IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
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- Erica Deluca
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1 Dal 1 gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995. Ai fini del calcolo occorre: - individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; - calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); - determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'istat; - applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione 1 / 12
2 dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella: Coefficienti di trasformazione applicati dal 1 gennaio 2010 Età Divisori Coefficienti 57 22,627 4,419% 58 2 / 12
3 22,035 4,538% 59 21,441 4,664% 60 20,843 4,798% 61 20,241 4,940% 3 / 12
4 62 19,635 5,093% 63 19,024 5,257% 64 18,409 5,432% 65 17,792 4 / 12
5 5,620% tasso di sconto = 1,5% Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1 gennaio 2013 I divisori e i coefficienti di trasformazione, soggetti a revisione triennale, sono stati rideterminati a maggio 2012 nella misura riportata in tabella Età Divisori Coefficienti 5 / 12
6 57 23,236 4,304% 58 22,647 4,416% 59 22,053 4,535% 60 21,457 6 / 12
7 4,661% 61 20,852 4,796% 62 20,242 4,940% 63 19,629 5,094% 7 / 12
8 64 19,014 5,259% 65 18,398 5,435% 66 17,782 5,624% 67 17,163 8 / 12
9 5,826% 68 16,541 6,046% 69 15,917 6,283% 70 15,288 6,541% tasso di sconto = 1,5% 9 / 12
10 IL SISTEMA RETRIBUTIVO Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi: - l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti; - la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno; - l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: 10 / 12
11 Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. IL SISTEMA MISTO Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1 gennaio 2012 anche ai lavoratori con un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre Per i lavoratori con un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1 gennaio Per i lavoratori con un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e 11 / 12
12 in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio / 12
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