COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce
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- Violetta Dini
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1 COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce Piazza Terra DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 20/05/2015 OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI STRADALI - SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/ CAPO II- APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE L anno 2015 il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: Presente Assente 1 Renna Antonio E. Sindaco X 2 Venneri Antonio Vice Presidente X 3 Rizzo Renato Assessore X 4 Scanderebech Donatuccio Assessore X 5 Crespino Marco Assessore X Assume la presidenza il IL SINDACO Sig. Antonio E. RENNA Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana CAMPA Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 1 di 6
2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che pervengono a questo Ente richieste di risarcimento danni da sinistri stradali per incidenti avvenuti con auto e motoveicoli ed anche dalla semplice circolazione dei pedoni, dovuti, secondo le ricostruzioni operate dagli istanti, ad insidie determinate dello stato manutentivo delle vie ed aree pubbliche. Dato atto che tali sinistri vengono trattati direttamente dal Servizio Contenzioso di questo Comune e, laddove le richieste non appaiano pretestuose ovvero siano supportate da idonea documentazione probatoria, definiti transattivamente. Considerato che su altri sinistri, si sono poi avute controversie legali davanti al Giudice di pace ovvero innanzi al Tribunale, che hanno richiesto l'assistenza di un avvocato. Dato atto che nel 2015 tale situazione non può più essere perpetuata in relazione alla mutata disciplina giuridica del processo civile che impone alle parti in lite una preliminare fase obbligatoria di negoziazione da svolgersi con la obbligatoria assistenza di un avvocato. Esaminato al riguardo il decreto legge sulla giustizia civile (D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014) che introduce questa nuova disciplina che consente e, in alcuni casi espressamente stabiliti dalla Legge, obbliga le parti ad impegnarsi a negoziare per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile, prevedendo l assistenza obbligatoria dell avvocato, comunemente denominata convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. Considerato che la predetta convenzione di negoziazione consiste in un accordo, raggiunto mediante l'assistenza di uno o più avvocati iscritti all'albo, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere la controversia in via amichevole. Dato atto che: la negoziazione assistita è disciplinata dagli articoli da 2 a 11 del D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014; detta disciplina si applica: a) per la negoziazione assistita facoltativa, dal 13 settembre 2014; b) per la negoziazione assistita obbligatoria, dal 9 febbraio 2015 (art. 3, comma 8, D.L. 132/2014); la negoziazione assistita obbligatoria è prevista per le seguenti casistiche: a) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; b) domanda di pagamento a qualsiasi titolo avanzata di somme fino a euro, salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione; il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale e procedere con un processo civile, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita attraverso un invito in forma scritta, trasmesso con lettera Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 2 di 6
3 raccomandata; l invito deve contenere (art. 4 c. 1 e 2 DL 132/2014) l indicazione dell oggetto della controversia e l avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà; dal momento in cui l invito è comunicato alla controparte, si producono i seguenti effetti (art. 8, comma 1, D.L. 132/2014) della interruzione della prescrizione, come la domanda giudiziale; la controparte può decidere di non aderire all'invito, inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione. L assenza di risposta nel termine equivale all espresso rifiuto di aderire all invito (articolo 3, comma 2 e 4, del D.L. 132/2014); in ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando, entro 30 giorni, la controparte non ha aderito all'invito o lo ha rifiutato (art. 3, comma 2, D.L. 132/2014). Considerato che: non è più possibile procedere alla gestione di tali controversie stragiudiziali nelle forme fino ad oggi adottate e che si rende necessario stipulare con legale di fiducia apposita convenzione per la tutela dell'ente nella fase della negoziazione assistita obbligatoria, relativa alla gestione dei sinistri stradali; il conferimento di incarico a professionista esterno, pur comportando di fatto una spesa per l'ente, è assolutamente necessario ed anche vantaggioso per la maggior professionalità che può vantare nel confronto con altri professionisti legali che sostengono i ricorrenti, stante l'impossibilità giuridica di procedere autonomamente nella gestione dei sinistri. Ritenuto, pertanto, necessario e conveniente per le ragioni sopra illustrate provvedere alla stipula di una convenzione finalizzata ad affidare apposito incarico legale per la tutela dell'ente nelle situazioni stragiudiziali di negoziazione assistita e nelle successive fasi giudiziali conseguenti alle denunce di sinistri stradali avvenuti su vie e aree pubbliche e per i quali vi è stata richiesta di risarcimento danni da parte di privati sinistrati. Visto l'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 in cui risulta ricompresa la tipologia degli incarichi legali, costituenti appalti di servizi esclusi dalle norme del codice appalti e assoggettati unicamente alla disciplina relativa alle specifiche tecniche, all'avviso di post informazione ed ai principi di economicità, trasparenza, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità, richiamati agli articoli 20 e 27 del citato codice. Stabilito che il Legale dovrà essere individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura i cui termini essenziali sono contenuti nel bando per "L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI STRADALI SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014 CAPO II", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 3 di 6
4 Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Gestione Risorse, in ordine alla regolarità contabile, entrambi espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto Ritenuto, per l urgenza, dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione. Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano DELIBERA 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Di ritenere necessario, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate, di stipulare apposita convenzione per l'affidamento, per tre anni, del servizio di patrocinio legale del Comune nell'attività di assistenza tecnico-legale per la gestione precontenziosa dei sinistri stradali conseguenti alla circolazione ed alla sosta dei veicoli e dei pedoni sulle vie e spazi pubblici, compresi i marciapiedi e ogni altro luogo aperto al pubblico passaggio, la cui responsabilità manutentoria ricada sul comune, compresa anche la fase di obbligatoria negoziazione assistita di cui al Capo II del D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, fino alla eventuale stipula della convenzione di negoziazione di cui all art. 5 della citata normativa di riforma del processo civile. 3. Di dare atto che il Comune avrà piena facoltà di affidare la successiva eventuale fase contenziosa, nel caso di esito negativo della predetta fase precontenziosa, a legale diverso rispetto a quello in convezione. 4. Di stabilire che il legale, a cui verrà affidato l'incarico, venga individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva i cui termini essenziali sono contenuti nel bando citato in premessa, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 5. Di dare atto che il Responsabile del I Settore provvederà alla stipula della relativa convenzione con il legale risultante aggiudicatario del servizio, nonché alla gestione del rapporto ed alla liquidazione delle competenze professionali maturate. Stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano, il presente atto è reso immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 4 di 6
5 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 20/05/2015 Deliberazione avente per oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI STRADALI - SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/ CAPO II- APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI, PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEL CITTADINO, PROGRAMM. E CONTROLLO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. Alliste, lì 18/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.toavv. LEONE Luca PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente. Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile. Alliste, lì 18/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO f.to18/05/2015 Per copia conforme all originale Alliste, lì IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 5 di 6
6 Verbale letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO f.to Antonio E. RENNA IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Loredana CAMPA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 26/05/2015 al 10/06/2015. Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO GENERALE f.to La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE [ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) [X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000) Alliste, li 20/05/2015 IL SEGRETARIO GENERALE f.todott.ssa Loredana CAMPA Delibera di G.C. N 52 del 20/05/ Pag 6 di 6
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