Le pensioni nel 2010

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1 Roma, 4 marzo 2010 Le pensioni nel 2010 Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2010 sale da ,00 a ,00. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2009 il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 19 novembre scorso che fissa il valore definitivo per il 2009 e previsionale per il 2010 per l adeguamento delle pensioni sulla base dei dati ISTAT. Per l anno 2010, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale allo 0,7% e, sulla base della normativa attualmente in vigore, sarà applicata con le seguenti modalità: per intero (0,7%), sull importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore nell anno precedente (457,76 euro) e cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 2.288,80 euro; per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari allo 0,525%), per l importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo. Il decreto ministeriale ha, inoltre, stabilito in via definitiva nella misura del 3,2% l aumento di perequazione automatica per l anno 2009, fissato in via previsionale al 3,3%, con conseguente applicazione da parte dell INPS di un conguaglio relativo alla differenza di perequazione pari allo 0,1%, che è stato effettuato sulle rate di pensione di gennaio e febbraio Conseguentemente, l incremento per quanto contenuto delle pensioni quest anno verrà percepito solo a decorrere dal mese di marzo. Per maggiori dettagli sul calcolo della perequazione e del conguaglio relativo al 2009, rinviamo ad un approfondimento pubblicato sul Dirigente, numero gen-feb 2010, pagina 37. Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: [email protected]

2 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro-rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al , secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni precedenti la cessazione; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 Legge n.67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è stato aggiornato per il 2010 a ,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00 2,00% 2,00% oltre ,00 e fino a ,12 1,50% 1,60% oltre ,12 e fino a ,24 1,25% 1,35% oltre ,24 e fino a ,60 1,00% 1,10% oltre ,60 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a partire dal 2008 sono stati profondamente modificati dalla legge n. 247/2007, che ha eliminato il cosiddetto scalone previsto dalla legge n.243/2004 (Riforma Maroni), che avrebbe comportato dal 1 gennaio 2008 un aumento immediato di tre anni (da 57 a 60 anni) dell età minima per il diritto alla prestazione, sostituendolo con un sistema di aumenti graduali dell età e a decorrere dal 1 luglio 2009 di cosiddette quote, date dalla somma tra soglie di età minima e anni di anzianità contributiva. Per quanto riguarda il 2010, i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità dovranno avere almeno 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, sommando anzianità contributiva ed età anagrafica, raggiungere quota 95, avendo, tuttavia, almeno 59 anni di età e 35 di contribuzione. Facciamo un esempio: può accedere al pensionamento di anzianità chi ha 60 anni di età e 35 di contributi (60+35=95) ma non chi ha 61 anni di età e 34 di contributi anche se il risultato derivante dalla somma di 61 e 34 è comunque pari a 95. Rimane ferma la possibilità di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, al raggiungimento di un anzianità contributiva di almeno 40 anni. 2

3 E da sottolineare che la legge n. 247/2007 non ha modificato le norme contenute nella legge n.243/2004 relative alla salvaguardia del diritto a pensione per gli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, a prescindere dal momento di decorrenza della pensione stessa. I requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica in vigore al 31 dicembre 2007 (anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e età anagrafica pari a 57 anni) si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio Per completezza di informazione, riportiamo di seguito le tabelle storiche dei requisiti in vigore dal 2007 in avanti per i lavori dipendenti ed autonomi (ovvero, gli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti). Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori dipendenti Anno età ed anzianità anzianità e dall' al (*) 58 e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 59 anni) dall' al e (età minima 60 anni) dal e (età minima 61 anni) (*) Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori autonomi Anno età ed anzianità anzianità e dall' al e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 60 anni) dall' al e (età minima 61 anni) dal e (età minima 62 anni) LE FINESTRE DI DECORRENZA PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ Una volta maturati i requisiti illustrati nel capitolo precedente, per poter effettivamente ricevere la liquidazione del trattamento pensionistico occorre anche attendere la cosiddetta apertura della finestra di decorrenza. I criteri per determinare le finestre variano in base all anzianità contributiva: Lavoratori con meno di 40 anni di anzianità contributiva Si applica la disciplina restrittiva introdotta dall art. 1, comma 6, lettera e) della legge n. 243/2004 che ha ridotto da 4 a 2 le finestre di accesso, eliminando le decorrenze di aprile e di ottobre. Rimangono quelle del 1 gennaio dell anno successivo per coloro che conseguono i requisiti entro il secondo trimestre dell anno e quelle del 1 luglio dell anno successivo per coloro che li conseguono entro il quarto trimestre dell anno. 3

4 Lavoratori con meno di 40 anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 30 giugno 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo 1 gennaio secondo anno successivo Lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva La legge n. 247/2007 prevede che tali soggetti, in attesa di una eventuale revisione del regime delle decorrenze delle pensioni da stabilire entro il 31 dicembre 2011, possono accedere al pensionamento sulla base del più favorevole regime previgente, continuando a fruire di quattro finestre di uscita. Lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 31 marzo 1 luglio stesso anno (*) 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 ottobre stesso anno (**) 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 gennaio anno successivo 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo 1 luglio anno successivo (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Per la pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema retributivo (o misto) restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni. Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, introdotta dall art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, può invece essere perfezionato al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1 gennaio In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65 anno di età, l importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell assegno sociale. Si ricorda, infine, che la pensione con il calcolo esclusivamente contributivo potrà essere ottenuta anche dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che esercitino la facoltà di opzione per tale sistema di calcolo, potendo far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti). LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA La legge n. 247/2007, con l art. 1, comma 5, lettera b), ha introdotto una radicale modificazione in tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, da sempre fissata al primo giorno del mese 4

5 successivo al compimento dell età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con almeno 40 anni di contribuzione. Le finestre per le pensioni di vecchiaia non si applicano alle lavoratrici dipendenti presso aziende private che, pur avendo compiuto i 60 anni di età, continuino l attività lavorativa, dal momento che il requisito anagrafico che viene preso in considerazione ai fini della decorrenza del pensionamento rimane quello dei 60 anni di età, che quindi sarà superato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. LAVORATRICI ED OPZIONE PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO Come è noto tutte le lavoratrici dipendenti, sia nel privato che nel pubblico impiego, hanno la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa anche dopo il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (60 anni per le impiegate nelle imprese private mentre, per le dipendenti pubbliche, dal 2010 il requisito dei 60 anni è gradualmente elevato a 65). Tuttavia, per evitare di incorrere nel licenziamento a causa del raggiungimento dell età pensionabile, la legge (Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e, più recentemente, l art. 30 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) ha fino ad oggi subordinato la possibilità di continuare a fruire della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad una comunicazione preventiva che la lavoratrice aveva l onere di formalizzare al proprio datore di lavoro entro un determinato termine (almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia). Sull argomento si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 30 del Decreto Legislativo n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, tale onere di comunicazione compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l uomo e la donna, in quanto discrimina la donna rispetto all uomo per quanto riguarda l età massima di durata del rapporto di lavoro. CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO Come è noto, dal 1 gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente ed autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento è quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico e sia lo stipendio. L INPS, con circolare n. 89/2009 ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. 5

6 TOTALIZZAZIONE Non sono state apportate modifiche alla normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, la normativa che consente ai lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede i suddetti requisiti: - almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa; - almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure - 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall età. Per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006). Poiché l Assicurazione Generale Obbligatoria viene considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine dell accertamento del raggiungimento dell anzianità contributiva minima di 3 anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall INPS, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL AGO DAL 1 GENNAIO 2006 IN AVANTI Riportiamo di seguito un riepilogo dei massimali annui (dal 1996 al 2009), base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo: Anno Massimale 1996 L L L L L L , , , , , , , , ,00 6

7 CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno Secondo quanto comunicato dall INPS con messaggio n del 24 febbraio 2010, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1,040506; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l anno 2006, pari a 1,035386; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2006 per il coefficiente previsto per l anno 2007, pari a 1,033937; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2007 per il coefficiente previsto per l anno 2008, pari a 1,034625; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2008 per il coefficiente previsto per l anno 2009, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2009 e quella versata nel 2010, anteriormente alla decorrenza della pensione. NUOVI COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLA PENSIONE LIQUIDATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO O MISTO A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono stati rivisti i coefficienti di calcolo della pensione liquidata con il sistema contributivo o misto. Tale adeguamento, attuato con notevole ritardo, trova la sua origine nella legge n. 335/1995, istitutiva del sistema contributivo, che aveva fissato a 10 anni dalla sua entrata in vigore il termine per la revisione dei coefficienti, ma nulla accadde nel 2005 poiché i vari Governi che si sono susseguiti si sono limitati a rinviare ciascuno al successivo la responsabilità di approvarla. Infine, con la legge n. 247/2007, sono stati fissati i nuovi coefficienti, con effetto dal 1 gennaio, 7

8 2010 ed è stata prevista una cadenza triennale per le successive revisioni dei coefficienti medesimi. In proposito, riteniamo utile precisare che si tratta di una modifica peggiorativa dei criteri di calcolo che non riguarderà chi andrà in pensione nel breve-medio termine. Non saranno interessati alla prossima revisione dei coefficienti di trasformazione i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi (compresi quelli figurativi e da riscatto) e potranno quindi ottenere la pensione con il sistema retributivo, salvo che per motivi personali non abbia optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Saranno parzialmente coinvolti coloro a cui, avendo maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si applicherà il sistema di calcolo misto, ovvero retributivo sulla quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo sulla restante quota. Infine, si applicherà integralmente ai neo assunti dal 1 gennaio 1996 in avanti. Con il messaggio 5459 del 24 febbraio 2010 l INPS ha comunicato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per il pagamento delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell anno

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