REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL AZIENDA U.S.L. VITERBO.
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1 REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL AZIENDA U.S.L. VITERBO. Art. 1 (Oggetto) Il presente regolamento disciplina il trattamento di missione spettante al personale dipendente dell Azienda U.S.L. VITERBO tenendo conto delle disposizioni normative in materia. Art. 2 (Missione) 1) Viene considerato in missione il dipendente che svolge attività lavorativa in via temporanea fuori dell abituale sede di servizio distante non meno di 25 Km. da quest ultima. 2) Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l ufficio o l impianto presso il quale il dipendente presta abituale servizio. 3) L orario effettuato dal dipendente inviato in missione si computa nell orario di servizio, compreso il tempo di percorrenza dalla sede di lavoro a quella di missione e viceversa. Art.3 (Autorizzazione) 1) L invio in missione/servizio fuori sede del dipendente in località in ambito Regionale deve essere disposto dal Dirigente del Servizio o suo dirigente delegato. 2) L invio in missione al di fuori del territorio Nazionale deve essere disposto dal Dirigente del Servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale. 3) L atto con cui viene autorizzata la missione deve indicare: il giorno e l ora di inizio - termine della missione, il luogo di destinazione, il motivo di servizio nonché il mezzo di trasporto autorizzato. 4) In particolari casi, giustificati dall urgenza ed adeguatamente motivati,0 la missione può essere convalidata in via successiva dagli stessi soggetti competenti ad autorizzarla. 5) La missione è sempre disposta nei limiti dello stanziamento di bilancio. 6) La firma del Dirigente del Servizio, da apporre sul modello A e B allegato al presente regolamento, deve essere leggibile e per esteso. 7) Nel modello A e B oltre alla firma leggibile e per esteso, il Dirigente deve apporre il proprio timbro. 8) Non viene considerato in missione, e pertanto non ha diritto al rimborso delle spese di viaggio,vitto e alloggio il dipendente che effettua per disposizioni di servizio l ordinario orario di lavoro presso una sede diversa da quella di appartenenza anche se distante dalla stessa in misura superiore ai 25 Km. Art 4 (Effettuazione della missione) 1) Per recarsi in missione il personale dipendente può servirsi: a) di mezzi ferroviari; b) di altri mezzi di linea terrestre; c) di mezzi di trasporto marittimo; d) di mezzi aerei; e) di automezzi in dotazione dell Azienda U.S.L.; f) automezzo proprio. 2) L uso del mezzo aereo è autorizzato dal Direttore Generale.
2 Art.5 (Trattamento economico di missione) 1) Il trattamento economico di missione comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio, il vitto e l alloggio secondo quanto previsto dai successivi articoli. Art.6 (Rimborso spese di viaggio) 1) Al personale dipendente, inviato in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio nel limite del costo normale del biglietto di viaggio della classe consentita per i mezzi indicati dall articolo 4 comma 1 lettere a,b,c e d.; 2) Sono ugualmente rimborsabili le spese sostenute per l uso dei taxi nei casi preventivamente autorizzati dall Azienda o laddove l esigenza sia adeguatamente motivata. 3) Nel caso in cui due o più dipendenti si rechino contemporaneamente in missione nello stesso luogo non è consentito a ciascuno di essi di utilizzare il proprio veicolo, dovendo invece prevedersi un utilizzo cumulativo del/dei veicoli; il rimborso chilometrico compete,pertanto, al solo dipendente autorizzato all uso del proprio veicolo. Detto principio può essere derogato in presenza di adeguate motivazioni (connesse comunque all attività da espletare) e di espressa autorizzazione rilasciata dal Direttore dell U.O.C. di appartenenza, copia della quale va inviata per i controlli all U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, che relazionerà alla Direzione Aziendale in caso di impropria autorizzazione. Art. 7 (Uso di mezzo proprio e indennità chilometrica) 1) Il personale dipendente può essere autorizzato, previa formale richiesta, all uso dell autovettura propria soltanto nel caso in cui specifiche e motivate esigenze di servizio lo richiedano e allorché risulti non disponibile il mezzo aziendale. 2) L autorizzazione, preventiva o successiva, giustificata dall urgenza e motivata, all uso dell autovettura propria è rilasciata dal personale indicato all articolo 3 del presente regolamento. 3) Al personale autorizzato spetta un indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina senza piombo, così come definito dalla circolare del Ministero del Tesoro n.85 del ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell autovettura presso parcheggi e autorimesse esclusi quelli della Provincia di Viterbo. 4) Il personale, autorizzato all uso del mezzo proprio, è coperto da apposita polizza assicurativa, in occasioni di missioni per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, rivolta a coprire il danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5) L Azienda non si assume oneri riferiti a multe e contravvenzioni per infrazioni elevate a carico del personale dipendente alla guida di mezzi, sia di proprietà dell Azienda, sia di proprietà del dipendente, anche se l uso del mezzo è stato debitamente autorizzato. 6) L utilizzo del mezzo proprio, anche nei casi in cui non è previsto il rimborso delle spese di viaggio (esempio < 25 Km) deve essere sempre autorizzato e documentato, ai fini della copertura assicurativa, con la modulistica del trattamento di missione.
3 Art 8 (Rimborso spese di vitto e alloggio) 1) In caso di missioni di durata inferiore alle 8 ore è previsto il rimborso delle sole spese di viaggio. 2) Per incarichi di missione di durata superiore alle 8 ore compete il rimborso per un solo pasto nel limite di. 22,26 (limite di spesa rivalutato annualmente con decreto ministeriale in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita, in base agli indici ISTAT). 3) Per incarichi di missione di durata superiore alle 12 ore compete il rimborso per uno o due pasti giornalieri, nel limite di. 22,26 per pasto o di complessivi. 44,26. 4) Il dipendente acquisisce titolo ai rimborsi sopra indicati esclusivamente nel caso in cui la spesa sostenuta sia opportunamente documentata mediante presentazione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recanti l indicazione di data e di ora di emissione 5) Il rimborso del pernottamento è previsto per le missioni di durata superiore alle 12 ore, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale, in albergo fino a quattro stelle. 6) Non è previsto il rimborso di spese telefoniche e servizio bar. Qualora la fattura indichi pernottamento in camera doppia ( ad esclusione dell indicazione in fattura doppia uso singola ) e non sia possibile ricavare il costo di una camera singola, verrà rimborsato il 50% del costo della camera doppia. 7) Tutte le spese rimborsabili previste dal presente regolamento saranno liquidate a seguito di presentazione in originale dei documenti di spesa; non verranno,inoltre, liquidati documenti di spesa alterati o che presentino correzioni o cancellature. Art 9 (Rientro) 1) Il dipendente inviato in missione anche per percorsi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alla possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti, della sede di servizio più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei sevizi di linea. Art 10 (Anticipazioni) 1) Al personale inviato in missione fuori sede di servizio l Amministrazione può anticipare, a richiesta dell interessato, una somma pari al 75% del trattamento complessivo spettante per la missione. 2) La richiesta dell anticipo di cui al comma precedente deve essere presentata all Amministrazione dal dipendente almeno 5 giorni prima del giorno di inizio della missione stessa. Art.11 (Lavoro straordinario) 1) Al personale dipendente inviato in missione compete il compenso per lavoro straordinario per le prestazioni rese nella sede di missione in eccedenza al normale orario di servizio.
4 2) Nel caso di missione di durata superiore alle 8 ore verrà comunque detratta, dal numero delle ore in eccedenza così come sopra determinato, la pausa mensa pari a trenta minuti. 3) Il tempo necessario per il raggiungimento della sede di invio in missione e ritorno alla sede di servizio è quello desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea del mezzo più veloce (autorizzato). Art 12 (Computo delle distanze chilometriche) 1) Ai fini del presente regolamento, le distanze chilometriche si misurano, così come di seguito indicato: a) Per le missioni all interno della provincia di Viterbo sono determinate dalle tabelle chilometriche ACI. b) Per tutte le altre missioni le distanze dalla casa Municipale del Comune, sede abituale di servizio, alla casa Municipale del Comune di destinazione della missione, prendendo come riferimento lo stradario ACI. c) Se la missione è compiuta fuori dal centro abitato la distanza fra la località isolata e il relativo centro abitato viene portata in aumento a quanto previsto ai precedenti punti a e b. d) Se il dipendente viene comandato in missione in un luogo compreso tra la località sede abituale di servizio e quella di abituale dimora la distanza da considerare è quella più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest ultima località. Art.13 (Trasporto di materiale e strumenti) 1) Al personale del Servizio Veterinario, del Servizio S.P.P. e del Servizio Igiene Pubblica è remunerata l indennità di disagio per trasporto materiali e strumenti, necessari al personale suddetto per disimpegnare il proprio servizio di istituto in trattamento di missione, con l uso del mezzo proprio, nella misura prevista di 5.00 al giorno a decorrere dalla data del 01/02/2003. Art.14 (Personale con funzioni ispettive, riabilitative, di assistenza domiciliare, legali,manutentive e tecniche ) 1) Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive, riabilitative, di assistenza domiciliare,legali,manutentive e tecniche abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell ambito della circoscrizione territoriale dell ufficio di appartenenza (< 25 Km) e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito l uso del mezzo di trasporto proprio con la corresponsione di un indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina senza piombo vigente nel tempo per ogni chilometro, quale media dei prezzi nazionali elaborati secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE e pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale rimborso spese di viaggio, qualora non sia disponibile l uso del mezzo aziendale.
5 Art.15 (Indennità chilometrica) 1) L U.O.C. Acquisizione e Gestione Giuridico Economica delle Risorse umane provvederà alla verifica del chilometraggio dichiarato dai dipendenti attraverso gli strumenti obiettivi di valutazione che la stessa riterrà più opportuno utilizzare. Art.16 ( Modulistica) 1) Le missioni devono essere elencate nel modello, unico per l intera Azienda, unito al presente regolamento (allegati A e B ). Art. 17 ( Trattamento di missione per la partecipazione a: corsi, convegni,congressi, ECM obbligatori, etc.) 1) L autorizzazione preventiva al rimborso spese di missione del dipendente deve risultare da apposito atto deliberativo adottato dell Azienda U.S.L. Viterbo nel rispetto delle direttive regionali di cui alla circolare 1886/30/3 del 19/04/1993 emanata congiuntamente dall Ass.to I.C.A. Formazione Professionale e dall Ass.to alla Sanità in tema di aggiornamento obbligatorio e facoltativo; 2) Al personale dipendente che debba recarsi fuori dall ordinaria sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione o aggiornamento professionale compete, nel rispetto comunque di quanto disciplinato dal precedente punto 1, il rimborso secondo quanto previsto dal presente regolamento e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi; 3) Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata con determina dell U.O. Formazione Professionale, l effettiva partecipazione ai corsi, seminari, ECM obbligatori, etc. Art.18 (Disposizioni finali) 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative e le direttive nazionali/regionali. Si allegano i nuovi modelli (A e B), per l autorizzazione, la rilevazione e la liquidazione del trattamento di missione.
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