COMUNE DI CASTEL RITALDI

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1 COMUNE DI CASTEL RITALDI Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE, FESTE POPOLARI E SIMILI MANIFESTAZIONI Approvato con Delibera di C.C. n. 22 del Sommario: ART. 1 - (Oggetto del regolamento) ART. 2 - (Tipologie) ART. 3 - (Calendario delle sagre) ART. 4 - (Criteri di inserimento nel Calendario) ART. 5 - (Domande di inserimento nel Calendario) ART. 6 - (Criteri di priorità per le domande di inserimento nel calendario) ART. 7 - (Modalità per ottenere le autorizzazioni) ART. 8 - (Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago) ART. 9 - (Dichiarazione per la somministrazione di alimenti e bevande) ART (Prescrizioni) ART (Commercio su aree pubbliche) ART (Presenza di personale medico) ART (Orari e limiti di rumorosità) ART (Sanzioni Amministrative) ALLEGATO A - Elenco delle sagre svoltisi nell ultimo triennio ALLEGATO B - Elenco delle sagre di consolidata tradizione 1

2 PRINCIPI GENERALI Il Comune di Castel Ritaldi favorisce e promuove lo svolgimento di feste e altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico connotate da trattenimento e svago, in quanto espressione di ricerca, di scoperta, valorizzazione e promozione della conoscenza della storia, della cultura, dell arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché iniziative atte a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità di volontariato, culturali, politiche, religiose e sportive e occasioni di svago e di divertimento indistintamente rivolte a tutti i cittadini. A tale fine assicura nei servizi che dipendono dal Comune esauriente informazione ed adeguata semplificazione delle procedure, in attuazione e nei limiti della legislazione in vigore. ART. 1 (Oggetto getto) 1. Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46, le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre. Ai fini dell applicazione della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46 e del presente Regolamento, l attività di trattenimento e svago congiunta con quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall art. 3, comma 6, lett. d) della Legge n. 287/91, è da considerarsi prevalente quando la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima. 2. Fermo il rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie, sono escluse dall applicazione del presente regolamento, in quanto carenti delle caratteristiche minime di professionalità e finalità di lucro, le manifestazioni in cui la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà, promozione ed è caratterizzata dall assenza di un corrispettivo. 3. Fermo il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, sono altresì escluse dall applicazione del presente regolamento ma soggiacciono alla disciplina della Leg1ge 287/91: a) le manifestazioni promozionali organizzate da enti pubblici. b) le manifestazioni di durata non superiore ad un giorno. ART. 2 (Tipologie) 1. Per sagre si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate dal trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche religiose, di volontariato o di sport. 2. Le sagre, così come previsto all art. 2 della Legge Regionale 46/98, si distinguono in: 2

3 - tipologia A: sagre che hanno come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del comune - tipologia B: sagre, feste ed altre manifestazioni, organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato e di promozione in genere. 3. Nelle sagre di tipologia A almeno ¾ dei prodotti somministrati devono avere come base il prodotto gastronomico tipico oggetto della manifestazione. 4. Nell ipotesi di organizzazione di sagre di tipologia B vi è l obbligo di inserire nel calendario manifestazioni di tipo culturale, religioso, sociale, folcloristico, storico, sportivo e simili che, ai sensi dell art. 1, comma 3, della Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 46, devono interessare un area maggiore di quella riservata alla sola somministrazione di alimenti. ART. 3 (Calendario delle sagre) 1. Il calendario delle sagre viene predisposto annualmente entro il 31 maggio dal responsabile del procedimento, previa valutazione delle domande di inserimento inoltrate dai promotori delle stesse, sentito il parere delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e dell'u.n.p.l.i.. ART. 4 (Criteri di inserimento nel Calendario) 1. L'inserimento nel calendario delle sagre ed il rilascio delle rispettive autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: a) la durata massima di ciascuna sagra non può essere superiore a 10 giorni consecutivi. b) il numero massimo di sagre autorizzabili è di 6 e comunque non più di due manifestazioni per ogni località e nei seguenti luoghi: - capoluogo - Bruna - Castel S. Giovanni - Colle del Marchese c) eccezionalmente, il Responsabile del servizio, ai sensi dell art. 5 della L.R. 46/98, per le manifestazioni inserite in calendario, può consentire spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni. d) nella stessa località le sagre, anche se con diversa denominazione, non possono essere continuative dovendosi, tra una manifestazione e l'altra, rispettare un periodo di almeno 5 giorni. 3

4 ART. 5 (Domande di inserimento nel calendario) 1. Le domande di inserimento nel calendario delle sagre devono essere presentate dai soggetti promotori entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo quanto previsto all art. 4, secondo comma, della Legge Regionale 46/98, su apposita istanza, il cui modello è reperibile gratuitamente presso gli uffici comunali competenti, contenente le seguenti necessarie informazioni: a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto promotore dell'iniziativa b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante c) luogo di svolgimento, periodo e denominazione della manifestazione d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro e) programma di massima della manifestazione f) tipologia della sagra 2. Nell'ipotesi di reiterazione della manifestazione, le relative istanze devono contenere in allegato una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'ultima edizione della stessa. 3. La mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il mancato inserimento della sagra nel calendario annuale. 4. I soggetti promotori delle manifestazioni devono appartenere a pro loco, enti o associazione o altro organismo senza scopo di lucro, con esclusione di soggetti privati. 5. I soggetti promotori, se richiesto, devono allegare, alla domanda di inserimento della manifestazione nel calendario annuale delle sagre, la seguente documentazione: statuto e/o regolamento eventuale bilancio o rendicontazione sociale. piano dei reinvestimenti dei proventi dell'ultima edizione. ART. 6 (Criteri di priorità per le domande di inserimento nel calendario) 1. Ai fini dell'inserimento nel calendario delle sagre, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per il maggior numero di anni a partire dall'anno A parità di edizioni, verrà accolta la domanda presentata in data anteriore. 3. In caso di presentazione di più domande per manifestazioni riguardanti la stessa località o i cui periodi vengano a sovrapporsi e/o coincidere, la priorità verrà accordata secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente: a) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato, in relazione al periodo ed al luogo di svolgimento b) sagre di tipologia A) rispetto a sagre di tipologia B) 4

5 c) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio inserite nel programma di massima della manifestazione d) numero di attrazioni e attività di divertimento contenute nel programma e) data di presentazione della istanza. ART. 7 (Modalità per ottenere le autorizzazioni) 1. Le domande per ottenere le autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago previste nel programma della sagra, nonché le modalità per presentate le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande ad esse collegate e di cui al presente regolamento, devono essere presentate congiuntamente e tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra, dal Presidente o rappresentante del soggetto promotore. 2. Le domande e le dichiarazioni di cui al comma precedente sono subordinate all'inserimento della stessa nel Calendario annuale. 3. Nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci la manifestazione viene immediatamente annullata. ART. 8 (Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago) L'istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., deve essere presentata secondo il modello reperibile gratuitamente presso il Servizio Polizia Municipale e deve contenere le seguenti informazioni: a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b) generalità del presidente o legale rappresentante; c) area di svolgimento della sagra; d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri; e) numero di eventuali posteggi riservati per l esercizio del commercio, su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98; - allegati alla domanda: programma della manifestazione con allegata relazione tecnica indicante: data, ed orari di svolgimento; le strutture e/o gli allestimenti da installare; gli impianti previsti ed il loro uso; l'affollamento massimo previsto; le misure di sicurezza da adottare; Il rilascio per le autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle altre installazioni da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di attuazione, da richiedere a cura del soggetto organizzatore della sagra. 5

6 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, nell ipotesi di strutture o aree con capienza complessiva pari o inferiore a 200 posti, le sole attività di verifica e di accertamento possono essere sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all albo degli ingegneri, o degli architetti, o nell'albo dei periti industriali o dei geometri, rimanendo in capo alla Commissione comunale di vigilanza il parere preventivo sul progetto generale. Nell ipotesi di manifestazioni a carattere temporaneo, che si ripetono periodicamente nel corso degli anni, in assenza di modifiche negli allestimenti e nelle caratteristiche strutturali, non occorre, ai sensi dell art. 141, comma 3, del Regolamento di esecuzione del TULPS, nuova verifica qualora la C.C.V.L.P.S. abbia espresso parere favorevole in data non anteriore ai due anni. ART. 9 (Somministrazione di alimenti e bevande) 1. La richiesta deve essere presentata secondo il modello reperibile gratuitamente presso il Servizio Polizia Municipale e deve, in particolare, contenere: a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto promotore dell'iniziativa b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante c) luogo di svolgimento, periodo e denominazione della manifestazione d) area dedicata alla somministrazione e) indicazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione. f) relazione illustrativa della manifestazione da svolgere e del menù proposto; g) relazione illustrativa sullo sviluppo dell ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione. h) limitatamente alle sagre di tipologia B), comprendente sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive. documentazione atta a provare i presupposti per l attribuzione di detta tipologia (atto costitutivo e/o statuto dell associazione, depliants illustrativi anche delle precedenti edizioni, ecc.); i) Certificazione inerente alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prescritti per la somministrazione di alimenti e bevande in manifestazioni temporanee (ai sensi Reg. CE 852/2004 e seguenti); 2. L effettivo esercizio dell attività è subordinato: a) al rispetto delle norme igienico sanitarie b) al rispetto delle particolari prescrizioni impartite dalla commissione comunale di vigilanza c) alla verifica che la superficie destinata all attività di trattenimento e svago sia superiore di quella riservata alla somministrazione d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 6

7 3. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. In caso di irregolarità delle domande per incompletezza del contenuto e/o della documentazione da allegare, non potrà essere autorizzato lo svolgimento della manifestazione. ART. 10 (Prescrizioni) 1. Le relazioni tecniche, il materiale ed ogni altra documentazione devono essere improrogabilmente presentati entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione. In particolare dovrà essere presentata: (1) Dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. (2) Attestazione dell eventuale pagamento della tassa per l occupazione del suolo pubblico (3) Documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato relativa all area e alle strutture interessate, soprattutto in relazione alla staticità del palco (certificato di omologazione del palco) (4) Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico firmata da un tecnico abilitato (5) Dichiarazione di conformità dell impianto del gas firmata da un tecnico abilitato (6) Eventuale dichiarazione di conformità dell impianto provvisorio elettrico per straordinaria illuminazione pubblica. (7) Attestazione del pagamento dei diritti per il funzionamento della commissione comunale. (8) Assicurazione per la responsabilità civile. (9) Nei casi in cui non è previsto il sopralluogo della C.C.V.L.P.S., vengono altresì richiesto: - relazione a firma di tecnico abilitato che illustri dettagliatamente i tipi di interventi compiuti e attesti l idoneità degli allestimenti realizzati, delle installazioni, delle dotazioni e delle attività per la sicurezza; - grafici in scala adeguata a firma di tecnico abilitato. 2. È fatto assoluto divieto agli organizzatori di modificare la consistenza dell'impianto e degli allestimenti durante lo svolgimento della manifestazione. ART. 11 (Commercio su aree pubbliche) 1. Il comune può rilasciare la concessione di suolo pubblico agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche direttamente sull'area dove si svolge la manifestazione o nelle immediate adiacenze, fino al numero massimo di posteggi pari a In caso di domande concorrenti, gli eventuali posteggi riservati sono assegnati dal Comune in base ai seguenti criteri, in ordine decrescente: anzianità di presenza presso la sagra anzianità di iscrizione al registro imprese. 7

8 ART. 12 (Presenza di personale medico) 1. Nell'ipotesi di svolgimento di manifestazioni sportive e/o giochi che implichino sforzi fisici, deve essere garantita la presenza di un idoneo presidio sanitario, da comprovare con apposita dichiarazione da allegare all istanza. 2. Nel caso in cui nella manifestazione sia prevista la presenza di animali di qualsiasi genere, deve essere assicurata l'assistenza di un medico veterinario da attestare con apposita dichiarazione da allegare all istanza. ART. 13 (Orari e limiti di rumorosità) 1. Le eventuali attività rumorose previste nel programma della manifestazione devono rispettare gli orari ed i limiti di rumorosità di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Regolamento Comunale in Materia di Acustica approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 23 aprile 2008, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi del suddetto Regolamento comunale. 2. Le autorizzazioni in deroga devono essere specificamente richieste a cura degli organizzatori della manifestazione secondo le modalità indicate nel sopra citato Regolamento comunale. ART. 14 (Sanzioni Amministrative) 1. La violazione di norme contenute nel presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 3/1 e 10/1 della Legge 287/91, comportano una sanzione amministrativa da 516,00 ad 3.098,00. 8

9 Allegato A - Elenco delle sagre svoltesi nell ultimo triennio DENOMINAZIONE LOCALITÀ PERIODO 9

10 Allegato B - Elenco delle sagre di consolidata tradizione DENOMINAZIONE LOCALITÀ PERIODO 10

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