MUNICIPIO DI MESSINA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E DEMANIO

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1 MUNICIPIO DI MESSINA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E DEMANIO REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MESSINA 1. DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI Art. 1 F i n a l i t à d e l r e g o l a m e n t o Il presente regolamento disciplina le procedure di vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili dell Ente. Si considerano tali: a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, secondo comma e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione. Qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall Ente, in sede della programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; i beni di interesse storico, archeologico e artistico sono alienati previo parere dell Assessorato Regionale BB.CC.AA. competente se soggetti a vincolo; b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio; c) i beni appartenenti al patrimonio disponibile; d) i beni immobili vacanti di cui all art. 827 codice civile. Art. 2 D e s t i n a z i o n e d e l l e e n t r a t e Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione di cui all art. 193, 3 comma del T.U.EE.LL.. 2. PROGRAMMAZIONE DELL ATTIVITÀ Art. 3 P r i n c i p i

2 L azione dell amministrazione si ispira al metodo dell effettivo coordinamento tra i suoi Dipartimenti, e della programmazione dei risultati individuando i mezzi necessari per il loro raggiungimento, ed i suoi tempi per la loro realizzazione. L alienazione del patrimonio immobiliare viene di regola programmata dall Ente nel bilancio annuale e pluriennale salvo eventi che dovessero verificarsi nel corso dell esercizio. L amministrazione può rendere noti i suoi programmi con particolare riferimento alle dismissioni dei beni del proprio patrimonio immobiliare. Le proposte suddette possono inoltre essere pubblicizzate mediante inserzione su un o più quotidiani a diffusione locale, giornali dell Ente e mediante affissione all Albo Pretorio del Comune. Art. 4 L a v a l u t a z i o n e d e i b e n i I beni che l amministrazione intende alienare sono valutati dal Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Demanio. Il Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Demanio, per le operazioni di stima, si potrà avvalere della struttura tecnica del suo Dipartimento, mentre per particolari incombenze di natura tecnica, quali saggi, rilievi topografici, catastazioni, ecc., si potrà avvalere delle strutture tecniche dei competenti Dipartimenti, previo autorizzazione del Direttore Generale. La stima da parte dell Ufficio Tecnico dell Agenzia del Territorio rimane necessaria qualora sia richiesta dalla normativa vigente. In sede di approvazione degli inventari annuali, viene effettuato l aggiornamento per inserire i beni che sono nel frattempo pervenuti in proprietà dell Ente nel corso di ogni esercizio per il trasferimento tra le varie categorie di inventario e per la cancellazione dei beni trasferiti. In particolare il procedimento di stima prevedrà due fasi distinte, la prima relativa alla valutazione di massima che sarà inserita nel piano di dismissione da sottoporre all approvazione dell Assemblea previo inserimento nel programma triennale, la seconda, relativa alla valutazione definitiva che sarà effettuata per l inserimento nel bando approvato dall Organo competente secondo le vigenti normative. 3. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 5 I n d i v i d u a z i o n e d e l s o g g e t t o r e s p o n s a b i l e Qualora non sia stato individuato dal regolamento di organizzazione dell Ente, l amministrazione provvede a nominare il responsabile del procedimento in un soggetto facente parte del Dipartimento Patrimonio ed a fissare i termini entro i quali sarà emanato il bando di gara. Nel computo dei termini va tenuto conto dei tempi di valutazione da parte del Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Demanio e/o se necessario secondo la normativa vigente, dell Ufficio Tecnico dell Agenzia del Territorio, del valore dell immobile da alienare, nonché dell approvazione di eventuali frazionamenti catastali o altre incombenze tecniche.

3 Qualora nei tempi prefissati non sia stata effettuata la stima dell immobile, il differimento dei termini di cui al comma precedente viene portato a conoscenza mediante avvisi pubblici con le modalità previste dal quarto comma dell art. 3 del presente Disciplinare. Art. 6 C o m p i t i e d a t t r i b u z i o n i Il Dirigente nominato responsabile del procedimento, è competente all adozione di tutti gli atti della procedura, che non siano di competenza di altro Organo (approvazione schema bando di gara), procede pertanto all indizione della gara emanando il relativo bando, approvando altresì l eventuale lettera d invito, lo schema di contratto, approvando i risultati della medesima nonché stipulando il relativo contratto. Il Dirigente di cui al comma precedente non fa parte della commissione di gara. Per lo svolgimento della sua attività il responsabile del procedimento è autorizzato a richiedere ad altri uffici dell Ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili per i fini considerati, nonché lo svolgimento di attività istruttorie anche presso altri uffici pubblici. Lo svolgimento di queste attività da parte dei destinatari delle richieste costituisce adempimento degli obblighi attinenti al proprio ufficio. 4. IDENTIFICAZIONE DEL BENE Art. 7 E l e m e n t i p e r l i d e n t i f i c a z i o n e Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità. L immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze (art. 817 codice civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti. Per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell Ente indipendente da un fatto giuridico acquisitivo, in vece dell indicazione dell atto d acquisto e della trascrizione, sarà possibile il rilascio di apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Demanio sulla scorta degli atti d Ufficio. 5. FORME DI CONTRATTAZIONE Art. 8 I n d i v i d u a z i o n e La procedura per la scelta del contraente è individuata dalla Giunta Municipale in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara. La vendita del bene si realizza mediante la procedura di gara dell asta pubblica con il sistema di cui alla lettera c) dell art. 73 (R.D. n. 827/1924), salvi gli eventuali diritti di prelazione da riconoscersi a norma di Legge.

4 E ammesso l utilizzo della trattativa privata nel rispetto di eventuali diritti di prelazione riconosciuti dalla Legge, per le dismissioni e le alienazioni nei confronti di Enti e Società Pubbliche. E altresì ammesso l utilizzo della trattativa privata nei sotto elencati casi: - Dopo due esperimenti di gara andati deserti, nel rispetto delle disposizioni dettate dall art. 16 del presente Regolamento; - Per immobili di valore stimato inferiore ad ,00, per i quali sia stata presentata manifestazione di interesse all acquisto da parte di almeno un soggetto privato. Nei casi previsti dal precedente comma, verrà dato avviso della vendita secondo le modalità previste dal successivo articolo 9, dando termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla gara. Valutate le istanze di richiesta di ammissione alla gara, l Ufficio comunicherà agli interessati la data della gara e le modalità di presentazione dell offerta in rialzo, nonché di tutta la documentazione da presentare a corredo. Art. 9 L e f o r m e d e l l a p u b b l i c i t à È interesse dell Ente quello di ottenere la più ampia partecipazione alla procedura di vendita. A questo proposito la diffusione del bando avverrà per estratto sulla G.U.R.S., per intero sul sito internet del Comune di Messina, all Albo Pretorio, nonché, eventualmente sul sito internet dell Agenzia del Demanio o simili di altre Agenzie o Istituzioni Pubbliche. Verrà inoltre dato avviso della vendita su almeno un quotidiano a tiratura regionale. Il soggetto preposto responsabile o suo incaricato deve tenere a disposizione dei richiedenti interessati a partecipare alla gara, le planimetrie dell immobile in vendita, anche con riferimento al piano urbanistico, e quant altro utile ai fini dell identificazione del bene. La predetta documentazione, a richiesta degli interessati, ed e a seguito di effettuazione di un versamento di 25,00 sul C/C n intestato a Municipio di Messina Servizi di tesoreria, con causale rimborso spese di riproduzione e copie asta pubblica, può essere rilasciata anche su supporto informatico. A tal scopo saranno predisposti appositi moduli di richiesta di dati e documenti da parte dei soggetti interessati. 6. PROCEDURA DI VENDITA Art. 10 E l e m e n t i d e l b a n d o d i g a r a Nel bando di gara e, per i casi previsti dal terzultimo comma dell art. 8 nella lettera di invito, vanno riportati gli elementi che consentono all interessato di presentare, sulla base di un adeguata valutazione della proposta di vendita, in maniera corretta, la propria offerta con riguardo ai termini, al contenuto, alle modalità. Riguardo ai termini vanno chiaramente espressi:

5 Quelli per la presentazione dell offerta, con l indicazione del giorno e l ora di scadenza; Vanno inoltre indicati: i requisiti legali che il concorrente deve possedere; i requisiti di carattere economico finanziario che garantiscano la solvibilità, anche mediante idonee referenze bancarie; in caso di società, la composizione degli organi, l individuazione dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare offerte; qualora due o più privati, ciascuno pro-quota intendano acquistare congiuntamente l immobile devono essere muniti di procura che autorizzi un unico soggetto a trattare con l amministrazione la quale deve rimanere estranea ai rapporti interni della controparte. Riguardo la presentazione dell offerta vanno specificate le modalità d invio della stessa; in quale modo deve essere identificata esternamente; come devono essere predisposti all interno del plico i documenti e l offerta, a garanzia della segretezza di quest ultima (criterio della doppia busta, cioè busta grande contenente documenti e busta piccola, ceralaccata, sigillata e controfirmata sui lembi, contenente l offerta); cosa si intenda per sigillatura dei plichi (se è sufficiente un timbro, una firma, la ceralacca o altri sistemi). Nel bando va indicato l ufficio ed il soggetto responsabile del procedimento e l eventuale soggetto incaricato cui rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie. Art. 11 E s c l u s i o n e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e g a r e Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che: si trovino in stato di fallimento o liquidazione o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali (per i soggetti privati si può dichiarare l esclusione di coloro che siano stati protestati per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto). si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale fra cui l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e di inabilitazione. A tal fine dovrà essere richiesta specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, attestante l esistenza delle precedenti cause ostative. Art. 12 L o f f e r t a n e l l a s t a Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche. Il Presidente, per motivi di ordine, può disporre l allontanamento di soggetti che possono disturbare il regolare svolgimento dell asta. I partecipanti, possono prendere visione dei documenti presentati anche dagli altri concorrenti, in conformità al disposto della Legge 241/90. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, viene presa in considerazione l ultima in ordine di tempo, come risulta dal protocollo del Dipartimento dell Ente. Non sono ammesse offerte per telegramma o per fax, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

6 Quando in un offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida quella più conveniente per l amministrazione. Fuori dei casi in cui la gara sia dichiarata deserta il Presidente può procedere nel modo seguente: effettua l apertura dei plichi regolarmente pervenuti, e verifica la regolarità della documentazione allegata, quindi apre le buste contenenti le offerte, legge queste ultime a voce alta e verifica ulteriormente, per l offerta più vantaggiosa, la corrispondenza e regolarità dei documenti richiesti dal bando e/o dalla lettera; in caso positivo aggiudica provvisoriamente la gara; in caso rilevi difformità non sanabili, procede all esame dei documenti a corredo dell offerta immediatamente inferiore e così di seguito.. Nel caso di due o più offerte uguali, il Presidente procederà secondo le disposizioni dell art. 77 R.D. 23/05/1924 n La procedura da seguire può essere, in ogni caso, preventivamente specificata nel bando di gara e/o nella lettera d invito. Art. 12 bis Permuta immobiliare Per l alienazione di particolari immobili, e/o nel caso l immobile sia sottoposto a procedimento di valorizzazione ex art. 58 L. 133/2008 con particolare riferimento ad interventi di variazione della destinazione urbanistica, l Amministrazione, all atto dell approvazione della perizia di stima esecutiva e/o del bando di gara, può disporre che l immobile può essere alienato in cambio di una porzione dell immobile da realizzarsi come da perizia di stima e/o progetto di massima redatto dagli Uffici comunali, stabilendo la percentuale minima che sarà soggetta ad offerta in rialzo. Nell ipotesi di realizzazione di edifici a più elevazioni fuori terra, la percentuale di superficie in permuta, da rilasciare al Comune, verrà equamente suddivisa per il numero dei piani da realizzarsi fuori terra, e la scelta delle superfici verrà effettuata al momento dell approvazione del progetto esecutivo. Tale scelta verrà effettuata dalla Commissione già nominata ai sensi del successivo art. 13, coadiuvata, per le eventuali specifiche tecniche, dal Dirigente del Dipartimento incaricato del procedimento e dal progettista/i incaricati. Il progetto esecutivo resta a carico dell acquirente, così come tutti gli oneri e le responsabilità relative alla progettazione, realizzazione e collaudo dei lavori, ivi compreso l ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge. Le percentuali di permuta verranno calcolate vuoto per pieno, ed equamente ripartite tra le superfici di tutti i piani in eguale misura. La procedura da seguire può essere, in ogni caso, eventualmente specificata nel bando di gara. 7. LA COMMISSIONE DI GARA Art. 13 C o m p o s i z i o n e

7 La Commissione di gara è composta da n. 3 membri più un segretario verbalizzante, ed è nominata con provvedimento del Sindaco e precisamente: 1. da un Dirigente dell Ente che assumerà le funzioni di Presidente; 2. da un funzionario tecnico con grado di Direttore Tecnico dell Ente avente funzioni di componente; 3. da un impiegato amministrativo dell Ente avente funzioni di componente; 4. da un impiegato amministrativo dell Ente avente funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza giustificata di uno dei componenti della Commissione, il Dirigente del Dipartimento può nominare, con provvedimento immediato, un sostituto scelto tra il personale di ruolo dell Ufficio. 8. PUBBLICITÀ DEGLI ESITI DI GARA Art. 14 F o r m e I risultati delle gare non deserte di cui al presente disciplinare sono resi noti con avviso pubblicato all albo dell Ente, sul sito internet del Comune di Messina ed a mezzo di comunicati stampa a cura dell Ufficio stampa del Comune stesso. Possono comunque essere individuate altre forme più o meno estese di informazione dell esito della gara. Art. 15 C o n t r a t t i I contratti con i soggetti aggiudicatari, fatti salvi eventuali termini per ricorsi, andranno perfezionati entro 90 giorni dalla notifica dell avvenuta aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non perfezioni il contratto entro il suddetto termine, l Amministrazione provvederà all incameramento della cauzione. Le spese contrattuali sono a carico del soggetto acquirente. 9. GARE SUCCESSIVE A SEGUITO DI ESPERIMENTO ANDATO DESERTO Art. 16 P r i n c i p i Quando un esperimento di gara sia andato deserto, il Dipartimento ripeterà l incanto con una eventuale riduzione del 10% sul prezzo posto a base di gara. Qualora anche il secondo esperimento di gara vada deserto, potrà essere applicata un ulteriore riduzione del 10%, calcolata sempre sul prezzo iniziale, e verrà ripetuto l incanto. Qualora anche in questo caso si registrasse assenza o inadeguatezza delle offerte, anche per numero, il responsabile del procedimento provvederà ad informare l Amministrazione per le modifiche necessarie ai piano di dismissione, e rinvierà contemporaneamente gli atti di stima al competente Ufficio per una revisione. 10. PRELAZIONE

8 Art. 17 I l d i r i t t o d i p r e l a z i o n e Salvo i casi previsti dalla Legge, la prelazione, a parità di prezzi offerti, compete all attuale occupante con titolo legittimo dell immobile, sempre che non si registrino condizioni di morosità per canoni, oneri condominiali o utenze di servizi. N o r m e s p e c i a l i Art. 18 p e r l a v e n d i t a d e g l i a l l o g g i La vendita degli alloggi di E.R.P. è disciplinata nel rispetto delle normative di riferimento. In particolare, l Ente farà riferimento alle graduatorie di assegnazione degli immobili, ove esistenti, o in base agli altri criteri dettati dall Amministrazione comunale. 11. CAUZIONE Art. 19 C a u z i o n i p e r l a m m i s s i o n e a l l a g a r a Al fine di consentire la massima partecipazione agli esperimenti di gara, il Responsabile del Procedimento può disporre, nel bando e/o nella lettera d invito, che la cauzione, in misura del 10% dell importo dell immobile a base d asta, venga sostituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciate in favore del Comune di Messina, di importo pari al 15% dell importo a base di gara. Messina lì

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