Circolare N.143 del 28 ottobre 2011
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- Rosalinda Nobile
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1 Circolare N.143 del 28 ottobre 2011 Registrazione dei periodi di guida alla luce delle Note d orientamento n. 3 e 4 della Commissione Europea e delle precisazioni fornite dal Ministero dell Interno e del Lavoro
2 Registrazione dei periodi di guida alla luce delle Note d orientamento n. 3 e 4 della Commissione Europea e delle precisazioni fornite dal Ministero dell Interno e del Lavoro Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che la Commissione Europea, con le note d orientamento n. 3 e 4 del 2011, è intervenuta per chiarire alcuni quesiti in ordine: i) all'interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera (Nota d orientamento n. 3); ii) alla registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico (Nota d orientamento n. 4). Sia il Ministero dell Interno, con la nota protocollo n. 5033/2011, sia la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le note del prot. n e del 13 ottobre 2011, prot. 37/ /MA007.A001, hanno fornito indirizzi interpretativi in materia di autotrasporto allineandosi con quanto indicato a livello europeo. 2
3 SPOSTAMENTO DEL VEICOLO DURANTE L INTERRUZIONE O IL RIPOSO GIORNALIERO La Commissione Europea con la nota d orientamento n. 3 (vedi infra), ha indicato le istruzione da seguire nel caso vi fosse la necessità e l urgenza d interrompere una pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare il veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza prevedendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte dì un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione. Poiché la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione. In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal). Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati. Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l'interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria. L'inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dall'art. 174 del Codice della Strada ( 1 ). 1 Circolare - 01/06/ /A/5033/11/111/20/3 del Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. OGGETTO: Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi. 3
4 LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85 NOTA DI ORIENTAMENTO 3 Questione: ordinare l'interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera. Articolo: 4, lettere d) e f), del regolamento (CE) n. 561/2006. Approccio da seguire: di solito, durante un riposo giornaliero o settimanale il conducente dovrebbe poter disporre liberamente del proprio tempo libero e quindi non dovrebbe essere obbligato a rimanere nelle vicinanze del proprio veicolo. In generale, interrompere una pausa, un riposo giornaliero o settimanale resta un'infrazione tranne quando si applica la "regola della nave traghetto" - articolo 9, paragrafo 1). Tuttavia, in un terminal o in un parcheggio può verificarsi all'improvviso una situazione anormale o un'emergenza che imponga di spostare un veicolo. Di solito nei terminal è presente un conducente (dipendente del terminal) che, se necessario, sposta i veicoli. In caso contrario e se circostanze straordinarie impongono di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un'autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli. In altri luoghi (per es. nei parcheggi, ai valichi di frontiera o in casi di emergenza), qualora ragioni oggettive di emergenza impongano di spostare un veicolo o qualora la polizia o un'altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un'infrazione. Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell'attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni. Questo tipo di interruzione della pausa o del riposo di un conducente deve essere registrato manualmente dal conducente e, se possibile, autenticato dall'autorità competente che ha disposto lo spostamento del veicolo da parte del conducente. TOLLERANZE CONCESSE ALLE REGISTRAZIONI CON TACHIGRAFO DIGITALE Con la nota di orientamento n. 4 (vedi infra), la Commissione europea ha indicato, anche in questo caso, l'approccio che gli organi di controllo dovrebbero seguire relativamente alle registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico. 4
5 Dal momento che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti in tali circostanze abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Infatti, quello digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi, comunque superiore a 5 secondi. Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. OSSERVA Si precisa che la stessa dovrà essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Regolamento CE 561/06. Giova rappresentare infine che a decorrere dal 1 ottobre 2011, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l'allegato 1B), è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che supererà definitivamente i contenuti della nota orientativa prima citata ( 2 ). LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85 NOTA DI ORIENTAMENTO 4 Questione: registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico. Articolo: 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 con riferimento al regolamento (CE) n. 1360/2002 (allegato 1B) 2 Circolare - 01/06/ /A/5033/11/111/20/3 del Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. OGGETTO: Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi. 5
6 Approccio da seguire: Visto che ì tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali. Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento - indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato - durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo). Pertanto: gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida dì quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5); nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fomite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale; gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida; la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple. 6
7 INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, con la Nota protocollo n del , recepito l orientamento comunitario sulla base del quale non dovranno essere considerati sanzionabili: l interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero/settimanale, per ragioni di oggettiva emergenza, per circostanze straordinarie o su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di altra autorità; il superamento del periodo di guida consentito, se il riposo è almeno di 7 ore, ferma restando l infrazione di omesso riposo; il superamento del periodo di guida consentito, nel caso di frequenti soste o frequenti operazioni di carico/scarico, per i veicoli provvisti di cronotachigrafo digitale, nei limiti della tolleranza massima la quale potrà essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza. Con la nota del 13 ottobre 2011, prot. 37/ /MA007.A001, ha, inoltre, chiarito che la tolleranza introdotta con la nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea (che disciplina la c.d. regola del minuto) continua ad applicarsi nel caso di veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di vecchia concezione, che, com è evidente, possono liberamente circolare, atteso che i tachigrafi digitali di nuova concezione obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1 ottobre 2011 (come da Regolamento (CE) n. 1266/2009) calcolano automaticamente la tolleranza in questione. Pertanto, lo sforamento consentito dalla citata disposizione comunitaria non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo la data sopra specificata. Il Ministero del Lavoro, con le note sopraindicate, accoglie l impostazione del Ministero dell Interno secondo il quale, a proposito delle tolleranze da applicare ai tempi di guida registrati con i tachigrafi digitali della precedente generazione, quando il veicolo effettui soste frequenti o viaggi con numerose operazioni di carico o scarico; tolleranza che consiste nel sottrarre un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo la sosta, fino ad un massimo di 15 minuti nell arco delle 4 ore e mezzo di guida. 7
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