PROVINCIA DI VERONA Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 6 giugno 2007

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1 PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA DI TERRA Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 6 giugno 2007

2 INDICE Pag. 2 Articolo 1 Definizioni Pag. 3 Articolo 2 Oggetto e finalità Pag. 3 Articolo 3 Idoneità all esercizio dei servizi pubblici non di linea per via di terra Pag. 4 Articolo 4 Requisiti personali per l ammissione all esame Pag. 5 Articolo 5 Titoli e requisiti professionali per l ammissione all esame Pag. 6 Articolo 6 Domanda di ammissione all esame Pag. 6 Articolo 7 Non ammissione all esame Pag. 9 Articolo 8 Modalità di indizione delle sessioni d esame Pag. 9 Articolo 9 Modalità d esame - sezione unica Pag. 9 Articolo 10 Modalità d esame - sezioni multiple Pag. 11 Articolo 11 Soggetti iscritti al ruolo in altre province Pag. 11 Articolo 12 Commissione Pag. 12 Articolo 13 Compiti della commissione Pag. 12 Articolo 14 Compiti dell ufficio provinciale competente Pag. 13 Articolo 15 Iscrizione al ruolo Pag. 13 Articolo 16 Revisione del ruolo Pag. 14 Articolo 17 Entrata in vigore Pag. 14 Articolo 18 Abrogazione Pag. 15 2

3 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA DI TERRA TESTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Provincia la Provincia di Verona; b) per dirigente il dirigente provinciale competente in materia di trasporti; c) per competente ufficio provinciale l ufficio provinciale competente in materia di trasporti; d) per servizi pubblici non di linea quelli definiti dall articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ; e) per codice della strada il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; f) per C.A.P. il certificato di abilitazione professionale di cui all articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; g) per esame l esame di idoneità all esercizio dell attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; h) per commissione la commissione esaminatrice preposta all accertamento dei requisiti di idoneità all esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; i) per Camera di commercio la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona; j) per ruolo il registro istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona dei soggetti abilitati all esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina: a) i requisiti di idoneità morale e professionale per l esercizio del servizio di conducente di veicoli in servizi di trasporto pubblico non di linea per NORME RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO Articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992, n Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del 3

4 via di terra; b) le modalità di ammissione all esame e il suo svolgimento; c) le modalità di iscrizione, di tenuta e di revisione delle iscrizioni al ruolo. Articolo 3 (Idoneità all esercizio dei servizi pubblici non di linea per via di terra) 1. Per l esercizio dei servizi pubblici non di linea per via di terra, come definiti dalla normativa vigente, è necessario essere iscritti presso il corrispondente ruolo istituito presso la Camera di commercio. 2. L iscrizione al ruolo di cui al precedente comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza. Articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 Norme per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea per via di terra. Deleghe alle Province. 1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative: e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso; f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti. Articolo 2 comma 2 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Definizione. 2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra: a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. 4

5 b) superamento dell esame di idoneità all esercizio dell attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, previsto dalla normativa vigente. Articolo 4 (Requisiti personali per l ammissione all esame) 1. Per l'ammissione all esame i candidati, alla data di scadenza del bando di cui al successivo articolo 8, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell Unione Europea o di qualsiasi altro stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione; b) non essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni; c) non essere stati sottoposti a misure Articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Articolo 10, commi 4, 5, 6 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Articolo 7 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Deleghe alle Province. 1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative: e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso; Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla 5

6 amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente; d) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; e) non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l interdizione dalla professione; 2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione. Articolo 5 (Titoli e requisiti professionali per l ammissione all esame) 1. Per l'ammissione all esame i candidati, alla data di scadenza del bando di cui al successivo articolo 8, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al ruolo dei conducenti di autovetture adibite al servizio di taxi e di noleggio con conducente: certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della strada; b) iscrizione al ruolo dei conducenti di motocarrozzette adibite al servizio di taxi e di noleggio con conducente: certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della strada; c) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale adibiti all esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente. patente di guida di categoria A o superiori. 2. I candidati devono avere assolto l obbligo scolastico. Articolo 6 (Domanda di ammissione all esame) 1. La domanda di ammissione all esame, redatta su carta legale utilizzando esclusivamente il condizione dello straniero. Articolo 10 comma 3 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada. Articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. 8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento 6

7 modello allegato al bando, deve essere indirizzata all ufficio provinciale competente indicato nel bando medesimo. 2. Le domande sono istruite dall ufficio provinciale ai fini della verifica della loro regolarità e in particolare della presenza di tutti i requisiti prescritti. 3. In caso di documentazione incompleta o insussistenza dei requisiti, l ufficio dispone in ogni momento l integrazione della medesima attraverso apposita richiesta e stabilisce la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all esame. 4. Nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario dichiara inoltre di essere in regola con le norme sull immigrazione e indica gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto; b) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5; c) il tipo di idoneità professionale che intende conseguire. 5. Il cittadino di uno stato non appartenente all Unione Europea dimostra il possesso del requisito dell assolvimento dell obbligo scolastico con idonea documentazione rilasciata dall autorità competente. 6. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) copia di documento d identità del richiedente in corso di validità; b) attestazione del pagamento di 10,33 secondo le modalità indicate nel bando. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Articolo 3 commi 1 e 2 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Articolo 38 comma Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo 46 comma 1. 7

8 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 8

9 bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Articolo 7 (Non ammissione all esame) 1. Nel caso non sussistano i requisiti per l ammissione all esame il dirigente esclude il candidato proprio provvedimento. 2. La comunicazione di non ammissione all esame è inviata al candidato dall ufficio provinciale competente. Articolo 8 (Modalità di indizione delle sessioni d esame) 1. Delle sessioni di esame è data notizia attraverso appositi bandi. Il bando: a) fissa le modalità ed i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione all esame; b) stabilisce la data, la sede e gli orari delle prove d esame; c) indica le materie oggetto d esame; d) riporta in allegato il modello della domanda di ammissione all esame. 2. Il bando è approvato con determinazione del dirigente. 3. La programmazione del numero e del periodo di svolgimento delle sessioni d esame è effettuata annualmente nell ambito del piano esecutivo di gestione della Provincia. E prevista almeno una sessione d esame l anno, da effettuarsi preferibilmente entro il mese di giugno. 4. Il bando è pubblicato all albo pretorio e sul portale web della Provincia, trasmesso all Ufficio per le relazioni con il pubblico della Provincia (URP) e inviato alle locali associazioni di categoria e ai sindacati. Articolo 9 (Modalità d esame - sezione unica) 1. L esame è articolato in tre sezioni: a) esame per conducente di autovettura; 9

10 b) esame per conducente di motocarrozzetta; c) esame per conducente di veicoli a trazione animale. 2. L esame per i candidati che intendono conseguire l abilitazione in una delle sezioni di cui al comma precedente, consiste in una prova scritta che prevede la risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla predeterminata sulle seguenti materie: a) codice della strada e regolamento di attuazione; b) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti ai servizi di trasporto pubblico non di linea; c) competenze comunali e provinciali per l esercizio del trasporto pubblico non di linea; d) regolamentazione riguardante il lavoro, l artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del settore; e) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale; f) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale. 3. Per essere ammessi a sostenere l esame, i candidati che non abbiano ricevuto la comunicazione di esclusione di cui al precedente articolo 7, devono presentarsi nel giorno, l ora e nel luogo indicati dal bando muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. In mancanza di quest ultimo il candidato non è ammesso all esame. 4. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è di un ora. 5. I quesiti sono predisposti dall ufficio provinciale competente in collaborazione con la commissione tecnica, che allo scopo può utilizzare idonei programmi informatici. 6. Al termine della seduta d esame, i quesiti sono corretti dalla commissione esaminatrice, che salvaguarda l anonimato dei candidati. Per ogni risposta esatta la commissione attribuisce un punto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 24 risposte corrette. 7. Completate le operazioni di correzione, la commissione associa gli elaborati ai nominativi dei candidati e redige l elenco provvisorio degli idonei. Tale elenco è pubblicato sul portale web della Provincia. 8. Il presidente della commissione, tramite l ufficio provinciale competente, trasmette gli atti delle procedure d esame al dirigente, che procede 10

11 all approvazione dell elenco definitivo degli idonei con proprio provvedimento. 9. L elenco definitivo degli idonei è trasmesso alla Camera di commercio per l iscrizione al ruolo. Articolo 10 (Modalità d esame - sezioni multiple) 1. I candidati che nella stessa sessione d esame intendono conseguire l abilitazione in più sezioni devono sostenere, per ogni sezione ulteriore rispetto alla prima, una prova scritta aggiuntiva oltre a quella prevista nel precedente articolo Ognuna delle ulteriori prove previste consiste in 10 quiz in materia di codice della strada e regolamento di attuazione, inerenti la disciplina relativa allo specifico tipo di veicolo per il quale si richiede l abilitazione. 3. La singola prova è superata se il candidato fornisce almeno 8 risposte corrette. 4. Il tempo a disposizione dei candidati per ognuna delle ulteriori prove è di 20 minuti. 5. Il superamento della prova di cui al precedente articolo 9 è requisito indispensabile per il conseguimento dell abilitazione nella altre sezioni. 6. Il candidato ottiene l abilitazione nelle sezioni in cui ha superato la prova, fermo restando l obbligo di cui al precedente comma 5. Articolo 11 (Soggetti iscritti al ruolo in altre province) 1. Gli iscritti al ruolo presso altre province possono ottenere l iscrizione presso la Camera di commercio di Verona dopo il superamento di un esame orale integrativo. 2. L esame orale di cui al precedente comma 1 riguarda le seguenti materie: a) se il candidato è iscritto al ruolo presso altra provincia del Veneto: toponomastica e geografia del territorio della provincia di Verona; b) se il candidato è iscritto al ruolo presso altra regione: leggi regionali attinenti il servizio di trasporto pubblico non di linea e in particolare competenze comunali e provinciali in materia; toponomastica e geografia del territorio della provincia di Verona. 3. L esame è svolto secondo la programmazione di cui all art. 8, comma 3, del presente regolamento. 11

12 Articolo 12 (Commissione) 1. La commissione è nominata dalla Provincia con provvedimento del dirigente. 2. La commissione è composta come previsto dalla normativa vigente. 3. Per ciascuno dei componenti della commissione, escluso il presidente, è nominato un supplente, che partecipa alle sedute della commissione in caso di assenza del titolare 4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal dirigente tra gli addetti del competente ufficio provinciale. In caso di assenza del segretario, il dirigente nomina un supplente. 5. La commissione resta in carica tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di nomina. 6. Per la validità di ciascuna seduta deve essere presente la maggioranza dei componenti della commissione. 7. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di lavoro, pari ad 134. Le giornate di lavoro si intendono della durata di 7 ore al netto di eventuali pause. 8. I gettoni sono contabilizzati sulla base dei verbali della commissione. Ove da verbale risulti che il lavoro della commissione in singole sedute, al netto di eventuali pause, ha avuto durata inferiore alle 7 ore, gli importi di cui sopra sono dimezzati. Articolo 13 (Compiti della commissione) 1. La commissione: a) predispone le domande delle prove d esame in collaborazione con l ufficio provinciale competente; b) sovrintende al regolare svolgimento delle prove d esame; c) corregge gli elaborati presentati dai candidati; d) interroga i candidati nella prova orale di cui all articolo 10 del presente regolamento; e) redige l elenco provvisorio dei candidati Articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Deleghe alle Province. 1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative: c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo 11. Articolo 11 commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Commissione tecnica provinciale. 1. È istituita, presso ciascuna provincia, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta: a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede; b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della Regione o da un suo delegato; c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio; d) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria; f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria. 3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia. Articolo 11 comma 4 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Commissione tecnica provinciale. 4. La commissione provvede: a) a valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio; b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e); 12

13 riconosciuti idonei. 2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento, la commissione può determinare criteri e modalità organizzative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. 3. Il segretario della commissione esaminatrice: a) redige i verbali delle sedute della commissione; b) cura ogni adempimento amministrativo e operativo, anche preventivo e conseguente, relativo alla procedura d esame operando in stretto coordinamento con l ufficio provinciale competente per materia. Articolo 14 (Compiti dell ufficio provinciale competente) 1. L ufficio provinciale competente a) istruisce le domande di ammissione all esame e accerta il possesso dei requisiti dei candidati ai fini dell ammissione all esame stesso; b) predispone le domande delle prove d esame in collaborazione con la commissione esaminatrice; c) dispone l integrazione delle domande incomplete; d) trasmette alla Camera di commercio l elenco definitivo degli idonei per l iscrizione al ruolo; e) compie tutti gli atti necessari alla revisione dei ruoli di cui al successivo articolo 16. Articolo 15 (Iscrizione al ruolo) 1. La Camera di commercio cura la tenuta del ruolo dei conducenti di autoveicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, articolati nei servizi di taxi e di noleggio con conducente come individuati dalla normativa vigente e distinto nelle sezioni: a) conducente di autovettura; b) conducente di motocarrozzetta; c) conducente di veicoli a trazione animale. 2. La Provincia trasmette alla Camera di commercio i seguenti dati per la tenuta del ruolo: a) determinazione del dirigente di approvazione dell elenco definitivo c) a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo elenco. Articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Deleghe alle Province. 1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative: f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti. Articolo 10 della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22. Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 1. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le camere di commercio il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e, ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale. 13

14 degli idonei; b) dati anagrafici e codice fiscale dell interessato; c) numero progressivo di iscrizione, indicazione della sezione o delle sezioni cui l interessato è stato iscritto. 3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività della determinazione di approvazione dell elenco definitivo degli idonei di cui all articolo 9 comma 8. Articolo 16 (Revisione del ruolo) 1. La revisione del ruolo è di competenza della Provincia. 2. Il ruolo è soggetto a revisione, disposta con cadenza periodica con controlli a campione, al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti personali e professionali di cui ai precedenti articoli 4 e La Provincia può procedere in ogni momento ad accertare la sussistenza, in capo agli iscritti, dei requisiti previsti per l iscrizione al ruolo. 4. La Provincia procede in particolare alla verifica di cui al precedente comma 3 nel caso in cui sia segnalata dalle competenti autorità la perdita temporanea o definitiva dei requisiti d iscrizione. 5. In seguito all accertata mancanza in capo agli iscritti dei requisiti previsti per l iscrizione al ruolo, la Provincia emana il provvedimento di cancellazione e lo comunica alla Camera di commercio per l aggiornamento del ruolo stesso. La cancellazione dal ruolo ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento provinciale di cancellazione. 6. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare alla Provincia ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l iscrizione al ruolo. Le predette variazioni sono comunicate dalla Provincia alla Camera di commercio per l aggiornamento del ruolo. Articolo 17 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento, dopo l esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel sito internet e all albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 14

15 Articolo 18 (Abrogazione) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento provinciale per l iscrizione al ruolo dei conducenti di autoveicoli in servizio di trasporto pubblico non di linea per via di terra, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 19 febbraio 1997, modificato dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 120 del 21 ottobre

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