COMUNE DI SORI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4. OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno 2013.
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1 COMUNE DI SORI (Provincia di Genova) ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno L anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. Risultano: CASTAGNOLA LUIGI P OLCESE SILVIO P DESCALZO FABIO P MARINO CLEMENTE P CROVETTO SERGIO A AVEGNO CORRADO P REFFO MARIO P OLIVERI MAURIZIO P VICECONTI MARIA TERESA P DE BILIO GIAN BATTISTA A POLIPODIO BRUNO P GUAZZOTTI IRINA P CAPELLINO MONICA P PAGANO MIRCO A MEZZANO GIAMBATTISTA P CASTAGNOLA GIULIO P PESSINA PAOLO P presenti n. 14 e assenti n. 3. Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora VICECONTI MARIA TERESA nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, posto all ordine del giorno al n.
2 OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno IL CONSIGLIO COMUNALE L Assessore Pessina illustra l aliquota l IMU che verrà applicata nell anno corrente, ricordando che l anno scorso era stato deciso di aumentare l addizionale senza toccare le aliquote IMU. In base al possesso di dati più attendibili è stato deciso di diminuire l aliquota sulla prima casa, portandola dallo 0,40% allo 0,37%, e aumentare quella sulla seconda casa dallo 0,86% allo 0,89%. Fa presente che il Comune di Sori ha registrato versamenti medi più bassi rispetto a quelli dei comuni limitrofi del Golfo Paradiso e di Genova, risultando più alti solo di Uscio e Avegno. Nel Golfo Paradiso, infatti, siamo mediamente quelli che fanno pagare di meno sia per quanto riguarda la prima che la seconda casa. Con l attuale manovra la media dei versamenti della prima casa scenderà ulteriormente a vantaggio delle fasce deboli. Sull IRPEF se sarà possibile applicare il criterio della progressività, lo faremo. Il Consigliere Guazzotti interviene chiedendo se è possibile prevedere l applicazione di un aliquota differenziata anche per le case sfitte. L Assessore Pessina, precisa che allo stato attuale il riordino delle abitazioni è fermo, chiarisce che vi sono ancora abitazioni classificate come A5, anche se dotate di caratteristiche corrispondenti ad una diversa classificazione. Il Consigliere Guazzotti chiede chiarimenti circa l eventuale previsione di un progetto riguardante il censimento degli immobili. L Assesore Pessina risponde di non ricordarselo. Interviete il Presidente Viceconti chiarendo che il Comune non può chiedere il riclassamento degli immobili, perché è di competenza del Catasto. Ricordando che già l anno scorso aveva proposto che le case sfitte fossero tassate al massimo cosicché i proprietari fossero indotti ad affittare, precisa che il Comune non può chiedere al Catasto di intervenire. Il Consigliere Guazzotti chiede la convocazione della commissione consiliare al fine di valutare se la tassazione delle case sfitte possa portare una ulteriore riduzione dell aliquota sulla prima casa. Interviene il Consigliere Oliveri chiarendo che la minoranza voterà contro la proposta, anche se apprezza la decisione di diminuire l aliquota sulla prima casa. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 2 - COMUNE DI SORI
3 Auspica, inoltre, che venga convocata la commissione per aumentare la tassazione sulle case sfitte o ai possessori di più unità immobiliari. VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell art. 1, commi , della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; VISTO altresì l art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ente in materia di entrate, applicabile all imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell art. 13 del D.L. 201/2011: - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all imposta diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l aliquota dello 0,4% prevista per l abitazione principale e relative pertinenze; - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT; - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; - il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 3 - COMUNE DI SORI
4 - il comma 10, ove si stabilisce che all unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d imposta pari ad 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell importo di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l abitazione principale fino a concorrenza dell imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/09/2012; ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. VISTO l art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, che fissa il termine per l invio al Portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquota e della detrazione IMU; DATO ATTO CHE: - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; - a norma dell art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall imposta nel DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 4 - COMUNE DI SORI
5 Comune di Sori in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; - a norma dell art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall elenco dei comuni italiani dell ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sori; - soggetti passivi sono, a norma dell art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - è comunque riservata allo Stato una quota dell imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; - l art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; - a norma dell art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - in base all art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell imposta, a titolo di diritto di abitazione; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 5 - COMUNE DI SORI
6 - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); - alle fattispecie sopra indicate, secondo l interpretazione fornita dal Ministero dell Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo; CONSIDERATO che - le risorse assegnate ai comuni nell ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Sori, si prevedono non superiori a a quelle assegnate per il 2012; - a seguito dell entrata in vigore dell imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell art. 8 del D.Lgs 23/2011; RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare le aliquote del tributo come segue: - aliquota di base, di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,89%; - aliquota da applicarsi agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dalla consegna di un apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l immobile ad un parente entro il secondo grado e quest ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l immobile come abitazione principale: 0,76%; - aliquota prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011: 0,37% ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO lo Statuto comunale; Con voti favorevoli n. 11, contrari n.3 ( Oliveri Maurizio, Guazzotti Irina, Castagnola Giulio), espressi per alzata di mano, su n. 14 presenti di cui nessuno astenuti; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 6 - COMUNE DI SORI
7 D E L I B E R A 1. Di fissare le aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2013, stabilite dall art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: - aliquota di base, di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,89%; - aliquota da applicarsi agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dalla consegna di un apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l immobile ad un parente entro il secondo grado e quest ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l immobile come abitazione principale: 0,76%; - aliquota prevista per l abitazione principale e relative pertinenze, di cui all art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011: 0,37% 2. Di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze di cui all art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 sia pari ad euro 200,00; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n. 11, contrari n.3 ( Oliveri Maurizio, Guazzotti Irina, Castagnola Giulio), espressi per alzata di mano, su n. 14 presenti di cui nessuno astenuti; D e l i b e r a Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell Art comma del D.lgs , n DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 7 - COMUNE DI SORI
8 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 8 - COMUNE DI SORI
9 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE VICECONTI MARIA TERESA IL SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line in data odierna con N... di repertorio. Sori, Il Messo Comunale ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione, come da dichiarazione del messo Comunale, è stata affissa all Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs , N Sori, IL SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000) in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000) IL SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del pag. 9 - COMUNE DI SORI
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