PRECEDENTE ANNO COMPENSATO NEL MOD. F24 Nella Colonna 32 deve essere indicata la parte del credito già indicata in Colonna 31 e compensata nel Mod. F24. COLONNA 33: CREDITO ANTE 2014 In tale rigo, di nuova istituzione, deve essere indicato il credito riferito ad anni precedenti il Si ricorda che, come indicato da ultimo nella circolare INPS 12 giugno 2015 n. 120, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le compensazioni dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all indirizzo selezionando dall opzione Elenco di tutti i servizi l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare - Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso. L importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Mod. UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015) e l importo che si intende compensare. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circolare n. 182 del 10 giugno 1994); per questo da quest anno tale importo è da indicare separatamente in dichiarazione. 646 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
17 COLONNA 34: CREDITO ANTE 2014 COMPENSATO NEL MOD. F24 In tale rigo, di nuova istituzione, deve essere indicato il credito riferito ad anni precedenti il 2014, già esposto nella precedente colonna 33, compensato in F24. COLONNA 35: CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO La somma delle Colonne 29, 30 e 31, al netto di quanto già compensato nel Mod. F24 ed indicato in Colonna 32, deve essere ripartito tra le Colonne 35 e 36. La differenza tra colonna 33 e colonna 34 può essere chiesta solo a rimborso (in colonna 35) o in autoconguaglio. Nella Colonna 35 deve essere riportata la somma di suddetti importi di cui si richiede il rimborso. Si precisa che, per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, deve essere presentata anche una specifica istanza all INPS. COLONNA 36: CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE Nella Colonna 36 deve essere riportata l importo che si intende utilizzare in compensazione; tale credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel Mod. F24. RIGO RR4: RIEPILOGO CREDITI COLONNA 1 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 17 (Contributo a credito sul reddito minimale) e 29 (Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale) di tutti i Righi compilati. COLONNA 2 Va riportata la somma degli importi indicati alla Colonna 30 (Eccedenza di versamento a saldo) di tutti i Righi compilati. COLONNA 3 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 20 (Credito di cui si chiede il rimborso) e 35 (Credito di cui si chiede il rimborso) di tutti i Righi compilati. COLONNA 4 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 21 (Credito da utilizzare in compensazione) e 36 (Credito da utilizzare in compensazione) di tutti i Righi compilati. Qualora nel corso dell anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall INPS un nuovo Codice azienda a seguito di trasferimento dell attività in altra Provincia, e quindi si compilano Quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o Codice azienda, il Rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda. Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi Quadri Per i soggetti possessori di reddito assoggettabile all IRPEF nell anno 2015, dove il periodo di imposizione contributiva IVS è cessato entro il 31 dicembre 2014 con saldo a credito risultante dal Mod. UNICO PF 2015, è possibile il riporto di eccedenze da utilizzare in compensazione o da DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 647
18 chiedere a rimborso compilando il Rigo RX52 di UNICO PF 2016 (si rimanda alla guida alla compilazione del Quadro RX per maggiori dettagli). Si può presentare tale casistica ad esempio per il contribuente non più tenuto alla compilazione del Quadro RR del Mod. UNICO PF 2016 per il quale, quindi, non trova collocazione il riporto dell eccedenza e del relativo utilizzo. Mediante la compilazione del Rigo RX 52 è possibile indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del Mod. UNICO PF 2015 e/o comunicate dall Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. In caso di utilizzo in compensazione dei crediti inerenti periodi precedenti nel Mod. F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l anno di riferimento corretto, utilizzando la corretta codeline elaborata dall INPS. Compensazione L importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Mod. UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel Modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più Righi di uno o più Modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell anno 2014, se il credito è evidenziato nella Colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell anno precedente) o dell anno 2015 se il credito emerge dalla dichiarazione 2016 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai Modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015) e l importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001 (circolare INPS 7 giugno 2013, n. 88). A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet - servizi on line - elenco di tutti i servizi - calcolo della codeline. SEZIONE II: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA SOGGETTI INTERESSATI Devono compilare la Sezione II del Quadro RR i lavoratori autonomi (art. 53, comma 1, del TUIR) titolari di partita IVA soggetti alla gestione separata INPS. In particolare si tratta di: professionisti iscritti in albi senza cassa professionale; professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, ma non iscritti a quest ultima; professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione dalle casse professionali; professionisti senza albo e senza cassa di previdenza che abbiano percepito redditi in conseguenza dell esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. SOGGETTI ESCLUSI Non sono tenuti all iscrizione alla gestione separata INPS e, quindi, alla compilazione della presente Sezione e al calcolo dei relativi contributi: i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.M. n. 103/1996; chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci). Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. 648 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
19 SOGGETTI D ETÀ SUPERIORE AI SESSANTACINQUE ANNI Il D.M. 2 maggio 1996, n. 281 ha stabilito che per un quinquennio a decorrere dal 1 aprile 1996, per coloro che sono privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, per coloro che sono già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, che, alle date sopra indicate risultano già ultrasessantacinquenni, è concessa la facoltà d iscriversi alla Gestione separata. PERMANENZA DELL OBBLIGO CONTRIBUTIVO A CARICO DEI SOGGETTI PENSIONATI CHE RISULTINO PERCEPIRE REDDITI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE L art. 18, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall entrata in vigore del Decreto stesso, all adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell ottica dell obbligatorietà dell imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall ambito di operatività dell art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata INPS. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione. La circolare INPS 22 luglio 2011, n. 99 ribadisce che rientrano nell ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. RIGHI RR5, RR6 E RR7: LIBERI PROFESSIONISTI E TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS COLONNA 1: CODICE Nella Colonna 1 deve essere riportato il codice che contraddistingue il reddito percepito da dichiarare, utilizzando la codifica indicata nella tavola seguente. TAVOLA N. 2 CODICE DESCRIZIONE 1 Reddito da lavoro autonomo ovvero tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel Quadro RE - RH e/o LM sezione I o II 2 Amministratori locali di cui all art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro ,00; per i mandati inferiori all anno la somma deve essere rapportata a mese DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 649
20 CODICE DESCRIZIONE 3 Parasubordinati, quindi i redditi soggetti a gestione separata e denunciati con EMENS: sono sommati i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione separata di cui all art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell art. 44 quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67, comma 1, lett. l) diversi quali lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo 4 Redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica); tali redditi concorrono alla formazione del massimale 5 Il reddito da lavoro autonomo indicato nel Quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc.). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo COLONNA 2: REDDITO Nella Colonna 2 deve essere riportato il reddito percepito riferito ai precedenti codici inseriti in Colonna 1. Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente - se adottato dal professionista - dal regime dell imprenditoria giovanile. Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel: Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni): Rigo RE22 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000); RE 23 o RE 25; Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): Rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98). COLONNA DA 3 A 10 Nelle Colonne da 3 a 10 sono ripetuti i dati indicati nelle precedenti Colonne 1 e 2 per evidenziare diverse posizioni previdenziali avvenute nel medesimo periodo d imposta, qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito. COLONNA 11: REDDITO IMPONIBILE Nella Colonna 11 deve essere riportato il reddito imponibile previdenziale, ovvero il reddito assoggettato al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista. Possono verificarsi situazioni diverse a seconda dei redditi prodotti dal contribuente stesso. La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l anno 2015 e/o il reddito prodotto nell ambito del regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile qualora il professionista abbia adottato tale regime. Si precisa che il massimale per l anno 2015 è fissato in ,00 euro. 650 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
21 COLONNE 12 E 13: PERIODO Nelle Colonne 12 (dal) e 13 (al) deve essere riportato il periodo per il quale è dovuta la contribuzione; i contribuenti assoggettati per tutto l anno dovranno indicare nella Colonna 12 il numero 1 e nella Colonna 13 il numero 12. In caso di iscrizione o cancellazione in corso d anno deve essere indicato in tali Colonne il minor periodo di contribuzione. COLONNA 14: ALIQUOTA Con decorrenza dal 1 gennaio 2015 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con: aliquota del 23,50% (che corrisponde al Codice A), per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta; aliquota del 27,72% (che corrisponde al Codice B), per i soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria. LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50% 27,72% (27,00 IVA + 0,72 aliquota aggiuntiva) Come per gli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l ulteriore aliquota contributiva, istituita dall art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72% (v. messaggio n del 9 novembre 2007). Contribuzione per il 2016 Con decorrenza dal 1 gennaio 2016, come esplicitato nella circolare INPS 29 gennaio 2016 n. 13, in seguito a quanto da ultimo previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con: aliquota del 27,72%, per i soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria; aliquota del 24,00% per gli altri soggetti. L art. 1 comma 79 della L. n. 247/2007 prevedeva per i soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria l aumento al 31% per l anno 2016, al 32% per l anno 2017 e al 33% a decorrere dall anno 2018 dell aliquota contributiva. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come da ultimo modificata dalla L. n. 11/2015) aveva modificato la progressione degli aumenti delle aliquote per la gestione separata INPS prevedendo: per i soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria l aliquota è ridotta limitatamente al 2014 e al 2015 al 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Tale aliquota aumenterà al 28,72 per l anno 2016 e al 29,72 per l anno 2017; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 651
22 per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie il precedente aumento del 21% per l anno 2014, al 22% per l anno 2015» è sostituito dal seguenti: e«, al 22% per l anno 2014, al 23,5% per l anno 2015». La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (articolo 1 comma 203) ha confermato per il 2016 la riduzione dell aliquota della gestione separata INPS al 27% per i soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria. MODIFICA DELL ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN CORSO D ANNO Qualora si modifichi, in corso d anno, la misura dell aliquota contributiva da applicare, devono essere compilati più moduli. Associati in partecipazione Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti che, nell ambito dell associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all iscrizione in un apposita gestione previdenziale istituita presso l INPS. Lavori occasionali Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000,00 euro. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. COLONNA 15: CONTRIBUTO DOVUTO Per l anno 2014 il contributo, entro il massimale di ,00 euro, deve essere calcolato applicando all imponibile di cui alla Colonna 11 le aliquote indicate alla precedente Colonna 14. Si evidenzia che, nel caso di attività che non si protrae per l intero anno, i contributi sono comunque dovuti entro il suddetto massimale. COLONNA 16: ACCONTI VERSATI Nella Colonna 16 deve essere indicato il contributo versato nel 2015 in acconto calcolato sul reddito RIGO RR6: TOTALI Nel Rigo RR6 devono essere indicati: in Colonna 1 il totale dei contributi dovuti riportati nella Colonna 15 del Rigo RR5 dei vari moduli compilati; In Colonna 2 devono essere riportati i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24; è necessario indicare l ammontare complessivo dei contributi previdenziali compensati senza l utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall INPS su richiesta dell assicurato. Il credito deve essere esposto sul Mod. F24 con l indicazione dell anno 2014; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all anno 2014 dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva ovvero ad autoconguaglio (circolare INPS n. 74 del 6 giugno 2014) L importi indicato in tale Rigo non può essere superiore all importo del contributo a debito indicato nel Rigo RR7. Il contenuto di tale colonna nel quadro RR di unico 2015 era esposto in colonna 1 del rigo RR8. in Colonna 3 il totale degli acconti versati riportati nella Colonna 16 del Rigo RR5 dei vari moduli compilati. 652 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
23 RIGO RR7: CONTRIBUTO A DEBITO Nel Rigo RR7 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se uguale o maggiore di zero, corrispondente al contributo a debito: Colonna 1 Rigo RR6 Contributo dovuto - Colonna 3 Rigo RR6 Acconti versati Se la suddetta somma algebrica risultasse essere negativa deve essere compilato il successivo Rigo RR8 Colonna 1. RIGO RR8 Nel Rigo RR8 sono previste una serie di colonne nella quale indicare il credito del contributo alla gestione separata INPS. COLONNA 1: CONTRIBUTO A CREDITO Nella Colonna 1 deve essere riportata, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione, se il risultato di tale operazione è negativo: Colonna 1 Rigo RR6 Contributo dovuto - Colonna 3 Rigo RR6 Acconti versati Il credito può essere esclusivamente compensato con F24 o chiesto a rimborso. COLONNA 2: ECCEDENZA VERSAMENTO In Colonna 2 deve essere indicata l eccedenza di versamento a saldo. COLONNA 3: CREDITO DEL PRECEDENTE ANNO In Colonna 3 deve essere indicato il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal Rigo RR8 Colonna 7 del Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF. COLONNA 4: CREDITO ANNO PRECEDENTE DI CUI COMPENSATO IN F24 In Colonna 4 deve essere indicata, la parte del credito indicato nella precedente Colonna 3 compensata nel Mod. F24. COLONNA 5: CREDITO ANTE 2014 In Colonna 5 deve essere indicato il credito degli anni precedenti al COLONNA 6: CREDITO DEL PRECEDENTE ANNO In Colonna 6 deve essere indicato la parte del credito già riportato in colonna 5 e compensato nel modello F24. La differenza tra colonna 5 e quanto indicato in colonna 6 può essere richiesto solo a rimborso (quindi indicando il risultato in colonna 7). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 653
24 COLONNA 7: TOTALE CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO DELL ANNO In Colonna 7 deve essere indicato il credito di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS (sicuramente il risultato della differenza tra colonna 5 e colonna 6). L importo della seguente operazione deve essere ripartito tra la Colonna 7 e la successiva Colonna 8: Colonna 1 Contributo a credito Colonna 2 Eccedenza versamento Colonna 3 Credito anno precedente Colonna 4 Credito anno precedente di cui compensato in F COLONNA 8: TOTALE CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE In Colonna 8 deve essere indicato il credito da utilizzare in compensazione esclusivamente con il Mod. F24. L importo della precedente operazione deve essere ripartito tra la precedente Colonna 6 e la Colonna 7. Si ricorda che, in caso di compensazione, deve essere sempre compilato il Mod. F24 (anche nel caso in cui la delega abbia saldo pari a zero). VERSAMENTI I soggetti obbligati devono corrispondere entro i termini per i versamenti risultanti dalla dichiarazione il saldo per il 2015 (Rigo RR7) e l acconto per il Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l anno 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d imposta. L ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l anno 2016 sull 80% del reddito di lavoro autonomo relativo all anno 2015, tenendo conto del massimale stabilito per il SEZIONE III: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG) SOGGETTI INTERESSATI Questa Sezione deve essere compilata dai geometri che esercitano in forma individuale la professione, ovvero che esercitino in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l attività ingegneristica che abbiano compilato il Modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra. In pratica sono tenuti a compilare la Sezione III del Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF i seguenti soggetti: Geometri iscritti alla CIPAG nel 2015; Geometri cancellati nel corso del 2015 e che non si sono successivamente reiscritti. Sono esonerati dalla compilazione: coloro che nel 2015 non hanno prodotto reddito professionale, nemmeno occasionale, e non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva. Per i geometri iscritti alla CIPAG che rientrano in questa categoria il reddito professionale e il volume d affari saranno impostati d ufficio a zero, mentre dovranno effettuare il pagamento dei contributi minimi 2016 e del contributo di maternità attraverso un apposito servizio nell area riservata del sito web della CIPAG; 654 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
25 geometri che si sono iscritti alla CIPAG nel 2016 (neo iscritti 2016 e re-iscritti 2016 che nel 2015 non erano iscritti). La compilazione della Sezione in oggetto permette di determinare l ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32, il 9 febbraio 2011, il Decreto interministeriale (lavoro-economia), che estende le modalità di versamento unitario e di compensazione, previsti dal capo III del D.L. 9 luglio 1997, n.241, anche alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri. L inserimento del Modello di dichiarazione alla cassa nel Mod. UNICO unifica le dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali ed il Mod. F24 unifica i rispettivi pagamenti. Il pagamento della contribuzione obbligatoria è diviso in: minimi ed autoliquidazione del contributo soggettivo dovuto per l anno 2016; minimi relativi al contributo integrativo per l anno 2016 ed autoliquidazione del contributo integrativo dovuto per l anno 2015; contributo di maternità, di importo uguale per tutti gli iscritti. Nel caso di dichiarazione relativa a redditi prodotti nell anno di cancellazione, il contributo soggettivo è dovuto in forma accessoria, senza limite di minimo e solo in autoliquidazione, mentre il contributo integrativo è dovuto per la sola quota di autoliquidazione. Pertanto, in questo caso non sono dovuti i relativi contributi minimi 2016 né il contributo di maternità. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dal reddito professionale netto ed imponibile ai fini IRPEF per il calcolo del contributo soggettivo e dal volume annuale d affari ai fini IVA per il calcolo del contributo integrativo dovuto, prodotti nell anno SOGGETTO NON TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO Nel caso in cui non vi sia l obbligo di presentare il Mod. UNICO (e solo in tal caso) il pagamento dei minimi 2016 potrà essere effettuato direttamente accedendo alla propria area riservata sul sito CIPAG, attraverso il Portale dei pagamenti, ed utilizzando a seconda della modalità prescelta - unica soluzione o in forma rateizzata fino ad un massimo di 6 rate mensili con interessi, da giugno a novembre o 5 rate dal 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% - gli strumenti di pagamento già presenti. È stata introdotta in via sperimentale per il 2015 un importante agevolazione che prevede la possibilità di determinare direttamente nell area riservata del sito Web della Cipag, inserendo i dati reddituali, i contributi dovuti e quindi rateizzare gli stessi in 10 rate di importo uguale con un interesse pari al 4% annuo, con la prima rata avente scadenza il 28 settembre 2015 e l ultima il 27 giugno Questa modalità non consente di avvalersi della possibilità di compensare eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta. Per il 2016 sarà necessario verificare quanto verrà pubblicato sul sito dei geometri in merito alle modalità di pagamento dell anno in corso. I geometri che non sono tenuti alla comunicazione dei redditi prodotti nell anno precedente in quanto iscritti in corso d anno (neo iscritti 2016 e re-iscritti 2016 che nel 2015 non erano iscritti) possono scegliere di pagare i contributi minimi nei seguenti modi: tramite il Portale dei pagamenti, in unica soluzione o a rate, con un massimo di 6, più interessi da giugno a novembre, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24 accise; in 4 rate a partire da febbraio 2017 fino a maggio 2017 (se ciò verrà confermato dalla cassa anche per il 2016), senza aggravio di oneri accessori e pagando interessi pari al 4% su base annua, utilizzando i bollettini di incasso domiciliato che saranno inviati dalla CIPAG all inizio del 2017 tramite PEC/mail. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 655
26 CONTRIBUZIONE La contribuzione per l anno 2015 è la seguente: il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa dovuto è nella misura del 14% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino a ,00 euro e del 3,5% per il reddito eccedente. È previsto un contributo soggettivo minimo calcolato e fornito dalla Cassa, in base alla posizione iscrittiva rivestita ed ai mesi relativi. Tale valore deve essere pagato con l apposito codice tributo e deve essere detratto dal contributo complessivamente dovuto al fine di determinare il contributo soggettivo in autoliquidazione. Il valore del contributo soggettivo in autoliquidazione non può essere inferiore a zero; il contributo integrativo dovuto è nella misura del 5% del volume annuale d affari ai fini IVA ad eccezione dell attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche per le quali la misura del contributo resta fissata al 4% al netto del contributo minimo pagato in acconto nel Anche per il contributo integrativo è previsto un contributo integrativo minimo calcolato e fornito dalla cassa in base alla posizione iscrittiva rivestita ed ai mesi relativi; il contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti nella stessa misura, è pari per il 2016 ad euro 17,00. Il contributo di maternità non è dovuto da coloro che risultano già cancellati nell anno precedente a quello di dichiarazione. Segue una tabella nella quale si riportano le aliquote del contributo soggettivo e del contributo integrativo, in relazione alle varie posizioni giuridiche. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi soggettivo e minimo sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell anno di compimento del trentesimo anno di età. Non sono invece tenuti al contributo integrativo minimo. I geometri che nell anno di dichiarazione cessano da tale beneficio, acquisendo la posizione di iscritto obbligatorio, sono tenuti al versamento del contributo integrativo minimo indicato nella colonna 19 RR15. SISTEMA DI COMUNICAZIONE REDDITUALE ALLA CIPAG Il sistema di comunicazione reddituale alla CIPAG dei redditi e volumi d affari può riassumersi nei seguenti punti: 1. le dichiarazioni obbligatorie annuali previste dall art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione vanno rese nell apposita sezione III del Quadro RR di UNICO PF dove viene anche determinata la contribuzione dovuta. Il termine di presentazione del citato modello è il 30 settembre 2016; 2. dal 2012 anche i minimi vanno indicati nei nuovi appositi spazi della sezione III del Quadro RR; 3. la compilazione della sezione III del Quadro RR di UNICO 2016 PF è obbligatoria per l iscritto CIPAG; 656 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
27 4. i pagamenti della contribuzione (minimi ed autoliquidazione) devono essere eseguiti utilizzando l apposita sezione del Mod. F24 Accise secondo le relative istruzioni; 5. i versamenti, anche dei minimi obbligatori, devono essere effettuati entro gli stessi termini e con la stessa eventuale maggiorazione (attualmente dello 0,40%) previsti per l IRPEF a saldo e possono essere compensati con eventuali crediti verso l Erario e gli altri Enti; 6. i contributi dovuti alla CIPAG possono essere rateizzati con le stesse modalità e scadenze previste per i versamenti fiscali e con il medesimo tasso di interesse (attualmente del 4% annuo). Il pagamento (del saldo o della prima rata della rateazione) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016, oppure entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; 7. il mancato rispetto dei termini di versamento sopra indicati determina l applicazione del regime sanzionatorio previsto dal Regolamento sulla Contribuzione CIPAG. Con il sistema di UNICO rimangono comunque esclusi: il regime degli acconti previsto dal Fisco; la possibilità di compensare crediti vantati nei confronti di CIPAG con debiti verso Erario/altri Enti. Eventuali crediti andranno regolarizzati direttamente con CIPAG. CASSA GEOMETRI ATTENZIONE: si riportano di seguito le informazioni fornite dalla cassa italiana geometri per la compilazione della dichiarazione di UNICO 2015 in quanto, alla data di pubblicazione, non sono ancora state diramate le necessarie informazioni per la corretta compilazione di UNICO Si raccomanda, quindi, di accedere al sito https: // per i necessari aggiornamenti per la compilazione del quadro. Entro i primi giorni del mese di giugno la CIPAG invierà a tutti coloro che devono la dichiarazione un facsimile personalizzato della sezione III del Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF, contenente le informazioni da utilizzare in fase di dichiarazione, ovvero: Matricola (RR13). Sequenza delle posizioni giuridiche e dei relativi mesi, sia per il rigo RR14 che RR15. Per il rigo RR14 le colonne 11 (Contributo da detrarre), 12 (Contributo minimo) e 14 (Contributo maternità). Per il rigo RR15 le colonne 13 (Contributo da detrarre) e 15 (Contributo minimo). Le stesse informazioni saranno sempre disponibili, aggiornate in tempo reale, nell area riservata del sito web della CIPAG ( Le suddette informazioni non devono essere in nessun caso calcolate in via autonoma da parte dell associato. CONTRIBUTO MINIMO Il contributo soggettivo minimo portato in detrazione è quello dell anno di dichiarazione mentre il contributo integrativo minimo (da portare in detrazione) è quello relativo all anno antecedente. L associato deve versare tramite F24 gli importi riportati nelle seguenti colonne della sezione III del quadro RR: Colonna 12 del rigo RR14 - Contributo minimo (soggettivo minimo), da versare con codice tributo GE01 Colonna 14 del rigo RR14 - Contributo maternità, da versare con codice tributo GE51 Colonna 15 del rigo RR19 - Contributo minimo (integrativo minimo), da versare con codice tributo GE21 PENSIONATI CHE PROSEGUONO LA PROFESSIONE Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell esercizio della professione e in tale ipotesi il contributo minimo obbligatorio, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 657
28 che è ridotto per i soli pensionati di invalidità a partire dal primo gennaio dell anno successivo alla data di decorrenza della pensione, sarà determinato dalla Cassa. RIGO RR13: MATRICOLA Nel Rigo RR13 è necessario indicare la matricola del libero professionista. RIGO RR14: CONTRIBUTO SOGGETTIVO La base imponibile per il contributo soggettivo, indicato nel prospetto contributivo nell anno di dichiarazione 2016, è costituita dai dati provenienti dal quadro RE (reddito professionale rigo RE21 o RE23) ovvero dai quadri RH (redditi da partecipazione rigo RH 15), LM (regime fiscale di vantaggio rigo LM6) o RL (utili di società o prestazioni occasionali righi RL1 o RL15). I professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti a dichiarare i dati presunti occasionali nel quadro RR14. Soltanto nell ipotesi di redditi occasionali totalmente non riconducibili in alcun modo alla sfera professionale (ad esempio attività musicale o di pittura artistica, ecc.), potranno non essere indicati nel quadro RR14. Per quanto riguarda il rigo RR14, riservato al contributo soggettivo; - i valori delle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12 e 14 sono determinati dalla CIPAG e devono essere inseriti così come comunicati all iscritto; - i valori delle colonne 9, 10 e 13 sono determinati in automatico secondo le specifiche del Mod. UNICO 2016 PF. Nel Rigo RR14 devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo soggettivo. In particolare: nel campo 1: indicare la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato attivo) PL (pensionato di invalidità) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio), C (geometra IO o P o PL cancellato), C1 (geometra N1 cancellato), C2 (geometra N2 cancellato); nel campo 2: indicare il numero dei mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1; nei campi da 3 a 8: indicare le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche; nel campo 9: indicare la base imponibile sul quale calcolare il contributo soggettivo derivante dal Quadro RE per il reddito professionale (Rigo RE21 o RE23), Quadro RH per i redditi da partecipazione (Rigo RH15), Quadro LM per i soggetti con regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Rigo LM6) e per i geometri che applicano il regime forfettario il reddito esposto nella colonna 5 dei righi da LM22 a LM30 e Quadro RL per gli utili di società o prestazioni occasionali (Rigo RL1 e RL15); La contribuzione dovuta varia in funzione della posizione giuridica rivestita con l obbligo di assoggettamento a contribuzione dell intero reddito/volume d affari professionale, anche qualora l iscrizione alla Cassa non abbia riguardato l intero anno. 658 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
29 I professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D.Lgs. 276/2003 sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti a dichiarare i dati presunti occasionali nel Quadro RR14. Soltanto nell ipotesi di redditi occasionali totalmente non riconducibili in alcun modo alla sfera professionale (ad esempio attività musicale o di pittura artistica, ecc.), potranno non essere indicati nel Quadro RR14. nel campo 10: il contributo soggettivo dovuto deve essere calcolato in base alle aliquote previste in relazione alla posizione giuridica e ai mesi relativi; nel campo 11: il contributo soggettivo da detrarre comunicato dalla cassa; nel campo 12: indicare il contributo soggettivo minimo comunicato dalla cassa da versare per l anno 2016 (valore massimo ammissibile euro 3.000,00); nel campo 13: indicare il contributo soggettivo a debito che eccede il minimo dato dalla seguente differenza: Campo 10 Campo 11 Campo Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo minimo Il contributo soggettivo a debito non può essere inferiore a zero euro, quindi in tal caso il campo 13 non deve essere compilato. Se il contenuto della colonna 13 del rigo RR14 è maggiore o uguale ad un euro, l iscritto deve effettuare il versamento tramite F24 Accise utilizzando i seguenti codici tributo codice tributo GE11 - contributo soggettivo autoliquidazione, indicando come anno di riferimento nel modello F24 Accise il 2015, nel caso in cui non siano presenti le posizioni C, C1 e C2 nelle colonne 1, 3, 5 e 7 del rigo RR14; codice tributo GE81 - contributo soggettivo accessorio, indicando come anno di riferimento nel modello F24 Accise il 2015, nel caso in cui siano presenti le posizioni C, C1 e C2 nelle colonne 1, 3, 5 e 7 del rigo RR14. nel campo 14: il contributo di maternità da versare dovuto dall iscritto. Tutti coloro che nel 2016 risultano essere iscritti alla CIPAG per almeno un mese sono tenuti ad inserire in tale colonna il valore di euro 17,00. Con il Mod. UNICO 2016 PF coloro che nel 2016 non risultano iscritti alla CIPAG nemmeno per un mese, ma che sono stati iscritti nell anno 2015 per almeno un mese devono versare alla CIPAG i seguenti contributi: contributo soggettivo accessorio sul reddito prodotto nell anno di cancellazione (valore riportato nella colonna 13 Contributo a debito che eccede il minimale del rigo RR14); eccedenza del contributo integrativo autoliquidazione rispetto a quanto già versato alla CIPAG a titolo di minimo per l anno in cui è avvenuta la cancellazione (valore riportato nella colonna 14 Contributo a debito del rigo RR15). RIGO RR15: CONTRIBUTO INTEGRATIVO La base imponibile per il contributo integrativo, indicato nel prospetto contributiva nell anno di produzione 2015, si rileva dal rigo VE50 della dichiarazione IVA (al netto di eventuale riaddebito delle spese comuni tra professionisti da indicare nell apposito spazio). Per i professionisti che esercitano in forma associata va indicata la quota del volume d affari proporzionale alla quota di partecipazione all associazione professionale. Ciò si ottiene prendendo l apposito rigo 50 del quadro VE della dichiarazione IVA dello studio associato e moltiplicando il dato indicato per la quota di partecipazione agli utili. Per i contribuenti in regime fiscale di vantaggio invece il dato da indicare è quello del quadro LM (RIGOLM2) totale netto compensi positivi dei redditi. Da quest anno la sezione RR15 prevede la differente indicazione dei dati in caso di fatturazione ad Amministrazioni Pubbliche, con assoggettamento a contribuzione al 4%, e verso privati, con contribuzione al 5%. I campi del rigo RR15 risultano, quindi, raddoppiati. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 659
30 Per quanto riguarda il rigo RR15, riservato al contributo integrativo; i valori delle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 19 sono determinati dalla CIPAG e devono essere inseriti così come comunicati all iscritto; i valori delle colonne 11 e 13 devono essere inserite dall iscritto; i valori delle colonne 9, 11 e 12 e 14 sono determinati in automatico secondo le specifiche del Mod. UNICO 2016 PF. Nel Rigo RR15 devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo integrativo. In particolare: nel campo 1: indicare la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato attivo) PL (pensionato di invalidità) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio); nel campo 2: indicare il numero dei mesi per i quali è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1; nei campi da 3 a 8: indicare le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche; nel campo 9: indicare il volume d affari annuo corrispondente al Quadro VE, Rigo VE40 della Dichiarazione IVA. Per i professionisti che esercitano in forma associata in questa Colonna va indicata la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all associazione professionale ovvero, in caso di partecipazione a società tra professionisti nella cui compagine figurino anche soci non professionisti, alla quota riproporzionata tra i soli soci iscritti ad Albi professionali. Per i geometri che applicano il regime forfettario il volume d affari è equivalente ai componenti positivi derivanti da attività professionale di cui alla colonna 4 dei righi da LM22 a LM30. I contribuenti soggetti al regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità dovranno indicare il valore risultante dal Quadro LM, Rigo LM2; campo 10: indicare la quota parte del volume d affari di cui al precedente campo 9 riferito ad attività effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche; campo 11: indicare il riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti per la parte delle attività effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche indicate nel campo 10; campo 12: indicare la quota parte del volume d affari di cui al campo 9 riferito ad attività effettuate nei confronti di soggetti diversi delle Amministrazioni Pubbliche. La somma dei campi 10 e 12 deve corrispondere a quanto indicato al campo 9; campo 13: indicare il riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti per la parte delle attività effettuate nei confronti di soggetti diversi delle Amministrazioni Pubbliche indicate nel campo 12; campo 14: indicare l importo sul quale calcolare il contributo integrativo riferito ad attività svolte nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche dato dalla differenza tra la colonna 10 e la colonna 11; campo 15: indicare l importo sul quale calcolare il contributo integrativo riferito ad attività svolte nei confronti di soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche dato dalla differenza tra la colonna 12 e la colonna 13; nel campo 16: in assenza della compilazione del Quadro LM, il contributo integrativo dovuto è dato dall applicazione dell aliquota del 4% al volume di affari depurato del 4% e dall applicazione dell aliquota del 5% al volume d affari riferito ad attività svolte nei confronti di soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche depurato del 5%; in pratica il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: 660 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
31 campo 14 (base imponibile PA) x 3,8462% + campo 15 (base imponibile privati) x 4,7619 in presenza della compilazione del Quadro LM, il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 14 x 4% + campo 15 x 5% nel campo 17: indicare il contributo integrativo comunicato dalla cassa da detrarre dal contributo dovuto: tale valore è pari al contributo integrativo minimo già versato nell anno 2015; nel campo 18: indicare il contributo a debito dovuto dato dalla seguente differenza: Campo 16 Contributo dovuto - Campo 17 Contributo minimo da detrarre Se il contenuto della colonna 18 del rigo RR15 è maggiore o uguale ad un euro, l iscritto deve effettuare i versamenti tramite F24 utilizzando il codice tributo GE31 - contributo integrativo autoliquidazione, indicando come anno di riferimento nel modello F24 Accise il nel campo 19: indicare il contributo integrativo minimo per l anno 2016 (importo che sarà portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, UNICO 2017), valore massimo ammissibile euro 1.500,00. I geometri che nell anno di dichiarazione cessano dal beneficio della contribuzione ridotta per i primi 5 anni (fino al compimento del trentesimo anno d età), acquisendo la posizione di iscritto obbligatorio, sono tenuti al versamento del contributo integrativo minimo indicato nella colonna 19 RR15. Nel Rigo RR15 i valori delle Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 19 sono determinati dalla CIPAG e devono essere inseriti così come comunicati all iscritto; i valore delle Colonne 11 e 13 devono essere inserite dall iscritto; i valori delle Colonne 9, (da suddividere nelle colonne 10 e 12) 14, e 18 sono determinati in automatico secondo le specifiche del Mod. UNICO Il sistema di comunicazione reddituale alla CIPAG dei redditi e volumi d affari può riassumersi nei punti indicati nella tavola seguente. TAVOLA N. 3 - CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE REDDITUALE ALLA CIPAG CARATTERISTICHE COMUNICAZIONE REDDITUALE CIPAG 1 Le dichiarazioni obbligatorie annuali previste dall art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione vanno rese nell apposita Sezione III del Quadro RR di UNICO PF dove viene anche determinata la contribuzione dovuta. Il termine di presentazione del citato modello è il 30 settembre La compilazione della Sezione III del Quadro RR di UNICO PF è obbligatoria per l iscritto CIPAG 3 I pagamenti della contribuzione (minimi ed autoliquidazione) devono essere eseguiti utilizzando l apposita Sezione del Mod. F24 Accise 4 I versamenti, anche dei minimi obbligatori, devono essere effettuati entro gli stessi termini e con la stessa eventuale maggiorazione (dello 0,40%) previsti per l IRPEF a saldo e possono essere compensati con eventuali crediti verso l Erario e gli altri Enti 5 I contributi dovuti alla CIPAG possono essere rateizzati con le stesse modalità e scadenze previste per i versamenti fiscali e con il medesimo tasso di interesse (del 4% annuo). Il pagamento (del saldo o della prima rata della rateazione) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015, oppure entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 661
32 CARATTERISTICHE COMUNICAZIONE REDDITUALE CIPAG 6. Rimane esclusa la possibilità di compensale eventuali crediti vantati nei confronti di CIAPG con debiti verso Erario/altri Enti 7 Il mancato rispetto dei termini di versamento sopra indicati determina l applicazione del regime sanzionatorio previsto dal Regolamento sulla Contribuzione CIPAG VERSAMENTI Il D.I. 3 febbraio 2011 del Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dal Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alle somme dovute alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Con la convenzione del 21 aprile 2011 è stato regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa. Per consentire il versamento dei suddetti contributi, tramite Mod. F24 Accise, la risoluzione 24 maggio 2011, n. 58/E ha istituito i codici da utilizzare nella specifica Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione (si veda la tabella seguente). Nel campo ente è sempre indicato il carattere G e i campi prov. e mese di riferimento non devono essere compilati. I versamenti da effettuare per l anno 2016 sono: 1) contributo minimo soggettivo; 2) contributo di maternità; 3) contributo minimo integrativo (esclusi coloro che hanno mantenuto per tutto il 2016 la posizione giuridica N1, N2); 4) eccedenze 2015 così determinate: a) contributo soggettivo autoliquidazione 2016 (al netto di eventuali detrazioni e soggettivo minimo 2016); b) contributo integrativo autoliquidazione 2015 (al netto di eventuali detrazioni e integrativo minimo 2015). I geometri cancellati nel 2015 e non reiscritti nel 2016, aventi quindi posizione C, C1 e C2 per il calcolo del contributo soggettivo (rigo RR14), dovranno versare esclusivamente la contribuzione per l anno 2015 così determinata: 1) contributo soggettivo accessorio sui redditi professionali prodotti nel periodo del 2015 in cui il geometra risultava iscritto alla CIPAG, senza obbligo di contribuzione minima (al netto di eventuali detrazioni per versamenti anticipati); 2) contributo integrativo di autoliquidazione 2015 sul volume d affari prodotto nel periodo del 2015 in cui il geometra risultava iscritto alla CIPAG (al netto di eventuali detrazioni e del minimo integrativo 2015). 662 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
33 I pagamenti devono essere effettuati utilizzando uno dei seguenti canali: 1) il servizio F24 online dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato; 2) i servizi di home banking dei circuiti bancario e postale. Esclusivamente per i casi residuali di impossibilità di utilizzo di una delle modalità su citate, potrà essere presentato, per il relativo pagamento, presso gli sportelli bancari o postali, il Mod. F24 Accise cartaceo debitamente compilato. La facoltà di rateazione è assolutamente identica a quella fiscale, sia nel numero massimo di rate che nelle scadenze mensili e nel tasso di interesse (si rimanda alla parte generale dei versamenti). I codici tributo prevedono anche l inserimento dei dati relativi alla rateazione. A tal fine, è previsto l uso del campo Codice identificativo, che dovrà essere compilato inserendo la matricola dell iscritto seguita da una cifra decimale indicante il numero della rata a cui si riferisce il pagamento (cifra zero in caso di pagamento in unica soluzione) e da una cifra decimale indicante il numero complessivo di rate (cifra zero in caso di pagamento in unica soluzione). Ad esempio, nel caso di Mod. F24 Accise compilato da un iscritto avente matricola Z, il campo Codice identificativo dovrà contenere per ogni riga: ipotesi 1 - pagamento senza rateazione: Z00; ipotesi 2 - pagamento in sei rate: Z16 nel caso di pagamento della prima rata; Z26 nel caso di pagamento della seconda rata; Z66 nel caso di pagamento della sesta rata. CASI PRATICI SEZIONE I: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI AMMINISTRATORE SOCIO DI S.R.L. CON GESTIONE SEPARATA INPS Colui che, nell ambito di una società a responsabilità limitata, svolge, con carattere di abitualità e prevalenza, l attività di socio amministratore e di socio lavoratore, ha l obbligo di chiedere l iscrizione nella gestione commercianti (art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) pur subendo la Gestione separata prevista dall art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per il compenso di amministratore. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 663
34 I soggetti tenuti alla presentazione del Quadro RR, necessario per la dichiarazione dei contributi commercianti (e artigiani) non possono presentare il Modello 730, in quanto obbligati alla compilazione del Quadro RR di UNICO, che non può essere presentato singolarmente. Infatti, è possibile utilizzare il Mod. 730 e poi presentare singolarmente, con UNICO, solo i Quadri RM, RT e RW. Pertanto, il contribuente in oggetto, per adempiere ai propri obblighi dichiarativi, può presentare, solo ed esclusivamente, il Mod. UNICO. RIGO RR2 O RR3, COLONNA 10: MINIMALE MINIMALE Si riporta di seguito un esempio di calcolo del minimale contributivo. Un contribuente iscritto alla gestione artigiani o commercianti per 5 mesi nel corso del 2015 avrà come minimale di riferimento euro (15.548,00 5/12). RIGO RR2 O RR3, COLONNA 11: CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL REDDITO MINIMALE LAVORATORE PRIVO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 Si riporta di seguito un esempio di calcolo del minimale contributivo. Un lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1 gennaio 1996 alla gestione artigiani o commercianti per i mesi da gennaio a giugno compresi nel corso del 2015 con un reddito pari a ,00 euro avrà come massimale l importo complessivo pari a ,00 euro (non dovrà, quindi, essere effettuata la proporzione del massimale con il periodo di contribuzione). RIGO RR2 O RR3, COLONNA 23: CONTRIBUTO IVS DOVUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE Un contribuente iscritto alla gestione artigiani ha versato nel corso del 2015 soltanto i contributi fissi in quanto il reddito del 2014 non superava il minimale; al termine dell esercizio d imposta chiuso al 31 dicembre 2015 il reddito d impresa di sua competenza risulta pari a ,00 euro. 664 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
35 Contributo eccedente il minimale: (22.000,00 euro ,00 euro) = 6.452,00 euro. Aliquota contributiva da applicare: 22,65%. Contributi eccedenti il minimale: (6.452,00 euro x 22,65%) = 1.461,38 euro. Si supponga di aver versato nel corso del 2015 acconti per contributi eccedenti il minimale pari ad euro 801. Il contributo a debito sarà pari a (1.461,00-801,00) = euro 660. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento a saldo del contributo eccedente il minimale entro il 16 giugno 2016, o entro il 16 luglio 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (termine per il versamento del saldo e del primo acconto), oltre al versamento di quanto dovuto a titolo di acconto per il RIGO RR2 E RR3 IMPRESA FAMILIARE Si supponga di avere un impresa familiare iscritta alla gestione artigiani con reddito da RF63 pari ad euro , di cui il 51% attribuito al titolare dell impresa familiare (RF99 euro ) ed il 49% al collaboratore (RF98 euro ). Di seguito un esempio di compilazione della Sezione I del Quadro RR: reddito eccedente il minimale titolare = = x 22,65 = 2.254; reddito eccedente il minimale collaboratore familiare = = x 22,65 = DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 665
36 SEZIONE II: CONTRIBUTO PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS GESTIONE SEPARATA INPS Si riporta di seguito un esempio di compilazione della Sezione II del Quadro RR. Un professionista iscritto alla gestione separata INPS dall agosto 2015 ha assunto una posizione di lavoro subordinato, con conseguente iscrizione ad apposita copertura previdenziale. In tal caso è necessario compilare due sezioni II del Quadro RR. Supponendo un reddito imponibile annuo di ,00 euro, va indicato nel primo modulo del Rigo RR5: Colonna 1: Codice 1; Colonna 2: ,00 euro (pari a ,00 euro /12 mesi x 7 mesi); Colonna 11: ,00 euro; Colonna 12: 01; Colonna 13: 07; Colonna 14: B; Colonna 15: 4.851,00 euro (pari a ,00 euro x 27,72%) Colonna 16: (a titolo esemplificativo). nel successivo modulo del Rigo RR5: Colonna 1: Codice 1; Colonna 2: ,00 euro (pari a ,00 euro /12 mesi x 5 mesi); Colonna 11: ,00 euro; Colonna 12: 08; Colonna 13: 12; Colonna 14: A; Colonna 15: 2.938,00 euro (pari a ,00 euro x 23,50%) Colonna 16: zero. Nel Rigo RR6 si indicheranno in Colonna 1 euro ed in Colonna 2 euro 2.000,00. Nel Rigo RR7 andrà indicato l importo di 5.789,00 euro (7.789,00 euro ,00 euro di acconto). 666 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
37 nel secondo modulo: ESEMPI DI COMPILAZIONE GESTIONE SEPARATA INPS Esempio 1: Reddito determinato ai sensi dell art. 53, comma 1 e dichiarato nel Quadro RE, Rigo RE23; in Colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di Colonna 2 coincide con Colonna 11. Esempio 2 Il reddito determinato ai sensi dell art. 53, comma 1, Quadro RE indicato con codice 1 in Colonna 1 (euro ), inoltre reddito indicato a Colonna 4 con codice 2 in Colonna 3 (euro ) e reddito indicato in Colonna 6 con codice 3 in Colonna 5 (euro ) denunciati entrambi nel Quadro RC: nella Colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo. Esempio 3 Il reddito determinato ai sensi dell art. 53, comma 1 e dichiarato nel Quadro RH Rigo RH17 (euro ), reddito indicato con codice 3 (euro ) e dichiarato, rispettivamente, nel Quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell art. 50, comma 1, c-bis (euro ) e nel Quadro RL Rigo RL15 come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (euro si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5.000). Il reddito da indicare in Colonna 11 è pari a euro e non euro in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro , concorre fino al massimale di euro e su euro sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale. SEZIONE II: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA OMESSA ISCRIZIONE PRESSO GESTIONE SEPARATA INPS I lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all art. 53, comma 1, del TUIR, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n Per far ciò, sono obbligati a dare comunicazione all INPS della propria attività, presentando apposita domanda di iscrizione alla sede INPS competente. La determinazione dei contributi dovuti avviene con la compilazione del Quadro RR, Sezione II, di UNICO, partendo dalla base imponibile rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all anno cui la contribuzione si riferisce. L obbligo di compilare il Quadro RR è strettamente legato all apertura della posizione INPS. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 667
38 In caso di omissione di tale adempimento, relativamente ad annualità già scadute a causa della mancata iscrizione INPS, prima di procedere con la compilazione del Quadro RR con dichiarazione integrativa, è necessario sanare la propria posizione contributiva provvedendo anche all iscrizione presso l INPS, oltre che al versamento dei contributi omessi, con le relative sanzioni. SEZIONE III: CONTRIBUTO PREVIDENZIALI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG) CALCOLO CONTRIBUZIONE GEOMETRA ISCRITTO TUTTO L ANNO Iscritto con reddito e volume d affari inferiori ai limiti coperti dai contributi minimi. Contributo soggettivo: una posizione per il calcolo del contributo soggettivo (posizione dell anno 2016, dato comunicato dalla CIPAG), posizione IO per 12 mesi; base imponibile pari ad euro ,00; contributo da detrarre pari a zero (dato comunicato dalla CIPAG); contributo minimo pari a euro 3.000,00 (dato comunicato dalla CIPAG); contributo di maternità pari a euro 17,00 (dato comunicato dalla CIPAG). Contributo integrativo: una posizione per il calcolo del contributo integrativo (posizione dell anno 2015, dato comunicato dalla CIPAG), posizione IO per 12 mesi; base imponibile pari ad euro ,00, di cui euro verso Pubbliche amministrazioni e verso privati; Quadro LM non compilato; contributo da detrarre pari a 1.375,00 (dato comunicato dalla CIPAG); contributo minimo pari a 1.500,00 (dato comunicato dalla CIPAG). Calcolo del contributo a debito che eccede il minimale per il soggettivo: RR14 col. 1 = IO col. 2 = 12; R14 col. 9 = ,00; RR14 col. 11 = 0,00; RR14 col. 12 = 3.000,00; RR14 col. 14 = 17,00. Contributo dovuto (Rigo RR14 col. 10) = Contributo posizione IO Contributo a debito che eccede il minimale (Rigo RR14 col. 13) = col col col. 12 Contributo posizione IO ((10.300,00000 x 0,14) / 12) x 12 = Contributo a debito che eccede il minimale = = 0 Calcolo del contributo a debito per l integrativo RR15 col. 1 = IO col. 2 = 12 RR15 col. 10 = 4.950,00 RR15 col. 12 = RR15 col. 17 = 1.375, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
39 RR15 col. 19 = 1.500,00 Contributo dovuto (Rigo RR15 col. 16) = Contributo posizione IO Contributo a debito (Rigo RR15 col. 18) = col col. 17 Contributo posizione IO ((4.950,00 x 0,038462) / 12) x 12 = 190,3869 ((10.000,00 x 0,047619) / 12) x 12 = 476,19 Contributo dovuto = 666 Contributo a debito = = 0 Per il pagamento la compilazione dell F24 dovrà avvenire come segue: Ente Prov. Codice tributo Codice identificativo Rateazione Mese Anno di riferimento Importi G GE Z ,00 G GE Z ,00 G GE Z ,00 TOTALE 4.517,00 VARIAZIONE POSIZIONE GIURIDICA IN CORSO D ANNO La contribuzione dovuta, sia minima che a conguaglio, varia in funzione della posizione giuridica rivestita ed è frazionata in mesi, con l obbligo di assoggettamento a contribuzione dell intero reddito/volume d affari professionale, anche qualora l iscrizione alla Cassa non abbia riguardato l intero anno. Pertanto, ai fini del calcolo del dovuto, il periodo complessivo non potrà mai essere inferiore a 12 mesi ed in tal modo verrà infatti indicato nell apposito prospetto. Non devono essere confuse, infatti, le posizioni utilizzate per il calcolo dei contributi sul Mod. UNICO con le reali posizioni giuridiche iscrittive. Ad esempio, un geometra iscritto obbligatorio alla CIPAG dal 1 gennaio al 31 maggio del 2016 e poi cancellato fino al termine dell anno 2016 avrà posizione giuridica iscrittiva pari a IO/1 per 5 mesi e CA/1 per 7 mesi, mentre la posizione da inserire nel rigo 14 della sezione III - quadro RR sarà pari a IO per 12 mesi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 669
40 Inoltre il cambiamento di posizione giuridica e la conseguente variazione della contribuzione possono verificarsi anche in corso d anno. Ad esempio, può verificarsi la variazione da N1 a N2 per il raggiungimento del limite dei primi due anni di iscrizione con l applicazione, proporzionalmente ai rispettivi periodi, delle diverse aliquote previste per le relative posizioni. A partire dall anno 2015 i pensionati che mantengono l iscrizione alla Cipag, con l eccezione dei pensionati di invalidità e di inabilità, devono la contribuzione minima per intero. Poiché la dichiarazione è dovuta anche dai geometri che si sono cancellati dalla CIPAG nel corso dell anno 2015 e che non risultino iscritti nel 2016, per questa categoria di contribuenti sono previste apposite posizioni da utilizzare per il quadro RR (posizioni C, C1 e C2), nel rigo RR14 relativo al contributo soggettivo. Tali posizioni non sono invece applicabili alle relative colonne del rigo RR15. Il codice di posizione giuridica ed il relativo numero di mesi verranno quindi tempestivamente forniti da CIPAG e resi disponibili con varie modalità e dovranno essere esposti dal dichiarante negli appositi campi della Sezione del quadro RR di Unico PF dedicata alla liquidazione dei contributi a favore della CIPAG. In concreto, per facilitare il dichiarante ed evitare errori, CIPAG fornirà tali dati e li manterrà aggiornati e disponibili in un apposito prospetto identico a quello presente nel Quadro RR, precompilato nei campi relativi alla posizione giuridica, al numero di mesi, alla contribuzione da portare in detrazione, alla contribuzione minima e al contributo di maternità. Il prospetto sarà disponibile nell area riservata del sito della Cassa e rimarrà online senza soluzione di continuità, in modo da consentire agli iscritti di avere a disposizione dati sempre aggiornati. ESEMPIO DI CALCOLO Si supponga la seguente fattispecie per un soggetto iscritto alla cassa geometri: contributo soggettivo: - due posizioni di calcolo del contributo soggettivo (posizione anno 2016), posizione N2 per tre mesi e posizione IO per i restanti nove mesi; - base imponibile ,00; - contributo da detrarre pari a zero (dato comunicato dalla CIPAG); - contributo minimo (IO = 3.000/12*9 + N2 = 1.500/12*3) = euro (dato comunicato dalla CIPAG); - contributo di maternità euro 17,00; contributi integrativo: - una posizione per il calcolo del contributo integrativo relativo al 2015, posizione N2 per 12 mesi; - base imponibile pari ad euro ,00 riferita a fatture emesse esclusivamente a soggetti privati; - contributi da detrarre pari a zero; - contributo minimo pari ad euro 1.125,00. Calcolo contributo a debito che eccede il minimale per il contributo soggettivo: Calcolo contribuzione posizione N2: (euro x 0,07 + euro x 0,0175)/12* 3 mesi = euro ,125/12 * 3 = euro Calcolo contribuzione posizione IO: (euro x 0,14 + euro x 0,035)/12* 9 mesi = euro ,25/12 * 9 = euro Contributo dovuto = euro = Contributo che eccede il minimale = zero = Calcolo contributo a debito che eccede il minimale per il contributo integrativo: Calcolo contribuzione posizione N2: euro ,00 x 0, = euro 8.095, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
41 Per il pagamento la compilazione dell F24 dovrà avvenire come segue: Ente Prov. Codice tributo Codice identificativo Rateazione Mese Anno di riferimento Importi G GE Z ,00 G GE Z ,00 G GE Z ,00 G GE Z ,00 G GE Z ,00 TOTALE ,00 ISCRIZIONE ALLA CASSA GEOMETRI NEL CORSO DELL ANNO Nel caso in cui l iscrizione alla cassa Geometri sia avvenuta il 29 gennaio 2016, il neo professionista dovrà accedere al Portale entro la data di scadenza ordinaria del 16 giugno 2016 se vuole pagare da una fino a sei rate senza maggiorazione, oppure entro la scadenza differita del 16 luglio con l applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Se l iscrizione si perfezionerà il 10 giugno 2016, il geometra dovrà accedere al portale entro il 10 luglio 2016 e scegliere se pagare in un unica soluzione o a rate secondo le scadenze residue. Se l iscrizione si perfezionerà il 4 novembre 2016, il geometra dovrà accedere al portale entro il 4 dicembre 2016 e dovrà pagare in un unica soluzione. Se l iscrizione si perfezionerà a dicembre 2016 o nei primi giorni del 2017, il geometra riceverà via , contestualmente con l avviso di avvenuta iscrizione, il bollettino M.Av. con l importo da versare. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 671
42 CASI PARTICOLARI RIGO RR2: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI IN ECCESSO In caso di contributi previdenziali, artigiani o commercianti, che risultano a credito in dichiarazione dei redditi, deve essere compilato il campo 20 del Rigo RR2, qualora si voglia chiedere il rimborso dei contributi sul reddito minimale, o il campo 33, qualora si voglia chiedere il rimborso dei contributi eccedenti il minimale. Si evidenzia che anche nelle istruzioni per la compilazione del Quadro RR, con riferimento al campo 36 inerente il credito da utilizzare in compensazione, è indicato quanto segue: Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all INPS. Gli eventuali importi dei contributi (campo 20 o campo 35) indicati a rimborso, infatti, non vengono successivamente riportati nella Sezione I del Quadro RX concernente Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione e, di conseguenza, non sarebbe possibile avere il rimborso automatico di detti crediti. Con la circolare n. 80/2001, l INPS ha fornito istruzioni in merito alla procedura di rimborso dei contributi previdenziali versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. L Istituto precisa che l emissione dei provvedimenti di rimborso è subordinata alla presentazione di una formale domanda da parte degli interessati, con contestuale dichiarazione di responsabilità in ordine al mancato esercizio della facoltà di compensazione in relazione agli importi chiesti a rimborso. Per i soggetti che non usufruiscono di tale facoltà, resta fermo il diritto al rimborso dei contributi indebitamente corrisposti, ma la realizzazione dello stesso può avvenire soltanto ad esaurimento di tutte le procedure di controllo delle compensazioni effettuate. RIGO RR2 O RR3, COLONNE 4 E 5: PERIODO IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVO ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IN CORSO D ANNO Si riporta di seguito un esemplificazione per la corretta compilazione delle Colonne inerenti il periodo di imposizione contributiva. In caso di iscrizione per tutto il 2015 indicare 01 nella Colonna 4 e 12 nella Colonna 5. In caso di iscrizione nel mese di giugno 2015 indicare 06 nella Colonna 4 e 12 nella Colonna 5. In caso di cancellazione nel mese di giugno 2015 indicare 01 nella Colonna 4 e 06 nella Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
43 SEZIONE II: CONTRIBUTO PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS PROCACCIATORE D AFFARI Il procacciatore d affari, ai fini INPS, ha un diverso inquadramento a seconda che svolga la propria attività in via continuativa o occasionale. Infatti, se svolge l attività in via continuativa è assoggettato alla contribuzione previdenziale della gestione commercianti, indipendentemente dal reddito conseguito, mentre il procacciatore occasionale è escluso dal versamento previdenziale INPS sia per la gestione commercianti che per il contributo alla gestione separata INPS per importi inferiori a euro. L iscrizione alla Gestione separata (ed il conseguente obbligo di compilazione del Quadro RR di UNICO) si verificano al superamento del limite di euro di reddito. Il soggetto che svolge una prestazione di lavoro autonomo occasionale con uno o più committenti deve procedere all iscrizione INPS qualora l ammontare complessivo dei compensi, al netto dei costi, risulti superiore a euro. Per quanto riguarda il momento a partire dal quale scatta l obbligo di iscrizione all INPS, l Istituto, con la circolare 6 luglio 2004, n. 103, ha chiarito che l obbligo di iscrizione si configura solo dal momento in cui gli emolumenti percepiti nell arco dell anno solare (intendendosi per tale il periodo 1 gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l importo di euro ed a decorrere da tale momento. Superata per ciascun anno solare la fascia di esenzione di euro, è necessario procedere all iscrizione alla Gestione separata. SEZIONE III: CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DOVUTO DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG) GEOMETRA: COMPILAZIONE F24 PER VERSAMENTO SEZIONE III QUADRO RR Dopo la compilazione anche in via provvisoria di UNICO, dalla quale scaturisce in automatico l importo da versare, deve essere compilata la Sezione accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione avendo cura di indicare correttamente i codici riferiti a: Ente: G; Provincia: deve essere lasciata in bianco; Codice Tributo: (soggettivo, integrativo ecc.); Codice Identificativo: deve essere indicata la matricola seguita sempre da: una cifra decimale indicante il numero della rata in pagamento (zero in caso di versamento in un unica soluzione); una cifra decimale indicante il numero complessivo di rate (zero in caso di versamento in un unica soluzione): DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 673
44 - Esempio: Z00 in caso di versamento in un unica soluzione o Z16 in caso di pagamento della prima rata di una rateazione avente sei rate complessive; Mese: deve essere lasciata in bianco; Anno: deve essere indicato l anno di produzione del reddito; Importi a debito versati: indicare gli importi da pagare. Non sono ammessi valori negativi. NEO ISCRITTI i praticanti ed i neo iscritti nell anno 2016 alla Cipag, dovranno procedere al pagamento dei contributi minimi obbligatori, esclusivamente tramite il Portale dei pagamenti - Pagamento minimi, per un importo frazionato in base al periodo di iscrizione nell anno (ad esclusione del contributo di maternità, dovuto per intero e non frazionabile). Per l accesso al Portale dei pagamenti nell area riservata del sito Cipag è necessario inserire la propria matricola - assegnata al momento dell iscrizione alla Cipag - e la propria password. Nel caso in cui il geometra non sia in possesso delle credenziali di accesso dovrà collegarsi al sito web della CIPAG - Accedi - ed utilizzare la funzione Hai bisogno di aiuto?. La password e i primi otto caratteri del pin saranno inviati all indirizzo di posta elettronica a suo tempo comunicata alla CIPAG. Per procedere al versamento occorre munirsi del proprio PIN. (I primi otto caratteri sono assegnati dalla Cipag al momento dell iscrizione, mentre gli ulteriori otto si possono ottenere successivamente sul sito web della Cipag - Area riservata - Richiesta codice Pin). I pagamenti devono essere effettuati entro le stesse scadenze fiscali Irpef che, attualmente, sono fissate, in caso di unica soluzione al 16 giugno 2016 ovvero al 16 luglio 2016, con maggiorazione dello 0,40%. Gli strumenti di pagamento a disposizione dell iscritto sono: Rid, incasso domiciliato, F24 accise, carta di credito (anche quella speciale BPS) e M.Av. bancari. In alternativa al pagamento tramite il Portale dei pagamenti, per il 2015 era prevista la possibilità di versare la contribuzione in 4 rate a partire da febbraio 2017 fino a maggio 2017, senza aggravio di oneri accessori e pagando interessi pari al 4% su base annua, utilizzando i bollettini di incasso domiciliato che saranno inviati dalla CIPAG all inizio del 2017 tramite PEC/mail. 674 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
45 CHECK LIST DI VERIFICA Contributi previdenziali Verificare la necessità di compilare il quadro RR per l esposizione dei dati necessari a determinare il saldo e gli acconti dei contributi previdenziali determinati nella dichiarazione dei redditi e per i quali è prevista la compilazione del quadro RR Gestione artigiani e commercianti Gestione separata INPS liberi professionisti Cassa Italiana Geometri (CIPAG) RR1 - RR4 RR5 - RR8 RR13 - RR15 Verificare le eccedenze di contributi relative al 2014 Verificare la destinazione dell eccedenza di contributi 2014 Compensazione Rimborso DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 675
1. QUADRO RR Contributi previdenziali
1. QUADRO RR Contributi previdenziali GENERALITÀ Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
1. QUADRO RR Contributi previdenziali. UNICO PERSONE FISICHE æ Fascicolo 2 Istruzioni per la compila
1. QUADRO RR Contributi previdenziali GENERALITÀ Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
1. QUADRO RR Contributi previdenziali
1. QUADRO RR Contributi previdenziali GENERALITÀ Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. UNICO 2014 quadro RR: artigiani e commercianti, gestione separata INPS, geometri Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni - Dottori commercialisti in
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 53 24.02.2016 Forfettari: i chiarimenti dell Inps Categoria: Regimi agevolati Sottocategoria: Contribuenti minimi Come è noto, la Legge 23 dicembre
CONVEGNO CONTRIBUTI A PERCENTUALE QUADRO RR. U.O. Anagrafica flussi Cuneo
PRESENTAZIONE CONVEGNO CONTRIBUTI A PERCENTUALE QUADRO RR U.O. Anagrafica flussi Cuneo EMAIL: [email protected] Clikkare sul campo da compilare Clikkare sul campo da compilare CASELLA TIPOLOGIA
1. Termini e modalità di versamento. Direzione Centrale Entrate. Roma, 13/06/2011
Direzione Centrale Entrate Roma, 13/06/2011 Circolare n. 84 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
UNICO 2011 PF: compilazione quadro RR per i contributi previdenziali
UNICO 2011 PF: compilazione quadro RR per i contributi previdenziali di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Nella dichiarazione dei redditi Mod. UNI- CO, il quadro RR, destinato all indicazione
I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti
Numero 23/2010 Pagina 1 di 6 I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti Numero : 23/2010 Gruppo : Oggetto : PREVIDENZA CONTRIBUTI 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Norme e prassi : CIRCOLARE INPS N.
Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva. SELLITTI RAFFAELLA Consulente del Lavoro raffaellasellitti@gmail.
SELLITTI RAFFAELLA Consulente del Lavoro [email protected] Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva 1 1 REGIME FORFETARIO PER GLI AUTONOMI L art. 1 co. 54-89
Direzione Centrale Entrate. Roma, 08/02/2013
Direzione Centrale Entrate Roma, 08/02/2013 Circolare n. 24 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti
del 3 Febbraio 2016 Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti Con la circ. 29.01.2016 n. 15, l'inps ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le
Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria Circolare INPS , n. 29
Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 Circolare INPS 10.2.2015, n. 29 La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a
IL SALDO 2014 E L ACCONTO 2015 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA
INFORMATIVA N. 179 17 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI IL SALDO 2014 E L ACCONTO 2015 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA DPCM 9.6.2015 Circolari INPS 4.2.2015, n. 26; 5.2.2015, n. 27; 11.3.2015, n. 58 e 12.6.2015,
contributi Inps Ivs commercianti anno 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 18/02/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29040-contributi-inps-ivs-commercianti-anno-2010 Autore: Roman Francesco contributi Inps Ivs commercianti anno 2010 Le
L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015
INFORMATIVA N. 163 03 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 Art. 1, DL n. 201/2011 DM 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 23.5.2014, n. 12/E Istruzioni mod. UNICO
Definiti i contributi IVS 2017 di artigiani e commercianti
CIRCOLARE A.F. N.16 del 3 Febbraio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Definiti i contributi IVS 2017 di artigiani e commercianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ.
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 208 12.11.2013 Artigiani e commercianti: versamento della III rata 2013 Doppio appuntamento con l INPS per gli artigiani e
Soggetti obbligati iscrizione IVS. Commercianti
Sezione prima - Soggetti obbligati e modalità di iscrizione Soggetti obbligati SOGGETTI OBBLIGATI Ai sensi dell art. 1, comma 1, Legge 2 agosto 1990, n. 233, a decorrere dal 1º luglio 1990: gli artigiani;
Direzione centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Entrate Roma, 11 Febbraio 2009 Circolare n. 16 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Anno 2014 N. RF191. La Nuova Redazione Fiscale GESTIONE SEPARATA INPS - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR IN UNICO
Anno 2014 N. RF191 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO GESTIONE SEPARATA INPS - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR IN UNICO RIFERIMENTI CIRCOLARI INPS N. 74 DEL 06/06/2014
Circolare N. 18 del 8 Febbraio 2017
Circolare N. 18 del 8 Febbraio 2017 Gestione separata INPS: carico contributivo dal 01.01.2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'inps è intervenuto
LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti
LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità
CODICE FISCALE. REDDITI QUADRO RH Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate. Quota di ,00 ,00 ,00 ,00.
PERIODO D IMPOSTA 00 Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE RH RH RH 00 QUADRO RH Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate Codice fiscale
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 14 dell 29.11.2016,
