Circolare N. 19 del 9 Febbraio 2017
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- Maddalena Pugliese
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1 Circolare N. 19 del 9 Febbraio 2017 S La trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali entro il prossimo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, come di consueto, entro la fine del corrente mese di febbraio, i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare, telematicamente, all Agenzia delle Entrate, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell anno precedente (anno 2016), ovverosia: i) i dati identificativi del soggetto (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta); ii) i dati identificativi del rivenditore o dell acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); iii)il numero degli stampati forniti con l indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; iv) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura; v) data della fornitura; vi) estremi dell autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore. Come per gli anni precedenti, la trasmissione dei dati, deve essere effettuata telematicamente attraverso due principali canali: i) direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l abilitazione all accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Si ricorda, che in caso di omessa trasmissione dei dati in questione si applica, a decorrere dal , la sanzione, prevista dal riformulato articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
2 Premessa Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a: annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate nell anno precedente Diversamente, gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati. La trasmissione dei dati relativi al 2016 deve essere effettuata entro il prossimo Le modalità di trasmissione sono esclusivamente telematiche e i soggetti obbligati vi potranno provvedere: direttamente attraverso il servizio Entratel; tramite gli intermediari abilitati. Soggetti obbligati e modalità di trasmissione Sono tenuti ad effettuare la trasmissione in parola le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Tali soggetti, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell articolo 3 comma 2 del DPR n. 404/2001, a mantenere i dati, di cui deve essere fatto l invio, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. Pertanto: tipografie e rivenditori devono tenere un registro delle forniture; entro fine febbraio di ogni anno devono inviare alle Entrate i dati relativi all anno precedente.
3 La trasmissione dei dati, come per gli anni precedenti, deve essere effettuata telematicamente attraverso due principali canali: direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l abilitazione all accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall Agenzia delle Entrate; tramite gli intermediari di cui all art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel). Nel caso di effettuazione della comunicazione per via telematica attraverso uno degli intermediari abilitati questi devono fornire una copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. I dati da indicare La trasmissione telematica dei dati relative alle forniture 2016 dovrà indicare i seguenti dati: DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE 2017 Dati contenuti I dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa dei nella documenti fiscali (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, comunicazione nome e ditta). I dati identificativi del rivenditore o dell acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta). Numero degli stampati forniti con l indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura. Data della fornitura.
4 Estremi dell autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore. Il momento di effettuazione della comunicazione La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni. Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet; file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc. L Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet). Chiarimenti in materia di invio della comunicazione stampati fiscali Si segnala che con risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune interpretazioni applicabili, a regime, per tutte le annualità: tipografia o rivenditore con sedi diverse. Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione; correzione o integrazione di un file precedentemente inviato. E necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente;
5 scarto del file inviato. Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l utente deve ripetere l invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell Agenzia, l invio si considera tempestivo. Sanzioni Si ricorda che in caso di omessa trasmissione dei dati si applica, a decorrere dal , la sanzione, prevista dal riformulato articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Osserva Fino al , le sanzioni relative all omessa, incompleta od inesatta trasmissione dei dati, andavano da un minimo di 258 euro e un massimo di euro. Anche in assenza di una specifica previsione, è opinione ormai diffusa che l omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo ( 31,25). Peraltro, qualora si aderisse alla suddetta interpretazione, allora l omessa o tardiva trasmissione dei dati potrebbe, altresì, costituire oggetto di ravvedimento anche ai sensi della novellata lett. a-bis (introdotta dalla Legge di stabilità 2015), che permette di sanare la violazione in parola entro 90 giorni dall omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un nono del minimo ( 27,77).
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