Alta Formazione Artistica e Musicale. Conservatorio di Musica Francesco Venezze Rovigo

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1 Alta Formazione Artistica e Musicale Conservatorio di Musica Francesco Venezze Rovigo Corso del Popolo, Rovigo Tel Fax S T A T U T O (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del primo luglio 2004)

2 INDICE TITOLO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 PRINCIPI GENERALI Natura e finalità dell Istituzione Attività didattica Attività di ricerca Attività di produzione Diritto allo studio, tutorato e orientamento Partecipazione Informazione Collaborazione con enti pubblici e privati TITOLO II Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE Statuto Regolamento generale Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, regolamento di organizzazione degli uffici e regolamenti interni dell Istituzione Regolamento didattico Regolamento degli studenti TITOLO III ORGANI DI ISTITUTO Articolo 14 Organi dell Istituzione Articolo 15 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Articolo 16 Il Direttore Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione Articolo 18 Il Consiglio Accademico Articolo 19 Il Collegio dei Revisori Articolo 20 Il Nucleo di Valutazione Articolo 21 Il Collegio dei Professori Articolo 22 La Consulta degli Studenti TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE Articolo 23 Organizzazione degli uffici Articolo 24 Il Direttore Amministrativo TITOLO V Articolo 25 NORME TRANSITORIE Nomina dei nuovi organi di gestione 2

3 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Natura e finalità dell Istituzione 1. L Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezze di Rovigo, di seguito denominato Istituzione, è un ente pubblico di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione. L Istituzione svolge la sua attività in conformità alle direttive e agli indirizzi impartiti dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (M.I.U.R.), Direzione Generale dell Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). 2. L Istituzione, in conformità ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi ispiratori dell Unione Europea, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico. 3. L Istituzione promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell insegnamento e della ricerca artistica e musicale. L Istituzione considera tra i propri compiti fondamentali anche lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonché l ammissione e la formazione di studenti stranieri. 4. L Istituzione ha autonoma personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Articolo 2 - Attività didattica 1. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui alle lettere g) e h) del comma 7 dell articolo 2 della Legge 508 del 1999, l Istituzione attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, previo test di ingresso, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca e rilascia diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale. 2. L Istituzione persegue la più elevata qualità nella formazione e garantisce il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una preparazione adeguata al loro inserimento professionale. 3. L Istituzione garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e la piena autonomia da ogni condizionamento nella scelta dei contenuti e dei metodi della propria attività didattica, salvi i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula previsti dal Regolamento Didattico di Istituto. 4. L ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico di Istituto, nel rispetto della legge e dei regolamenti. 3

4 5. Il Regolamento Didattico di Istituto definisce i curricula di studio, nonché eventuali percorsi formativi integrati attivati sulla base di convenzioni con altre Istituzioni dell A.F.A.M., con Università e con altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, con attenzione alle specifiche esigenze del territorio e all evoluzione delle realtà culturali e produttive. 6. Le attività didattiche sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell innovazione metodologica e pedagogico-didattica. 7. L Istituzione promuove ogni iniziativa a sostegno della formazione musicale di base e favorisce le attività finalizzate all allargamento del pubblico musicale e alla sua crescita culturale. Articolo 3 - Attività di ricerca 1. L Istituzione promuove e svolge l attività di ricerca nel campo musicale, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l attività didattica. Essa garantisce ai singoli docenti la libertà di espressione artistica e l autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce inoltre l accesso del singolo studioso e dei gruppi ai finanziamenti e all utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze generali. 2. Per una migliore realizzazione dei propri fini, l Istituzione promuove le attività di ricerca e di servizio svolte per terzi e in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, disciplinandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli. 3. Al fine di garantire ai docenti pari opportunità nell accesso ai finanziamenti e nell utilizzazione delle strutture e degli strumenti, l assegnazione dei fondi, anche europei, destinati alla ricerca è deliberata dal Consiglio Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 4 - Attività di produzione 1. L Istituzione incentiva la produzione artistica, in quanto correlata all attività didattica e di ricerca. 2. Le attività di produzione artistica sono deliberate dal Consiglio Accademico e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della compatibilità finanziaria. 3. L attribuzione del diritto di utilizzazione economica per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge. 4

5 4. L Istituzione favorisce la coproduzione di opere e le collaborazioni con altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Articolo 5 - Diritto allo studio, tutorato e orientamento 1. L Istituzione, in attuazione dell articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, promuove, per quanto di sua competenza, l accesso ai più alti gradi dello studio degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere eventuali ostacoli ad un effettiva uguaglianza di opportunità. 2. L Istituzione provvederà a creare inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonché attività di orientamento per l iscrizione agli studi musicali e ai corsi di perfezionamento e specializzazione, anche collaborando con enti pubblici e privati. Articolo 6 Partecipazione 1. I docenti, il personale tecnico amministrativo e ausiliario e gli studenti contribuiscono, nell ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali. 2. L Istituzione promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed è aperta a contributi esterni su temi attinenti ai propri fini. 3. L Istituzione cura l aggiornamento del proprio personale docente e non docente; attua iniziative volte ad agevolare la residenzialità di docenti e studenti. 4. L Istituzione garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali e sindacali, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale. L Istituzione favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo musicale. 5. L Istituzione può concedere in uso spazi anche a soggetti esterni, per lo svolgimento di attività compatibili con le proprie finalità. Articolo 7 Informazione 1. L Istituzione, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n.241, nell esercizio della propria attività applica i principi della pubblicità e della trasparenza, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei diritti individuali della persona. 2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente. 5

6 3. L Istituzione, inoltre, opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all impiego di mezzi di comunicazione di massa. Articolo 8 - Collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali 1. L Istituzione considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le Università, con le altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, anche ai fini della creazione di Politecnici delle Arti, in conformità ai regolamenti governativi di cui all art.2, comma 7, della Legge n.508/99, con le Istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e con gli Enti di Produzione musicale e di spettacolo; favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con gli istituti di credito, con le forze produttive. 2. L Istituzione può concludere intese programmatiche e convenzioni con gli enti e gli organismi di cui al comma precedente per lo svolgimento di attività di interesse comune. Tali intese e convenzioni, sono sottoscritte dal Presidente o dal Direttore, nelle materie riservate alla propria competenza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio Accademico. TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE Articolo 9 Statuto 1. Il presente Statuto disciplina l ordinamento autonomo dell Istituzione, in attuazione dell articolo 33 della Costituzione, della Legge 21 dicembre 1999, n.508, della Legge 22 novembre 2002, n.268 e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Esso può essere modificato con le modalità indicate dall articolo 17, comma 6, lettera a). Articolo 10 - Regolamento Generale 1. Il Regolamento Generale disciplina il funzionamento dell Istituzione, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti di cui agli articoli seguenti. 2. Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti e da quattro docenti eletti dal Collegio dei Professori. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 6

7 sentito il Consiglio accademico e il Collegio dei Professori, ed è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Articolo 11 - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Regolamento di Organizzazione degli Uffici e regolamenti interni dell Istituzione 1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze. 2. L organizzazione degli uffici è disciplinata con apposito regolamento ai sensi degli artt.13 e 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n I regolamenti interni dell Istituzione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Articolo 12 - Regolamento didattico 1. Il regolamento didattico disciplina tutti i corsi e le scuole previsti dall articolo 2 del presente Statuto. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal regolamento di cui alla lettera h), comma 7, articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n In sede di prima applicazione: a) lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori; b) il Regolamento Didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione; c) il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è deliberato dall'organo di Gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze. 3. Lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nonché il Regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico e'trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui 7

8 all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. Articolo 13 - Regolamento degli studenti 1. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti ed è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. TITOLO III - ORGANI DI ISTITUTO Articolo 14 - Organi dell Istituzione 1. Sono Organi dell Istituzione: a) il Presidente; b) il Direttore; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Consiglio Accademico; e) il Collegio dei Revisori; f) il Nucleo di Valutazione; g) il Collegio dei Professori; h) la Consulta degli Studenti. 2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 3. I limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti da un decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Articolo 15 - Il Presidente 1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del presente Statuto. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno. 2. Ai sensi dell articolo 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, il Presidente è nominato dal Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. 8

9 3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta ministeriale. Articolo 16 - Il Direttore 1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico. 2. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte dell'istituzione, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n.508. In sede di prima applicazione dello Statuto e fino all emanazione del citato regolamento, ai fini dell elezione alla carica di Direttore, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) dieci anni di anzianità di servizio di ruolo; b) comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali; c) diploma di scuola media superiore; d) diploma di Conservatorio. 3. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti. 4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici. 5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio. 6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico per chiara fama ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico. Articolo 17 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: a) il Presidente; b) il Direttore; c) un docente dell Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico; d) uno studente designato dalla consulta degli studenti; 9

10 e) un esperto di Amministrazione, nominato dal Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. 3. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. 4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: a) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, le modifiche allo Statuto; b) delibera a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti di gestione e organizzazione; c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell Istituzione; d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; e) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e con i vincoli dell approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e con il Ministero per la Funzione Pubblica, su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico; g) delibera, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, il regolamento generale dell Istituzione; h) assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti. 10

11 7. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Articolo 18 - Il Consiglio Accademico 1. Il Consiglio Accademico è composto da tredici componenti. 2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede: a) dieci docenti dell'istituzione, in ruolo nell Istituzione da almeno tre anni, eletti dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte; b) due studenti designati dalla consulta degli studenti. 3. Il Consiglio Accademico: a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento; b) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a); c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 21 dicembre 1999, n.508, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti; e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.508; f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88; il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. 11

12 Articolo 20 - Il Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. 2. Esso è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Entrambi debbono essere musicisti o musicologi di indiscusso prestigio. L esperto interno deve essere un docente e avere un anzianità di servizio in ruolo nell Istituzione almeno decennale. 3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il C.N.A.M.; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 4. L Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Articolo 21 - Il Collegio dei Professori 1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. 2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte durante l anno accademico e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Il Collegio dei Professori: a) svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico; b) in sede di prima applicazione del presente Statuto delibera il regolamento didattico ai sensi dell articolo 14, comma 2 lettera b) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n

13 Articolo 22 - La Consulta degli Studenti 1. L Istituzione riconosce e agevola le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali. 2. La consulta è composta da studenti eletti in numero di tre studenti fino a cinquecento, di cinque studenti fino a mille, di sette studenti fino a millecinquecento, di nove studenti fino a duemila, di undici studenti con oltre duemila studenti. 3. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 4. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione della rappresentanza degli studenti, per le finalità di cui all art.14, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. n.132/ Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta. TITOLO IV - STRUTTURE AMMINISTRATIVE Articolo 23 - Organizzazione degli uffici 1. L Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei fini dell Istituzione ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell Istituzione. 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell Istituzione. Articolo 24 - Il Direttore Amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili dell Istituzione, della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile; esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. È responsabile dell osservanza delle leggi e dei regolamenti. 13

14 2. Il Direttore Amministrativo conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell Istituzione. Cura con autonomia operativa l esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell Istituto. 3. Adotta altresì gli atti di propria competenza individuati dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e dal Regolamento di organizzazione degli uffici. 4. Il Direttore Amministrativo partecipa agli organi di gestione dell Istituzione secondo le norme del presente Statuto e, di concerto con il Direttore e con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, definisce l orario di apertura al pubblico degli uffici e l articolazione dell orario contrattuale di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 5. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. 6. L'incarico di cui al comma 5 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165. TITOLO V - NORME TRANSITORIE ARTICOLO 25 - Nomina dei nuovi organi di gestione 1. L elezione del Direttore è indetta nel mese di ottobre successivo all approvazione ministeriale del presente Statuto. L elezione dei componenti degli altri organi di Istituto è indetta entro 90 giorni dall approvazione ministeriale dello Statuto. Rovigo, lì 1 luglio 2004 Il Presidente Prof. Ilario Bellinazzi 14

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