Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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- Giancarlo Riccio
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1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 2 Prot.n /DIV2/B Allegati n. 2 Roma, 25 maggio 2009 e p.c. Alle Direzioni Generali Territoriali Agli Uffici Motorizzazione Civile Ai C.P.A. All Assessorato ai Trasporti della Regione Sicilia - Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 - PALERMO Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e Trasporti - Motorizzazione Civile- Lungoadige S. Nicolò, TRENTO Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Rip.ne 38 - Traffico e Trasporto -Via Crispi, BOLZANO All ANIMA - Via Scarsellini, MILANO All ASCOMAC - Via Isonzo, ROMA All UNACOMA-Viale Aldo Moro, 64 Torre BOLOGNA All UNIMA - Via Nomentana, ROMA Alla CONFAI Corso Vittorio Emanuele II ROMA OGGETTO: Veicoli di fine serie a norma dell articolo 10 del Decreto 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva 2003/37/CE. PREMESSA Come è noto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto nell articolo 22 del Decreto 19 novembre 2004, indicato in oggetto, dal 1 luglio 2009, non è più possibile immatricolare i veicoli di nuova costruzione, appartenenti alle categorie T1, T2 e T3 (trattori agricoli o forestali), omologati in conformità alle norme contenute nella direttiva quadro 74/150/CEE modificata dalla direttiva 2001/3/CE. Pertanto, a partire dalla data sopra citata, si potranno mettere in circolazione nuovi veicoli, di cui ai tipi appartenenti alle suddette categorie, soltanto se rispondenti alle norme contenute nella direttiva quadro 2003/37/CE o sue successive modificazioni ed integrazioni.
2 1. In deroga a quanto riportato in premessa, è anche previsto, su richiesta del costruttore, che l Amministrazione, - nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti nell allegato V, sezione B, del Decreto sopra indicato -, possa consentire l immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo, la cui omologazione CE non è più valida. Tale possibilità è riservata esclusivamente ai veicoli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) nel momento in cui cessa di essere valida l omologazione CE del tipo di veicolo, quest ultimo deve trovarsi nel territorio dell Unione Europea; b) il medesimo veicolo deve essere munito di certificato di conformità rilasciato nel periodo di validità della sua omologazione. Si fa presente che detta possibilità è concessa per un periodo di tempo limitato a 24 mesi per i veicoli completi, mentre per i veicoli completati la medesima possibilità è estesa fino a 30 mesi, con decorrenza dalla data di cessazione di validità dell omologazione CE del tipo di veicolo. 2. Ciò posto, in analogia a quanto già stabilito in materia di veicoli di fine serie appartenenti ad altre categorie, si dispone che l immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, di cui all art. 2 lettera d) del Decreto 19 novembre 2004, di fine serie avvenga secondo le seguenti modalità operative: a) al fine di ottenere l autorizzazione ad immatricolare, vendere o mettere in circolazione tali veicoli di fine serie, il costruttore, o il suo legale rappresentante, deve presentare a questa Direzione Generale, una domanda in bollo contenente i motivi tecnici e/o economici che la giustificano in conformità a quanto riportato nel fac-simile della domanda di cui all allegato n. 1. b) il costruttore, o il suo legale rappresentante, ha altresì l obbligo di conservare ai propri atti l elenco dei veicoli appartenenti ai tipi di cui chiede l applicazione della procedura di immatricolazione di fine serie; tale elenco dovrà contenere per ogni esemplare di trattore ammesso alla suddetta procedura, i seguenti dati: marca, tipo, numero di omologazione, codice di immatricolazione e numero di telaio. c) la Divisione 2, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, può autorizzare l immatricolazione dei veicoli di fine serie appartenenti al tipo, di cui è stata richiesta la procedura di fine serie, riservandosi, in qualsiasi momento, la possibilità di effettuare ogni controllo a tale riguardo. d) le domande già presentate alla data della presente, saranno considerate valide ai fini degli adempimenti amministrativi ( assolvimento del bollo), ma per ottenere l autorizzazione tali domande dovranno essere, se del caso, integrate con il dato relativo al numero massimo di veicoli di cui al
3 successivo punto 3., lettera b) - per i quali si chiede l immatricolazione in deroga con l applicazione della procedura di fine serie. 3. Si rammenta che il numero massimo di veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all articolo 10 del Decreto indicato in oggetto, deve essere inferiore o uguale al 10% del numero dei veicoli di tutti i tipi interessati alla procedura, messi in circolazione durante i due anni precedenti nello stesso Stato membro, con un minimo di 20 unità. A tale riguardo, si precisa quanto segue: a) il limite inferiore di veicoli è pari a 20 unità, da ripartire tra tutti i tipi di trattori, per i quali si chiede l applicazione della procedura di fine serie; con tale limite il legislatore ha inteso agevolare i piccoli costruttori che hanno avuto una vendita complessiva di trattori, appartenenti ai tipi per i quali è richiesta l applicazione della procedura di fine serie, inferiore alle 200 unità; b) il limite superiore di veicoli è pari al 10% del numero dei veicoli, venduti in Italia nei due precedenti anni solari 2007 e 2008, relativi a tutti i tipi per i quali si richiede l applicazione della procedura di fine serie; 4. Per l immatricolazione dei veicoli di fine serie, in mancanza della specifica menzione sul certificato di conformità di veicolo ammesso alla procedura di immatricolazione di fine serie, di cui all allegato V, lettera B, del Decreto 19 novembre 2004, dovrà essere presentata anche una dichiarazione integrativa sottoscritta dal Costruttore e redatta in conformità al fac-simile riportato nell allegato n. 2. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di immatricolazione di veicoli di fine serie per i quali il costruttore abbia scelto la procedura per la smaterializzazione del certificato di conformità. In quest ultimo caso la dichiarazione di fine serie può essere integrata nella prevista dichiarazione per l immatricolazione. In mancanza della citata menzione sul certificato di conformità ovvero della dichiarazione integrativa, non si potrà dar corso all immatricolazione dei suddetti veicoli di fine serie; se l immatricolazione è stata eventualmente avviata in procedura STA, si procederà all annullamento dell operazione secondo quanto previsto nel caso di documentazione irregolare. IT/ IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Maurizio VITELLI)
4 Allegato 1 FAC-SIMILE DELLA DOMANDA (in bollo di 14,62) Al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 2 Via Giuseppe Caraci, ROMA OGGETTO: Immatricolazione dei veicoli di fine serie, di cui all art. 10 del Decreto 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva 2003/37/CE. La sottoscritta in qualità di della, chiede l autorizzazione ad immatricolare n.( indicare il medesimo dato numerico in lettere.) trattori agricoli o forestali nuovi di fine serie, così come definiti all art. 2 del Decreto 19 novembre 2004, in applicazione delle disposizioni di cui all art. 10 del suddetto Decreto, per i seguenti motivi tecnici e/o economici:. I tipi di trattori agricoli o forestali, di cui si richiede l autorizzazione ad immatricolare, sono quelli di seguito specificati: TIPO OMOLOGAZIONE CODICE DI IMMATRICOLAZIONE Luogo, data e firma.
5 Allegato 2 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA n. X/Y (*) DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA Il/la sottoscritto/a.., in qualità di legale rappresentante in Italia della società., dichiara, ai sensi e per gli effetti dell art.47 del D.P.R. 445/2000, che il veicolo marca... tipo.telaio n.., omologato con atto n del...., munito del certificato di conformità n. rilasciato in data è immatricolabile in deroga a quanto stabilito all art. 22 (Misure di applicazione dell omologazione del tipo), comma 1, lettera b) della direttiva 2003/37/CE ed in conformità alle prescrizioni di cui all articolo 10 (Veicoli di fine serie) del Decreto 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva sopra citata, in quanto detto veicolo appartiene ad un tipo per il quale il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione ha concesso l autorizzazione all immatricolazione secondo la procedura di fine serie, ai sensi di quanto stabilito nell articolo 10 del medesimo Decreto 19 novembre Luogo, Data. Firma (*) LEGENDA : X = numero progressivo della dichiarazione integrativa ( es: 1, 2, X) Y = numero massimo di veicoli [di cui al precedente punto 3., lettera b)] - ammessi alla procedura di immatricolazione di fine serie. Nota Bene: X Y
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