OGGETTO: Le pensioni nel 2011

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1 Roma, 1 marzo 2011 OGGETTO: Le pensioni nel 2011 Di seguito il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2011 sale da ,00 a ,00. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010 il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010 che fissa il valore definitivo per il 2010 e previsionale per il 2011 per l adeguamento delle pensioni sulla base dei dati ISTAT. Il predetto decreto ha confermato nella misura dello 0,7% l aumento definitivo di perequazione automatica per l anno 2010, pertanto non saranno dovuti conguagli ai pensionati, mentre, per l anno 2011, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale all 1,4%. Da quest anno la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito illustrato: per intero (1,4%), sull importo di pensione non eccedente tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore nell anno precedente (460,97 euro) e cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 1.382,91 euro; per il 90% (corrispondente ad un adeguamento pari all 1,26%) sulla parte di pensione da tre a 5 volte il minimo, oltre 1.382,91 e fino a 2.304,85 euro; per il 75% (corrispondente ad un adeguamento pari all 1,05%), per l importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo. Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: [email protected]

2 CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro-rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al , secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni precedenti la cessazione; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 Legge n.67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è stato aggiornato per il 2011 a ,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00 2,00% 2,00% oltre ,00 e fino a ,86 1,50% 1,60% oltre ,86 e fino a ,72 1,25% 1,35% oltre ,72 e fino a ,80 1,00% 1,10% oltre ,80 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Nel 2011, i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità dovranno avere almeno 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, sommando anzianità contributiva ed età anagrafica, raggiungere quota 96, avendo, tuttavia, almeno 60 anni di età e 35 di contribuzione. Facciamo un esempio: può accedere al pensionamento di anzianità chi ha 61 anni di età e 35 di contributi (61+35=96) ma non chi ha 62 anni di età e 34 di contributi anche se il risultato derivante dalla somma di 62 e 34 è comunque pari a 96. Rimane ferma la possibilità di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, al raggiungimento di un anzianità contributiva di almeno 40 anni. E sempre in vigore la norma che salvaguarda il diritto a pensione per gli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, a prescindere dal momento di decorrenza della pensione stessa. I requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica in vigore al 31 dicembre 2007 (anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e età anagrafica pari a 57 anni) si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio

3 Per completezza di informazione, riportiamo di seguito le tabelle riepilogative dei requisiti in vigore dal 2007 in avanti per i lavori dipendenti ed autonomi (ovvero, gli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti). Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori dipendenti Anno età ed anzianità anzianità e dall' al (*) 58 e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 59 anni) dall' al e (età minima 60 anni) dal e (età minima 61 anni) (*) Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori autonomi Anno età ed anzianità anzianità e dall' al e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 60 anni) dall' al e (età minima 61 anni) dal e (età minima 62 anni) REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Per la pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema retributivo (o misto) restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni. Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, introdotta dall art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, può invece essere perfezionato al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1 gennaio In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65 anno di età, l importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell assegno sociale (per il 2011 pari a 417,30 euro). Si ricorda, infine, che la pensione con il calcolo esclusivamente contributivo potrà essere ottenuta anche dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che esercitino la facoltà di opzione per tale sistema di calcolo, potendo far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti). 3

4 FUTURO ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI La legge n. 78 del 30 luglio 2010 ha, tra l altro, stabilito i criteri per il futuro innalzamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità per tutti i lavoratori, sulla base delle statistiche elaborate dall ISTAT relative alla speranza di vita della popolazione. Il primo adeguamento, che non potrà essere superiore a tre mesi, decorrerà dal 1 gennaio 2015, il secondo dal 1 gennaio 2019 ed i successivi con cadenza triennale. LE FINESTRE DI DECORRENZA DELLE PENSIONI Per chi matura i requisiti anagrafico e contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2011, la normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico subisce rilevanti modifiche. Innanzitutto, sono stati uniformati i criteri per l accesso ai trattamenti anticipati per anzianità e a quelli di vecchiaia, essendo stata prevista un'unica finestra a scorrimento sia per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia per gli autonomi. Con le nuove finestre di decorrenza mobili, per i lavoratori dipendenti la pensione potrà essere ottenuta decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre per i lavoratori autonomi e per chi utilizzerà lo strumento della totalizzazione l attesa sarà maggiore (18 mesi). Di fatto, quindi, con il nuovo meccanismo si otterrà un posticipo variabile della decorrenza del pensionamento senza modificare la normativa relativa ai requisiti per accedere al pensionamento. LAVORATORI A CUI CONTINUANO AD APPLICARSI LE FINESTRE DI DECORRENZA IN VIGORE FINO AL Per prima cosa va ribadito che le nuove regole non interessano assolutamente chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre del 2010, anche se le finestre di decorrenza determinate sulla base della precedente normativa si apriranno dopo il Sono inoltre esclusi: il personale della scuola, che continuerà ad andare in pensione con la finestra unica di settembre, avendo maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno. I lavoratori che al 30 giugno 2010 risulteranno in preavviso e che matureranno i requisiti di età anagrafica e di contribuzione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con la data di conclusione del preavviso. Ad esempio, facciamo l ipotesi di un lavoratore licenziato il 31 maggio 2010 che stipula un accordo con il proprio datore di lavoro che prevede il pagamento o la prestazione in servizio di 12 mesi di preavviso che decorrerà dal 1 giugno del 2010 e si concluderà il 31 maggio Se nel mese di maggio 2011 il lavoratore maturerà i requisiti per la pensione (ipotizziamo di vecchiaia), non dovrà attendere il 1 giugno del 2012 ma potrà andare in pensione già dal 1 ottobre del Le lavoratrici che eserciteranno l opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 anni se lavoratrici autonome) secondo quanto chiarito dall INPS con circolare n. 126 del 24 settembre

5 La precedente normativa continuerà ad applicarsi anche alle seguenti categorie di lavoratori: a coloro per i quali al raggiungimento del limite di età viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione alla quale sono adibiti (ad esempio, piloti e autisti di mezzi pubblici). A 10mila lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 che maturano i requisiti prima della scadenza della mobilità (per loro continuano a valere le attuali finestre), mentre per chi si trova in mobilità lunga sempre in base ad accordi ante 30 aprile 2010 la pensione spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda. Stesso dicasi per i lavoratori che all entrata in vigore del decreto sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (ad esempio, i lavoratori del credito). Sarà l'inps a bloccare le richieste quando sarà raggiunto il limite delle 10mila unità. La legge di stabilità per il , all art. 1, comma 37, interviene a favore di coloro che non rientrano nel suddetto limite delle 10mila unità, rinviando ad un decreto interministeriale il prolungamento della tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nelle seguenti tabelle proviamo a sintetizzare i criteri per determinare la decorrenza della pensione a seconda della disciplina applicabile: PENSIONI ANTICIPATE PER ANZIANITÀ CON MENO DI 40 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Data maturazione requisiti Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Entro il 30 giugno gennaio luglio 2011 Entro il 31 dicembre luglio gennaio 2012 Dal 1 gennaio 2011 Decorsi 12 mesi dalla Decorsi 18 mesi dalla maturazione dei maturazione dei requisiti requisiti ( ) ( ) il medesimo criterio viene applicato per la decorrenza del trattamento pensionistico a chi fa ricorso alla totalizzazione dei periodi assicurativi. PENSIONI DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Data maturazione requisiti Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Entro il 31 marzo luglio 2010 (*) 1 ottobre 2010 Entro il 30 giugno ottobre 2010 (**) 1 gennaio 2011 Entro il 30 settembre gennaio aprile 2011 Entro il 31 dicembre aprile luglio 2011 Dal 1 gennaio 2011 Decorsi 12 mesi dalla maturazione Decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti dei requisiti ( ) (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre ( ) il medesimo criterio viene applicato per la decorrenza del trattamento pensionistico a chi fa ricorso alla totalizzazione dei periodi assicurativi. 1 La Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n

6 Si ricorda che la pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto, una volta aperta la finestra, se si decide di continuare l attività lavorativa, si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura, previa richiesta all INPS. LAVORATRICI ED OPZIONE PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO Come è noto le lavoratrici dipendenti hanno la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa anche dopo il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (60 anni). Tuttavia, per evitare di incorrere nel licenziamento motivato dal raggiungimento dell età pensionabile, la legge (Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e, più recentemente, l art. 30 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) aveva subordinato la possibilità di continuare a fruire della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad una comunicazione preventiva che la lavoratrice aveva l onere di formalizzare al proprio datore di lavoro entro un determinato termine (almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia). Sull argomento si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, dichiarando l illegittimità costituzionale dell articolo 30 del Decreto Legislativo n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, tale onere di comunicazione compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l uomo e la donna, in quanto discrimina la donna rispetto all uomo per quanto riguarda l età massima di durata del rapporto di lavoro. Ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico che viene preso in considerazione per determinare l apertura della finestra mobile rimane comunque quello dei 60 anni di età, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessazione definitiva del rapporto di lavoro. CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO Come è noto, dal 1 gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente ed autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento è quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico e sia lo stipendio. L INPS, con circolare n. 89/2009 ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. 6

7 TOTALIZZAZIONE Non sono state apportate modifiche alla normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, la normativa che consente ai lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede i suddetti requisiti: - almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa; - almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure - 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall età. Per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006). Poiché l Assicurazione Generale Obbligatoria viene considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine dell accertamento del raggiungimento dell anzianità contributiva minima di 3 anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall INPS, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL AGO DAL 1 GENNAIO 2006 IN AVANTI Riportiamo di seguito un riepilogo dei massimali annui (dal 1996 al 2011), base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo: Anno Massimale 1996 L L L L L L , , , , , , , , , ,00 7

8 CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno 2011 che deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1,040506; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l anno 2006, pari a 1,035386; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2006 per il coefficiente previsto per l anno 2007, pari a 1,033937; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2007 per il coefficiente previsto per l anno 2008, pari a 1,034625; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2008 per il coefficiente previsto per l anno 2009, pari a 1, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2009 per il coefficiente previsto per l anno 2010, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriormente alla decorrenza della pensione. 8

9 Con il messaggio n del 15 febbraio 2011 l INPS ha comunicato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per il pagamento delle pensioni e dei supplementi di pensione con il sistema retributivo, con decorrenza nell anno

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