Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

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1 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE (emanato con D.R. n , prot. n I/3 del ) CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Funzioni del Dipartimento 1. Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie. 2. Il Dipartimento svolge le proprie funzioni nel rispetto delle competenze proprie della Facoltà di Medicina. 3. Al Dipartimento fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. 4. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Art. 2 Facoltà di Medicina 1. Nell ambito dell Area Medica, è costituita la Struttura di Raccordo, denominata Facoltà di Medicina, ai sensi dell art. 37 dello Statuto di Ateneo. 2. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Direttori dei Dipartimenti di riferimento, da tre professori o ricercatori per ciascun Dipartimento e dalla rappresentanza degli studenti prevista dall art. 37, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo. 3. Il Consiglio di Facoltà è presieduto da un professore ordinario di ruolo che assume l incarico di Preside della Facoltà. 4. Alla Facoltà, in base alla normativa vigente, sono attribuiti compiti di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti di Area Medica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni, materie sulle quali deliberano i Dipartimenti. 5. La Facoltà e il Preside, inoltre, assumono i compiti correlati alle funzioni assistenziali, da svolgere nell ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo ai docenti di materie cliniche l inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca; il Consiglio della Facoltà Pagina 1

2 adotta le deliberazioni in materia assistenziale acquisito il parere o su proposta dei Dipartimenti. Alla Facoltà è affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle Scuole di Specializzazione, ferme restando le competenze dei Dipartimenti in ordine alla gestione contabile delle stesse. Art. 3 Risorse del Dipartimento 1. Nel Dipartimento sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunità disciplinare. 2. Al Dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque. 3. Al Dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica. 4. Il Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferisce diviene inferiore al numero minimo indicato nel comma 2 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell anno accademico successivo; in tal caso, il Senato Accademico provvede a disciplinare la fase transitoria. 5. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro Dipartimento dell Ateneo da presentare al Rettore. Il Senato Accademico delibera in merito, previo parere del Dipartimento al quale il richiedente afferisce e del Dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico. 6. Al Dipartimento vengono assegnate delle unità di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di competenza. 7. Il Dipartimento dispone delle risorse patrimoniali e finanziarie assegnategli in base alla normativa vigente. CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO Art. 4 Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta. Pagina 2

3 Art. 5 Direttore del Dipartimento 1. La disciplina relativa al Direttore di Dipartimento è stabilita dall articolo 32 dello Statuto di Ateneo. 2. Nell esercizio delle attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo, il Direttore, in particolare: a) autorizza direttamente le spese di pertinenza del Dipartimento per importi non superiori a ,00 oltre I.V.A.; b) sottoscrive accordi, protocolli d intesa e convenzioni in materia di didattica, alta formazione, ricerca e servizi agli studenti di competenza del Dipartimento; c) adotta i provvedimenti gestionali e organizzativi necessari a garantire il buon andamento delle attività amministrative. Art. 6 Consiglio di Dipartimento 1. La disciplina relativa al Consiglio di Dipartimento è stabilita dagli articoli 33 e 34 dello Statuto di Ateneo e dalle disposizioni per il funzionamento degli Organi collegiali del Regolamento Generale di Ateneo. 2. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell art. 33, comma 3, dello Statuto, esercita le funzioni correlate ai corsi di laurea ad esso afferenti. Art. 7 Giunta di Dipartimento 1. La disciplina relativa alla Giunta di Dipartimento è stabilita dall articolo 35 dello Statuto di Ateneo e dalle disposizioni per il funzionamento degli Organi collegiali del Regolamento Generale di Ateneo. 2. La Giunta, in particolare, è delegata a deliberare sulle seguenti materie: a) pratiche studenti; b) nomina cultori della materia; c) attribuzione attività didattica seminariale ed esercitazioni; d) autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti; e) autorizzazione a insegnamento fuori sede; f) autorizzazione a risiedere fuori sede. 3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta funzioni istruttorie su specifiche tematiche. Pagina 3

4 CAPO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA Art. 8 Svolgimento delle attività di ricerca scientifica del Dipartimento 1. Lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica del Dipartimento è disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dagli articoli del presente capo. 2. Il Consiglio di Dipartimento programma, coordina, monitora e valuta le attività di ricerca scientifica, adottando tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la massima diffusione delle informazioni, delle opportunità nonché dei risultati raggiunti. 3. Il Dipartimento promuove e incentiva le attività di ricerca innovativa e l integrazione e il rapporto con il territorio. Art. 9 Sezioni Scientifiche 1. La disciplina generale relativa alle Sezioni Scientifiche del Dipartimento è stabilita dall articolo 30, comma 8, dello Statuto di Ateneo. 2. La costituzione di una sezione scientifica è funzionale allo svolgimento di attività di ricerca integrata. La proposta di costituzione di una Sezione Scientifica può essere formulata in qualsiasi momento da almeno dieci professori e ricercatori del Dipartimento. La proposta deve indicare la denominazione della Sezione e le attività di ricerca specifiche che si intendono condurre nell ambito della stessa. 3. La Sezione Scientifica può essere sciolta in qualsiasi momento su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori ad essa afferenti. 4. La Sezione Scientifica deve essere composta da almeno dieci professori o ricercatori. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né organi di governo propri. Le sezioni si riuniscono su convocazione del Coordinatore, che presiede la riunione. 5. Le Sezioni Scientifiche: a) programmano, coordinano e svolgono la valutazione interna dei programmi di ricerca integrati ad essa afferenti. b) propongono al Dipartimento l adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il corretto svolgimento dei programmi di ricerca integrata. c) predispongono periodicamente e, comunque, almeno una volta all anno, una dettagliata relazione sull andamento dell attività di ricerca, da sottoporre all approvazione del Consiglio di Dipartimento. d) formulano proposte e pareri sulla complessiva gestione delle attività di ricerca del Dipartimento. Pagina 4

5 CAPO IV ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE Art. 10 Svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento 1. Lo svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente alla normativa vigente, dagli articoli del presente capo. Art. 11 Composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento 1. La composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall art. 41 dello Statuto di Ateneo, è la seguente: a) il Direttore del Dipartimento, che ne è membro di diritto e la presiede; b) un rappresentante eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato dai professori di ruolo di II fascia afferenti al Dipartimento; c) un rappresentante eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato dai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento; d) tre studenti eletti tra i rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento, in possesso dei requisiti previsti dall art. 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo. 2. Le operazioni per l elezione dei membri della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento si svolgono nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo inserimento di uno specifico punto all ordine del giorno della seduta. 3. I docenti che fanno parte della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento restano in carica per tutta la durata del mandato del Direttore e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il mandato degli studenti ha durata di due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta, secondo quanto previsto dall art. 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo. Art. 12 Funzioni della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento 1. La Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall art. 41 dello Statuto di Ateneo: a) individua periodicamente gli indicatori e i parametri per la valutazione della qualità della didattica del Dipartimento; b) redige annualmente il rapporto di autovalutazione sulla qualità delle attività didattiche svolte dal Dipartimento; Pagina 5

6 c) verifica periodicamente la qualità dell offerta formativa, della didattica e delle attività di servizio agli studenti, esprimendo pareri e formulando proposte per il costante miglioramento della qualità alle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea e al Consiglio di Dipartimento; d) esprime pareri sull attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea del Dipartimento e) esprime pareri sugli ordinamenti e i piani di studio dei corsi di laurea attivati dal Dipartimento e sulle loro modifiche; f) esprime pareri sull istituzione di master, corsi di perfezionamento e altre iniziative didattiche di alta formazione. Art. 13 Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea 1. Con regolamentazione interna del Dipartimento, sono costituite le Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea. Le Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea svolgono funzioni istruttorie e organizzative relative ai corsi di laurea, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna, ferme restando le competenze del Consiglio di Dipartimento previste dall art. 33, comma 3, dello Statuto di Ateneo. La composizione delle Commissioni Didattiche deve assicurare la rappresentanza dei docenti titolari di insegnamento di tutti i Dipartimenti di Area Medica. Le Commissioni Didattiche sono presiedute da un professore o ricercatore, che assume la responsabilità gestionale e organizzativa del corso di laurea. 2. I docenti che fanno parte delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea restano in carica sino a quando conservano l insegnamento nel corso stesso e, comunque, non oltre il termine del mandato del Presidente in carica all atto della loro elezione. CAPO V ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE Art. 14 Svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento 1. Lo svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni di cui ai decreti di organizzazione del Direttore Generale, dagli articoli del presente capo. 2. Le strutture amministrative del Dipartimento sono articolate in base alle disposizioni emanate dal Direttore Generale. Pagina 6

7 Art. 15 Attività amministrative comuni ai Dipartimenti di Area Medica 1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento per le attività di interesse comune dei Dipartimenti di Area Medica, le articolazioni amministrative che si occupano di didattica, servizi agli studenti e rapporti con il servizio sanitario nonché di alta formazione svolgono funzioni di supporto a tutti i medesimi Dipartimenti di Area Medica. Art. 16 Acquisizione di beni e servizi 1. Il Dipartimento acquisisce i beni e i servizi necessari al suo funzionamento ordinario ricorrendo alle procedure in economia previste dall art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ) nonché dagli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 2. Ferme restando le disposizioni adottate in materia dall Ateneo, il Dipartimento, con deliberazione del Consiglio, definisce le tipologie di beni e servizi acquisibili in economia. 3. Possono richiedere l acquisizione di beni e servizi i professori, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo afferenti al Dipartimento. 4. Le proposte di acquisto di beni e servizi, sottoscritte dal richiedente, devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento. Esse devono indicare: a) la descrizione e la quantità dei beni o dei servizi da acquisire; b) l indicazione dei fondi sui quali dovrà gravare la relativa spesa; c) la descrizione delle esigenze che motivano la richiesta di acquisto. 5. Gli acquisti vengono effettuati, di norma, utilizzando i mercati elettronici della pubblica amministrazione. Qualora i beni o i servizi da acquisire non siano presenti ovvero siano presenti con caratteristiche irriducibilmente difformi da quelle necessarie per le esigenze del Dipartimento, si procede all acquisto presso fornitori non presenti nel mercato elettronico, previo rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del richiedente che attesti, sotto la sua personale responsabilità, che il bene o il servizio da acquisire non è presente ovvero è presente con caratteristiche irriducibilmente difformi rispetto a quelle necessarie per le esigenze del Dipartimento. Pagina 7

8 CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Consigli di Corso di Laurea 1. Presso il Dipartimento non sono costituiti i Consigli di Corso di Laurea. Le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di Dipartimento, previa attività istruttoria affidata alle Commissioni Didattiche di cui all art. 13 del presente Regolamento. 2. Il Consiglio di Dipartimento può istituire i Consigli di Corso di Laurea con motivata deliberazione che dia conto delle mutate esigenze didattiche e organizzative che ne rendono opportuna la costituzione. Art. 18 Rinvio a norme 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo. Art. 19 Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione. Pagina 8

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