CAPITOLO TERZO (Redattore: Ciro Esposito) Programma di liquidazione. Art. 107 l.fall. vendita e liquidazione degli attivi INDICE PARTE PRIMA

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1 CAPITOLO TERZO (Redattore: Ciro Esposito) Programma di liquidazione. Art. 107 l.fall. vendita e liquidazione degli attivi INDICE PARTE PRIMA 1. Esempio di programma di liquidazione. pag Esempio di procedura competitiva relativa ad immobili e beni in leasing. pag Esempio di procedura competitiva relativa ad azienda con espressa previsione anche ex art c.c. pag Esempio di procedura competitiva relativa alla vendita di merci in blocco ex art c.c. con espressa previsione ex art c.c. pag Esempi di riallocazione beni in leasing. 5.1 Esempio di atto notarile di riallocazione con terzo contraente indicato dalla procedura. pag Esempio di atto notarile di riallocazione con terzo contraente indicato dalla società di leasing. pag Esempio atto di vendita. pag Esempio atto di cessione di azienda. pag Relazione ex art. 108 l.fall. pag. 70 INDICE PARTE SECONDA (PARTE TEORICA) 1. Riflessioni in tema di criteri di redazione del programma di liquidazione. pag Riflessioni in tema di celere riallocazione ex art. 72 quater l.fall. secondo il modello a concorsualità privilegiata. pag. 94 1

2 1. Esempio di programma di liquidazione TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ILL.MO GIUDICE DELEGATO DOTT.. Fallimento... Curatore Dott.. SOMMARIO: 1. Il programma di liquidazione ( premessa di metodo). 2. Breve analisi della società e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza. 3. Le attività di inventario. 4. I beni immobili. 5. I beni mobili. 6. I rapporti pendenti. 7. Le partecipazioni. 8. I crediti. 9. Le azioni recuperatorie. 9.1 L azione revocatoria L azione di responsabilità verso amministratori e sindaci Le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito. 10. Le disponibilità liquide. 11. La procedura competitiva unica. 12. L approvazione del comitato dei creditori. 13. L autorizzazione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal cdc. 1. Il programma di liquidazione ( premessa di metodo). Oggetto del presente documento è la redazione del programma di liquidazione relativo alla procedura in oggetto. Al fine di ottemperare al disposto di cui agli artt. 104 ter, 105, 107 l.fall., si ritiene opportuno strutturare il programma in maniera che lo stesso si articoli secondo le seguenti determinazioni esplicitate nei successivi paragrafi. Ciò posto - dopo una breve analisi della società fallita e del contesto nel quale è maturato il fallimento si è ritenuto necessario dare conto di quello che è il patrimonio fallimentare come desumibile dalle attività di inventario. E tanto in guisa da esporre, dapprima, una descrizione e successivamente una valutazione dei singoli elementi dell attivo patrimoniale, sì da soddisfare il disposto di cui all art. 107 l.fall. che impone di porre in essere stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti. Si darà conto anche delle azioni giudiziali esperite ovvero esperibili e dei possibili esiti. 2

3 Non basta, in quanto le risultanze dell attività di inventario devono essere rielaborate sì da esprimere anche la composizione qualitativa del patrimonio fallimentare in modo da verificare la presenza, in seno allo stesso, del dato azienda, ovvero di beni cedibili in blocco ed in guisa da consentire il rispetto dell art. 105 l.fall. secondo il quale la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulti prevedibile che la vendita dell intero complesso aziendale, di suoi rami, o di beni o rapporti giuridici individuabili i blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori Successivamente, si passerà ad individuare la procedura competitiva immaginata nel rispetto dell art. 107 l.fall.. Si anticipa che è stata scelta una procedura competitiva mediante la quale il fallimento pone in vendita in uno stesso momento e contesto l intero patrimonio fallimentare sì da sfruttare la possibilità, attraverso un unica procedura competitiva che tenga conto delle differenziazioni dei singoli beni: 1) di ricevere offerte che abbiano ad oggetto l intero patrimonio, sì da risolvere la liquidazione in un unico contesto temporale; 2) di ricevere offerte che riguardino singole categorie di beni ( solo gli immobili) ovvero beni in blocco individuati secondo la volontà dell offerente ( taluni immobili e taluni mobili, ecc.) 3)di ricevere offerte che si riferiscano a singoli beni. 4) In questo modo si ottengono contemporaneamente diversi risultati. In prima analisi, si riducono i costi in quanto non si dà corso a tante e diverse procedure competitive per quanti sono i beni o le categorie di beni, ma ad una unica procedura nella quale tuttavia si tenga conto delle differenze esistenti tra le varie tipologie di beni. Ancora, porre sul mercato contestualmente l intero compendio fallimentare comporta la possibilità di ricevere offerte che permettano la liquidazione immediata dell intero attivo sì da compiere celermente l attività di liquidazione. Inoltre, solo una procedura competitiva che mostri l intero compendio, consente la formulazione di proposte in blocco e per converso la valutazione ex art. 105 l.fall.. 2. Breve analisi della società e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza 3

4 Il fallimento della s.p.a. è stato dichiarato in data.. L attività sociale La compagine sociale è composta da L organo amministrativo è costituito. Il collegio sindacale. Il soggetto deputato al controllo contabile è.. (..ulteriori eventuali informazioni ) Come osservato le cause del dissesto sono da individuarsi. 3. Le attività di inventario. Le attività di inventario hanno avuto avvio in data.e sono proseguite fino al ( allegato verbale di inventario) Ad oggi l attività può dirsi conclusa, sicché si è nelle condizioni di redigere il programma di liquidazione nel rispetto del termine dei sessanta giorni dalla redazione dell inventario. Come si vedrà più compiutamente di seguito, il patrimonio fallimentare si compone, di beni immobili, di beni mobili, di beni mobili registrati, di partecipazioni, di crediti e di azioni giudiziarie intraprese e da intraprendere. I singoli elementi sono di seguito ( nei successivi paragrafi) descritti e valutati con l ausilio ove necessario - di operatori esperti ex art. 107 l.fall. Relativamente alla composizione qualitativa del patrimonio, deve affermarsi che non è possibile individuare il c.d. dato azienda secondo l ipotesi definitoria di cui all art c.c. Al contrario, invece, esiste la possibilità si classificare beni in blocco, come si desume dalla esposizione si seguito formulata. 4. I beni immobili. La società è proprietaria di taluni beni immobili così identificati.. I beni di cui sopra sono stati oggetto di stima ex art. 107 l.fall., sì da assumere i seguenti valori. Ciò posto, la stima degli immobili, come sopra succintamente descritti, rappresenta il primo riferimento utile al rispetto dell art. 107 l.fall. in uno alla relazione ventennale redatta dal notaio (allegato..stima e relazione notarile). 4

5 Ciò posto, la stima è solo il primo elemento utile al rispetto dell art. 107 l.fall. E necessario quindi immaginare una procedura competitiva tale da rispettare i crismi della norma appena citata, onde assicurare la massima partecipazione e informazione degli interessati. Come detto, nel presente programma si è immaginata una procedura competitiva unica per tutti i beni esposta nel paragrafo. Laddove la procedura competitiva delineata nel par., dovesse concludersi, senza che al fallimento pervengano offerte valutabili soddisfacenti relativamente ai beni immobili, il curatore provvederà a riproporre la stessa con cadenza..e tanto previa acquisizione trascorsi.mesi - di una nuova ed aggiornata stima degli immobili, conferendo, a tal fine, incarico ad un operatore esperto, diverso da quello o da quelli precedenti. Tanto predeterminando, in ogni caso, i compensi in ragione delle tariffe previste per i CTU. 5. I beni mobili. Per quanto attiene ai beni mobili si tratta di un insieme di macchinari ed attrezzature come da elenco e stima allegati (allegato.stima). Allo stato i detti beni sono custoditi. Vista la condizione dei beni, verranno prese in considerazione proposte irrevocabili, qualunque sia il corrispettivo offerto dal proponente ed indipendentemente dal contenuto dell offerta che potrà alternativamente avere ad oggetto: 1) singoli cespiti; 2) una categoria omogenea di beni mobili 3) una qualunque combinazione di cespiti, anche eterogenei, che l offerente potrà prescegliere nell ambito del coacervo di beni mobili presenti nel patrimonio fallimentare. 6. I rapporti pendenti Indicare i rapporti pendenti esistenti alla data del fallimento e le scelte che si intendono realizzare rispetto gli stessi.. 7. Le partecipazioni. L attivo fallimentare si compone anche di una partecipazione, posseduta in una società operante nel medesimo comparto produttivo cui apparteneva la società fallita. Trattasi, in particolare, della partecipazione di seguito specificata: 5

6 A) partecipazione posseduta nella spa pari al.. per cento del capitale sociale della stessa e costituita da azioni dal valore nominale unitario pari ad Euro.., sicché il valore nominale complessivo della partecipazione è pari ad Euro... I dati più significativi emergenti dall ultimo bilancio approvato sono i seguenti.. La stima è pari a.( all stima) La partecipazione risulta liberamente trasferibile/ ovvero non risulta liberamente trasferibile ( in tal caso è necessario tenere conto verosimilmente delle clausole di gradimento, di prelazione e, nel caso di srl, di quanto previsto dall art c.c.) 8. I crediti. Il patrimonio fallimentare - stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società e dagli altri documenti - è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale ammonta complessivamente ad Euro. In merito, è già stata posta in essere una analisi della esigibilità dei crediti come da stima e pareri allegati. E tanto ha condotto ai seguenti risultati ( allegato.stima ed elenco dei crediti). Ad oggi, è stato intimato l adempimento ai vari debitori come emerge dalla stima suddetta. Ciò posto, la procedura - che si intende adottare per il realizzo di tali crediti - si articolerà nei seguenti step: 1. In prima analisi, sarà espletata la procedura competitiva indicata nel regolamento che segue, sì da verificare la possibilità di cedere anche in blocco i crediti. 2. Esaurita la procedura competitiva di cui al regolamento, la curatela conferirà relativamente ai crediti non ceduti - incarico all avv al fine di porre in essere le azioni recuperatorie utili ad ottenere l incasso dei crediti ritenuti esigibili e quindi.. 9. Le azioni recuperatorie. Nell ambito dell attivo fallimentare possono essere ricomprese una serie di azioni recuperatorie. Di queste una prima azione risulta già essere avviata laddove altre lo saranno in esito alla approvazione del presente programma ed alla autorizzazione degli atti ad esso conformi da parte dell Ill.mo Giudice delegato. 9.1 L azione revocatoria. Una prima azione giudiziaria - di cui è necessario dar conto in questa sede - riguarda un azione revocatoria ex art. - già posta in 6

7 essere dalla procedura, su autorizzazione dell Ill.mo Giudice Delegato. La stessa ha ad oggetto,. L azione è stata affidata al patrocinio DELL AVV Relativamente al possibile esito dell azione giova ribadire quanto già espresso all atto della richiesta di autorizzazione.. Ebbene, anche di tale azione, è necessario esporre le modalità di liquidazione visto il carattere di omnicomprensività che deve possedere il programma di liquidazione che, per essere tale, deve riguardare tutta la vicenda patrimoniale ossia ogni entità suscettibile di traduzione in danaro compresa nella massa attiva. E tra tali entità - suscettibili di essere monetizzate - sono da ricomprendersi anche le azioni revocatorie proposte dalla procedura visto che a norma dell art. 106 l. fall. il curatore può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Ne viene, allora, che nulla osta a che la procedura si determini a cedere il credito eventuale e futuro, ossia il credito derivante dall azione revocatoria, sì da monetizzare, in termini immediati e senza attendere, l esito della relativa azione. Tenuto conto di ciò, la liquidazione di tale credito sarà articolata adottando la seguente procedura: 1. In prima analisi, il credito sarà posto sul mercato mediante la procedura competitiva di cui al regolamento di seguito riportato. A tal fine, saranno prese in considerazione proposte irrevocabili che offrano un prezzo di acquisto che, orientativamente, si ragguagli ad un importo pari ad euro Tanto fermo restando l accollo da parte dell acquirente del debito futuro nascente nei confronti del terzo in forza dell art. 70, II comma,l.fall. Sicché il terzo soccombente possa trattenere in compensazione all atto del pagamento o della restituzione a favore dell acquirente vittorioso, una somma corrispondente al suo credito da determinarsi in ragione della quota di riparto spettante ai creditori di uguale rango. 2. In caso di esito negativo della proceduta competitiva di cui sopra la curatela proseguirà nell azione revocatoria, vagliando, laddove dovessero pervenire proposte transattive, l opportunità di comporre stragiudizialmente la lite L azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. 7

8 Nella specie è stata posta in essere una valutazione della azione di responsabilità verso amministratori e sindaci della società fallita. Tanto in ragione della analisi di tre presupposti: il contegno antigiuridico addebitale agli amministratori e sindaci, l esistenza di un danno ad esso collegato secondo il nesso eziologico di cui all art c.c., la condizione patrimoniale di amministratori e sindaci. Orbene, Relativamente al possibile esito 9.3. Le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito Indicare le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito 10. Le disponibilità liquide. 11. La procedura competitiva unica Come detto, la vendita del patrimonio fallimentare deve avvenire percorrendo la via della procedura competitiva che offra garanzie di informazione e partecipazione del mercato tenendo conto dell obiettivo della massima soddisfazione dei creditori. Massima soddisfazione dei creditori che a sua volta si esprime secondo le variabili del massimo introito possibile, nel minore tempo possibile, sostenendo i minori costi immaginabili. Proprio per questo motivo si ritiene opportuno e conveniente effettuare una unica forma di pubblicità nella quale si manifesti, per l appunto, la regolamentazione della liquidazione di tutto l attivo fallimentare. Entrando nel vivo, in prima analisi, la volontà di ricevere offerte sarà pubblicizzata, entro 10 giorni dalla autorizzazione degli atti conformi al programma, sui quotidiani, (indicare i quotidiani o le riviste specializzate) onde fare apparire il seguente annuncio: Il Fallimento è interessato a raccogliere e valutare - relativamente a beni immobili siti.. - proposte di acquisto da formulare in base al regolamento e stime pubblicate sui siti.e interessato a ricevere offerte relative alle partecipazioni, ai beni mobili, crediti e azioni sempre ivi pubblicate. La presente non costituisce offerta al pubblico. Sui siti internet., poi, sarebbero pubblicate, in via integrale, le stime ex art. 107 l.fall. ed il seguente regolamento. 8

9 REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE Con sentenza datata il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società. nominando curatore il Dott...e Giudice delegato il Dott... Successivamente è stato approvato il programma di liquidazione ove si è disposta la vendita, anche in blocco, dei beni immobili, mobili, crediti, partecipazioni e azioni di seguito specificate. In data.sono stati autorizzati dall Ill.mo GD gli atti conformi al programma di liquidazione come approvato dal cdc. Con il presente regolamento s intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare ; selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni o rapporti giuridici in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare; cauzione la somma di danaro versata a mezzo assegni circolari ( intestati a FALLIMENTO.. spa) all atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 10 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di penale - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare, e del pari non provveda, nei termini indicati dalla procedura, al versamento delle spese e oneri di trasferimento (compreso il compenso del Notaio) e di quelle necessarie alle cancellazioni di cui all art. 108, II comma, l.fall.. La cauzione potrà essere versata dal fallimento sul proprio conto corrente sin dalla comunicazione della qualità di soggetto selezionato ed in caso di mancata conclusione del contratto laddove la procedura ritenga di 9

10 non dovere trattenere, a suo insindacabile giudizio, la somma non avendo per sua scelta dato corso alla vendita sarà restituita nella misura dell assegno circolare senza che nulla il selezionato possa pretendere neanche a titolo di interessi; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Tanto dichiarando che è nell interesse della procedura privilegiare ex art. 105 l. fall. offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell intero compendio patrimoniale. Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente i beni indicati nelle seguenti categorie. Categoria A) I Beni immobili 1. I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono..essi sono meglio identificati nelle perizie di stima pubblicate sul sito e nella relazione ventennale del pari pubblicata sul sito all,). 2. I beni sono stati stimati secondo le perizie e in ragione delle quali sono stati attribuiti i seguenti valori Valori che rappresentano il prezzo minimo di acquisto. Non saranno prese, pertanto, in considerazione proposte che prevedano un prezzo di acquisto inferiore al valore di stima, in aggiunta al quale il proponente dovrà impegnarsi ad offrire l importo delle spese notarili e quello di qualsiasi altro onere, anche tributario, connesso al trasferimento dell immobile nonché le spese di cancellazione ex art. 108 II comma, l.fall.. 3. Le vendite degli immobili di cui sopra avverranno senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di quantità,mancanza di qualità dei beni anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all atto del trasferimento. Pertanto la vendita è da intendersi a rischio e pericolo dell acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità, quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e quindi a titolo esemplificativo,la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il 10

11 proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. Categoria B) Beni mobili. 1. I beni mobili per i quali si è interessati a ricevere offerte, preferibilmente in blocco, sono meglio identificati nella stima 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni. 3. condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma l impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati, entro dalla vendita. 4. in aggiunta al prezzo offerto per l acquisto in blocco dei beni mobili, il proponente deve accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l acquisto dei beni nonché le spese di cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall. per i beni mobili registrati 5. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all atto del trasferimento. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. Categoria C) Crediti. 1. I crediti, per i quali si è interessati a ricevere offerte, hanno natura commerciale. Gli stessi sono identificati nell allegato ove sono esposti al valore nominale. 11

12 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere proposte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la possibilità di cedere tali crediti. 3. Le proposte irrevocabili potranno essere formulate in modo da prevedere l acquisto unitario di tutti i crediti nella titolarità della procedura ovvero soltanto di una parte di essi. 4. In aggiunta al prezzo offerto per l acquisto, anche unitario, dei crediti il proponente deve accollarsi qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l acquisto di tali crediti. 5. L alienazione dei crediti avverrà senza che la procedura assuma alcuna garanzia in merito alla esistenza effettiva del credito ed alla solvenza del debitore ceduto, che, quindi, resterà definitivamente a carico del cessionario. Categoria D) Partecipazioni. 1.Nell ambito dell attivo fallimentare è ricompresa la partecipazione nella società..la stessa è stimata in ragione della perizia pubblicata sul sito.. 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la vendita di tale partecipazione. 3. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e senza che la procedura assuma alcuna garanzia in ordine all effettiva consistenza sia qualitativa che quantitativa del patrimonio della società partecipata, la quale resta a rischio e pericolo dell acquirente, anche per quanto riguarda le cc.dd. sopravvenienze passive. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. 4. La partecipazione non è liberamente trasferibile sicché è necessario tenere conto dell art. dello statuto sociale a norma del quale ovvero dell art c.c. a norma del quale.. Categeria E) Azioni revocatorie. 1. La procedura fallimentare ha posto in essere un azione giudiziaria volta ad ottenere la revocatoria dell atto di vendita avente ad oggetto il trasferimento del seguente bene:. 2. la procedura è interessata a ricevere offerte irrevocabili che prevedano l acquisto del credito futuro ed eventuale avente origine nell azione revocatoria di cui al punto 1. 12

13 3. In aggiunta al prezzo offerto per l acquisto, resterà a carico del proponente qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l acquisto di tale credito. Tanto ferma restando la previsione dell accollo da parte dell acquirente del debito futuro nascente nei confronti del terzo in forza dell art. 70, II comma,l.fall. Sicché il terzo soccombente possa trattenere in compensazione all atto del pagamento o della restituzione a favore dell acquirente vittorioso, una somma corrispondente al suo credito da determinarsi in ragione della quota di riparto spettante ai creditori di uguale rango. 4. Il credito sarà trasferito, nel contenuto e nella consistenza, che lo stesso assumerà nel momento in cui verrà ad esistenza, senza che, al riguardo, la procedura fallimentare assuma alcun obbligo di garanzia neanche in merito all esistenza del credito stesso. PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE 1. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni e/o diritti, preferibilmente in blocco o dell intero patrimonio. Si ribadisce che le proposte irrevocabili potranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo: a) singoli beni inclusi nelle categorie indicate con lettere maiuscole; b) le singole categorie di beni; c) più categorie considerate in blocco; d) l intero patrimonio fallimentare; e) altre combinazioni di beni in blocco indicate dall offerente. Si ribadisce che, in relazione alla discrezionalità tecnica che la procedura si riserva, si prediligeranno offerte che tendano all acquisto di beni in blocco. 2. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. L offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all art c.c. con un termine di irrevocabilità fino al. La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà indicare il numero di fax al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare. 3. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il.presso il Notaio.. Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al per cento dell importo offerto intestato a.. 13

14 4. Nella proposta si dovranno specificare i singoli beni ovvero le categorie di beni in blocco, che si intendono acquistare ovvero se si intende acquistare l intero patrimonio fallimentare costituito dall insieme di categorie sopra elencate. 5. Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 6. Successivamente, entro 5 giorni dal il Notaio provvederà all apertura delle buste, alla redazione di un verbale di apertura ed alla consegna del verbale e delle copie conformi delle proposte al curatore. L apertura delle buste e la consegna avverranno nella massima riservatezza e nessuno dei proponenti potrà partecipare all operazione. 7. Il curatore fallimentare nell ambito di apposita riunione con il comitato dei creditori da tenersi dinanzi al Giudice delegato/ in esito ad apposita relazione al GD (in caso di assenza del comitato dei creditori) - selezionerà la proposta/le proposte ritenuta/e più conveniente/i per la procedura tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni, quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all art. 105 l.fall.. E difatti, a seconda, dell articolarsi delle proposte è possibile, tanto per fare degli esempi, che l immobile abbia un determinato soggetto selezionato, i crediti altro soggetto selezionato, e così via. Nella selezione delle proposte si utilizzeranno i seguenti criteri /ovvero la selezione delle proposte avverrà secondo la discrezionalità tecnica della procedura oggetto di apposita motivazione. Si specifica che sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni ovvero i diritti sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma. 8. Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti partecipanti interessati al medesimo bene sarà comunicata l esistenza di una proposta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. 14

15 9. Il curatore curerà, a seconda della natura dei beni, la notifica di cui all art. 107, III comma, l.fall. 10. Il curatore, se del caso, convocherà, a mezzo fax tenuto conto anche dei termini ex art. 108 l.fall. e sempreché la liquidazione non sia impedita o sospesa - il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di sette giorni, per la stipulazione del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura. Si specifica che la convocazione dianzi al notaio potrà avvenire secondo la discrezionalità della procedura in un qualsiasi momento fino al. sempre rispettando il termine di preavviso di 7 giorni. Il selezionato, prima della stipula, provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati al fallimento oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all atto di trasferimento e, ove necessario, di cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall.. Resta ferma la facoltà, da parte della procedura, di adottare, fino al momento dell atto di vendita, provvedimenti di sospensione e mancata stipula della vendita quali ad esempio quelli di cui all art. 107 e 108 l.fall. Tanto senza che nulla il selezionato ed i partecipanti possano eccepire o pretendere. 11. La vendita avverrà, in ogni caso, senza garanzia di vizi evizione, mancanza di quantità, qualità e nello stato di fatto i beni si trovano all atto del trasferimento senza garanzia, in caso di immobili, di agibilità, regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica. Il possesso sarà trasferito a mezzo del semplice consenso espresso in atto senza che null altro il fallimento debba fare ed il proponente possa pretendere. Analogamente e quindi con esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia - avverrà mutatis mutandis per gli ulteriori elementi dell attivo come espresso con riferimento alle varie categorie di beni di cui sopra. Gli interessati avranno la possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell offerta e di chiedere informazioni. Essi saranno tenuti ad inviare la richiesta via fax al n... ed un incaricato del curatore provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. Sarà in facoltà della procedura concorsuale richiedere che il soggetto che intende visionare i beni versi alla procedura le spese a ciò necessarie. 12. Una volta concluso il contratto il che potrà avvenire in qualsiasi momento entro il.. - la procedura fallimentare autorizzerà 15

16 a mezzo fax inviato al notaio e agli interessati gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione. 13. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare entro il - via fax ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni presso il Notaio. 14. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti medesimi verranno invitati, tramite fax, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo - quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto - anche l importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 10 per cento del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo le modalità di cui al presente regolamento e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a FALLIMENTO.. E la proposta dovrà essere depositata presso il Notaio entro 3 giorni dalla comunicazione del curatore ed entro le ore. 15. Se, in esito all invito di cui al precedente punto, non dovessero pervenire, entro il termine di cui sopra, offerte migliorative di quelle precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata individuando quale selezionato il soggetto che abbia depositato,per primo, presso il notaio, la propria prima proposta. 16. Eseguita la vendita il GD emetterà il provvedimento ex art. 108,II comma,l.fall..il notaio incaricato della vendita curerà,a spese dell acquirente, la realizzazione della cancellazione disposta dall Ill.mo GD nel decreto stesso. Il fallimento sarà unicamente tenuto a comunicare il provvedimento in esame al Notaio senza che nulla altro possa essergli richiesto. 16 bis. Si applica l art. 107, IV l.fall., per cui è possibile che il curatore sospenda la liquidazione ove riceva una proposta irrevocabile di acquisto il cui contenuto deve essere conforme a quanto previsto nel presente regolamento per un importo migliorativo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto nella proposta del selezionato. La proposta, per essere presa in considerazione, dovrà essere depositata presso il notaio., secondo le modalità previste nel presente regolamento, prima della 16

17 conclusione della vendita al soggetto selezionato. Ad essa dovrà essere allegato assegno circolare a cauzione (intestato a Fallimento..) pari al dieci per cento del prezzo offerto. In esito all esame della detta proposta e in ogni caso in cui il curatore dovesse decidere di sospendere la vendita il curatore relazionerà all Ill.mo GD in merito alla opportunità di scelta del proponente come nuovo selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di nuovo soggetto selezionato con tutte le conseguenze previste nel regolamento. Al precedente selezionato (e solo a questi) sarà comunicata, a mezzo fax, l esistenza di una nuova offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. Il curatore provvederà nuovamente alle incombenze di cui ai punti 9 e ss ed anche questa volta sarà ovviamente applicabile anche il punto 16 ter sicché vi potrà essere nuovamente, prima della vendita, una proposta irrevocabile migliorativa in aderenza al disposto di cui all art. 107, IV comma, l.fall.ed al regolamento con tutte le conseguenze previste nel presente regolamento e nella legge. 12. L approvazione del comitato dei creditori. Il presente programma è stato oggetto dell approvazione del comitato dei creditori in esito alla riunione dello stesso organo tenutasi il.come da verbale allegato L autorizzazione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal cdc. Si chiede all Ill.mo Giudice Delegato di autorizzare gli atti conformi al programma di liquidazione ed in particolare: autorizzare la liquidazione dei beni e diritti secondo la procedura competitiva di cui al par Procedura da ripetersi con cadenza.. autorizzare l azione. autorizzare l azione. autorizzare le azioni recuperatorie relative ai crediti commerciali Tanto laddove gli stessi non siano oggetto di cessione in esito alla procedura competitiva. Relativamente ai rapporti pendenti di cui al par essere autorizzato a.. Napoli 17

18 2. Esempio di procedura competitiva relativa ad immobili e beni in leasing Annuncio sui quotidiani e altri strumenti di informazione Il Fallimento Xspa.. è interessato a raccogliere e valutare - relativamente a beni immobili siti in.. decritti nel regolamento di vendita - proposte di acquisto da formulare in base al regolamento medesimo pubblicato sui siti La presente non costituisce offerta al pubblico Sui siti sarebbe pubblicato il regolamento REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE Con sentenza datata.. il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società. spa nominando curatore il. e Giudice delegato la., oggi sostituita dall Ill.mo GD Successivamente è stata approvata la presente procedura competitiva. Con il presente regolamento s intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle proposte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare il Fallimento spa; selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni o rapporti giuridici in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita per il quale ha formulato proposta irrevocabile. La qualifica e comunicazione di soggetto selezionato non determina alcun impegno per la procedura fallimentare che rimane libera di non dare esito alla liquidazione del bene in ogni momento fino alla stipulazione del contratto notarile di vendita. Contratto di vendita che potrà essere 18

19 stipulato entro il secondo la discrezionalità della procedura; cauzione la somma di danaro versata a mezzo assegni circolari ( intestati a FALLIMENTO.. spa) all atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 10 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di penale - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare, e del pari non provveda, nei termini indicati dalla procedura, al versamento delle spese e oneri di trasferimento (compreso il compenso del Notaio) e di quelle necessarie alle cancellazioni di cui all art. 108, II comma, l.fall.. La cauzione potrà essere versata dal fallimento sul proprio conto corrente sin dalla comunicazione della qualità di soggetto selezionato ed in caso di mancata conclusione del contratto laddove la procedura ritenga di non dovere trattenere, a suo insindacabile giudizio, la somma non avendo per sua scelta dato corso alla vendita sarà restituita nella misura dell assegno circolare senza che nulla il selezionato possa pretendere neanche a titolo di interessi; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle proposte. Tanto dichiarando che è nell interesse della procedura privilegiare, ex art. 105 l. fall., offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell intero compendio patrimoniale. Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente i beni indicati nelle seguenti categorie ovvero le intere categorie. Categoria A) BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 1. I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono, come meglio desumibile dalla relazione notarile del pari pubblicata sul sito : A) Complesso immobiliare in Comune di.:fabbricato destinato ad attività commerciale, sviluppantesi tra il piano primo.. Il valore stimato è pari ad euro. come da perizia B) Immobile nel Comune di 19

20 Gli immobili sono, in ogni caso, meglio identificati nella relazione notarile pubblicata in uno al regolamento sul sito La proposta irrevocabile,di cui si dirà di seguito, deve specificare: 1) che la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti venduti si trovano all atto della vendita, senza alcuna garanzia neanche in merito alla regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica dell immobile. 2) che la vendita dell immobile avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di quantità,mancanza di qualità dei beni anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all atto del trasferimento. Pertanto la vendita è da intendersi a rischio e pericolo dell acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità, quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e quindi a titolo esemplificativo,la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. 3) che il proponente accetti le condizioni poste nel regolamento da intendersi trascritto nella proposta impegnandosi a stipulare l atto di vendita presso Notaio scelto dalla procedura concorsuale. 4) che oltre al prezzo offerto, il proponente si accolli le spese dell atto di vendita ed ad esso connesse, nonché le imposte e tasse e le 20

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