Primi bilanci ad oltre un anno dall entrata in vigore del risarcimento diretto
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- Leona Poggi
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1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO PRIMI BILANCI AD UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE Primi bilanci ad oltre un anno dall entrata in vigore del risarcimento diretto 14 mesi dall entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto non sono ancora sufficienti per una valutazione complessiva sugli effetti del nuovo sistema di liquidazione dei sinistri che ha trasformato profondamente l assicurazione auto in Italia. La nuova procedura non si è infatti limitata ad una radicale modifica della prassi liquidativa ma ha avuto riflessi anche sulla mutualità assicurativa che, per effetto dei criteri di rimborso tra imprese fissati dal legislatore, non può più essere la stessa di un sistema di RCA puro dove il fabbisogno tariffario era determinato essenzialmente sulla frequenza sinistri e sul costo medio dei danni causati dai propri assicurati. Nel nuovo sistema, la mancata conoscenza del costo dei sinistri causato dagli assicurati ed il saldo, positivo o negativo che può derivare all impresa gestionaria per effetto dei rimborsi forfetari, pongono le imprese assicuratrici davanti ad un nuovo scenario che non può non riflettersi anche sulla parte contrattuale e sulla costruzione dei premi assicurativi. Oggi, diversamente dal passato, assicurare un veicolo di elevato valore commerciale o con costi di riparazione superiori al costo medio di riferimento adottato per le regolazioni dei rapporti contabili tra imprese, rappresenta un maggior onere per l assicuratore nonostante un comprovato virtuosismo del proprio assicurato nel non causare sinistri. La mancanza di statistiche consolidate relative a questi elementi non consente tuttavia di delineare con chiarezza l impatto del nuovo sistema sulla mutualità assicurativa, anche se qualche effetto si è già riscontrato a proposito della vicenda delle moto, risultate estremamente penalizzate dal vigente sistema di forfait che non distingue tra tipologie di veicoli. Il sistema di risarcimento ha poi comportato una modifica della modulistica di bilancio ed una completa ristrutturazione dei sistemi informatici che hanno dovuto essere adattati alle esigenze di regolazione dei rapporti di cooperazione tra imprese partecipanti al sistema di risarcimento diretto. Tutto ciò premesso, gli elementi fino ad oggi in nostro possesso consentono comunque di trarre una valutazione sostanzialmente positiva della procedura di risarcimento diretto, con particolare riferimento ai seguenti punti: 1. buon funzionamento dell infrastruttura normativa ed informativa attorno alla quale ruotano i rapporti tra imprese assicuratrici partecipanti al sistema; 2. ampio livello di applicazione della procedura: sinistri denunciati (cfr. prospetto n.1) su tutto il territorio nazionale: 76,1% sinistri CARD e 23,9% sinistri RCA tradizionale (cfr. prospetto n.2). ; 3. elevato utilizzo del modulo di constatazione amichevole sottoscritto congiuntamente da parte dell utenza (66% rispetto al totale dei sinistri denunciati); 4. numero limitato di sinistri con concorso di colpa: 2,82% nei sinistri denunciati con modulo sottoscritto da entrambi i conducenti e 13,63% nei sinistri con denuncia unilaterale; 1
2 5. miglioramento dei tempi di liquidazione rispetto all anno precedente; La velocità di liquidazione, calcolata come rapporto tra i sinistri liquidati e rimborsati anche parzialmente dalla Stanza ed i sinistri informaticamente denunciati, è pari al 76%. Con riferimento agli effetti della nuova procedura sul costo dei sinistri va precisato che i dati ufficiali in nostro possesso non risultano ancora utilizzabili dal punto di vista assicurativo. Tali informazioni possono infatti rivelarsi attendibili solo per i sinistri più semplici e con danni a cose. Un bilancio complessivo sui costi dei sinistri potrà essere effettuato quando si disporrà di informazioni sulle liquidazioni dei danni alla persona e sugli effetti concreti del sistema rispetto al potere di espellere i costi dell intermediazione professionale non giustificati. Occorre inoltre precisare che le aspettative di contenimento del costo dei sinistri devono conciliarsi con il principio dell integrale risarcimento del danno subito non essendo immaginabile che la riduzione dei costi possa passare attraverso una riduzione della tutela delle vittime di incidenti stradali. prospetto n. 1 Sinistri denunciati con procedura di risarcimento diretto Totale sinistri stanza gennaio differenza (gennaio - dicembre) differenza % (gennaio - dicembre) 10,62% stanza dicembre differenza (dicembre - novembre) differenza % (dicembre - novembre) -2,59% stanza novembre differenza (novembre - ottobre) differenza % (novembre - ottobre) -8,00% stanza ottobre differenza (ottobre - settembre) differenza % (ottobre - settembre) 10,18% stanza settembre differenza (settembre - agosto) differenza % (settembre - agosto) 50,10% stanza agosto differenza (agosto - luglio) differenza % (agosto - luglio) -30,69% 2
3 stanza luglio differenza (luglio - giugno) differenza % (luglio - giugno) -6,85% stanza giugno differenza (giugno - maggio) differenza % (giugno - maggio) 0,97% stanza maggio differenza (maggio - aprile) differenza % (maggio - aprile) 27,17% stanza aprile differenza (aprile - marzo) differenza % (aprile - marzo) -0,32% stanza marzo differenza (marzo - febbr.) differenza % (marzo - febbr.) 78,60% stanza febbraio Nel prospetto di seguito indicato è riportato, per le principali regioni italiane, il livello di applicazione della procedura di risarcimento diretto rispetto al totale dei sinistri RCA (il termine di confronto è con l anno 2006, posto che i dati del 2007 non sono ancora disponibili). Nel prospetto sono inoltre riportate due correlazioni: una relativa all incidenza delle frodi e l altra relativa all incidenza dei danni alla persona. Si può notare che l elevato livello di applicazione dei sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto prescindere sia dall andamento delle frodi che da quello dei danni alla persona. prospetto n. 2 BILANCIO AD UN ANNO DALL ENTRATA IN VIGORE RCA CARD Sinistri accaduti e denunciati nel 2006 Incidenza frodi Sinistri denunciati a tutto gennaio 2008 Incidenza Danni fisici Incidenza Card su Totale ITALIA ,8% ,8% 76,1% Lombardia ,9% ,2% 73,0% Veneto ,89% ,9% 79,7% Toscana ,9% ,5% 77,9% Lazio ,1% ,5% 75,9% Campania ,9% ,1% 70,10% Puglia ,9% ,2% 74,8% 3
4 Nel prospetto che segue si può notare come l elevato numero di danni alla persona che risultano ancora aperti renda di fatto Prospetto n. 3 (dati ad un anno dall entrata in vigore del risarcimento diretto: ) NUMERO DENUNCIATI PAGATI APERTI SENZA SEGUITO Veicoli Lesioni Conducente Cose del conducente o del proprietario veicolo Lesioni a trasportati Cose dei trasportati Le questioni ancora aperte Fermi restando gli aspetti positivi del risarcimento diretto evidenziati nel capitolo precedente, occorre ricordare che esistono ancora delle questioni che dovranno essere oggetto di attenta valutazione per trarre un bilancio complessivo del nuovo sistema. I criteri di rimborso forfetario e la questione delle moto Il legislatore, nel Regolamento attuativo della procedura di risarcimento diretto ha definito in maniera rigida i criteri utilizzabili dalle imprese per la regolazione dei rapporti contabili. In base a tale disposizione, per i danni a cose i rimborsi possono avvenire sulla base di costi medi differenziabili per non più di 3 macroaree geografiche e per i danni a persona sulla base di un solo costo medio nazionale eventualmente compensato da sistemi di franchigia a carico dell impresa gestionaria. La definizione ex lege dei criteri di rimborso tra imprese assicuratrici ingessa tuttavia il sistema e lo rende difficilmente adattabile alle esigenze che emergono dalla prassi operativa. Ed è proprio in questo contesto che si inquadra la questione delle moto che nei mesi scorsi ha avuto un ampio risalto sugli organi di stampa a causa dei riflessi economici di tale scelta sui premi assicurativi. La sinistrosità subita dalle moto è infatti del tutto opposta a quella causata. Per questo, il sistema di rimborsi a forfait messo a punto dal Comitato Tecnico Ministeriale ha penalizzato le moto più di ogni altro settore dal momento in cui a messo sullo stesso piano tutte le tipologie di veicoli. Da qui la criticità sul fabbisogno tecnico della RC moto: il forfait indifferenziato è risultato sistematicamente e gravemente insufficiente a compensare i costi dei danni risarciti ai motociclisti: il problema si è posto con maggiore intensità per le imprese con un portafoglio con un alta incidenza di moto. Il problema degli atteggiamenti opportunistici Il particolare sistema di rimborsi tra imprese assicuratrici basato sulla corresponsione di un costo medio prestabilito a prescindere dall importo effettivamente liquidato all assicurato, può risultare meno incentivante nell azione di contrasto a comportamenti opportunistici o, addirittura, fraudolenti. 4
5 Tale fenomeno, che si registra soprattutto per i danni alla persona, risulta ancor più accentuato per effetto dei forfait 2008 dove la componente del danno alla persona e quello del danno al veicolo sono svincolati l uno dall altro, dando luogo al riconoscimento di forfait separati. Al fine di incentivare le imprese ad un maggiore rigore liquidativo, la Convenzione CARD ha previsto una serie di incentivi economici alle imprese che dopo aver intercettato la frode abbiano denunciato il proprio assicurato. Al momento sono anche allo studio procedure liquidative speciali da applicarsi in presenza di sinistri recidivi. Le carrozzerie convenzionate In questo secondo anno di operatività della procedura di risarcimento le imprese assicuratrici, dopo aver superato la fase di start-up inizieranno ad essere più operative sul versante delle carrozzerie fiduciarie che dovrebbe incontrare un significativo incentivo attraverso specifiche personalizzazioni contrattuali ed economiche. La giurisprudenza Solo in questi ultimi mesi stanno venendo alla luce le prime pronunce giurisprudenziali in materia di risarcimento diretto. Fino ad ora di assiste con preoccupazione ad una serie di pronunce in contrasto tra loro dove da un lato si conferma la obbligatorietà del sistema e dall altro si tende a considerare facoltativa la procedura e a legittimare l azione nei confronti dell impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro. Dietro le quinte del risarcimento diretto Se dal punto di vista dell utenza la procedura di risarcimento diretto semplifica l iter liquidativo consentendo al danneggiato un contatto diretto con il proprio assicuratore, l infrastruttura organizzativa per la regolamentazione dei rapporti tra imprese assicuratrici è tutt altro semplice. Non bisogna infatti dimenticare che la procedura di risarcimento diretto rimane collocata nell ambito di un sistema di responsabilità civile nel quale la trattazione del danno da parte dell assicuratore diretto avviene in nome e per conto dell assicuratore del veicolo civilmente responsabile. Questo mandato ex lege alla liquidazione, presuppone che l operato dell impresa gestionaria avvenga in conformità al dettato normativo ed alle regole della Convenzione che disciplina i rapporti tra imprese partecipanti al sistema. Verifica delle coperture assicurative La prima verifica che l impresa gestionaria è tenuta ad effettuare al momento del ricevimento della denuncia di sinistro, riguarda l esistenza dei requisiti di applicabilità previsti dall art. 149 del Codice delle Assicurazioni:..sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria.. 5
6 Una volta rilevato che si tratta di una collisione tra due veicoli ed acquisiti i dati delle rispettive targhe, occorre verificare la copertura delle stesse al momento del sinistro. Se la verifica della copertura del veicolo assicurato non comporta particolari problemi, il riscontro sulla targa di controparte in tempi rapidi non poteva che avvenire attraverso l impiego di ausili informatici. I sistemi informatici dell Associazione hanno quindi predisposto un complesso Servizio Informatico (SIC Sistema Informatico integrato Controlli auto) che verifica, alla data del sinistro, l esistenza della copertura assicurativa della targa di controparte, presunta responsabile del sinistro, interrogando l archivio ANIA delle polizze RCA (SITA) e, in caso di mancata individuazione del dato gira la richiesta di informazione direttamente all impresa di controparte che è tenuta a fornire una risposta entro un termine massimo di 3 giorni decorso il quale scatta una conferma della copertura assicurativa per silenzio assenso a prescindere dall effettiva esistenza di una garanzia assicurativa. In questi casi l impresa che non ha fornito una risposta al sistema informatico è convenzionalmente obbligata a rimborsare il forfait all impresa gestionaria. Il sistema prevede inoltre una procedura sussidiaria nel caso in cui l impresa di controparte abbia erroneamente negato l esistenza della copertura assicurativa nonostante l esistenza di documentazione probatoria prodotta dal danneggiato attestante l esistenza della garanzia. In questi casi esiste una specifico ufficio associativo che, previo esame della documentazione, provvede a confermare la copertura assicurativa autorizzando la gestionaria a proseguire nella gestione del sinistro (cfr prospetto di seguito riportato). Forzature CID Forzature inserite Richieste respinte Richieste respinte Forzature inserite Verifica delle responsabilità Tenuto conto che la procedura di risarcimento diretto è applicabile anche in assenza di una denuncia di sinistro sottoscritta congiuntamente dai conducenti dei due veicoli e che i termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato non consentono uno scambio di documentazione cartacea tra le due imprese coinvolte nel sinistro, è stata messa a punto una complessa procedura informatica per consentire all assicuratore diretto di valutare l effettiva assenza di responsabilità del proprio assicurato evitando così di incorrere in doppi pagamenti che avrebbero compromesso l efficacia dell intero sistema di liquidazione. Nell ambito della Convenzione CARD, la valutazione delle responsabilità del sinistro è finalizzata esclusivamente al riconoscimento del diritto al forfait a favore dell impresa gestionaria. Il rimborso 6
7 in stanza di compensazione può essere integrale, in caso di responsabilità al 100% a carico del veicolo di controparte o al 50% in caso di corresponsabilità. Attraverso il sopraccitato sistema informatico (SIC) le imprese sono in grado di scambiarsi le reciproche valutazioni sulla responsabilità del sinistro collocandole in una delle casistiche di sinistro previste dalla tabella di legge recante i criteri di determinazione del grado di responsabilità. In caso di valutazioni discordanti da parte delle due imprese, il sistema informatico fa scattare una presunzione di corresponsabilità paritetica a carico dei due conducenti. Il sistema regolamenta anche le ipotesi in cui l impresa del veicolo presunto responsabile non fornisca una propria valutazione dei fatti entro un termine massimo di 30 giorni o non abbia ricevuto la denuncia di sinistro da parte del proprio assicurato. In questi casi la valutazione della responsabilità del sinistro è rimessa integralmente all assicuratore diretto sulla base degli elementi probatori forniti dal proprio assicurato. L altra impresa non può sollevare alcun tipo di obiezione sulle valutazioni della gestionaria anche nel caso in cui dovessero emergere differenti elementi probatori. Grazie a questi automatismi le imprese sono in grado di procedere nella gestione dei sinistri avendo la garanzia del rimborso in stanza di compensazione. Procedura arbitrale I contrasti tra imprese assicuratrici sulla valutazione delle responsabilità, sull accadimento del sinistro o sull applicabilità della procedura di risarcimento diretto, vengono risolti nell ambito di una procedura arbitrale il cui lodo attribuisce o meno il diritto all impresa ricorrente di ottenere il rimborso del forfait dalla stanza di compensazione. La procedura è completamente informatizzata (ricorso, documentazione probatoria, lodo) e coinvolge complessivamente 90 arbitri nominati dalle imprese partecipanti alla Convenzione CARD. Il sistema di attribuzione dei ricorsi ai singoli arbitri tiene conto dei conflitti d interesse e garantisce l emissione del lodo entro un termine massimo di 15 giorni dall assegnazione dell incarico all arbitro. Nello schema di seguito riportato sono indicati i ricorsi alla procedura arbitrale ed i lodi emessi dagli arbitri nel primo anno di operatività del sistema di risarcimento diretto. Come si può notare dal prospetto, il livello di contenzioso tra imprese è molto basso (0,35% dei sinistri) e nel 70% circa dei casi il ricorso si conclude non ha seguito di arbitrato ma per effetto della rinuncia da parte di una delle due imprese che, dopo aver preso visione della documentazione di prodotta dall altra impresa. 7
8 PROCEDURA ARBITRALE Anno : 2007 Totale ricorsi : Totale lodi : pari a 0,35% dei sinistri denunciati pari a 0,09% dei sinistri denunciati Totale Rinunce : Il CONCARD Nella procedura di risarcimento diretto, ogni impresa gestisce i sinistri in nome e per conto di quella che assicura il veicolo civilmente responsabile del sinistro. Tenuto conto che tra imprese non è previsto uno scambio di documentazione relativa alla gestione del sinistro, l assicuratore del veicolo responsabile non è in alcun modo a conoscenza del fascicolo di sinistro in base al quale l assicuratore diretto liquida il danno del proprio assicurato chiedendo successivamente il rimborso del forfait tramite la stanza di compensazione. Al fine di garantire che tutte le imprese gestionarie siano legittimate ad ottenere il rimborso dalla stanza di compensazione per effetto di una gestione del sinistro conforme al dettato normativo ed a quello della Convenzione CARD, in sede associativa è stato predisposto un servizio di controllo delle pratiche per verificare, da un punto di vista formale, il rispetto delle regole. Ogni trimestre viene selezionato un campione di sinistri (3-5% delle pratiche liquidate) rispetto ai quali le imprese interessate devono mettere a disposizione i rispettivi fascicoli per i controlli del caso. Per ogni anomalia riscontrata all impresa gestionaria viene applicata una penalità economica. **** 8
CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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