Documento di ricerca n. 192

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1 ASSIREVI BO Documento di ricerca n. 192 La revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell energia elettrica e del gas L Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI ) ha definito con la delibera n. 231 del 22 maggio 2014 le nuove disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori dell energia elettrica e del gas. Il presente documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto delle relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati redatti dalle imprese operanti nei settori in oggetto. Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di ricerca n. 171R che è da ritenersi superato.

2 LA REVISIONE CONTABILE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI REDATTI DALLE SOCIETÀ DEL SETTORE DELL ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 1. SCOPO DEL DOCUMENTO L Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI ) ha definito con la delibera n. 231 del 22 maggio 2014 le nuove disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori dell energia elettrica e del gas. Il presente documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto delle relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati redatti dalle imprese operanti nei settori in oggetto. Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di ricerca n. 171R che è da ritenersi superato. 2. FONTI NORMATIVE L AEEGSI ha approvato in data 22 maggio 2014 il Testo Integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito anche Testo Integrato o TIUC ). Il Testo Integrato sostituisce le disposizioni di cui alla delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 che risultano essere abrogate AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 3.1 Ambito di applicazione Le norme contenute nel Testo Integrato si applicano: a) agli esercenti di diritto italiano o di diritto estero che operano in Italia, sia tramite stabile organizzazione che in assenza di stabile organizzazione; b) alle imprese che detengono un controllo diretto di due o più esercenti; c) alle imprese che, rientrando nel gruppo societario di appartenenza delle imprese di cui alla lettera b), svolgono servizi o funzioni riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, necessarie allo svolgimento delle attività nel settore elettrico e/o del gas da parte degli esercenti. 1 L articolo 8 della delibera n. 231/14 stabilisce di abrogare le disposizioni di separazione contabile contenute nel TIU (n.d.r.: di cui alla delibera 11/07), in particolare, le disposizioni di cui alla Parte V e VI e le disposizioni delle rimanenti parti del TIU in contrasto con il presente provvedimento.

3 L articolo 4 del Testo Integrato individua al comma 4.1 le seguenti attività: a) produzione dell energia elettrica; b) trasmissione dell energia elettrica; c) dispacciamento dell energia elettrica; d) distribuzione dell energia elettrica; e) misura dell energia elettrica; f) acquisto e vendita all ingrosso dell energia elettrica; g) vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia; h) vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela; i) vendita ai clienti liberi dell energia elettrica; j) attività elettriche estere; k) coltivazione del gas naturale; l) rigassificazione del gas naturale liquefatto; m) stoccaggio del gas naturale; n) trasporto del gas naturale; o) dispacciamento del gas naturale; p) distribuzione del gas naturale; q) misura del gas naturale; r) acquisto e vendita all ingrosso del gas naturale; s) vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza; t) vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato; u) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate; v) attività gas estere. Inoltre il comma 4.2 stabilisce che tutte le attività non contemplate nell elenco precedente sono definite attività diverse. 3.2 Finalità La finalità perseguita dall AEEGSI è quella di assicurare la rappresentazione della situazione patrimoniale e dei risultati economici delle singole attività come se queste fossero svolte da imprese separate. L articolo 2 del Testo Integrato evidenzia le finalità della separazione contabile come segue: Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l efficienza ed adeguati livelli di qualità nell erogazione dei servizi: a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti; b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti. 2 2 Articolo

4 4. SEPARAZIONE CONTABILE 4.1 Contenuto oggettivo dell obbligo informativo Per quanto riguarda il contenuto dei conti annuali separati l art del Testo Integrato fornisce il dettaglio di schemi ed informativa da predisporre. In particolare, tale articolo indica che: L esercente redige i conti annuali separati, riservati all Autorità, comprendenti: a) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; d) stato patrimoniale ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all Articolo 21; i) le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati. 4.2 Nota di commento ai conti annuali separati In accordo con l articolo 21.1 del Testo Integrato, la nota di commento ai conti annuali separati di cui al comma 14.1 deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni: a) la dichiarazione da parte dell esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali; 3

5 b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell esercente; c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell esercente; d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta; e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta; f) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell ambito dello stesso soggetto; h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all interno dello stesso gruppo societario; i) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea; j) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente; k) i contributi pagati all Autorità; l) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing; m) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; n) la descrizione delle attività svolte marginalmente che, ai sensi dell Articolo 5, sono state attribuite ad un altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo; o) la descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.2; p) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati. Le attività di cui al comma 4.1, lettere g), h), s) e t) 3, così come le funzioni operative condivise di cui al comma 7.2, lettere a), b), c), f), g) e h) 4 sono state introdotte dal TIUC. L articolo 3 della delibera n. 231/14 prevede che, esclusivamente per l esercizio 2014, ovvero per il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle attività e funzioni condivise di cui sopra possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura ex-post, purché documentabili e verificabili, scelti dall esercente e oggetto di illustrazione nella nota di commento, con evidenza degli effetti rispetto agli esercizi precedenti. 3 4 Si veda in merito il precedente paragrafo 3.1. Si tratta in particolare delle seguenti funzioni operative condivise: a) commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico; b) commerciale, di vendita e gestione clientela del settore del gas; c) commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas; f) acquisto di energia elettrica; g) acquisto di gas; h) acquisto comune di energia elettrica e di gas. 4

6 4.3 Manuale di contabilità regolatoria La delibera n. 231/2014 ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell Autorità di istituire un tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni di categoria finalizzato alla redazione di un manuale di contabilità regolatoria che contenga specifiche tecniche di dettaglio per la redazione dei conti annuali separati ai sensi del TIUC. Il Manuale di contabilità regolatoria è stato approvato in data 4 giugno 2015 con la Determinazione n. 8/2015. Come evidenziato nella Premessa al Manuale, le specifiche tecniche contenute nello stesso rappresentano linee guida che, seppur non obbligatorie, potranno essere utili alle imprese nell applicazione delle disposizioni del TIUC e verranno prese a riferimento da parte degli Uffici dell Autorità per la verifica, anche in sede di ispezione, della corretta applicazione da parte delle imprese di tali disposizioni. Eventuali criteri adottati dalle imprese nella redazione dei conti annuali separati, che si discostino dalle specifiche tecniche contenute nel Manuale, devono essere oggetto di apposita informativa nella nota di commento che evidenzi come i criteri utilizzati siano conformi al TIUC. 4.4 Modalità e termini di trasmissione dei conti annuali separati e casi di esenzione dagli obblighi di trasmissione La trasmissione all Autorità dei conti annuali separati è effettuata, previa registrazione dell esercente nell anagrafica operatori dell Autorità, tramite apposito portale accessibile sul sito internet dell Autorità 5. La raccolta telematica dei conti annuali separati è effettuata tramite edizioni annuali, per ciascuna delle quali, tramite apposito comunicato, sono indicati gli schemi contabili di riferimento e l esercizio sociale il cui bilancio è oggetto di separazione contabile 6, 7 Gli articoli 26.1, 26.2 e 26.3 del TIUC stabiliscono le scadenze per la presentazione dei dati nel caso, rispettivamente, dei conti annuali separati relativi al regime ordinario di separazione contabile, dei conti annuali separati redatti sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato e dei conti annuali separati relativi al regime semplificato di separazione contabile. L art. 27 del TIUC regolamenta i casi di esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati. 4.5 Riclassifica dati per i soggetti che redigono bilanci d esercizio secondo IFRS I conti annuali separati sono redatti tramite l applicazione dei criteri di valutazione adottati dall esercente per la redazione del proprio bilancio d esercizio 8. Nel caso di soggetti che predispongono il bilancio in accordo con i principi contabili IAS/IFRS è possibile che vi sia la necessità di procedere a riclassificare i dati di bilancio in conseguenza della diversità degli schemi adottati Art del TIUC. Art del TIUC. Con Comunicato del 17 ottobre 2014 sono stati pubblicati gli schemi relativi al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013 (esercizio 2014), con evidenza delle modifiche ed integrazioni rispetto agli schemi relativi all'esercizio Con Comunicato del 22 gennaio 2015 sono stati pubblicati gli schemi relativi al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2014 (esercizio 2015), con evidenza delle modifiche ed integrazioni rispetto agli schemi relativi all'esercizio Art del TIUC. 5

7 Il Manuale di contabilità regolatoria fornisce istruzioni in merito alle modalità di riclassificazione e riconciliazione tra conti annuali separati e bilancio IFRS 9. In tale circostanza, l articolo 22.1 del Testo Integrato indica che la relazione di revisione sui conti annuali separati deve specificamente contenere informazioni in merito al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile. 5. SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LA REVISIONE CONTABILE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI L articolo 14.3 del Testo Integrato stabilisce che i conti annuali separati sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio da cui derivano i conti annuali separati. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante, in allegato ai conti annuali presenta una dichiarazione all Autorità attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati. 6. PROCEDURE DI REVISIONE DA SVOLGERE AI FINI DELL EMISSIONE DELLA RELAZIONE 6.1 Premessa Come indicato nel precedente paragrafo 5, i conti annuali separati devono essere sottoposti a revisione contabile. La finalità del lavoro in esame è quella di esprimere un giudizio sulla conformità, in tutti gli aspetti significativi, dei conti annuali separati predisposti dall impresa alle disposizioni del TIUC. Nei paragrafi successivi verranno forniti alcuni richiami agli standard professionali ritenuti applicabili e specifici punti di attenzione relativi alla pianificazione, esecuzione e completamento del lavoro in esame. 6.2 Riferimento ai principi di revisione applicabili nella fattispecie In mancanza di standard professionali italiani in materia, il revisore dovrà fare riferimento ai principi di revisione internazionali ed in particolare all ISA 800 Special Considerations Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks. Il Documento di ricerca Assirevi n. 178R - Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici fornisce le linee guida per la redazione della relazione di revisione di incarichi di audit di un bilancio e/o rendicontazione contabile redatto per scopi specifici (Special Purpose Financial Statements). 9 Manuale di contabilità regolatoria Parte III par. 9. 6

8 6.3 Lettera di incarico In virtù di quanto enunciato nel già menzionato articolo 14.3, essendo i conti annuali separati sottoposti a revisione contabile direttamente dal soggetto che effettua la revisione legale ai sensi di legge, la formalizzazione della proposta sull attività in esame potrà essere inclusa all interno della lettera di incarico per la revisione del bilancio d esercizio. Si potrà altresì richiamare all interno della proposta per l assegnazione di incarico di revisione contabile del bilancio d esercizio la necessità di svolgere le verifiche anche sui conti annuali separati ai sensi della delibera n. 231/2014 dell AEEG, rinviando la formalizzazione di tale attività ad una lettera di incarico specifica e successiva, ovvero presentare due lettere di incarico separate senza alcun richiamo all interno della proposta per la revisione contabile del bilancio d esercizio. 6.4 Significatività Come per ogni attività di revisione, anche nello svolgimento delle verifiche in oggetto si rende necessario procedere alla definizione della soglia di significatività (materialità). La determinazione del livello di materialità avverrà, in accordo con il principio di revisione internazionale (ISA) 320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, valutandone l impatto sia a livello dei conti annuali separati nel loro complesso, sia in relazione a singoli conti separati, classi di operazioni e informazioni. In base ai livelli di materialità determinati, si effettueranno verifiche campionarie, per ogni voce dei conti annuali separati in misura sufficiente da escludere l esistenza di errori di importo significativo. 6.5 Procedure di verifica richieste dal TIUC L articolo 22.1 del Testo Integrato prevede che: La relazione del revisore sui conti annuali separati, destinata all Autorità, deve contenere informazioni in merito: a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale; b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale; c) (n.d.r: se ne ricorrono le condizioni) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile; d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all interno dello stesso soggetto giuridico e all interno del gruppo societario; e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto; f) al rispetto da parte dell esercente dell obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati; g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati ai sensi dell Articolo 12 del TIUC e dell Articolo 13 del TIUC, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, dell Articolo 24 7

9 Il Manuale di contabilità regolatoria specifica inoltre nella Parte V par quanto segue: Il comma 14.4 (n.d.r.: del TIUC) prevede che la relazione del revisore sui conti annuali separati attesti la corretta applicazione del TIUC ed esprima, eventualmente, un giudizio con rilievi in caso di non corretta applicazione. Nella relazione il revisore è chiamato a fornire come minimo tutte le informazioni previste dall articolo 22 del TIUC. Dalle citate disposizioni discende che il revisore, nel verificare l applicazione di tutte le disposizioni del TIUC ed in particolare di quelle previste dall articolo 22, sulle quali è tenuto a fornire una specifica informativa, deve esprimere nella relazione di certificazione un giudizio sulla conformità dei conti annuali separati predisposti dall impresa alle disposizioni del TIUC, esprimendo quindi, eventualmente, un giudizio con rilievi in caso di non conformità. Si ritiene, in tal senso, che siano di importanza determinante ai fini di un giudizio non modificato, cioè un giudizio senza rilievi, da parte del revisore sui conti annuali separati, il rispetto delle disposizioni dell articolo 22.1 (sopra richiamato). La mancanza di uno solo di questi requisiti avrà come conseguenza l espressione di un giudizio con rilievi da parte del revisore. 6.6 Note di commento sui criteri adottati Come previsto nelle specifiche istruzioni, spetta agli amministratori la responsabilità di motivare l eventuale utilizzo di criteri che si discostino rispetto a quanto indicato nel Manuale e fornire adeguata evidenza del rispetto delle finalità previste dal TIUC. Gli amministratori dovranno inoltre illustrare nella nota l eventuale applicazione della deroga al principio di gerarchia delle fonti di cui al precedente paragrafo 4.2, con evidenza degli effetti rispetto agli esercizi precedenti. L assenza e/o carenza di informativa sui punti specifici sarà valutata dal revisore ai fini dell espressione del giudizio di conformità. 6.7 Responsabilità dei Conti Annuali separati e ottenimento della lettera di attestazione Si fa presente che nei documenti emanati dall AEEGSI in merito alla compilazione ed invio dei conti annuali separati non vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di approvazione degli stessi e delle relative responsabilità del soggetto deputato alla loro redazione. Ai fini dell emissione della relazione da parte del revisore, dovrà pertanto essere ottenuta una lettera di attestazione secondo le usuali modalità operative specificando, come previsto dai principi di revisione di riferimento, le responsabilità relative alla redazione dei conti annuali separati in conformità al TIUC. Nell allegato B al presente documento è riportato un esempio di lettera di attestazione utilizzabile nella fattispecie e da adattare a seconda delle circostanze dell incarico. 6.8 Eventi successivi Fra la data di approvazione del bilancio d esercizio e la redazione dei conti annuali separati, potrebbero insorgere eventi afferenti il periodo in esame, non considerati nel bilancio d esercizio perché manifestatisi successivamente alla sua approvazione. 8

10 Con riferimento agli eventi successivi il Manuale di contabilità regolatoria specifica che la redazione dei conti annuali separati può avvenire in un periodo successivo al termine utile ai fini della rilevazione nel bilancio d esercizio degli effetti dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell esercizio. Al fine di mantenere il pieno allineamento tra il bilancio d esercizio e i conti annuali separati, dunque, eventuali fatti che intervengano successivamente al termine rilevante per la modifica del bilancio d esercizio, non devono essere presi in considerazione nella redazione dei conti annuali separati NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME SEMPLIFICATO Il TIUC all art. 9 identifica le circostanze in cui è applicabile il regime semplificato e al titolo VII - Norme di contabilità per il regime semplificato, fornisce le norme di contabilità per tale regime. Il Manuale di contabilità regolatoria prevede al par. 19 che in linea di principio per questo regime (semplificato) valgono, nella misura in cui non derogate espressamente nella parte (n.d.r. titolo) VII del TIUC, tutte le disposizioni del regime ordinario, ed al par che Ai fini della revisione contabile dei conti annuali separati per il regime semplificato, per effetto del rimando all articolo 22 operato dal comma 25.4 (del TIUC) vale quanto previsto per il regime ordinario. 8. SEPARAZIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO SOCIETARIO Come definito dall articolo 20.1 del Testo Integrato al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 127/91 è fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 14.1, lettere a), b) e c), sulla base dei valori riportati nel suddetto bilancio, secondo le norme del regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V, qualora: a) operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1 controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch esso in almeno una di tali attività; b) detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività di cui al comma 4.1. Inoltre, l articolo 20.2 del Testo Integrativo specifica che L obbligo di redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato da parte del soggetto tenuto ai sensi del precedente comma 20.1 può essere assolto tramite la predisposizione e l invio dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, redatti secondo il regime ordinario di separazione contabile, da parte: a) degli esercenti facenti parte del gruppo societario operanti nelle attività di cui al comma 4.1; b) dei soggetti, facenti parte del gruppo societario, che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 7.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma Manuale di contabilità regolatoria Parte III par

11 9. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI L allegato A al presente documento riporta il modello di relazione di revisione da emettere a seguito della revisione contabile dei conti annuali separati. Nel caso in cui i conti annuali separati vengano predisposti su base consolidata, la relazione di revisione dovrà essere conseguentemente adattata alla specifica circostanza. GIUGNO 2015 "I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati." 10

12 Allegato A [MODELLO DI RELAZIONE CON GIUDIZIO SENZA MODIFICA] Relazione della società di revisione indipendente sui conti annuali separati [da adattare alle circostanze: sui conti annuali separati semplificati]per le finalità della delibera del 22 maggio 2014, n. 231 dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico Al Consiglio di Amministrazione di Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati conti annuali separati [semplificati] (da adattare alle circostanze: i Conti Annuali Separati / Conti Annuali Separati Semplificati ) di (Nome Società) per l esercizio chiuso al, predisposti per le finalità della Delibera n. 231 del 22 maggio 2014 dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito il Testo Integrato ). I Conti Annuali Separati [Semplificati] sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Integrato [nel caso di separazione contabile semplificata: di cui al Titolo VII del Testo Integrato], come illustrate nella nota di commento, ed inviati all Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico attraverso il sistema telematico unbundling in modalità provvisoria in data Responsabilità degli amministratori per i Conti Annuali Separati [Semplificati] Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Conti Annuali Separati [Semplificati] in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Integrato [nel caso di separazione contabile semplificata: di cui al Titolo VII del Testo Integrato], e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Conti Annuali Separati [Semplificati] che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Responsabilità della società di revisione E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sui Conti Annuali Separati [Semplificati] sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire la ragionevole sicurezza che i Conti Annuali Separati [Semplificati] non contengano errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nei Conti Annuali Separati [Semplificati]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nei Conti Annuali Separati [Semplificati] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione dei Conti Annuali Separati 11

13 [Semplificati] dell impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull efficacia del controllo interno dell impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione dei Conti Annuali Separati [Semplificati] nel loro complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Giudizio A nostro giudizio, i Conti Annuali Separati [Semplificati] di (Nome Società) per l esercizio chiuso al, sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni di cui alla Titolo VI del Testo Integrato [nel caso di separazione contabile semplificata: di cui al Titolo VII del Testo Integrato] come illustrate nella nota di commento. Altri aspetti Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l altro, l ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito: [Eliminare le attività non svolte in quanto non applicabili] - alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati [semplificati] con quelli adottati nel bilancio aziendale; - alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati [semplificati] con quelli risultanti dal bilancio aziendale; - al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile [da omettere in caso di bilancio redatto secondo le norme di legge integrate e interpretate dai principi contabili nazionali]; - al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all interno dello stesso soggetto giuridico e all interno del gruppo societario; - alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto; - al rispetto da parte dell esercente dell obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati [semplificati] ; - al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati [semplificati] ai sensi dell Articolo 12 e dell Articolo 13 del Testo Integrato [nel caso di separazione contabile semplificata: ai sensi dell Articolo 24 del Testo Integrato]. [Nel caso in cui una o più di tali attività non fossero state svolte in quanto non applicabili, inserire la seguente frase Con riferimento all ottenimento degli elementi probativi di cui al punto ) del comma 22.1 del Testo Integrato, tali attività non sono state svolte in quanto non applicabili nella fattispecie ] 12

14 Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all utilizzo Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l attenzione sulle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Integrato [nel caso di separazione contabile semplificata: di cui al Titolo VII del Testo Integrato] che descrivono i criteri di redazione, come illustrate nella nota di commento. I Conti Annuali Separati [Semplificati] sono stati redatti per le finalità previste dal Testo Integrato. Di conseguenza i Conti Annuali Separati [Semplificati] possono non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. [Data della relazione di revisione] [Sede del revisore] [Società di revisione] [Firma del revisore] 13

15 Allegato B [ESEMPIO DI LETTERA DI ATTESTAZIONE] Spettabile (Società di revisione) In relazione alla revisione contabile da Voi svolta, ai sensi dell articolo 14.3 del Testo Integrato approvato dall Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con Delibera n. 231 del 22 maggio 2014 (di seguito il Testo Integrato ), sui Conti Annuali Separati di (Nome Società) per l esercizio chiuso al, redatti in base alle disposizioni di cui al Titolo VI del menzionato Testo Integrato come illustrate nella nota di commento, che Vi consegniamo allegati alla presente così come inviati all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas attraverso il sistema telematico unbundling in modalità provvisoria in data [data], Vi confermiamo quanto segue. 1. E' nostra la responsabilità di redigere i Conti Annuali Separati in base alle disposizioni previste dal Testo Integrato come illustrate nella nota di commento. 2. Vi confermiamo che le operazioni intragruppo e interdivisionali sono state registrate nei Conti Annuali Separati a condizioni di mercato [ovvero i diversi criteri di valutazione sono opportunamente illustrati nella nota di commento]. 3. Vi confermiamo che non sono state operate attribuzioni arbitrarie in contrasto con quanto previsto dall'art 22.1 lettera d) del Testo Integrato (divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti). 4. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l adeguatezza dei sistemi e metodi di ripartizione delle attività e dei costi e ricavi appartiene al Consiglio di Amministrazione. Vi confermiamo altresì che ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla correttezza delle ripartizioni e sulla predisposizione dei Conti Annuali Separati. 5. Le attestazioni da noi rilasciate per la revisione contabile da Voi condotta sul bilancio d esercizio al della., contenute nella nostra lettera del..., sono integralmente richiamate ai fini della presente attestazione, senza peraltro essere esplicitate nella presente lettera che ne riconferma la loro realtà e veridicità alla data odierna. 6. Fra la data di approvazione del bilancio d esercizio e la redazione dei Conti Annuali Separati, non è intervenuto alcun evento rilevante afferente il periodo in esame, non considerato nel bilancio d esercizio perché manifestatosi successivamente alla sua approvazione 7. Vi diamo atto che le verifiche da Voi effettuate avevano l obbiettivo di accertare che i Conti Annuali Separati siano stati redatti, in ogni aspetto significativo, in conformità alle disposizioni previste dal Testo Integrato. 14

16 8. E nostra la responsabilità di informare il revisore in merito ad eventuali variazioni apportate ai Conti Annuali Separati successivamente alla data di invio alla Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in modalità provvisoria. Direttore Amministrativo Legale Rappresentante..... Luogo, Data, 15

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