Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Benvenuto Testa
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1 Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2014 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/01/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da Ciccone Michele, nato 1'8 maggio 1963 Belperio Michele, nato il 17 luglio 1962 Moffa Marchetti Lauro Angelo, nato il 7 maggio 1953 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 20 giugno 2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla demolizione; udito il difensore, avv. Alessandro Fusco Moffa, anche in sostituzione dell'avv. Vincenzo Regardi.
2 RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 20 giugno 2012, il Tribunale di Benevento ha condannato gli imputati alla pena dell'ammenda - ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio la sospensione condizionale della pena subordinata all'effettiva demolizione - per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.p.r. n 380 del 2001, perché, Cecconi, quale proprietario committente, Belperio quale esecutore dei lavori, Moffa Marchetti quale direttore dei lavori, eseguivano la costruzione di un fabbricato in difformità dal regolamento edilizio vigente e dal permesso di costruire; in particolare realizzavano il fabbricato a distanza di circa 13,3 m anziché 20 m dalla strada comunale, come prescritto sia dal titolo autorizzatorio, sia dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché realizzavano un'altezza di circa 2 m in corrispondenza dell'intradosso del solaio, laddove era stata autorizzata un'altezza di 0,80 m e, su tutti i lati, un balcone con uno sbalzo di circa 1,5 m, non previsto, con significativa alterazione del rapporto planivolumetrico Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, un unico ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta che il giudice, pur avendo pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001, avrebbe ordinato la demolizione delle opere, la quale può essere invece ordinata solo in relazione alla violazione dell'art. 44, comma 1, lettera b), dello stesso d.p.r. Il giudice avrebbe sostanzialmente ritenuto sussistente la fattispecie della totale difformità delle opere dal permesso di costruire e dal piano regolatore nonostante la qualificazione dei fatti operata dal pubblico ministero, così violando la disposizione dell'art. 521 cod. proc. pen Si prospetta, in secondo luogo, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo in considerazione della gravità degli abusi accertati, senza prendere in considerazione gli altri elementi di giudizio disponibili Limitatamente alla posizione di Ciccone, si lamenta che la sospensione condizionale della pena sarebbe stata applicata senza una specifica richiesta, pur in presenza di una condanna alla sola ammenda e di un interesse dell'imputato contrario alla concessione del beneficio Quanto alle posizioni di Belperio e Moffa Marchetti, si lamenta, infine, che il giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena
3 t subordinata all'effettiva demolizione delle opere abusive, senza considerare che i due imputati erano l'esecutore e il direttore dei lavori, mentre il solo proprietario può ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, atteso che in capo a soggetti terzi non si può configurare alcuna disponibilità del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è parzialmente fondato Fondato è il primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta che il giudice, pur avendo pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001, ha ordinato la demolizione delle opere; la quale può essere invece ordinata solo in relazione alla violazione dell'art. 44, comma 1, lettera b), dello stesso d.p.r. Nel caso di specie il giudice, pur riconoscendo che oggetto della contestazione e il reato di cui alla lettera a) richiamata, ha affermato che, indipendentemente dalla qualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, le opere abusive realizzate rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, trattandosi di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche. Lo stesso giudice, però, contraddittoriamente esclude che il fatto debba essere riqualificato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 380 del Trova dunque applicazione, nel caso di specie, il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001, non può ordinare la demolizione delle opere abusive (ex multis, sez. 3, 29 settembre 2011, n , rv ). Né questa Corte, il cui sindacato non può sconfinare nella valutazione del merito e dei confini della responsabilità penale, può procedere d'ufficio ad una riqualificazione della fattispecie contestata riconducendola all'ambito di applicazione della richiamata lettera b), per di più in presenza di una motivazione della sentenza impugnata che sostanzialmente esclude una tale riqualificazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla statuizione dell'ordine di demolizione Il secondo motivo di ricorso - con cui si prospetta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo in considerazione della gravità degli abusi accertati, senza prendere in considerazione gli altri elementi di giudizio disponibili - è, invece, inammissibile per 3
4 genericità. La difesa non precisa, infatti, quali sarebbero gli elementi che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Trova, del resto, applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ne consegue che va ritenuto comunque adeguato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento alla gravità del fatto (ex plurimis, sez. 6, 16 giugno 2010, n , Rv ; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv ) Il terzo motivo di ricorso, riferito alla sola posizione di Ciccone, è fondato; e ciò, sul rilievo che il beneficio della sospensione condizionale della pena effettivamente non era stato chiesto dall'imputato, il quale ha dedotto di essere interessato a non usufruirne, preferendo procedere al pagamento dell'ammenda (v., sul punto, sez. 3, 26 giugno 2012, n ; sez. 3, 29 febbraio 2012, n ; sez. 3, 18 maggio 2011, n ). Ne deriva che il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere eliminato quanto a Ciccone Michele Fondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, riferito alle sole posizioni di Belperio e Moffa Marchetti. Con esso si lamenta, infatti, che il giudice avrebbe concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'effettiva demolizione delle opere abusive, senza considerare che i due imputati erano l'esecutore e il direttore dei lavori, mentre il solo proprietario può ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione. Anche a prescindere dalla considerazione che tali due imputati sono effettivamente privi della disponibilità del bene del quale è stata disposta la demolizione, deve rilevarsi, sul punto, che la demolizione deve comunque essere revocata in forza di quanto già osservato sub 3.1. Ne consegue che essa deve essere esclusa anche quale condizione cui subordinare la sospensione della pena per Belperio e Moffa Marchetti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente: all'ordine di demolizione, che elimina; alla sospensione condizionale della pena per Ciccone Michele, beneficio che elimina; alla subordinazione della sospensione condizionale 4
5 della pena per Belperio Michele e Moffa Marchetti Lauro Angelo alla demolizione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
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