Decisione N del 25 marzo 2014

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) GUIZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore RUSSO GIUSEPPE Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data , il ricorrente titolare di un conto corrente presso l intermediario resistente, riferiva di aver emesso un assegno di 9161,52 il Avverso tale assegno veniva levato protesto il 9 agosto 2013 per difetto di provvista. L 11 settembre 2013, ovvero entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo stesso, il beneficiario rendeva innanzi a Notaio quietanza di avvenuto pagamento tardivo. Tale quietanza veniva immediatamente comunicata (per le vie brevi) alla resistente che tuttavia, ignorando sia il richiamo del titolo da parte del beneficiario, avvenuto il 26 agosto 2013, sia la suddetta comunicazione, effettuava la segnalazione in CAI. Pag. 2/6

2 Con nota fax del 24 ottobre 2013, reiterata il 4 novembre, il ricorrente chiedeva per il tramite del proprio avvocato la cancellazione della illegittima segnalazione. Tale cancellazione veniva negata dalla resistente con mail inviata il 5 novembre sul presupposto che la comunicazione della quietanza sarebbe dovuta pervenire entro il 14 ottobre 2013, ovvero entro 60 giorni dalla data di presentazione del titolo. Il ricorrente ha chiesto all Arbitro di accertare l illegittimità della permanenza della segnalazione in CAI e disporne la cancellazione; ha chiesto altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati prudentemente in euro ,00, di cui euro per i danni patrimoniali ed euro per quelli non patrimoniali. L intermediario, con le proprie controdeduzioni, deduceva che in data 9 agosto 2013 l assegno in questione veniva protestato in considerazione del mancato pagamento. Tale documento prevedeva il 14 ottobre 2013 quale termine ultimo per fornire la prova dell avvenuto pagamento. Solo il 24 ottobre 2013 perveniva a mezzo fax comunicazione di quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario dell assegno. Tale quietanza era poco leggibile e pertanto la resistente provvedeva a richiedere l originale della stessa. Il successivo 5 novembre il ricorrente inviava tale quietanza liberatoria. Successivamente, a seguito del reclamo e dell invio del ricorso, il competente Comparto della Banca inviava conferma del perfezionamento della cancellazione del nominativo dall Archivio CAI. L intermediario, sulla base delle considerazioni esposte, ha chiesto al Collegio: 1) preliminarmente di dichiarare l inammissibilità del ricorso; 2) in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di cancellazione della segnalazione; 3) respingere il ricorso quanto alla richiesta di risarcimento del danno. DIRITTO Il ricorso è infondato. In via preliminare va respinta l eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall intermediario per pretesa violazione delle Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle controversie (sussistenza del reclamo e mancato decorso dei 30 gg. dalla presentazione del reclamo). Invero, con la nota del 24 ottobre 2013 il legale del ricorrente, oltre a allegare la quietanza, letteralmente chiede la cancellazione del nominativo del proprio assistito dalla banca dati centrale rischi. Tale espressione, senza dubbi, manifesta una implicita Pag. 3/6

3 contestazione della legittimità della segnalazione medesima. D altra parte a tale nota la resistente dichiara di avere risposto negativamente il 29 ottobre, contestando la mancanza dell originale della quietanza e la impossibilità di effettuare la cancellazione (cfr. all. 5 al ricorso). Ciò posto, dall istruttoria documentale tenuta da questo Collegio è emerso quanto segue. In data , la Filiale dell intermediario inviava il preavviso di revoca - versato in atti - all emissione di assegni bancari e postali ai sensi dell art. 9 bis della L. 386/90. In tale documento era stabilita la data del , quale termine ultimo per fornire la prova dell avvenuto pagamento. Il ricorrente, in violazione di quanto previsto dal suddetto preavviso, non forniva adeguata prova dell avvenuto pagamento e, di conseguenza, la Banca provvedeva a divulgare l iscrizione del nominativo del cliente presso la Centrale d Allarme Interbancaria. Successivamente, in data perveniva, a mezzo fax, una nota del difensore del ricorrente in uno alla quietanza liberatoria vidimata dal Notaio con la quale il cliente notiziava la Banca dell avvenuto pagamento dell assegno, oltre penale e interessi (in atti). Tale quietanza non era sufficiente ad ottenere una certezza definitiva dell avvenuto pagamento e, pertanto, veniva richiesto l originale dell avvenuto pagamento. Con missiva datata , ma spedita il successivo , il difensore del ricorrente inviava finalmente la quietanza liberatoria. In pari data ( ), in un colloquio intercorso tra il difensore del ricorrente e la Banca (non contestato fra le parti) veniva comunicata l impossibilità di procedere alla cancellazione in assenza di prova certa ed in pari data il responsabile della Filiale inviava una bozza non firmata di lettera al difensore del ricorrente con la quale si comunicava l impossibilità di procedere alla cancellazione dall archivio CAI in assenza di prova certa (documento in atti). In data , perveniva presso l Ufficio Reclami dell Intermediaria missiva del difensore del ricorrente, così come è possibile rilevare dal timbro di archiviazione in atti. In data , dunque, l Ufficio Reclami della Banca richiedeva al competente Comparto di provvedere alla cancellazione del nominativo dall Archivio CAI, cancellazione che veniva effettuata in pari data (in atti). Orbene, da quanto innanzi esposto emerge che è pacifica la seppur breve illegittima permanenza della segnalazione in CAI oltre la data di comunicazione della quietanza liberatoria. Pag. 4/6

4 Tuttavia, tale illegittima segnalazione non appare suscettibile di aver provocato danni al ricorrente. Si evidenzia a tal fine che viene prodotta dal ricorrente documentazione che attesta l ultimo bilancio della propria ditta individuale; inoltre, afferma che diversi intermediari avrebbero negato a quest ultimo l accesso al credito. Tuttavia, non viene prodotta alcuna prova del nesso causale sussistente tra le asserite perdite, la chiusura dell attività e la segnalazione oggetto del ricorso. Parimenti non v è traccia del diniego di credito da parte di altri istituti di credito. Quanto,infine, alla richiesta sul danno non patrimoniale (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 3089/2012, Collegio di Napoli, n. 4780/2013 e Collegio di Roma, decisione n. 661/2013), si precisa che non è stata prodotta documentazione da cui possa desumersi la sussistenza della reputazione del ricorrente come buon pagatore. Invero, l orientamento di questo Collegio, in linea con il più accreditato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n ), è di assumere il danno non patrimoniale come danno-conseguenza, vale a dire pregiudizio non direttamente e immediatamente suscettibile di valutazione economica che consegue all evento lesivo e si ripercuote nella sfera giuridica del danneggiato. Questo assunto implica l onere dell attore di fornire la prova del pregiudizio sofferto, prova che può sempre essere raggiunta anche per via indiretta, ad esempio tramite valutazioni presuntive. Al riguardo, si osserva che, se è pur vero che l illegittimo trattamento dei dati del cliente agli effetti delle segnalazioni in banche dati di informazioni creditizie è idoneo, in linea generale, a ledere il cosiddetto diritto alla reputazione di buon pagatore, tuttavia, l apprezzamento dell esistenza in concreto del pregiudizio deve essere effettuato in ragione delle specifiche allegazioni della parte, che nel caso specifico non colgono nel segno. Ne consegue che il ricorso è infondato. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 5/6

5 firma 1 Pag. 6/6

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