IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Prof Avv. Gustavo Olivieri Prof. Avv. Ferro Luzzi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] Membro designato da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato nella seduta del 27/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La società ricorrente imputa alla banca resistente in qualità di trattaria - il protrarsi dei tempi di lavorazione relativi all incasso di un assegno d importo pari a 5.000,00, su piazza e non trasferibile, per il ritardo con il quale ha reso noto il mancato pagamento del titolo (dapprima in check truncation, poi in Stanza ), trasmettendo per di più fuori termine il titolo al notaio per il protesto, in tal modo salvaguardando il traente, suo cliente. A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma quanto segue. Venerdì 30/11/2012 è stato emesso a suo favore l assegno n di importo pari a 5.000,00, versato in conto sulla propria banca (negoziatrice) in pari data. In data 3/12/2012 la banca negoziatrice inoltrava il titolo per il pagamento in procedura check truncation. Solo in data 5/12/2012 l intermediario ha trasmesso il messaggio 085 di impagato alla Arbitro Bancario Finanziario Pag. 2/6

2 negoziatrice, che lo ha ricevuto in ritardo in Stanza di Compensazione il 6/12/2012 e ha quindi presentato materialmente il titolo in Stanza il 7/12/2012. essa afferma che quindi, come da normativa (senza specificazione alcuna), il messaggio 850 di impagato avrebbe dovuto essere inviato il 10/12/2012 per confermare la sospensione dei termini di pagamento. Ad avviso della ricorrente ne deriva che il titolo de quo deve ritenersi a tutti gli effetti pagato, dato che quando è stato dato il messaggio di impagato, e cioè l 11/12/2012, il termine per tale comunicazione era ormai decorso. Il titolo in parola, inoltre, è stato consegnato al notaio il giorno successivo alla scadenza dei termini, ovverosia l 11/12/2012 anziché il 10/12/2012. A seguito di ciò, il titolo è stato restituito come scaduto fuori termine per il protesto. Alla luce di quanto precede, la banca sarebbe responsabile per aver trasmesso in ritardo il messaggio di impagato dell assegno in questione, il quale avrebbe dunque dovuto considerarsi pagato. La ricorrente, pertanto, chiede che il Collegio voglia disporre a carico della banca il pagamento in suo favore dell assegno. L intermediario, dal canto suo, afferma che: - l assegno n , tratto sull intermediario, essendo d importo pari ad 5.000,00, è stato presentato per l incasso dalla banca negoziatrice per il tramite della procedura check truncation con l invio di un messaggio elettronico contenente tutte le informazioni necessarie all addebito in conto corrente in modo automatico; - come risulta dalla lista storica versata in atti, estratta dalle procedure telematiche dell intermediario, il predetto flusso informatico relativo all assegno n (indicato nel documento allegato come estinzione check truncation ) perveniva presso l intermediario lunedì 3/12/2012; - constatata l assenza di fondi presso il conto corrente di traenza del titolo, in data 4/12/2012, provvedeva a predisporre il messaggio telematico di impagato da inviare alla banca negoziatrice; - nella lavorazione batch serale, la procedura creava quindi in automatico il messaggio 085 (impagato di check truncation con causale 20 - mancanza fondi), che veniva pertanto inviato alla banca negoziatrice mercoledì 5/12/2012, ovverossia nel termine di due giorni dalla data di regolamento (lunedì 3/12/2012); Arbitro Bancario Finanziario Pag. 3/6

3 Alla luce di quanto precede la banca contesta l assunto per il quale l impagato in prima presentazione sarebbe stato reso in ritardo in data 06/12/2012. Tale assunto sarebbe errato e per di più smentito dalla stessa documentazione allegata dalla ricorrente sia al reclamo che al ricorso (documento dalla stessa denominato copia messaggio 085 e 850 ricevuto dalla banca negoziatrice ), nel quale si legge chiaramente, con riferimento al messaggio 085 (prima schermata): operazione NA085 REG MSG 085 DATA 05/12/2012. La data 06/12/2012, invece, sostiene la banca corrisponde alla data del regolamento monetario tra banche in Stanza, che avviene sempre il giorno successivo alla data di invio dell impagato da parte della banca mittente. La procedura descritta e seguita dalla banca risulta dunque conforme alle prescrizioni dell Associazione Bancaria Italiana contenute nella Circolare ABI serie Tecnica n. 33 del 07/10/2010, relativa all accordo per il servizio di incasso di assegni e di altri titoli di credito pagabili in Italia e recante interventi operativi sulla procedura interbancaria del SITRAD Check Truncation, la quale prevede che per gli assegni bancari e circolari troncati presentati a partire dal 18/10/2010 si applichi il termine temporale massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di regolamento originaria per la comunicazione dell eventuale impagato mediante il messaggio 085 della procedura Check Truncation. L assegno, inviato dalla negoziatrice nella sua materialità, veniva così presentato presso la Stanza di Compensazione di Roma venerdì 7/12/2012 e da lì tornava presso l intermediario martedì 11/12/2012 come attesta la distinta di accompagnamento allegata pertanto già fuori termine per il protesto: l assegno in questione era infatti negoziato su piazza e pertanto, per il combinato disposto degli artt. 32 e 46 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, il relativo protesto avrebbe dovuto essere levato entro otto giorni dalla data di emissione dell assegno (venerdì 30/11/2012), e quindi rileva la banca entro lunedì 10/12/2012 (essendo i giorni 08/12/2012 e 09/12/2012 entrambi festivi). La banca rileva, inoltre, che l assegno di cui si controverte recava la clausola non trasferibile e che nei confronti del traente è stata attivata la procedura di segnalazione in CAI ai sensi dell art. 9-bis, l. n. 386/1990. Alla luce di quanto precede, la banca ritiene dunque che la richiesta contenuta nel ricorso sia infondata e ne chiede il rigetto. Arbitro Bancario Finanziario Pag. 4/6

4 DIRITTO Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi di seguito indicati. La ricorrente lamenta un comportamento negligente della banca resistente nell incasso di un assegno tratto su di essa e chiede il pagamento in suo favore dell importo indicato sul titolo. La negligenza dell intermediario consisterebbe nel fatto che questi, da un lato, avrebbe restituito l assegno oltre i termini previsti dalla procedura check-truncation, con conseguente presunzione di pagamento del titolo; dall altro, avrebbe colpevolmente tardato nell avviare il titolo al protesto. In realtà, come risulta dai documenti versati in atti, la resistente in qualità di banca trattaria - provvedeva a comunicare con immediatezza l impagato alla banca negoziatrice con messaggio 851, codice utilizzato dalle banche che non aderiscono direttamente alla Stanza, ma tramite un altro istituto (nel caso dell intermediario, trattasi dell ICBPI). Ne discende che il messaggio di impagato è stato trasmesso nei termini previsti dalle regole procedurali stabilite in materia, sicché non vi è spazio per ravvisare la presunzione di pagamento del titolo invocata dalla ricorrente.. Per quanto concerne il ritardo nella presentazione dell assegno al Notaio per il protesto, la banca deposita un documento su carta intestata del Notaio che a suo avviso attesterebbe la restituzione fuori termine del titolo e la sua non protestabilità. Si tratta, tuttavia, di un documento privo di elementi (sottoscrizione, timbro, data, estremi identificativi dell assegno) idonei ad attribuirgli valenza probatoria sotto il profilo che qui interessa, sicchè non è da esso che può evincersi il rispetto da parte della banca degli obblighi su di essa gravanti in tema di protesto dell assegno impagato. Piuttosto, giova rilevare in proposito come la banca abbia allegato la circostanza non contestata dal ricorrente - che il mancato pagamento del titolo è stato oggetto di segnalazione in CAI ai sensi della vigente normativa (art. 9-bis, l. n. 386/1990). Muovendo da tale assunto, che come detto non è stato specificamente contestato da controparte e deve pertanto ritenersi provato, si può allora ritenere che la mancata levata del protesto quand anche imputabile ad un comportamento negligente della banca - non sia tale da pregiudicare le chance di recuperare la somma indicata sul titolo da parte del ricorrente, stante la valenza disuassiva di cui la procedura di segnalazione in CAI è indubbiamente dotata e che è stata in più occasioni riconosciuta dall ABF (cfr. Dec, del Collegio di coordinamento n.2567 del 10/5/2013). Arbitro Bancario Finanziario Pag. 5/6

5 Ne discende che laddove la procedura di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancario (CAI) gestita dalla Banca d Italia sia stata tempestivamente avviata, la mancata levata del protesto dell assegno non può ritenersi circostanza idonea, di per sé, a generare un danno risarcibile in capo al prenditore di un assegno impagato. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non può essere accolto. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Arbitro Bancario Finanziario Pag. 6/6

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