COMUNE DI TAINO REGOLAMENTO
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- Bernarda Teodora Forte
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1 COMUNE DI TAINO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI.
2 INDICE: Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità Art. 3 Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento Art. 4 Modalità di dilazione e/o rateizzazione Art. 5 Interessi Art. 6 Domanda di concessione Art. 7 Procedimento Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego Art. 9 Norme in contrasto Art. 10 Entrata in vigore
3 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e alle entrate patrimoniali e di servizi: Servizio Idrico Integrato; Retta di frequenza asilo nido comunale; Buoni Pasto Mensa: Servizio Trasporto scolastico; Altre entrate patrimoniali e di servizi; richieste dal contribuente in comprovate difficoltà economiche. Il contribuente deve presentare singole richieste di rateizzazione per ogni debito tributario e entrata patrimoniale e di servizi: a) siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva sempre prima dell inizio della procedura esecutiva; b) siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; c) sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch essa documentabile, che non consenta l assolvimento del debito di cui al precedente art. 1. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito all anno precedente la scadenza del debito.
4 ART. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO 1. Per i debiti di natura tributaria e delle entrate patrimoniali e dei servizi in genere possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; b) in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione scadrà immediatamente ed il residuo importo sarà riscosso entro 30 giorni in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni. Il Responsabile del Servizio previo versamento di importo corrispondente al 50% del debito residuo può concedere ulteriore rateizzazione ai sensi del presente Regolamento. 2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. 3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. 4. Non è ammessa la gestione d Ufficio della compensazione tra i tributi a credito e a debito. ART. 4 MODALITA DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE 1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, così determinate: - fino a 100,00 non e prevista dilazione e/o rateizzazione; - da 101,00 fino a 200,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili; - da 201,00 a 1.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili; - da 1.001,00 a 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; - oltre 5.001,00, fino a ,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; - per somme superiori ad ,00 la decisione è demandata ad una specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale che stabilisce modalità e tempi di dilazione e/o rateizzazione. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell ultima rata. Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio di escussione preventiva al debitore principale nonché la rinuncia all eccezione ex art Codice Civile e l operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune. 2. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. 3. L importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all unità di euro più vicina.
5 ART. 5 INTERESSI Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. Il contribuente ha la possibilità in ogni momento di estinguere il debito residuo in un unica soluzione corrispondendo gli interessi maturati fino alla data di estinzione del debito. ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente. La domanda dovrà essere presentata entro la data di scadenza del debito. La domanda dovrà contenere: a. l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione/dilazione; b. l esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario delle entrate patrimoniali e dei servizi in genere: (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. A dimostrazione dei requisiti di cui all art. 02 presente regolamento deve essere allegata la seguente documentazione: nel caso di persona fisica e di ditte individuali: Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all ultimo anno d imposta utile e/o I.S.E.E. corrente ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n 159; Certificato Mobilità/Cassa Integrazione; DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciato dal Centro per l impiego in caso di lavoratore disoccupato ; ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti. nel caso di società ed enti con personalità giuridica: è necessario produrre documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica.
6 ART. 7 PROCEDIMENTO L istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Nell analisi delle situazioni economiche dei contribuenti, il funzionario dovrà attenersi alle comuni regole di analisi tecnica finanziaria. Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 15 giorni. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito e la conseguente riscossione in un unica soluzione del debito. L esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n. 403/98. ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo e/o entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego motivato sulla base dell istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia dei provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione. ART. 9 NORME IN CONTRASTO Non si applicano disposizioni comunali regolamentari in contrasto con il presente atto. Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente regolamento. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.
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